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DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2011, n. 195

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0241)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/12/2011)
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Testo in vigore dal: 8-12-2011
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  l),  della
Costituzione; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare  l'articolo
44, recante delega al Governo per il riassetto della  disciplina  del
processo amministrativo, nel quale, al comma 4, e'  previsto  che  il
Governo puo' avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14,  numero
2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al  regio  decreto
26 giugno 1924, n. 1054; 
  Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,  di  attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69; 
  Visto l'articolo 44, comma 4, ultimo periodo, della legge 18 giugno
2009, n. 69, il quale prevede che  "entro  due  anni  dalla  data  di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1,  possono
ad  essi  essere  apportate  le   correzioni   e   integrazioni   che
l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con  lo  stesso
procedimento e in base  ai  medesimi  principi  e  criteri  direttivi
previsti per l'emanazione degli originari decreti"; 
  Vista la nota in data 8  luglio  2009  con  la  quale  il  Governo,
avvalendosi della facolta' di cui all'articolo  14,  numero  2),  del
citato testo unico n. 1054 del 1924,  ha  commesso  al  Consiglio  di
Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in  data  23
luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto e'  stata
deferita ad una commissione speciale  e  ne  e'  stata  stabilita  la
composizione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato  in  data  6
ottobre 2010, con il quale la commissione speciale e' stata integrata
nella sua composizione; 
  Visto il progetto del decreto legislativo recante: «  Modifiche  al
codice  del  processo  amministrativo  e  alle  relative   norme   di
attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione»,  redatto
da detta commissione speciale e trasmesso al Governo con la nota  del
Presidente del Consiglio di Stato in data 5 luglio 2011; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 agosto 2011; 
  Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 novembre 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al codice del processo amministrativo e alle relative norme
di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione 
 
  1. Al codice del processo amministrativo, approvato con  l'allegato
1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole:  "arbitrato  rituale
di diritto" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi degli articoli 806 e
seguenti del codice di procedura civile"; 
    b) all'articolo 17, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori."; 
    c) all'articolo  18,  comma  8,  le  parole:  "La  ricusazione  o
l'astensione  non  hanno",  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "La
ricusazione non ha"; 
    d) all'articolo 20, nella rubrica, le  parole:  "del  consulente"
sono soppresse; 
    e) l'articolo 25 e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 25. 
 
 
                              Domicilio 
 
  1. Fermo quanto previsto, con  riferimento  alle  comunicazioni  di
segreteria, dall'articolo 136, comma 1: 
  a) nei giudizi davanti ai tribunali  amministrativi  regionali,  la
parte,  se  non  elegge  domicilio  nel  comune  sede  del  tribunale
amministrativo regionale o  della  sezione  staccata  dove  pende  il
ricorso,  si  intende  domiciliata,  ad  ogni  effetto,   presso   la
segreteria del tribunale amministrativo  regionale  o  della  sezione
staccata; 
  b) nei giudizi davanti al Consiglio di  Stato,  la  parte,  se  non
elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata,  ad  ogni  effetto,
presso la segreteria del Consiglio di Stato."; 
    f) all'articolo 26, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il
giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento  di  una
sanzione  pecuniaria,  in  misura  non  inferiore  al  doppio  e  non
superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso
introduttivo del giudizio, quando la parte  soccombente  ha  agito  o
resistito temerariamente  in  giudizio.  Al  gettito  delle  sanzioni
previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle  norme  di
attuazione."; 
    g)  all'articolo  31,  comma  1,  dopo  le  parole  "procedimento
amministrativo" sono  inserite  le  seguenti:  "e  negli  altri  casi
previsti dalla legge"; 
    h) all'articolo 32, comma 1, le parole: "dai Capi  I  e  II  del"
sono sostituite dalla seguente: "dal"; 
    i) all'articolo 33, nella rubrica le parole: "del  giudice"  sono
soppresse; 
    l) all'articolo 44, dopo il comma 4,  e'  aggiunto  il  seguente:
"4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, la  nullita'
degli atti e' rilevabile d'ufficio."; 
    m) all'articolo 54, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La
presentazione  tardiva   di   memorie   o   documenti   puo'   essere
eccezionalmente autorizzata, su richiesta  di  parte,  dal  collegio,
assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle  controparti
al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di
legge sia risultata estremamente difficile."; 
    n) all'articolo 55, commi 8 e 10,  le  parole:  "di  discussione"
sono sostituite dalle seguenti: "della discussione"; 
    o) all'articolo 57, comma  1,  le  parole:  "la  sentenza",  sono
sostituite dalle seguenti:  "il  provvedimento"  e  dopo  le  parole:
"nella sentenza" sono aggiunte le seguenti: "di merito"; 
    p) all'articolo 67, comma  2,  le  parole:  "e  sono  decise  dal
presidente o dal magistrato delegato  con  decreto  non  impugnabile"
sono soppresse; 
    q) all'articolo 73, comma 1,  dopo  la  parola:  "repliche"  sono
inserite le seguenti: ", ai nuovi  documenti  e  alle  nuove  memorie
depositate in vista dell'udienza, "; 
    r) all'articolo 76, comma 4, il numero: "2" e' soppresso; 
    s) all'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, dopo le parole: "dal comma 2" sono aggiunte,  in
fine, le seguenti: ", ma il presidente del collegio puo' disporre che
si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di  sicurezza  dello
Stato, di ordine pubblico o di buon costume"; 
      2) al comma 3, dopo le parole: "lettera a)", sono  inserite  le
seguenti: "e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma  1,
"; e dopo la parola: "tranne"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  nei
giudizi di primo grado,"; 
    t) all'articolo 95, comma  1,  le  parole:  "L'impugnazione  deve
essere notificata, nelle cause inscindibili, ", sono sostituite dalle
seguenti:  "L'impugnazione  della  sentenza  pronunciata   in   causa
inscindibile o in cause tra loro dipendenti e' notificata"; 
    u) all'articolo 98, comma 1, la  parola:  "danno"  e'  sostituita
dalla seguente: "pregiudizio"; 
    v)  all'articolo  99,  comma  5,  le  parole:   "sulla   sentenza
impugnata",  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sul   provvedimento
impugnato"; 
    z) all'articolo 101, comma 1, dopo le parole: "se sta in giudizio
personalmente", sono inserite le seguenti:  "ai  sensi  dell'articolo
22, comma 3, "; 
    aa) all'articolo 108, comma 1, le  parole:  ",  titolare  di  una
posizione autonoma e incompatibile, " sono soppresse; 
    bb) all'articolo 111, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  "1.
Il  Consiglio  di  Stato,  se  richiesto  con   istanza   previamente
notificata alle altre parti,  in  caso  di  eccezionale  gravita'  ed
urgenza, puo' sospendere  gli  effetti  della  sentenza  impugnata  e
disporre le altre opportune  misure  cautelari.  Al  procedimento  si
applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56,  commi  1,  primo
periodo, 2, 3, 4 e 5."; 
    cc) all'articolo 112 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  "3.  Puo'  essere
proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice  dell'ottemperanza,
azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione  e
interessi maturati dopo il passaggio  in  giudicato  della  sentenza,
nonche' azione di risarcimento dei danni connessi  all'impossibilita'
o comunque alla mancata  esecuzione  in  forma  specifica,  totale  o
parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione."; 
      2) il comma 4 e' soppresso; 
    dd) all'articolo 114 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "  2.  Unitamente  al
ricorso e' depositato in copia autentica il provvedimento di  cui  si
chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova  del  suo  passaggio  in
giudicato"; 
      2) il comma 6 e' sostituito  dal  seguente:  "  6.  Il  giudice
conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonche', tra
le parti nei cui confronti si e'  formato  il  giudicato,  di  quelle
inerenti agli atti del commissario ad  acta.  Avverso  gli  atti  del
commissario ad acta le stesse  parti  possono  proporre,  dinanzi  al
giudice  dell'ottemperanza,  reclamo,  che  e'   depositato,   previa
notifica ai controinteressati, nel termine di  sessanta  giorni.  Gli
atti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo ausiliario  sono
impugnabili dai terzi estranei al giudicato  ai  sensi  dell'articolo
29, con il rito ordinario."; 
    ee)  all'articolo  116,  comma  1,  le  parole:  "agli  eventuali
controinteressati." sono sostituite dalle  seguenti:  "ad  almeno  un
controinteressato."; ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"Il termine per la  proposizione  di  ricorsi  incidentali  o  motivi
aggiunti e' di trenta giorni."; 
    ff) all'articolo 117, dopo il comma 6 e'  aggiunto  il  seguente:
"6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4  e  6,  si  applicano
anche ai giudizi di impugnazione."; 
    gg)  all'articolo  119,  comma  1,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) alla lettera l),  la  parola:  "2003"  e'  sostituita  dalla
seguente: "2002"; 
      2) dopo la lettera m-bis) sono aggiunte le lettere:  "m-ter)  i
provvedimenti  dell'Agenzia  nazionale  per  la  regolazione   e   la
vigilanza in materia di acqua istituita dall'articolo 10,  comma  11,
del  decreto-legge  13  maggio   2011,   n.   70,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
      m-quater)  le  azioni  individuali  e  collettive  avverso   le
discriminazioni   di   genere   in   ambito   lavorativo,    previste
dall'articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 25  luglio  2006,
n.  198,  quando  rientrano,  ai  sensi  del  citato  decreto,  nella
giurisdizione del giudice amministrativo; 
    hh)  all'articolo  120,  comma  5,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) dopo le parole "Il ricorso" sono  inserite  le  seguenti  ",
principale o incidentale"; 
      2) dopo la parola "decorrente" sono inserite  le  seguenti:  ",
per il ricorso principale e per i motivi aggiunti,"; 
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo  "Per  il  ricorso
incidentale la decorrenza del termine e'  disciplinata  dall'articolo
42."; 
    ii) all'articolo 125 il comma 4 e' cosi' sostituito: 
      "4. Le  disposizioni  del  comma  3  si  applicano  anche  alle
controversie relative: 
        a)  alle  procedure  di  cui  all'articolo  140  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
        b)  alle   procedure   di   progettazione,   approvazione   e
realizzazione   degli   interventi    individuati    nel    contratto
istituzionale di  sviluppo  ai  sensi  dell'articolo  6  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88; 
        c)  alle  opere  di  cui  all'articolo  32,  comma  18,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98  convertito  in  legge  15  luglio
2011, n. 111"; 
    ll)  all'articolo  133,  comma  1,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) alla lettera a), il n. 3) e' sostituito  dal  seguente:  "3)
silenzio di cui all'articolo 31, commi 1,  2  e  3,  e  provvedimenti
espressi adottati in sede di verifica  di  segnalazione  certificata,
denuncia e dichiarazione di inizio attivita', di cui all'articolo 19,
comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241"; 
      2) dopo la lettera a), e'  inserita  la  seguente:  "a-bis)  le
controversie relative all'applicazione dell'articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241"; 
      3) alla lettera l), dopo  le  parole:  "Banca  d'Italia,"  sono
inserite le seguenti: "dagli Organismi di cui agli articoli  112-bis,
113 e 128-duodecies del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385,"; 
      4) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
", nonche' i giudizi  riguardanti  l'assegnazione  di  diritti  d'uso
delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8  a
13 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,  incluse  le
procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo  2011,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  maggio  2011,  n.
75"; 
      5) dopo la lettera z-bis) sono aggiunte le lettere: 
        "z-ter) le controversie aventi  ad  oggetto  i  provvedimenti
dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza  in  materia
di acqua istituita dall'articolo 10, comma 11, del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106;" 
        "z-quater) le controversie aventi ad oggetto i  provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149"; 
    mm) all'articolo 134, comma 1,  lettera  c),  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: "e quelle previste dall'articolo 123; "; 
    nn) all'articolo 135, al comma  1,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", nonche' quelle relative ai provvedimenti riguardanti i  magistrati
amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza  della  Giustizia
Amministrativa"; 
      2) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
", nonche' i giudizi  riguardanti  l'assegnazione  di  diritti  d'uso
delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al
13 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse  le
procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo  2011,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  maggio  2011,  n.
75"; 
      3)  la  lettera  e)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "e)   le
controversie  aventi  ad  oggetto  le  ordinanze  e  i  provvedimenti
commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio  1992,  n.
225; "; 
      4) la lettera p) e' sostituita dalla seguente: "le controversie
attribuite alla giurisdizione del  giudice  amministrativo  derivanti
dall'applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo
6  settembre  2011,  n.  159,  relative  all'Agenzia  nazionale   per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata"; 
      5) alla lettera q) il segno: " . " e' sostituito dal  seguente:
"; "; 
      6) dopo la lettera q) sono aggiunte, in fine, le seguenti: 
        "q-bis) le controversie di cui  all'articolo  133,  comma  1,
lettera z-bis); "; 
        "q-ter) le controversie di cui  all'articolo  133,  comma  1,
lettera z-ter);" 
    oo) all'articolo 136, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: 
      "1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo
un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito  di  fax,
che possono essere anche diversi dagli indirizzi del  domiciliatario,
dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo.". 
  2. Alle norme di attuazione,  di  cui  all'allegato  2  al  decreto
legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",
la notizia delle impugnazioni proposte avverso  i  provvedimenti  del
giudice e il relativo esito.  La  proposizione  dell'impugnazione  e'
registrata quando la segreteria del  giudice  ne  riceve  notizia  ai
sensi dell'articolo 6, comma 2,  dell'allegato  2,  ovvero  ai  sensi
dell'articolo 369, comma 3, del codice  di  procedura  civile,  o  ai
sensi dell'articolo 123 delle disposizioni di attuazione al codice di
procedura civile. La segreteria del giudice a cui  l'impugnazione  e'
proposta   trasmette   senza   ritardo   copia   del    provvedimento
giurisdizionale che definisce il giudizio di impugnazione."; 
      2) al comma 3 le parole: "segretario generale" sono  sostituite
dalla seguente: "segretariato"; 
      3) al  comma  4  le  parole:  "del  segretario  generale"  sono
sostituite dalle seguenti: " di un addetto al segretariato generale". 
    b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, alla lettera g) il segno: " .  "  e'  sostituito
dal seguente: "; "; 
      2) dopo la lettera  g)  e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente:
"g-bis) il registro dei provvedimenti dell'Adunanza plenaria."; 
      3) al comma 3 la parola:  "trasmissione"  e'  sostituita  dalla
seguente: "comunicazione"; 
    c)  all'articolo  14,  comma  1,  la  parola:  "funzionario"   e'
sostituita dalla seguente: "impiegato". 
  3. Alle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4
al decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo  il  comma  5,  e'  inserito  il  seguente:  "  5-bis.)
All'articolo 145-bis del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  La  tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo."; 
        b) il comma 4 e' sostituito dal  seguente:  "4.  Copia  della
sentenza del tribunale amministrativo regionale e' trasmessa, a  cura
delle  parti,  all'Organismo  ai  fini   della   pubblicazione,   per
estratto."; 
      2) al comma 9 le parole: "del Presidente della Repubblica" sono
sostituite dalla seguente: "legislativo"; 
      3)  dopo  il  comma  17  e'  aggiunto  il  seguente:   "17-bis.
«L'articolo 140, comma 11, del decreto legislativo 6 settembre  2005,
n. 206  e'  cosi'  sostituito:  "11.  Resta  ferma  la  giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo in materia di  servizi  pubblici
ai sensi dell'articolo 133,  comma  1,  lettera  c)  del  codice  del
processo amministrativo"»"; 
      4) al comma 19, alla lettera  a)  le  parole:  "comma  4"  sono
sostituite dalle seguenti: "comma 3"; 
      5) dopo il comma  19  e'  inserito  il  seguente:  "19-bis.  Al
decreto legislativo  25  luglio  2006,  n.  198,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 37, comma 4, secondo periodo, le  parole  "Il
giudice adito" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Il  Tribunale  in
funzione di giudice del lavoro adito"; 
        b) all'articolo 37, comma  4,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "La tutela  davanti  al  giudice  amministrativo  e'
disciplinata   dall'articolo   119   del    codice    del    processo
amministrativo."; 
        c) all'articolo 37, comma 5, le parole "sentenza  di  cui  al
comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "sentenza di cui al comma  3
e al comma 4"; 
        d) all'articolo 38,  comma  1,  le  parole  "o  il  tribunale
amministrativo regionale competente," sono soppresse; 
        e) all'articolo 38, il comma 5 e'  sostituito  dal  seguente:
"5. La tutela  davanti  al  giudice  amministrativo  e'  disciplinata
dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo."; 
      6) al comma 23, le parole: "81, comma 1" sono sostituite  dalle
seguenti: "71, comma 2"; 
      7) al comma 25, le parole: "16  marzo"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "15 marzo"; 
      8) dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti: 
    "25-bis. Il comma 26-bis dell'art. 10 del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106 e' sostituito dal seguente: «26-bis. La tutela avverso i
provvedimenti dell'Agenzia e' disciplinata dal  codice  del  processo
amministrativo.»"; 
    "25-ter. L'articolo 114,  comma  1,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, e' sostituito dal seguente: "1. Per tutte  le
controversie attribuite alla cognizione  del  giudice  amministrativo
derivanti dall'applicazione del presente  titolo,  la  competenza  e'
determinata ai sensi dell'articolo 135,  comma  1,  lettera  p),  del
codice del processo amministrativo."; 
    "25-quater. All'articolo 3, comma 2, del  decreto  legislativo  6
settembre 2011,  n.  149,  le  parole  "Il  giudizio  sulla  relativa
impugnazione e' devoluto alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
amministrativo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Alle   relative
controversie si  applica  l'articolo  133  del  codice  del  processo
amministrativo."; 
    b)  all'articolo  4,  comma  1,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) dopo il numero 6) e' inserito  il  seguente:  "6-bis)  regio
decreto 21 aprile 1942, n. 444: articoli da 71 a 74; "; 
      2) al numero 11), dopo  la  parola  "13;  "  sono  inserite  le
seguenti: "da 23 a 27 compresi; "; 
      3) dopo il numero 11) sono aggiunti i seguenti: 
        "11-bis) legge 27 maggio 1975, n. 166: articolo 8; 
        11-ter) legge 7 giugno 1975, n. 227: articolo 9; 
        11-quater) legge 8 agosto 1977, n. 546: articolo 4, comma 11;
"; 
      4) al numero 13), la  parola  "febbraio"  e'  sostituita  dalla
seguente: "aprile"; 
      5) al numero 14), dopo le parole: "19, comma 5; " sono inserite
le seguenti: "20, comma 5-bis; "; 
      6) al numero 17) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
"articolo 145-bis, comma 3; "; 
      7) il numero 18) e' soppresso; 
      8) al numero 23), e' aggiunta, in  fine,  la  seguente  parola:
"16; "; 
      9) dopo il numero 36, e' inserito il seguente: "36-bis) decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163: articolo 246-bis;". 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 02/12/2011,  n.
281 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Si riporta il testo dell'articolo 117,  secondo  comma,
          della Costituzione: 
              "Art. 117. Lo Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle
          seguenti materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
          funzioni  fondamentali  di  comuni,   province   e   citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  44  della  legge  18
          giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
          la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
          processo civile), pubblicata nella  Gazz.  Uff.  19  giugno
          2009, n. 140, S.O. 
              " Art. 44. Delega al Governo  per  il  riassetto  della
          disciplina del processo amministrativo 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  un  anno
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi  per  il  riassetto  del  processo
          avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio
          di Stato,  al  fine  di  adeguare  le  norme  vigenti  alla
          giurisprudenza   della   Corte   costituzionale   e   delle
          giurisdizioni superiori, di coordinarle con  le  norme  del
          codice  di  procedura  civile  in  quanto  espressione   di
          principi generali e di assicurare la  concentrazione  delle
          tutele. 
              2. I decreti legislativi di cui al comma 1,  oltre  che
          ai principi e criteri direttivi di cui  all'  articolo  20,
          comma 3, della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  in  quanto
          applicabili, si attengono ai seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              a)   assicurare   la   snellezza,   concentrazione   ed
          effettivita' della tutela, anche al fine  di  garantire  la
          ragionevole durata del processo, anche mediante il  ricorso
          a  procedure  informatiche  e   telematiche,   nonche'   la
          razionalizzazione  dei  termini  processuali,  l'estensione
          delle funzioni istruttorie esercitate in forma  monocratica
          e  l'individuazione  di  misure,  anche   transitorie,   di
          eliminazione dell'arretrato; 
              b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice: 
              1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del
          giudice   amministrativo,   anche   rispetto   alle   altre
          giurisdizioni; 
              2)  riordinando  i  casi  di  giurisdizione  estesa  al
          merito, anche mediante soppressione delle  fattispecie  non
          piu' coerenti con l'ordinamento vigente; 
              3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini
          di decadenza o prescrizione delle azioni  esperibili  e  la
          tipologia dei provvedimenti del giudice; 
              4) prevedendo le pronunce dichiarative,  costitutive  e
          di condanna idonee a  soddisfare  la  pretesa  della  parte
          vittoriosa; 
              c) procedere alla  revisione  e  razionalizzazione  dei
          riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti
          salvi quelli  previsti  dalle  norme  di  attuazione  dello
          statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige; 
              d) razionalizzare e unificare le norme vigenti  per  il
          processo   amministrativo   sul   contenzioso   elettorale,
          prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari,  di
          tutti i termini processuali,  il  deposito  preventivo  del
          ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi e
          introducendo  la  giurisdizione   esclusiva   del   giudice
          amministrativo  nelle  controversie  concernenti  atti  del
          procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il
          rinnovo della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della
          Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in
          camera  di  consiglio  che  consenta  la  risoluzione   del
          contenzioso  in  tempi  compatibili  con  gli   adempimenti
          organizzativi del procedimento elettorale e con la data  di
          svolgimento delle elezioni; 
              e)  razionalizzare  e  unificare  la  disciplina  della
          riassunzione del processo e dei relativi termini,  anche  a
          seguito  di  sentenze  di  altri  ordini   giurisdizionali,
          nonche' di sentenze dei tribunali amministrativi  regionali
          o del Consiglio  di  Stato  che  dichiarano  l'incompetenza
          funzionale; 
              f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando
          quella  ante  causam,  nonche'  il  procedimento  cautelare
          innanzi al giudice amministrativo in caso  di  ricorso  per
          cassazione avverso le  sentenze  del  Consiglio  di  Stato,
          prevedendo che: 
              1) la domanda di  tutela  interinale  non  puo'  essere
          trattata fino a quando il ricorrente non  presenta  istanza
          di fissazione di udienza per la trattazione del merito; 
              2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso
          introduttivo  del  giudizio  e'  notificato  e  depositato,
          unitamente alla relativa istanza di fissazione  di  udienza
          per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza
          previsti dalla legge o, in difetto di  essi,  nei  sessanta
          giorni dalla istanza cautelare,  perdendo  altrimenti  ogni
          effetto la concessa tutela interinale; 
              3) nel caso di accoglimento  della  domanda  cautelare,
          l'istanza di fissazione di udienza non puo' essere revocata
          e l'udienza di merito e' celebrata entro il termine  di  un
          anno; 
              g)   riordinare   il   sistema   delle    impugnazioni,
          individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a
          quelle del processo di  primo  grado,  e  disciplinando  la
          concentrazione  delle  impugnazioni,  l'effetto  devolutivo
          dell'appello, la proposizione di nuove  domande,  prove  ed
          eccezioni. 
              3. I decreti legislativi di cui  al  comma  1  abrogano
          espressamente tutte le disposizioni riordinate o  con  essi
          incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo  15
          delle disposizioni sulla  legge  in  generale  premesse  al
          codice civile,  e  dettano  le  opportune  disposizioni  di
          coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate. 
              4. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. Sugli schemi di decreto legislativo e'  acquisito
          il  parere  del  Consiglio  di  Stato  e  delle  competenti
          Commissioni  parlamentari.  I  pareri   sono   resi   entro
          quarantacinque  giorni  dalla   richiesta.   Decorso   tale
          termine, i decreti possono essere  emanati  anche  senza  i
          predetti pareri.  Ove  il  Governo,  nell'attuazione  della
          delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della
          facolta' di cui all' articolo  14,  numero  2°,  del  testo
          unico sul Consiglio di Stato, di cui al  regio  decreto  26
          giugno  1924,  n.  1054,  il  Consiglio   di   Stato   puo'
          utilizzare,   al   fine   della   stesura   dell'articolato
          normativo,   magistrati   di    tribunale    amministrativo
          regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro
          e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la
          propria attivita' a titolo  gratuito  e  senza  diritto  al
          rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di
          Stato non e' acquisito il parere dello  stesso.  Entro  due
          anni  dalla  data  di  entrata  in   vigore   dei   decreti
          legislativi di cui al  comma  1,  possono  ad  essi  essere
          apportate le correzioni e integrazioni  che  l'applicazione
          pratica  renda  necessarie  od  opportune,  con  lo  stesso
          procedimento e in  base  ai  medesimi  principi  e  criteri
          direttivi  previsti  per   l'emanazione   degli   originari
          decreti. 
              5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              6. All' articolo 1, comma 309, della legge 30  dicembre
          2004, n. 311, dopo  le  parole:  «tribunali  amministrativi
          regionali» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  ivi  comprese
          quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per  lo
          smaltimento dell'arretrato e per il  miglior  funzionamento
          del processo amministrativo.". 
              Il  decreto  legislativo  2   luglio   2010,   n.   104
          (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
          69, recante delega al governo per il riordino del  processo
          amministrativo), e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  7  luglio
          2010, n. 156, S.O. 
              Si riporta l'articolo 14, numero 2) del  regio  decreto
          26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle
          leggi sul Consiglio di Stato), pubblicato nella Gazz.  Uff.
          7 luglio 1924, n. 158: 
              "Art. 14. (Art. 10 del testo unico 17 agosto  1907,  n.
          638) 
              Il Consiglio di Stato: 
              1° da' parere sopra le proposte di legge e sugli affari
          di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri  del
          Re; 
              2° formula quei progetti di legge ed i regolamenti  che
          gli vengono commessi dal Governo.". 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo degli articoli 12, 17, 18, 20,  25,
          26, 31, 32, 33, 44, 54, 55, 57, 67, 73,  76,  95,  98,  99,
          101, 108, 111, 112, 114, 116, 117, 119, 120, 125, 133, 134,
          135 e 136 del codice del processo  amministrativo,  di  cui
          all'allegato 1 al citato decreto  legislativo  n.  104  del
          2010, come modificati dal presente decreto legislativo: 
              " Art. 12. Rapporti con l'arbitrato 
              1.  Le  controversie  concernenti  diritti   soggettivi
          devolute  alla  giurisdizione  del  giudice  amministrativo
          possono  essere  risolte  mediante  arbitrato  rituale   di
          diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti  del  codice
          di procedura civile." 
              "Art. 17. Astensione 
              1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le
          modalita' di astensione previste dal  codice  di  procedura
          civile. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori." 
              "Art. 18. Ricusazione 
              1. Al giudice amministrativo si applicano le  cause  di
          ricusazione previste dal codice di procedura civile. 
              2. La ricusazione si propone, almeno tre  giorni  prima
          dell'udienza designata, con domanda diretta al  presidente,
          quando sono noti i magistrati  che  devono  prendere  parte
          all'udienza; in caso  contrario,  puo'  proporsi  oralmente
          all'udienza medesima prima della discussione. 
              3. La domanda deve indicare i  motivi  ed  i  mezzi  di
          prova ed essere firmata dalla parte o dall'avvocato  munito
          di procura speciale. 
              4. Proposta la ricusazione, il collegio investito della
          controversia puo' disporre la prosecuzione del giudizio, se
          ad un sommario  esame  ritiene  l'istanza  inammissibile  o
          manifestamente infondata. 
              5. In ogni caso la decisione definitiva sull'istanza e'
          adottata, entro trenta giorni dalla sua  proposizione,  dal
          collegio previa sostituzione del magistrato  ricusato,  che
          deve essere sentito. 
              6. I componenti del collegio chiamato a decidere  sulla
          ricusazione non sono ricusabili. 
              7.  Il  giudice,  con  l'ordinanza  con  cui   dichiara
          inammissibile o respinge l'istanza di ricusazione, provvede
          sulle spese e puo' condannare la parte che l'ha proposta ad
          una sanzione pecuniaria non superiore ad euro cinquecento. 
              8. La ricusazione non ha effetto sugli atti  anteriori.
          L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende nulli  gli
          atti compiuti ai sensi del comma 4  con  la  partecipazione
          del giudice ricusato." 
              "Art. 20. Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione 
              1. Il verificatore e il consulente,  se  scelto  tra  i
          dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli  albi  di  cui
          all'articolo 13 delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
          codice di procedura civile, hanno l'obbligo di prestare  il
          loro ufficio, tranne che il giudice  riconosca  l'esistenza
          di un giustificato motivo. 
              2.  Il  consulente,  o  il  verificatore,  puo'  essere
          ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51
          del codice di procedura civile. Della  ricusazione  conosce
          il giudice che l'ha nominato." 
              "Art. 25.Domicilio 
              1.  Fermo  quanto  previsto,   con   riferimento   alle
          comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1: 
              a) nei  giudizi  davanti  ai  tribunali  amministrativi
          regionali, la parte, se non  elegge  domicilio  nel  comune
          sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione
          staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata,  ad
          ogni  effetto,   presso   la   segreteria   del   tribunale
          amministrativo regionale o della sezione staccata; 
              b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte,
          se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad
          ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato." 
              "Art. 26. Spese di giudizio 
              1. Quando emette una  decisione,  il  giudice  provvede
          anche sulle spese del giudizio, secondo  gli  articoli  91,
          92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile. 
              2. Il giudice condanna d'ufficio la  parte  soccombente
          al pagamento di una  sanzione  pecuniaria,  in  misura  non
          inferiore al  doppio  e  non  superiore  al  quintuplo  del
          contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del
          giudizio, quando la parte soccombente ha agito o  resistito
          temerariamente  in  giudizio.  Al  gettito  delle  sanzioni
          previste dal presente comma si applica l'articolo 15  delle
          norme di attuazione." 
              "Art. 31. Azione avverso il silenzio e declaratoria  di
          nullita' 
              1.  Decorsi  i   termini   per   la   conclusione   del
          procedimento amministrativo e  negli  altri  casi  previsti
          dalla  legge,   chi   vi   ha   interesse   puo'   chiedere
          l'accertamento   dell'obbligo    dell'amministrazione    di
          provvedere. 
              2. L'azione puo' essere proposta fintanto  che  perdura
          l'inadempimento  e,  comunque,  non  oltre  un  anno  dalla
          scadenza del termine di conclusione  del  procedimento.  E'
          fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di  avvio  del
          procedimento ove ne ricorrano i presupposti. 
              3. Il giudice puo' pronunciare sulla  fondatezza  della
          pretesa dedotta  in  giudizio  solo  quando  si  tratta  di
          attivita' vincolata o  quando  risulta  che  non  residuano
          ulteriori margini di esercizio della discrezionalita' e non
          sono necessari adempimenti istruttori  che  debbano  essere
          compiuti dall'amministrazione. 
              4. La domanda  volta  all'accertamento  delle  nullita'
          previste  dalla  legge  si  propone  entro  il  termine  di
          decadenza di centottanta giorni. La nullita' dell'atto puo'
          sempre essere  opposta  dalla  parte  resistente  o  essere
          rilevata  d'ufficio  dal  giudice.  Le   disposizioni   del
          presente comma non si applicano alle nullita' di  cui  all'
          articolo 114, comma 4, lettera b),  per  le  quali  restano
          ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV." 
              "Art. 32. Pluralita' delle domande e conversione  delle
          azioni 
              1. E' sempre possibile nello stesso giudizio il  cumulo
          di  domande  connesse  proposte   in   via   principale   o
          incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi,  si
          applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal  Titolo
          V del Libro IV. 
              2. Il giudice qualifica l'azione proposta  in  base  ai
          suoi elementi sostanziali. Sussistendone i  presupposti  il
          giudice puo' sempre disporre la conversione delle azioni." 
              "Art. 33. Provvedimenti 
              1. Il giudice pronuncia: 
              a) sentenza quando definisce in tutto  o  in  parte  il
          giudizio; 
              b)  ordinanza  quando   assume   misure   cautelari   o
          interlocutorie, ovvero decide sulla competenza; 
              c) decreto nei casi previsti dalla legge. 
              2. Le sentenze di primo grado sono esecutive. 
              3. Le ordinanze e i  decreti,  se  non  pronunciati  in
          udienza o in camera di consiglio e  inseriti  nel  relativo
          verbale, sono comunicati alle parti  dalla  segreteria  nel
          termine di cui all'articolo 89, comma 3. 
              4. L'ordinanza che dichiara  l'incompetenza  indica  in
          ogni caso il giudice competente." 
              "Art. 44. Vizi del ricorso e della notificazione 
              1. Il ricorso e' nullo: 
              a) se manca la sottoscrizione; 
              b) se, per l'inosservanza delle altre norme  prescritte
          nell' articolo 40, vi e' incertezza assoluta sulle  persone
          o sull'oggetto della domanda. 
              2. Se il ricorso contiene  irregolarita',  il  collegio
          puo' ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine
          fissato. 
              3. La costituzione  degli  intimati  sana  la  nullita'
          della notificazione del ricorso, salvi i diritti  acquisiti
          anteriormente alla comparizione, nonche'  le  irregolarita'
          di cui al comma 2. 
              4. Nei casi in cui sia  nulla  la  notificazione  e  il
          destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se
          ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da
          causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un
          termine  perentorio   per   rinnovarla.   La   rinnovazione
          impedisce ogni decadenza. 
              4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2,
          la nullita' degli atti e' rilevabile d'ufficio." 
              "Art. 54. Deposito tardivo di  memorie  e  documenti  e
          sospensione dei termini 
              1. La presentazione tardiva di memorie o documenti puo'
          essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di  parte,
          dal collegio, assicurando comunque il  pieno  rispetto  del
          diritto delle controparti al contraddittorio su tali  atti,
          qualora la produzione nel termine di  legge  sia  risultata
          estremamente difficile. 
              2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto  al
          15 settembre di ciascun anno. 
              3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2  non
          si applica al procedimento cautelare. 
              "Art. 55. Misure cautelari collegiali 
              1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio
          grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere
          alla decisione sul ricorso, chiede l'emanazione  di  misure
          cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via
          provvisoria, che appaiono,  secondo  le  circostanze,  piu'
          idonee  ad  assicurare  interinalmente  gli  effetti  della
          decisione  sul  ricorso,  il  collegio  si  pronuncia   con
          ordinanza emessa in camera di consiglio. 
              2. Qualora  dalla  decisione  sulla  domanda  cautelare
          derivino effetti irreversibili, il collegio  puo'  disporre
          la   prestazione   di   una   cauzione,   anche    mediante
          fideiussione, cui subordinare la concessione o  il  diniego
          della misura cautelare. La concessione o il  diniego  della
          misura cautelare non puo'  essere  subordinata  a  cauzione
          quando la domanda cautelare attenga a diritti  fondamentali
          della  persona  o  ad  altri  beni  di   primario   rilievo
          costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione  ne
          indica l'oggetto, il modo di prestarla e il  termine  entro
          cui la prestazione va eseguita. 
              3. La domanda cautelare puo'  essere  proposta  con  il
          ricorso di merito o con distinto  ricorso  notificato  alle
          altre parti. 
              4. La domanda cautelare e' improcedibile finche' non e'
          presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di  merito,
          salvo che essa debba essere fissata d'ufficio. 
              5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia  nella
          prima camera di consiglio successiva  al  ventesimo  giorno
          dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima
          notificazione e, altresi', al decimo  giorno  dal  deposito
          del  ricorso.  Le  parti  possono  depositare   memorie   e
          documenti fino a due giorni liberi prima  della  camera  di
          consiglio. 
              6. Ai fini del giudizio cautelare, se la  notificazione
          e' effettuata a mezzo del servizio postale, il  ricorrente,
          se non e' ancora in possesso  dell'avviso  di  ricevimento,
          puo' provare la data di perfezionamento della notificazione
          producendo copia dell'attestazione di consegna del servizio
          di monitoraggio  della  corrispondenza  nel  sito  internet
          delle poste. E' fatta salva la prova contraria. 
              7.  Nella  camera  di  consiglio   le   parti   possono
          costituirsi e i difensori  sono  sentiti  ove  ne  facciano
          richiesta. La trattazione si svolge  oralmente  e  in  modo
          sintetico. 
              8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni,  puo'
          autorizzare  la  produzione  in  camera  di  consiglio   di
          documenti, con consegna di  copia  alle  altre  parti  fino
          all'inizio della discussione. 
              9.  L'ordinanza  cautelare  motiva   in   ordine   alla
          valutazione del pregiudizio allegato  e  indica  i  profili
          che, ad un sommario  esame,  inducono  ad  una  ragionevole
          previsione sull'esito del ricorso. 
              10. Il  tribunale  amministrativo  regionale,  in  sede
          cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente  siano
          apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente  con
          la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con
          ordinanza collegiale la data della discussione del  ricorso
          nel merito. Nello stesso senso puo' provvedere il Consiglio
          di Stato,  motivando  sulle  ragioni  per  cui  ritiene  di
          riformare l'ordinanza cautelare  di  primo  grado;  in  tal
          caso, la pronuncia di appello  e'  trasmessa  al  tribunale
          amministrativo  regionale  per  la   sollecita   fissazione
          dell'udienza di merito. 
              11.  L'ordinanza  con  cui  e'  disposta   una   misura
          cautelare fissa la data  di  discussione  del  ricorso  nel
          merito. In caso  di  mancata  fissazione  dell'udienza,  il
          Consiglio di  Stato,  se  conferma  in  appello  la  misura
          cautelare,  dispone   che   il   tribunale   amministrativo
          regionale  provveda  alla  fissazione  della   stessa   con
          priorita'. A tal fine l'ordinanza e' trasmessa a cura della
          segreteria al primo giudice. 
              12.  In  sede  di  esame  della  domanda  cautelare  il
          collegio adotta,  su  istanza  di  parte,  i  provvedimenti
          necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria  e
          l'integrita' del contraddittorio. 
              13. Il giudice adito  puo'  disporre  misure  cautelari
          solo se ritiene sussistente la propria competenza ai  sensi
          degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi  dell'
          articolo 15, commi 5 e 6." 
              "Art. 57. Spese del procedimento cautelare 
              1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il  giudice
          provvede sulle spese della  fase  cautelare.  La  pronuncia
          sulle spese conserva efficacia anche dopo il  provvedimento
          che  definisce  il  giudizio,  salvo  diversa   statuizione
          espressa nella sentenza di merito." 
              "Art. 67. Consulenza tecnica d'ufficio 
              1.  Con  l'ordinanza  con  cui  dispone  la  consulenza
          tecnica  d'ufficio,  il  collegio  nomina  il   consulente,
          formula  i  quesiti  e  fissa  il  termine  entro  cui   il
          consulente incaricato deve comparire dinanzi al  magistrato
          a tal fine delegato  per  assumere  l'incarico  e  prestare
          giuramento ai sensi del comma 4. L'ordinanza e'  comunicata
          al consulente tecnico a cura della segreteria. 
              2. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del
          consulente sono proposte, a pena  di  decadenza,  entro  il
          termine di cui al comma 1. 
              3. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma
          1,  assegna  termini  successivi,  prorogabili   ai   sensi
          dell'articolo 154 del codice di procedura civile, per: 
              a)  la  corresponsione  al  consulente  tecnico  di  un
          anticipo sul suo compenso; 
              b) l'eventuale nomina, con dichiarazione  ricevuta  dal
          segretario, di consulenti tecnici  delle  parti,  i  quali,
          oltre a poter assistere alle operazioni del consulente  del
          giudice e a interloquire con  questo,  possono  partecipare
          all'udienza e alla camera di consiglio ogni  volta  che  e'
          presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere,
          con l'autorizzazione del presidente, le  loro  osservazioni
          sui risultati delle indagini tecniche; 
              c) la trasmissione, ad  opera  del  consulente  tecnico
          d'ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti
          ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici; 
              d) la  trasmissione  al  consulente  tecnico  d'ufficio
          delle eventuali osservazioni e conclusioni  dei  consulenti
          tecnici di parte; 
              e) il deposito in segreteria della relazione finale, in
          cui il consulente  tecnico  d'ufficio  da'  altresi'  conto
          delle osservazioni e delle conclusioni  dei  consulenti  di
          parte e prende specificamente posizione su di esse. 
              4. Il giuramento del  consulente  e'  reso  davanti  al
          magistrato  a  tal  fine  delegato,  secondo  le  modalita'
          stabilite dall'articolo 193 del codice di procedura civile. 
              5. Il compenso complessivamente spettante al consulente
          d'ufficio e' liquidato, al  termine  delle  operazioni,  ai
          sensi dell' articolo 66, comma 4, primo e terzo periodo." 
              "Art. 73. Udienza di discussione 
              1. Le parti possono produrre documenti fino a  quaranta
          giorni liberi prima dell'udienza,  memorie  fino  a  trenta
          giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi  documenti  e
          alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a
          venti giorni liberi. 
              2.   Nell'udienza   le    parti    possono    discutere
          sinteticamente. 
              3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione
          una questione rilevata d'ufficio, il giudice la  indica  in
          udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo
          il passaggio in decisione, il giudice riserva  quest'ultima
          e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore
          a trenta giorni per il deposito di memorie." 
              "Art. 76. Modalita' della votazione 
              1. Possono essere presenti in  camera  di  consiglio  i
          magistrati designati per l'udienza. 
              2. La decisione e' assunta in camera di  consiglio  con
          il voto dei soli componenti del collegio. 
              3. Il presidente raccoglie  i  voti.  La  decisione  e'
          presa a maggioranza di  voti.  Il  primo  a  votare  e'  il
          relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine,
          il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il
          primo a votare e' il  relatore,  poi  il  meno  anziano  in
          ordine di ruolo, e cosi' continuando sino al presidente. 
              4. Si  applicano  l'articolo  276,  secondo,  quarto  e
          quinto comma, del codice di procedura civile e gli articoli
          114, quarto comma, e 118, quarto comma, delle  disposizioni
          per l'attuazione del codice di procedura civile." 
              "Art. 87. Udienze pubbliche e procedimenti in camera di
          consiglio 
              1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullita',  salvo
          quanto previsto dal comma 2, ma il presidente del  collegio
          puo' disporre che si svolgano a porte chiuse, se  ricorrono
          ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico  o  di
          buon costume. 
              2. Oltre agli altri  casi  espressamente  previsti,  si
          trattano in camera di consiglio: 
              a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione
          delle misure cautelari collegiali; 
              b) il giudizio in materia di silenzio; 
              c) il giudizio  in  materia  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi; 
              d) i giudizi di ottemperanza; 
              e) i giudizi in opposizione ai decreti che  pronunciano
          l'estinzione o l'improcedibilita' del giudizio. 
              3. Nei giudizi  di  cui  al  comma  2,  con  esclusione
          dell'ipotesi di cui alla lettera a) e  fatto  salvo  quanto
          disposto  dall'articolo  116,  comma  1,  tutti  i  termini
          processuali sono dimezzati rispetto a quelli  del  processo
          ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado,quelli per la
          notificazione  del  ricorso   introduttivo,   del   ricorso
          incidentale e dei motivi aggiunti. La camera  di  consiglio
          e' fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al
          trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine  di
          costituzione  delle  parti  intimate.   Nella   camera   di
          consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta. 
              4. La trattazione in pubblica udienza  non  costituisce
          motivo di nullita' della decisione." 
              "Art. 95. Parti del giudizio di impugnazione 
              1. L'impugnazione della sentenza pronunciata  in  causa
          inscindibile o in cause tra loro dipendenti e' notificata a
          tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che
          hanno interesse a contraddire. 
              2. L'impugnazione deve  essere  notificata  a  pena  di
          inammissibilita' nei termini previsti dall'articolo  92  ad
          almeno una delle parti interessate a contraddire. 
              3. Se la sentenza non e' stata impugnata nei  confronti
          di tutte le parti di cui al  comma  1,  il  giudice  ordina
          l'integrazione del  contraddittorio,  fissando  il  termine
          entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonche' la
          successiva udienza di trattazione. 
              4.  L'impugnazione  e'  dichiarata   improcedibile   se
          nessuna   delle   parti   provvede   all'integrazione   del
          contraddittorio nel termine fissato dal giudice. 
              5.  Il   Consiglio   di   Stato,   se   riconosce   che
          l'impugnazione     e'     manifestamente      irricevibile,
          inammissibile, improcedibile o infondata, puo' non ordinare
          l'integrazione del contraddittorio,  quando  l'impugnazione
          di altre parti e' preclusa o esclusa. 
              6.  Ai  giudizi  di  impugnazione  non  si  applica  l'
          articolo 23, comma 1." 
              "Art. 98. Misure cautelari 
              1. Salvo quanto disposto dall' articolo 111, il giudice
          dell'impugnazione puo', su istanza  di  parte,  valutati  i
          motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un
          pregiudizio grave e irreparabile, disporre  la  sospensione
          dell'esecutivita'  della  sentenza  impugnata,  nonche'  le
          altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata
          in camera di consiglio. 
              2. Al procedimento si applicano gli articoli 55,  commi
          da 2 a 10, 56 e 57." 
              "Art. 99. Deferimento all'adunanza plenaria 
              1. La sezione cui e' assegnato il  ricorso,  se  rileva
          che il punto di diritto sottoposto al  suo  esame  ha  dato
          luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con
          ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio puo'
          rimettere il ricorso all'esame dell'adunanza plenaria. 
              2. Prima della decisione, il presidente  del  Consiglio
          di Stato,  su  richiesta  delle  parti  o  d'ufficio,  puo'
          deferire  all'adunanza  plenaria  qualunque  ricorso,   per
          risolvere questioni di massima  di  particolare  importanza
          ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali. 
              3. Se la sezione cui e' assegnato il ricorso ritiene di
          non  condividere  un   principio   di   diritto   enunciato
          dall'adunanza  plenaria,  rimette   a   quest'ultima,   con
          ordinanza motivata, la decisione del ricorso. 
              4. L'adunanza plenaria  decide  l'intera  controversia,
          salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di
          restituire  per  il  resto   il   giudizio   alla   sezione
          remittente. 
              5. Se  ritiene  che  la  questione  e'  di  particolare
          importanza, l'adunanza plenaria puo' comunque enunciare  il
          principio  di  diritto  nell'interesse  della  legge  anche
          quando dichiara il ricorso  irricevibile,  inammissibile  o
          improcedibile, ovvero l'estinzione del  giudizio.  In  tali
          casi, la pronuncia dell'adunanza plenaria  non  ha  effetto
          sul provvedimento impugnato." 
              "Art. 101. Contenuto del ricorso in appello 
              1. Il ricorso in appello deve  contenere  l'indicazione
          del ricorrente, del difensore, delle  parti  nei  confronti
          delle quali e' proposta l'impugnazione, della sentenza  che
          si impugna, nonche' l'esposizione sommaria  dei  fatti,  le
          specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, le
          conclusioni, la sottoscrizione del  ricorrente  se  sta  in
          giudizio personalmente ai  sensi  dell'articolo  22,  comma
          3,oppure del difensore con  indicazione,  in  questo  caso,
          della procura speciale rilasciata anche unitamente a quella
          per il giudizio di primo grado. 
              2. Si intendono rinunciate le domande  e  le  eccezioni
          dichiarate assorbite o  non  esaminate  nella  sentenza  di
          primo grado, che non siano state  espressamente  riproposte
          nell'atto   di   appello   o,   per   le   parti    diverse
          dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza
          entro il termine per la costituzione in giudizio." 
              "Art. 108. Casi di opposizione di terzo 
              1. Un terzo puo' fare opposizione contro  una  sentenza
          del tribunale amministrativo regionale o del  Consiglio  di
          Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorche' passata  in
          giudicato, quando pregiudica i  suoi  diritti  o  interessi
          legittimi. 
              2. Gli aventi causa e i creditori di  una  delle  parti
          possono fare opposizione alla sentenza, quando  questa  sia
          effetto di dolo o collusione a loro danno." 
              "Art. 111. Sospensione della sentenza 
              1. Il Consiglio di  Stato,  se  richiesto  con  istanza
          previamente  notificata  alle  altre  parti,  in  caso   di
          eccezionale  gravita'  ed  urgenza,  puo'  sospendere   gli
          effetti  della  sentenza  impugnata  e  disporre  le  altre
          opportune misure cautelari. Al  procedimento  si  applicano
          gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56,  commi  1,  primo
          periodo, 2, 3, 4 e 5." 
              "Art.  112.  Disposizioni  generali  sul  giudizio   di
          ottemperanza 
              1. I provvedimenti del  giudice  amministrativo  devono
          essere eseguiti  dalla  pubblica  amministrazione  e  dalle
          altre parti. 
              2. L'azione di ottemperanza puo'  essere  proposta  per
          conseguire l'attuazione: 
              a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in
          giudicato; 
              b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti
          esecutivi del giudice amministrativo; 
              c) delle sentenze passate in giudicato  e  degli  altri
          provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario,  al
          fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della  pubblica
          amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso
          deciso, al giudicato; 
              d) delle sentenze passate in giudicato  e  degli  altri
          provvedimenti ad  esse  equiparati  per  i  quali  non  sia
          previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di  ottenere
          l'adempimento dell'obbligo della  pubblica  amministrazione
          di conformarsi alla decisione; 
              e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti  inoppugnabili
          al  fine  di  ottenere  l'adempimento  dell'obbligo   della
          pubblica  amministrazione  di   conformarsi,   per   quanto
          riguarda il caso deciso, al giudicato. 
              3. Puo' essere proposta, anche in unico  grado  dinanzi
          al  giudice  dell'ottemperanza,  azione  di   condanna   al
          pagamento di somme a titolo di  rivalutazione  e  interessi
          maturati dopo il passaggio  in  giudicato  della  sentenza,
          nonche'  azione  di   risarcimento   dei   danni   connessi
          all'impossibilita' o comunque alla  mancata  esecuzione  in
          forma specifica, totale o parziale, del  giudicato  o  alla
          sua violazione o elusione. 
              4. (Soppresso). 
              5. Il ricorso di cui al presente articolo  puo'  essere
          proposto anche al fine di ottenere  chiarimenti  in  ordine
          alle modalita' di ottemperanza." 
              "Art. 114. Procedimento 
              1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con
          ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a  tutte
          le altre parti del giudizio definito dalla sentenza  o  dal
          lodo  della  cui  ottemperanza  si  tratta;   l'azione   si
          prescrive con il decorso di dieci  anni  dal  passaggio  in
          giudicato della sentenza. 
              2.  Unitamente  al  ricorso  e'  depositato  in   copia
          autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza,
          con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato. 
              3.  Il   giudice   decide   con   sentenza   in   forma
          semplificata. 
              4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: 
              a)  ordina  l'ottemperanza,  prescrivendo  le  relative
          modalita', anche mediante la determinazione  del  contenuto
          del  provvedimento  amministrativo  o  l'emanazione   dello
          stesso in luogo dell'amministrazione; 
              b) dichiara nulli gli eventuali atti  in  violazione  o
          elusione del giudicato; 
              c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate  in
          giudicato o di altri provvedimenti, determina le  modalita'
          esecutive,  considerando  inefficaci  gli  atti  emessi  in
          violazione o elusione e provvede  di  conseguenza,  tenendo
          conto degli effetti che ne derivano; 
              d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta; 
              e) salvo che cio' sia manifestamente iniquo, e  se  non
          sussistono altre ragioni ostative, fissa, su  richiesta  di
          parte, la somma di denaro dovuta dal  resistente  per  ogni
          violazione  o  inosservanza  successiva,  ovvero  per  ogni
          ritardo nell'esecuzione  del  giudicato;  tale  statuizione
          costituisce titolo esecutivo. 
              5.  Se  e'  chiesta  l'esecuzione  di  un'ordinanza  il
          giudice provvede con ordinanza. 
              6. Il giudice conosce di tutte  le  questioni  relative
          all'ottemperanza, nonche', tra le parti nei  cui  confronti
          si e' formato il giudicato, di quelle  inerenti  agli  atti
          del commissario ad acta. Avverso gli atti  del  commissario
          ad acta  le  stesse  parti  possono  proporre,  dinanzi  al
          giudice  dell'ottemperanza,  reclamo,  che  e'  depositato,
          previa  notifica  ai  controinteressati,  nel  termine   di
          sessanta   giorni.   Gli   atti   emanati    dal    giudice
          dell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai
          terzi estranei al giudicato ai sensi dell'articolo 29,  con
          il rito ordinario. 
              7.  Nel  caso  di  ricorso  ai  sensi   del   comma   5
          dell'articolo  112,  il  giudice  fornisce  chiarimenti  in
          ordine alle modalita' di ottemperanza, anche  su  richiesta
          del commissario. 
              8.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  Titolo  si
          applicano anche alle impugnazioni avverso  i  provvedimenti
          giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza. 
              9. I termini per  la  proposizione  delle  impugnazioni
          sono quelli previsti nel Libro III." 
              "Art. 116. Rito in  materia  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi 
              1. Contro le determinazioni e contro il silenzio  sulle
          istanze di accesso ai documenti amministrativi  il  ricorso
          e' proposto entro  trenta  giorni  dalla  conoscenza  della
          determinazione impugnata o dalla formazione  del  silenzio,
          mediante notificazione all'amministrazione e ad  almeno  un
          controinteressato. Si applica l' articolo  49.  Il  termine
          per  la  proposizione  di  ricorsi  incidentali  o   motivi
          aggiunti e' di trenta giorni. 
              2. In pendenza di  un  giudizio  cui  la  richiesta  di
          accesso e' connessa, il ricorso di  cui  al  comma  1  puo'
          essere proposto con istanza depositata presso la segreteria
          della sezione  cui  e'  assegnato  il  ricorso  principale,
          previa notificazione all'amministrazione e  agli  eventuali
          controinteressati.  L'istanza  e'  decisa   con   ordinanza
          separatamente  dal  giudizio  principale,  ovvero  con   la
          sentenza che definisce il giudizio. 
              3. L'amministrazione puo' essere rappresentata e difesa
          da un proprio dipendente a cio' autorizzato. 
              4.  Il   giudice   decide   con   sentenza   in   forma
          semplificata;   sussistendone   i    presupposti,    ordina
          l'esibizione dei documenti richiesti, entro un termine  non
          superiore,  di  norma,  a  trenta  giorni,  dettando,   ove
          occorra, le relative modalita'. 
              5. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche ai giudizi di impugnazione." 
              "Art. 117. Ricorsi avverso il silenzio 
              1. Il ricorso avverso il silenzio  e'  proposto,  anche
          senza    previa    diffida,     con     atto     notificato
          all'amministrazione e ad almeno  un  controinteressato  nel
          termine di cui all' articolo 31, comma 2. 
              2.  Il  ricorso  e'  deciso  con  sentenza   in   forma
          semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il
          giudice ordina all'amministrazione di provvedere  entro  un
          termine non superiore, di norma, a trenta giorni. 
              3. Il giudice nomina, ove occorra,  un  commissario  ad
          acta con la  sentenza  con  cui  definisce  il  giudizio  o
          successivamente su istanza della parte interessata. 
              4. Il giudice conosce di tutte  le  questioni  relative
          all'esatta  adozione  del  provvedimento   richiesto,   ivi
          comprese quelle inerenti agli atti del commissario. 
              5.  Se  nel   corso   del   giudizio   sopravviene   il
          provvedimento espresso, o un atto  connesso  con  l'oggetto
          della controversia, questo puo' essere impugnato anche  con
          motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per  il
          nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con  tale
          rito. 
              6. Se l'azione  di  risarcimento  del  danno  ai  sensi
          dell'articolo 30, comma 4,  e'  proposta  congiuntamente  a
          quella  di  cui  al  presente  articolo,  il  giudice  puo'
          definire con il rito camerale l'azione avverso il  silenzio
          e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria. 
              6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6,  si
          applicano anche ai giudizi di impugnazione." 
              "Art. 119. Rito abbreviato comune a determinate materie 
              1. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano nei giudizi aventi  ad  oggetto  le  controversie
          relative a: 
              a)  i  provvedimenti  concernenti   le   procedure   di
          affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture,  salvo
          quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; 
              b)   i   provvedimenti   adottati    dalle    Autorita'
          amministrative  indipendenti,  con  esclusione  di   quelli
          relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti; 
              c)  i  provvedimenti   relativi   alle   procedure   di
          privatizzazione  o  di  dismissione  di  imprese   o   beni
          pubblici,  nonche'  quelli  relativi   alla   costituzione,
          modificazione  o  soppressione  di  societa',   aziende   e
          istituzioni da parte degli enti locali; 
              d) i provvedimenti di nomina, adottati previa  delibera
          del Consiglio dei ministri; 
              e) i provvedimenti di scioglimento  di  enti  locali  e
          quelli   connessi   concernenti   la   formazione   e    il
          funzionamento degli organi; 
              f)  i  provvedimenti   relativi   alle   procedure   di
          occupazione  e  di  espropriazione  delle  aree   destinate
          all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'  e
          i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
          ai sensi del codice della proprieta' industriale; 
              g) i  provvedimenti  del  Comitato  olimpico  nazionale
          italiano o delle Federazioni sportive; 
              h) le ordinanze adottate  in  tutte  le  situazioni  di
          emergenza dichiarate ai sensi dell' articolo  5,  comma  1,
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  e  i  consequenziali
          provvedimenti commissariali; 
              i) il rapporto di lavoro del personale dei  servizi  di
          informazione per la sicurezza, ai sensi dell' articolo  22,
          della legge 3 agosto 2007, n. 124; 
              l) le controversie comunque attinenti alle procedure  e
          ai provvedimenti della pubblica amministrazione in  materia
          di impianti di generazione di energia elettrica di  cui  al
          decreto legge  7  febbraio  2002,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.  55,  comprese
          quelle concernenti la produzione di  energia  elettrica  da
          fonte  nucleare,   i   rigassificatori,   i   gasdotti   di
          importazione,  le  centrali  termoelettriche   di   potenza
          termica superiore a  400  MW  nonche'  quelle  relative  ad
          infrastrutture di trasporto ricomprese o  da  ricomprendere
          nella rete di trasmissione nazionale o  rete  nazionale  di
          gasdotti; 
              m) i provvedimenti della commissione  centrale  per  la
          definizione  e  applicazione  delle  speciali   misure   di
          protezione, recanti applicazione, modifica e  revoca  delle
          speciali   misure   di   protezione   nei   confronti   dei
          collaboratori e testimoni di giustizia; 
              m-bis)   le   controversie   aventi   per   oggetto   i
          provvedimenti dell'Agenzia  nazionale  di  regolamentazione
          del settore postale di cui alla  lettera  h)  del  comma  2
          dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi
          quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai  rapporti
          di impiego; 
              m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia  nazionale  per  la
          regolazione e la vigilanza in materia  di  acqua  istituita
          dall'articolo 10, comma 11, del  decreto  legge  13  maggio
          2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
          luglio 2011, n. 106; 
              m-quater) le azioni individuali e collettive avverso le
          discriminazioni di genere in  ambito  lavorativo,  previste
          dall'articolo 36 e  seguenti  del  decreto  legislativo  25
          luglio 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del  citato
          decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo. 
              2. Tutti i termini processuali ordinari sono  dimezzati
          salvo,  nei  giudizi  di  primo  grado,   quelli   per   la
          notificazione  del  ricorso   introduttivo,   del   ricorso
          incidentale e dei motivi aggiunti, nonche'  quelli  di  cui
          all'  articolo  62,  comma  1,   e   quelli   espressamente
          disciplinati nel presente articolo. 
              3. Salva l'applicazione dell' articolo 60, il tribunale
          amministrativo  regionale  chiamato  a  pronunciare   sulla
          domanda   cautelare,   accertata   la    completezza    del
          contraddittorio  ovvero   disposta   l'integrazione   dello
          stesso,  se  ritiene,  a  un  primo  sommario   esame,   la
          sussistenza di profili di fondatezza del ricorso  e  di  un
          pregiudizio grave e irreparabile, fissa  con  ordinanza  la
          data  di  discussione  del  merito   alla   prima   udienza
          successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla
          data di deposito  dell'ordinanza,  disponendo  altresi'  il
          deposito dei documenti  necessari  e  l'acquisizione  delle
          eventuali  altre  prove  occorrenti.  In  caso  di  rigetto
          dell'istanza   cautelare    da    parte    del    tribunale
          amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi
          l'ordinanza di primo grado,  la  pronuncia  di  appello  e'
          trasmessa al  tribunale  amministrativo  regionale  per  la
          fissazione dell'udienza di  merito.  In  tale  ipotesi,  il
          termine di trenta giorni decorre dalla data di  ricevimento
          dell'ordinanza da  parte  della  segreteria  del  tribunale
          amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti. 
              4. Con l'ordinanza di  cui  al  comma  3,  in  caso  di
          estrema gravita' ed urgenza,  il  tribunale  amministrativo
          regionale o il  Consiglio  di  Stato  possono  disporre  le
          opportune misure cautelari. Al  procedimento  cautelare  si
          applicano le disposizioni del Titolo II del  Libro  II,  in
          quanto non derogate dal presente articolo. 
              5.  Quando  almeno  una   delle   parti,   nell'udienza
          discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione
          anticipata  del  dispositivo  rispetto  alla  sentenza,  il
          dispositivo e' pubblicato mediante deposito in  segreteria,
          non oltre sette giorni  dalla  decisione  della  causa.  La
          dichiarazione  della  parte  e'   attestata   nel   verbale
          d'udienza. 
              6. La parte puo' chiedere  al  Consiglio  di  Stato  la
          sospensione dell'esecutivita' del  dispositivo,  proponendo
          appello entro trenta giorni dalla  relativa  pubblicazione,
          con riserva dei motivi  da  proporre  entro  trenta  giorni
          dalla notificazione della sentenza ovvero  entro  tre  mesi
          dalla  sua   pubblicazione.   La   mancata   richiesta   di
          sospensione dell'esecutivita' del dispositivo non  preclude
          la    possibilita'    di    chiedere     la     sospensione
          dell'esecutivita' della sentenza dopo la pubblicazione  dei
          motivi. 
              7. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione  di
          terzo." 
              "Art. 120. Disposizioni specifiche ai  giudizi  di  cui
          all' articolo 119, comma 1, lettera a) 
              1.  Gli  atti  delle  procedure  di  affidamento,   ivi
          comprese  le  procedure  di  affidamento  di  incarichi   e
          concorsi    di     progettazione     e     di     attivita'
          tecnico-amministrative  ad  esse   connesse,   relativi   a
          pubblici lavori, servizi o forniture,  nonche'  i  connessi
          provvedimenti dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture,  sono  impugnabili
          unicamente mediante  ricorso  al  tribunale  amministrativo
          regionale competente. 
              2. Nel caso in  cui  sia  mancata  la  pubblicita'  del
          bando, il ricorso non puo' comunque  essere  piu'  proposto
          decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
          data  di  pubblicazione   dell'avviso   di   aggiudicazione
          definitiva di cui all' articolo 65 e all' articolo 225  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  a  condizione
          che tale avviso contenga la motivazione dell'atto  con  cui
          la stazione appaltante ha deciso di affidare  il  contratto
          senza previa pubblicazione del bando. Se  sono  omessi  gli
          avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se
          essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute,  il
          ricorso non puo' comunque essere proposto decorsi sei  mesi
          dal  giorno  successivo  alla  data  di  stipulazione   del
          contratto. 
              3. Salvo quanto previsto dal presente  articolo  e  dai
          successivi, si applica l'articolo 119. 
              4. Quando e' impugnata l'aggiudicazione definitiva,  se
          la   stazione    appaltante    fruisce    del    patrocinio
          dell'Avvocatura dello  Stato,  il  ricorso  e'  notificato,
          oltre che presso  detta  Avvocatura,  anche  alla  stazione
          appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla
          notifica   presso   l'Avvocatura,   e    al    solo    fine
          dell'operativita'  della   sospensione   obbligatoria   del
          termine per la stipulazione del contratto. 
              5. Per l'impugnazione degli atti  di  cui  al  presente
          articolo il ricorso, principale o incidentale  e  i  motivi
          aggiunti,  anche  avverso  atti  diversi  da  quelli   gia'
          impugnati, devono essere proposti  nel  termine  di  trenta
          giorni, decorrente, per  il  ricorso  principale  e  per  i
          motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui
          all' articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, o, per i bandi e gli avvisi  con  cui  si  indice  una
          gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'
          articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni
          altro caso, dalla  conoscenza  dell'atto.  Per  il  ricorso
          incidentale  la  decorrenza  del  termine  e'  disciplinata
          dall'articolo 42. 
              6. Quando il giudizio non e' immediatamente definito ai
          sensi dell' articolo  60,  l'udienza  di  merito,  ove  non
          indicata dal collegio ai sensi dell' articolo 119, comma 3,
          e' immediatamente fissata d'ufficio con assoluta priorita'. 
              7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara
          devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti. 
              8.  Il  giudice  decide  interinalmente  sulla  domanda
          cautelare, anc