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DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 199

Disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (11G0240)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/2011
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 10-12-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87,  quinto  comma,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare  l'articolo
5, comma 1, lettera b), secondo periodo, che  prevede  meccanismi  di
commissariamento  in  caso  di  dissesto  finanziario  degli  atenei,
nonche' l'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i); 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'articolo  6,
commi 3 e 4; 
  Visto il decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  91,  concernente
disposizioni  recanti  attuazione  dell'articolo  2  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, in materia di  adeguamento  ed  armonizzazione
dei sistemi contabili; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,  n.   121,   relativo
all'istituzione del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011; 
  Acquisiti i pareri della V  Commissione  e  della  VII  Commissione
della Camera dei deputati, rispettivamente in data 21 luglio 2011 e 2
agosto 2011, nonche' della 7ª Commissione del Senato della Repubblica
in data 26 luglio 2011; 
  Considerato che la 5ª Commissione del Senato della  Repubblica  non
ha espresso il parere nei termini prescritti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 settembre 2011; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto legislativo disciplina i presupposti per  la
dichiarazione del dissesto finanziario delle universita',  nonche'  i
presupposti e la procedura per il commissariamento  degli  atenei  in
dissesto, da attivare nel caso in cui il piano di  rientro,  indicato
all'articolo 5, comma 4, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, non sia stato predisposto dagli  atenei  nei  termini  previsti,
ovvero il piano di rientro proposto non sia stato approvato,  ovvero,
non sia stato realizzato, in  tutto  o  in  parte.  Il  provvedimento
disciplina, inoltre, il funzionamento della fase  commissariale  e  i
contenuti minimi del piano di rientro. 
  2. Le disposizioni previste dai successivi articoli si applicano  a
tutte le  universita'  statali  italiane,  comunque  denominate,  ivi
compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  33  e  76  della
          Costituzione: 
              «Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne
          e' l'insegnamento. 
              La Repubblica detta le norme generali sulla  istruzione
          ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
              Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole  ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
              La legge, nel fissare i diritti e  gli  obblighi  delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad esse piena liberta' e  ai  loro  alunni  un  trattamento
          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole
          statali. 
              E' prescritto un esame di Stato per  la  ammissione  ai
          vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di  essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
              Le  istituzioni  di  alta   cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.». 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5,  commi  1  e  4,
          della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in  materia  di
          organizzazione delle universita', di personale accademico e
          reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare  la
          qualita' e l'efficienza del sistema universitario): 
              «1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  il
          termine di dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          finalizzati a riformare il  sistema  universitario  per  il
          raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
                a) valorizzazione della  qualita'  e  dell'efficienza
          delle universita' e conseguente introduzione di  meccanismi
          premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche  sulla
          base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione
          di   un   sistema   di   accreditamento   periodico   delle
          universita';  valorizzazione   dei   collegi   universitari
          legalmente riconosciuti, ivi compresi  i  collegi  storici,
          mediante la previsione di una apposita  disciplina  per  il
          riconoscimento e l'accreditamento  degli  stessi  anche  ai
          fini   della   concessione   del   finanziamento   statale;
          valorizzazione della figura dei ricercatori;  realizzazione
          di opportunita' uniformi, su tutto il territorio nazionale,
          di accesso e scelta dei percorsi formativi; 
                b)  revisione   della   disciplina   concernente   la
          contabilita',  al  fine  di  garantirne  coerenza  con   la
          programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed
          omogeneita', e di consentire l'individuazione della  esatta
          condizione  patrimoniale   dell'ateneo   e   dell'andamento
          complessivo della gestione;  previsione  di  meccanismi  di
          commissariamento in  caso  di  dissesto  finanziario  degli
          atenei; 
                c) introduzione, sentita l'ANVUR, di  un  sistema  di
          valutazione ex post delle politiche di  reclutamento  degli
          atenei, sulla base di criteri definiti ex ante; 
                d) revisione, in attuazione del titolo V della  parte
          II della Costituzione,  della  normativa  di  principio  in
          materia di diritto allo studio, al fine  di  rimuovere  gli
          ostacoli  di  ordine  economico  e  sociale  che   limitano
          l'accesso   all'istruzione   superiore,    e    contestuale
          definizione dei livelli essenziali delle prestazioni  (LEP)
          erogate dalle universita' statali.». 
              «4. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,
          lettera b), il Governo si attiene ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                a)  introduzione  di  un  sistema   di   contabilita'
          economico-patrimoniale e analitica, del  bilancio  unico  e
          del bilancio consolidato di ateneo sulla base  di  principi
          contabili e schemi di bilancio stabiliti e  aggiornati  dal
          Ministero, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, sentita  la  Conferenza  dei  rettori  delle
          universita'  italiane  (CRUI),  garantendo,  al  fine   del
          consolidamento  e  del   monitoraggio   dei   conti   delle
          amministrazioni  pubbliche,  la   predisposizione   di   un
          bilancio preventivo e  di  un  rendiconto  in  contabilita'
          finanziaria, in conformita'  alla  disciplina  adottata  ai
          sensi dell'articolo 2, comma 2,  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196; 
                b)  adozione  di   un   piano   economico-finanziario
          triennale al fine di garantire la sostenibilita'  di  tutte
          le attivita' dell'ateneo; 
                c) previsione che gli effetti  delle  misure  di  cui
          alla presente  legge  trovano  adeguata  compensazione  nei
          piani previsti alla lettera d); comunicazione al  Ministero
          dell'economia e delle finanze,  con  cadenza  annuale,  dei
          risultati  della  programmazione  triennale   riferiti   al
          sistema  universitario  nel  suo  complesso,  ai  fini  del
          monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica; 
                d) predisposizione di un piano  triennale  diretto  a
          riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal
          Ministero,  e  secondo  criteri  di  piena   sostenibilita'
          finanziaria,  i  rapporti  di  consistenza  del   personale
          docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero
          dei professori e ricercatori di cui all'articolo  1,  comma
          9, della legge  4  novembre  2005,  n.  230,  e  successive
          modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale
          o totale, del predetto piano  comporti  la  non  erogazione
          delle quote di finanziamento ordinario relative alle unita'
          di personale che eccedono i limiti previsti; 
                e) determinazione di un limite massimo  all'incidenza
          complessiva delle spese per l'indebitamento e  delle  spese
          per il personale di ruolo e a  tempo  determinato,  inclusi
          gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle  entrate
          complessive dell'ateneo, al netto di quelle a  destinazione
          vincolata; 
                f)  introduzione  del  costo  standard  unitario   di
          formazione per studente in corso, calcolato secondo  indici
          commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai
          differenti    contesti    economici,     territoriali     e
          infrastrutturali in cui opera l'universita', cui  collegare
          l'attribuzione all'universita'  di  una  percentuale  della
          parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata  ai
          sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10  novembre  2008,
          n.  180,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
          gennaio  2009,  n.  1;  individuazione  degli   indici   da
          utilizzare  per  la  quantificazione  del  costo   standard
          unitario di  formazione  per  studente  in  corso,  sentita
          l'ANVUR; 
                g)  previsione   della   declaratoria   di   dissesto
          finanziario nell'ipotesi in  cui  l'universita'  non  possa
          garantire    l'assolvimento    delle    proprie    funzioni
          indispensabili ovvero  non  possa  fare  fronte  ai  debiti
          liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi; 
                h)  disciplina   delle   conseguenze   del   dissesto
          finanziario  con  previsione  dell'inoltro  da  parte   del
          Ministero  di  preventiva  diffida   e   sollecitazione   a
          predisporre, entro un termine non superiore  a  centottanta
          giorni, un piano di rientro da sottoporre  all'approvazione
          del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e
          delle finanze, e  da  attuare  nel  limite  massimo  di  un
          quinquennio;  previsione  delle  modalita'   di   controllo
          periodico dell'attuazione del predetto piano; 
                i) previsione, per i casi di mancata predisposizione,
          mancata approvazione ovvero omessa o incompleta  attuazione
          del piano, del commissariamento  dell'ateneo  e  disciplina
          delle modalita' di assunzione  da  parte  del  Governo,  su
          proposta  del  Ministro,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze,   della   delibera   di
          commissariamento e di nomina di uno o piu'  commissari,  ad
          esclusione del rettore, con il compito di  provvedere  alla
          predisposizione ovvero all'attuazione del piano di  rientro
          finanziario; 
                l) previsione di  un  apposito  fondo  di  rotazione,
          distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse  destinate  al
          fondo di finanziamento  ordinario  per  le  universita',  a
          garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei; 
                m)  previsione  che  gli  eventuali  maggiori   oneri
          derivanti dall'attuazione della  lettera  l)  del  presente
          comma siano quantificati e coperti, ai sensi  dell'articolo
          17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              I commi 3 e 4 dell'articolo  6  della  legge  9  maggio
          1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica) recitano: 
              «3.  Le  universita'  svolgono  attivita'  didattica  e
          organizzano  le  relative  strutture  nel  rispetto   della
          liberta'  di  insegnamento  dei  docenti  e  dei   principi
          generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti
          didattici universitari. Nell'osservanza di questi  principi
          gli  statuti  determinano  i  corsi   di   diploma,   anche
          effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea
          e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri
          per  l'attivazione  dei  corsi   di   perfezionamento,   di
          dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.». 
              «4. Le universita' sono  sedi  primarie  della  ricerca
          scientifica e operano, per la realizzazione  delle  proprie
          finalita' istituzionali, nel  rispetto  della  liberta'  di
          ricerca   dei   docenti   e   dei    ricercatori    nonche'
          dell'autonomia di ricerca delle strutture  scientifiche.  I
          singoli  docenti  e  ricercatori,  secondo  le  norme   del
          rispettivo  stato  giuridico,  nonche'  le   strutture   di
          ricerca: 
                a)  accedono  ai   fondi   destinati   alla   ricerca
          universitaria, ai sensi dell'articolo 65  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
                b)  possono  partecipare  a  programmi   di   ricerca
          promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o
          privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle
          relative normative.». 
              - Il testo del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.
          91, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno  2011,
          n. 145. 
              - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85  (Disposizioni
          urgenti per l'adeguamento delle  strutture  di  Governo  in
          applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 luglio 2008, n.  121.  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114. 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 5, comma  4,  lettera  h),
          della citata legge n. 240 del 2010, si veda nelle note alle
          premesse.