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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2011, n. 191

Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (11G0235)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/2011
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 23-11-2011
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni, ed in particolare, l'articolo 33,  commi  2  e  2-bis,
concernente l'istituzione e i  compiti  del  Comitato  per  i  minori
stranieri; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9
dicembre 1999, n. 535, recante «Regolamento concernente i compiti del
Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2  e
2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
  Ritenuta la necessita' di procedere alla modifica  dell'articolo  9
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  9  dicembre
1999, n. 535, al fine di  prevedere  l'estensione  della  durata  dei
soggiorni solidaristici dei minori  accolti,  nonche'  l'eliminazione
dei riferimenti a programmi scolastici; 
  Vista la deliberazione del Comitato per i minori stranieri  del  21
luglio 2009, contenente una proposta di modifica dell'articolo 9  del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2010; 
  Sentita la Conferenza unificata di cui al  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
sentiti  i  Ministri  degli  affari  esteri,  dell'interno  e   della
giustizia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'articolo 9  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 19 del 25 gennaio 2000, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Soggiorno). - 1. La durata totale del soggiorno di ciascun
minore non puo' superare i centoventi giorni, frutto della  somma  di
piu' periodi, riferiti alle permanenze  effettive  nell'anno  solare,
fruiti nel  rispetto  della  normativa  sui  visti  di  ingresso.  Il
Comitato  puo'  proporre  alle   autorita'   competenti   l'eventuale
estensione della durata del soggiorno in relazione a  casi  di  forza
maggiore. L'eventuale estensione della  durata  della  permanenza  e'
comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo  o
della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e  per
i minori.». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri 9 dicembre 1999, n. 535 (Regolamento concernente i
          compiti del  Comitato  per  i  minori  stranieri,  a  norma
          dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis,  del  D.Lgs.  25  luglio
          1998, n. 286), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  25
          gennaio 2000, n. 19. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo del decreto legislativo 25  luglio,  n.  286
          (Testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          agosto 1998, n. 191, S.O. 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri n. 535 del 1999, si  veda  nella
          nota al titolo. 
              - Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'   il
          seguente: 
              «Art.17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il testo del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281 (Definizione ed ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.