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DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 186

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006. (11G0223)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2017)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 30-11-2011
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  16  dicembre  2008  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE che  reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006,  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche, che modifica  la  direttiva  1999/45/CE  e  che  abroga  il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il  regolamento  (CE)  n.
1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
Consiglio e le direttive  della  Commissione  91/155/CEE,  93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee -Legge comunitaria  2008,  ed  in  particolare
l'articolo 3; 
  Visto il decreto legislativo 14  settembre  2009,  n  133,  recante
disciplina sanzionatoria per la  violazione  delle  disposizioni  del
regolamento (CE)  n.  1907/2006,  che  stabilisce  i  principi  ed  i
requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  recante
attuazione delle direttive  1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52,  recante
attuazione della  direttiva  92/32/CEE  concernente  classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  recante  istituzione  del
Servizio sanitario nazionale, ed in particolare l'articolo  7,  primo
comma, lettera c); 
  Ritenuto   necessario   fornire   disposizioni   applicative    del
regolamento (CE) n. 1272/2008, per quanto concerne in particolare  le
sanzioni applicabili alle violazioni delle  disposizioni  del  citato
regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinche' esse
siano  attuate  in  applicazione  dell'articolo   47   del   medesimo
regolamento; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
reso nella seduta del 22 settembre 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 ottobre 2011; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della  giustizia,  di  concerto  con   i   Ministri   della   salute,
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  dello
sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e  per  i  rapporti
con le regioni e per la coesione territoriale; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008
del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  16  dicembre  2008,
relativo alla classificazione,  all'etichettatura  e  all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele che modifica ed  abroga  le  direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE che reca  modifica  al  regolamento  (CE)  n.
1907/2006, di seguito denominato: «regolamento». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il regolamento (CE) n. 1272/2008 e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 353. 
              - Il regolamento (CE) n. 1907/2006 e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396. 
              Si riporta il testo dell'art. 3 della  legge  7  luglio
          2009, n. 88 (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee  -  legge  comunitaria  2008),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161: 
              «Art.  3.  (Delega  al  Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle  norme
          comunitarie nell'ordinamento nazionale, il  Governo,  fatte
          salve le norme penali vigenti,  e'  delegato  ad  adottare,
          entro due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali  o
          amministrative per le violazioni di obblighi  contenuti  in
          provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura
          regolamentare o  amministrativa,  emanati  ai  sensi  delle
          leggi comunitarie  vigenti,  o  in  regolamenti  comunitari
          pubblicati alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o
          amministrative. 
              2. La delega di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con
          decreti legislativi adottati ai sensi dell' art.  14  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri o del Ministro per le  politiche
          europee e del Ministro della giustizia, di concerto  con  i
          Ministri competenti per materia. I decreti  legislativi  si
          informano ai principi e criteri direttivi di cui all'  art.
          2, comma 1, lettera c). 
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo sono trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1». 
              - Il decreto legislativo  14  settembre  2009,  n.  133
          (Disciplina   sanzionatoria   per   la   violazione   delle
          disposizioni  del  regolamento  (CE)   n.   1907/2006   che
          stabilisce i principi ed i requisiti per la  registrazione,
          la valutazione, l'autorizzazione  e  la  restrizione  delle
          sostanze chimiche), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          24 settembre 2009, n. 222. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  marzo  2003,   n.   65
          (Attuazione della direttiva 1999/45/CE  e  della  direttiva
          2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e
          all'etichettatura dei preparati pericolosi), e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87. 
              -  Il  decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52
          (Attuazione   della   direttiva    92/32/CEE    concernente
          classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   delle
          sostanze  pericolose),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 11 marzo 1997, n. 58. 
              - Il testo dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n.
          833  (Istituzione  del   Servizio   sanitario   nazionale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  1978,  n.
          360, cosi' recita: 
              «Art.  7.  (Funzioni  delegate  alle  regioni).  -   E'
          delegato   alle   regioni   l'esercizio   delle    funzioni
          amministrative concernenti: 
                a)  la  profilassi   delle   malattie   infettive   e
          diffusive, di cui al precedente art. 6, lettera b); 
                b)   l'attuazione    degli    adempimenti    disposti
          dall'autorita' sanitaria statale ai sensi della lettera  u)
          del precedente art. 6; 
              c) i controlli della produzione, detenzione,  commercio
          e  impiego  dei  gas  tossici  e   delle   altre   sostanze
          pericolose; 
              d)  il   controllo   dell'idoneita'   dei   locali   ed
          attrezzature per il commercio e il deposito delle  sostanze
          radioattive  naturali  ed  artificiali  e   di   apparecchi
          generatori di radiazioni  ionizzanti;  il  controllo  sulla
          radioattivita' ambientale; 
              e) i controlli sulla produzione  e  sul  commercio  dei
          prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia  e
          la cosmesi. 
              Le regioni provvedono all'approvvigionamento di sieri e
          vaccini necessari per le vaccinazioni obbligato e  in  base
          ad un programma concordato con il Ministero della sanita'. 
              Il Ministero della  sanita'  provvede,  se  necessario,
          alla costituzione ed alla conservazione di scorte di sieri,
          di vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di  uso
          non ricorrente, da  destinare  alle  regioni  per  esigenze
          particolari di profilassi e cura delle malattie  infettive,
          diffusive e parassitarie. 
              Le regioni esercitano le funzioni delegate  di  cui  al
          presente articolo mediante sub-delega ai comuni. 
              In relazione alle funzioni esercitate dagli  uffici  di
          sanita' marittima, aerea e  di  frontiera  e  dagli  uffici
          veterinari di confine, di porto e di aeroporto, il  Governo
          e' delegato ad  emanare,  entro  un  anno  dall'entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  per
          ristrutturare e potenziare i relativi uffici  nel  rispetto
          dei seguenti criteri: 
              a) si  procedera'  ad  una  nuova  distribuzione  degli
          uffici nel territorio, anche attraverso la costituzione  di
          nuovi uffici, in modo da  attuare  il  piu'  efficiente  ed
          ampio decentramento delle funzioni; 
              b) in conseguenza, saranno rideterminate  le  dotazioni
          organiche dei posti previsti dalla Tabella XIX, quadri B, C
          e D, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
          giugno 1972, n. 748, nonche'  le  dotazioni  organiche  dei
          ruoli delle carriere  direttive,  di  concetto,  esecutive,
          ausiliarie e degli operatori, prevedendo, per la  copertura
          dei posti vacanti, concorsi a base regionale. 
              L'esercizio della delega alle regioni, per le  funzioni
          indicate nel  quarto  comma,  in  deroga  all'art.  34  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.
          616, si attua a partire dal 1° gennaio 1981». 
          Nota all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE)  n.  1272/2008,
          si veda nelle note alle premesse.