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DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 202

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 sulla commercializzazione delle carni di pollame. (11G0243)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/12/2011
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-12-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'articolo 3 recante  delega  al  Governo  ad  adottare  disposizioni
recanti  sanzioni  penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di
obblighi contenuti in regolamenti comunitari in vigore, per  i  quali
non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative; 
  Vista  la  legge  24  novembre   1981,   n.   689,   e   successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1999,  n.  507,  recante
depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del   sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25  giugno  1999,
n. 205; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli,  regolamento
unico OCM, che abroga il regolamento (CEE) n. 1906/90,  e  contempla,
tra l'altro, le norme di commercializzazione delle carni di pollame e
relative definizioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 543/2008  della  Commissione,  del  16
giugno 2008, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 1234/2007, per quanto riguarda la commercializzazione delle  carni
di pollame e che abroga il regolamento (CEE) n. 1538/91; 
  Visto l'esito positivo della notifica numero 2002/106/I  effettuata
alla Comunita' europea ai sensi della direttiva 98/34/CE  e  relativa
allo schema di  decreto  riguardante  l'introduzione  di  un  sistema
volontario di etichettatura delle carni di  pollame,  presentato  dal
Ministero delle politiche agricole e forestali per dare attuazione al
citato regolamento (CEE) n. 1538/91 e per  garantire  al  consumatore
una  corretta   informazione   e   la   massima   trasparenza   nella
etichettatura e nella commercializzazione  delle  carni  di  pollame,
assicurando la rintracciabilita' delle stesse; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
in data 29 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  241
del 13 ottobre 2004,  recante  modalita'  per  l'applicazione  di  un
sistema volontario di etichettatura delle carni  di  pollame  con  il
quale detto schema di decreto e' stato emanato; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali in data  27  novembre  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2010, con il quale si  dispone  che  i
richiami fatti nel decreto del Ministro delle  politiche  agricole  e
forestali del 29 luglio 2004 alle  norme  contenute  nei  regolamenti
(CEE)  n.  1906/90  e  n.   1538/91   devono   intendersi   riferiti,
rispettivamente, a quelle dei regolamenti  (CE)  n.  1234/2007  e  n.
543/2008, sulla base delle tavole di  concordanza  in  questi  ultimi
contenute; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
espresso nella seduta del 27 luglio 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 ottobre 2011; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche  agricole
alimentari e forestali, della salute e per i rapporti con le  regioni
e per la coesione territoriale; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione delle  disposizioni  contenute  nei  regolamenti  (CE)  n.
1234/2007 e n. 543/2008, sulla  commercializzazione  delle  carni  di
pollame, nonche' delle  disposizioni  adottate  in  applicazione  del
medesimo regolamento n. 543/2008, concernenti il  sistema  volontario
di etichettatura delle carni di pollame. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -   L'art.  76  della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -   L'art.  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              -  Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  7
          luglio 2009,  n.  88  (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee -  Legge  comunitaria  2008),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161: 
              «Art.  3.  (Delega  al  Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)  -
          1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle  norme
          comunitarie nell'ordinamento nazionale, il  Governo,  fatte
          salve le norme penali vigenti,  e'  delegato  ad  adottare,
          entro due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali  o
          amministrative per le violazioni di obblighi  contenuti  in
          provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura
          regolamentare o  amministrativa,  emanati  ai  sensi  delle
          leggi comunitarie  vigenti,  o  in  regolamenti  comunitari
          pubblicati alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o
          amministrative. 
              2. La delega di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con
          decreti legislativi  adottati  ai  sensi  dell'articolo  14
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
          politiche  europee  e  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con i Ministri competenti per materia.  I  decreti
          legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di
          cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). 
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo sono trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.». 
              -  La legge 24 novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.  507
          (Depenalizzazione dei reati minori e  riforma  del  sistema
          sanzionatorio, ai sensi  dell'articolo  1  della  legge  25
          giugno  1999,  n.  205),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306. 
              - Il Regolamento (CE)  1234/2007  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299. 
              - Il Regolamento  (CE)  543/2008  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 17 giugno 2008, n. L 157. 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al Regolamento  (CE)  1234/2007  si
          veda nelle note alle premesse 
              - Per i riferimenti al  Regolamento  (CE)  543/2008  si
          veda nelle note alle premesse.