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DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 01/07/2021
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2020
al: 30-12-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
 Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed   urgenza   di   emanare
disposizioni per il consolidamento dei conti  pubblici,  al  fine  di
garantire la stabilita' economico-finanziaria del Paese  nell'attuale
eccezionale situazione di crisi internazionale  e  nel  rispetto  del
principio di equita', nonche' di adottare misure dirette  a  favorire
la crescita, lo sviluppo e la competitivita'; 
 Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 dicembre 2011; 
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  e  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento; 
 
                              E M A N A 
 
                     Il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
         ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145 
                                                          (55) ((60)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (55) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1080) che "tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni di  cui
al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
187 dell'11 agosto 2017, emanato in attuazione del citato articolo  1
del decreto-legge n. 201  del  2011,  relativamente  all'importo  del
rendimento nozionale  eccedente  il  reddito  complessivo  netto  del
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (60) 
  La L. 27 dicembre 2019, n.160 ha disposto (con l'art. 1, comma 287)
che "A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
al 31 dicembre 2018: [...] 
    b) si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  e  ai  commi  da  549  a  552
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con  l'aliquota
percentuale  per  il  calcolo  del  rendimento  nozionale  del  nuovo
capitale proprio fissata all'1,3 per cento".