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DECRETO LEGISLATIVO 19 ottobre 2011, n. 185

Attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari. (11G0222)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2014)
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 30-11-2011
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2009/71/Euratom del  Consiglio,  del  25  giugno
2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
degli impianti nucleari; 
  Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009,  ed  in  particolare
l'articolo 1, comma 1, che delega il Governo ad  adottare,  entro  il
termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive  elencate
negli allegati  A  e  B,  i  decreti  legislativi  recanti  le  norme
occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive; 
  Vista la legge 14  ottobre  1957,  n.  1203,  recante  ratifica  ed
esecuzione  del   Trattato   istitutivo   della   Comunita'   europea
dell'energia atomica; 
  Vista  la  legge  2  agosto  2008,  n.  130,  recante  ratifica  ed
esecuzione  del  Trattato  di  Lisbona  che  modifica   il   Trattato
sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea
e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e  dichiarazioni,
fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007; 
  Vista la legge 31  dicembre  1962,  n.  1860,  concernente  impiego
pacifico dell'energia nucleare, modificata e  integrata  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 30  dicembre  1965,  n.  1704,  dalla
legge 19 dicembre 1969, n. 1008, dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 maggio  1975,  n.  519,  e  dal  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  in  data  20  marzo
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 5 aprile 1979; 
  Vista  la  legge  7  agosto  1982,  n.  704,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione sulla protezione  fisica  dei  materiali
nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,  modificato  e
integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dal decreto
legislativo 9 maggio 2001, n.  257,  e  dal  decreto  legislativo  20
febbraio  2009,   n.   23,   recante   attuazione   delle   direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e  2006/117/Euratom  in
materia di radiazioni ionizzanti; 
  Vista la legge del 19 gennaio 1998,  n.  10,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione sulla  sicurezza  nucleare  della  IAEA,
fatta a Vienna il 20 settembre 1994; 
  Vista la legge 16  dicembre  2005,  n.  282,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza  della
gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a
Vienna il 5 settembre 1997; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  44  del  22
febbraio 2006, concernente  linee  guida  per  la  pianificazione  di
emergenza per il trasporto  di  materie  radioattive  e  fissili,  in
attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17  marzo  1995,
n. 230, e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  30
dicembre 1970, n. 1450, recante  regolamento  per  il  riconoscimento
dell'idoneita' all'esercizio tecnico degli impianti nucleari; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, e  successive  modificazioni,
concernente disposizioni per lo sviluppo  e  l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' in  materia  di  energia,  ed  in  particolare
l'articolo 29, con il quale  e'  stata  istituita  l'Agenzia  per  la
sicurezza nucleare; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
27 aprile 2010, recante approvazione dello statuto  dell'Agenzia  per
la sicurezza nucleare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del
7 luglio 2010; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Considerata la necessita' di recepire la direttiva 2009/71/Euratom,
al fine di mantenere e promuovere  il  continuo  miglioramento  della
sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione delle  attivita'
nucleari  in  atto  derivanti  dal  pregresso   programma   nucleare,
riguardanti la disattivazione o la gestione degli impianti  nucleari,
la gestione  dei  rifiuti  radioattivi  associati  a  tali  impianti,
l'esercizio  dei  reattori  di  ricerca  attualmente   operanti   sul
territorio nazionale e le strutture di  stoccaggio  del  combustibile
irraggiato, nonche' la loro successiva disattivazione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
data 22 settembre 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 ottobre 2011; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del  Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, di concerto con i  Ministri  dell'interno,
del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della  giustizia,
degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e per  i  rapporti
con le regioni e per la coesione territoriale; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 
 
  1. Il titolo del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  230,  e'
sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive  89/618/Euratom,
90/641/Euratom,  96/29/Euratom,  2006/117/Euratom   in   materia   di
radiazioni ionizzanti e  2009/71/Euratom,  in  materia  di  sicurezza
nucleare degli impianti nucleari.». 
  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «non diversamente  disposto»  sono
inserite le seguenti: «e fatte salve le definizioni di cui  al  comma
1-bis»; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Ai fini dell'applicazione del presente decreto  valgono  le
seguenti definizioni: 
    a) sicurezza nucleare: il conseguimento di adeguate condizioni di
esercizio, la prevenzione di incidenti e  l'attenuazione  delle  loro
conseguenze, al fine di assicurare la  protezione  dei  lavoratori  e
della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni  ionizzanti
degli impianti nucleari; 
    b) autorizzazione:  documento  avente  valore  legale  rilasciato
dall'autorita' preposta per conferire la responsabilita'  in  materia
di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in  funzione  ed
esercizio o disattivazione di un  impianto  nucleare,  ai  sensi  del
presente decreto e successive modificazioni; 
    c) titolare dell'autorizzazione: la persona  fisica  o  giuridica
avente la responsabilita'  generale  di  un  impianto  nucleare  come
specificato nell'autorizzazione.». 
  3. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230,
alinea, le parole: «le seguenti definizioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «le seguenti ulteriori definizioni». 
  4. Dopo il Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,
e' inserito il seguente: 
 
                            «Capo VII-bis 
             Sicurezza nucleare degli impianti nucleari 
 
  Art. 58-bis (Titolari delle autorizzazioni). - 1.  Il  titolare  di
una autorizzazione deve essere in possesso delle capacita' tecniche e
professionali  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare
riguardo  alla  sicurezza  nucleare,  e  allo   stesso   compete   la
responsabilita' primaria per la sicurezza  degli  impianti  nucleari.
Tale responsabilita' non puo' essere delegata. 
  2. Il titolare dell'autorizzazione e' obbligato, in conformita'  ai
criteri definiti dall'Agenzia  per  la  sicurezza  nucleare,  di  cui
all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99,  e  agli  standard
europei ed internazionali: 
    a) a valutare e verificare periodicamente, nonche'  a  migliorare
costantemente  la   sicurezza   dell'impianto   nucleare,   in   modo
sistematico e verificabile, nella  misura  ragionevolmente  possibile
compresa  la  verifica  delle  barriere  fisiche  e  delle  procedure
amministrative di protezione adottate il  cui  mancato  funzionamento
causerebbe  per   i   lavoratori   e   la   popolazione   esposizioni
significative alle radiazioni ionizzanti; 
    b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di  gestione
che attribuiscano la  dovuta  priorita'  alla  sicurezza  nucleare  e
l'adozione di misure  per  la  prevenzione  di  incidenti  e  per  la
mitigazione delle relative conseguenze. 
  3. Il titolare  dell'autorizzazione  deve,  altresi',  prevedere  e
mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli
obblighi di cui alle lettere a) e b) del comma 2. 
  Art. 58-ter (Esperienze e competenze in materia di sicurezza). - 1.
Il titolare  dell'autorizzazione  e'  tenuto,  con  oneri  a  proprio
carico, a mantenere ed accrescere l'esperienza e  le  competenze  del
proprio personale che ha  responsabilita'  in  materia  di  sicurezza
nucleare attraverso idonei programmi di formazione  ed  aggiornamento
forniti   da   istituti   e   organismi   competenti.   Il   titolare
dell'autorizzazione e' altresi' tenuto ad accertarsi che il personale
di soggetti terzi, ai quali e' appaltato lo svolgimento di  attivita'
aventi rilevanza per la sicurezza nucleare, fornisca  un'attestazione
di essere stato adeguatamente formato nell'ambito di specifici  corsi
di formazione. 
  Art. 58-quater (Informazioni). -  1.  L'Agenzia  per  la  sicurezza
nucleare  pone  in  atto  tutte  le  misure  possibili  affinche'  le
informazioni riguardanti la regolamentazione sulla sicurezza nucleare
siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico. 
  2. L'Agenzia per la sicurezza nucleare pubblica  sul  proprio  sito
web istituzionale i  risultati  dell'attivita'  svolta  nonche'  ogni
informazione utile nei settori di sua competenza. 
  3.  Il  titolare  dell'autorizzazione  informa  il  pubblico  e   i
lavoratori sullo stato della sicurezza nucleare  relativa  ai  propri
impianti nucleari oggetto di autorizzazione. 
  4. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rendere disponibili,
su richiesta, alla regione ed all'Agenzia regionale per la protezione
ambientale competenti, che ne informano l'Agenzia  per  la  sicurezza
nucleare, i dati, le informazioni ed i documenti di interesse ai fini
della tutela  della  popolazione  e  dell'ambiente  dalle  radiazioni
ionizzanti,  compresi  i  dati  sulla  sorveglianza  locale  di   cui
all'articolo 54. Il titolare  dell'autorizzazione  informa  l'Agenzia
per la sicurezza nucleare di quanto richiesto e trasmesso. 
  5. Le  informazioni  sono  rese  accessibili  ai  lavoratori  e  al
pubblico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo  19  agosto
2005,  n.  195,  recante   attuazione   della   direttiva   2003/4/CE
sull'accesso del pubblico  all'informazione  ambientale.  Sono  fatte
salve le disposizioni dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007,  n.
124. 
  Art. 58-quinquies (Relazioni). - 1. Entro  il  22  luglio  2014  e,
successivamente,  ogni  tre  anni,  sulla  base  dei   dati   forniti
dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, almeno sessanta giorni  prima
del termine utile, atti a descrivere lo  stato  di  attuazione  della
direttiva 2009/71/Euratom, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
presentano una relazione  alla  Commissione  europea,  tenendo  conto
delle relazioni e dei cicli di riesame  previsti  al  riguardo  dalla
Convenzione sulla sicurezza nucleare. 
  2. In qualunque circostanza  sia  ritenuto  opportuno,  e  comunque
almeno ogni dieci anni, il Ministero dello sviluppo economico  ed  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
consultano l'Agenzia per una valutazione  della  legislazione,  della
regolamentazione  e  del  quadro  organizzativo  nazionale   vigenti,
tenendo  conto  dell'esperienza  operativa  e  degli  sviluppi  della
tecnologia e delle ricerche in materia di sicurezza nucleare. 
  3. Con  riferimento  a  quanto  disposto  dal  comma  2,  l'Agenzia
richiede un esame internazionale inter pares, al fine  di  concorrere
ad un continuo  miglioramento  della  sicurezza  nucleare.  L'Agenzia
trasmette le risultanze di tale esame  al  Ministero  dello  sviluppo
economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, alla Commissione europea ed agli altri Stati membri.». 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La  direttiva  2009/71/EURATOM  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 2 luglio 2009, n. L 172. 
              - Il testo dell'art. 1 e degli allegati  A  e  B  della
          legge 4 giugno 2010 n. 96 (Disposizioni  per  l'adempimento
          di obblighi derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee - legge comunitaria 2009), cosi' recita: 
              «Capo I - Disposizioni generali  sui  procedimenti  per
          l'adempimento degli obblighi comunitari. - Art.  1  (Delega
          al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1.
          Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  il  termine  di
          recepimento indicato in ciascuna delle  direttive  elencate
          negli allegati A e B,  i  decreti  legislativi  recanti  le
          norme  occorrenti  per  dare   attuazione   alle   medesime
          direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e  B,
          il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada
          nei tre mesi successivi alla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare  i
          decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive
          elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 8 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono  prorogati  di  novanta
          giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi  integrativi  di  informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6.  I  decreti  legislativi,  relativi  alle  direttive
          elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
          117, quinto comma, della  Costituzione,  nelle  materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee,  ogni  sei  mesi,  informa  altresi'  la
          Camera dei deputati e  il  Senato  della  Repubblica  sullo
          stato di attuazione delle direttive da parte delle  regioni
          e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
          secondo  modalita'  di  individuazione  delle   stesse   da
          definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B,
          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.» 
              «Allegato A - (Art. 1, commi 1 e 3) 
              2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa
          alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la
          direttiva 69/465/CE; 
              2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008,  relativa
          alla commercializzazione delle piantine di  ortaggi  e  dei
          materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle
          sementi (Versione codificata); 
              2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19  novembre  2008,  concernente  i  requisiti  minimi   di
          formazione per la gente di mare (rifusione); 
              2008/119/CE del Consiglio, del 18  dicembre  2008,  che
          stabilisce le norme minime per la  protezione  dei  vitelli
          (Versione codificata); 
              2008/120/CE del Consiglio, del 18  dicembre  2008,  che
          stabilisce le norme minime  per  la  protezione  dei  suini
          (Versione codificata); 
              2008/124/CE della Commissione, del  18  dicembre  2008,
          che limita la commercializzazione delle sementi  di  talune
          specie di piante foraggere,  oleaginose  e  da  fibra  alle
          sementi  ufficialmente  certificate  "sementi  di  base"  o
          "sementi certificate" (Versione codificata); 
              2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa alle disposizioni  ed  alle  norme
          comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni  e  le
          visite  di  controllo  delle  navi  e  per  le   pertinenti
          attivita' delle amministrazioni marittime (rifusione); 
              2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          6 maggio  2009,  sull'impiego  confinato  di  microrganismi
          geneticamente modificati (rifusione); 
              2009/143/CE del Consiglio, del 26  novembre  2009,  che
          modifica la direttiva 2000/29/CE  per  quanto  riguarda  la
          delega dei compiti di analisi di laboratorio; 
              2009/145/CE della Commissione, del  26  novembre  2009,
          che prevede talune deroghe per l'ammissione  di  ecotipi  e
          varieta' vegetali tradizionalmente coltivati in particolari
          localita' e regioni e  minacciati  dall'erosione  genetica,
          nonche' di varieta' vegetali prive di valore intrinseco per
          la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per
          la  coltivazione  in  condizioni  particolari  e   per   la
          commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta'.» 
              «Allegato B - (Art. 1, commi 1 e 3) 
              2005/47/CE  del  Consiglio,   del   18   luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee (CER) e la Federazione europea dei  lavoratori  dei
          trasporti (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni  di
          lavoro dei lavoratori  mobili  che  effettuano  servizi  di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 
              2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  ottobre  2007,   relativa   alla   certificazione   dei
          macchinisti addetti alla guida di locomotori  e  treni  sul
          sistema ferroviario della Comunita'; 
              2008/6/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          20 febbraio 2008, che modifica la  direttiva  97/67/CE  per
          quanto riguarda il pieno completamento del mercato  interno
          dei servizi postali comunitari; 
              2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22 ottobre  2008,  concernente  una  procedura  comunitaria
          sulla  trasparenza  dei  prezzi   al   consumatore   finale
          industriale di gas e di energia elettrica (rifusione); 
              2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22 ottobre  2008,  sul  ravvicinamento  delle  legislazioni
          degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
          codificata); 
              2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008,  sulla  gestione  della  sicurezza  delle
          infrastrutture stradali; 
              2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente; 
              2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 novembre 2008, che modifica la direttiva  2003/87/CE  al
          fine di includere  le  attivita'  di  trasporto  aereo  nel
          sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
          gas a effetto serra; 
              2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19  novembre  2008,  relativa  al  lavoro  tramite  agenzia
          interinale; 
              2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  dicembre  2008,  relativa  a   standard   di   qualita'
          ambientale nel settore della politica delle acque,  recante
          modifica  e  successiva  abrogazione  delle  direttive  del
          Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE  e
          86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio; 
              2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2008,  che  modifica  la  direttiva  2004/49/CE
          relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; 
              2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2008, che modifica le direttive  del  Consiglio
          76/768/CEE,  88/378/CEE,  1999/13/CE  e  le  direttive  del
          Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
          2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE)  n.
          1272/2008 relativo alla classificazione,  all'etichettatura
          e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
              2008/114/CE  del  Consiglio,  dell'8   dicembre   2008,
          relativa  all'individuazione  e  alla  designazione   delle
          infrastrutture critiche europee e  alla  valutazione  della
          necessita' di migliorarne la protezione; 
              2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 gennaio 2009, sulla tutela dei  consumatori  per  quanto
          riguarda taluni aspetti dei contratti  di  multiproprieta',
          dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di  lungo
          termine e dei contratti di rivendita e di scambio; 
              2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
          contromisure volte a prevenire e rilevare la  manipolazione
          delle  registrazioni  dei  tachigrafi,  che   modifica   la
          direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
          n. 3820/85 e (CEE) n.  3821/85  del  Consiglio  relativi  a
          disposizioni in materia sociale nel settore  dei  trasporti
          su  strada  e  che  abroga  la  direttiva  88/599/CEE   del
          Consiglio; 
              2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio  2009,  che
          modifica l'allegato  III  della  direttiva  2006/22/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme  minime  per
          l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE)  n.
          3821/85 del Consiglio relativi a  disposizioni  in  materia
          sociale nel settore dei trasporti su strada; 
              2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; 
              2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
          attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
          della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione  europea
          dei lavoratori dei trasporti (ETF)  sulla  convenzione  sul
          lavoro  marittimo  del  2006  e  modifica  della  direttiva
          1999/63/CE; 
              2009/14/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  marzo  2009,  recante  modifica  della   direttiva
          94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei  depositi  per
          quanto riguarda il livello di copertura  e  il  termine  di
          rimborso; 
              2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello  Stato
          di approdo (rifusione); 
              2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
          relativa  all'istituzione  di  un  sistema  comunitario  di
          monitoraggio del traffico navale e d'informazione; 
              2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che stabilisce i principi  fondamentali  in
          materia  di  inchieste  sugli  incidenti  nel  settore  del
          trasporto marittimo e che modifica la direttiva  1999/35/CE
          del Consiglio e  la  direttiva  2002/59/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio; 
              2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa al rispetto degli  obblighi  dello
          Stato di bandiera; 
              2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso  dell'energia  da
          fonti   rinnovabili,   recante   modifica   e    successiva
          abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 
              2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che modifica  la  direttiva  2003/87/CE  al
          fine di perfezionare ed estendere  il  sistema  comunitario
          per lo scambio di quote  di  emissione  di  gas  a  effetto
          serra; 
              2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che  modifica  la  direttiva  98/70/CE  per
          quanto  riguarda  le   specifiche   relative   a   benzina,
          combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di  un
          meccanismo inteso a controllare e ridurre le  emissioni  di
          gas a effetto serra, modifica la direttiva  1999/32/CE  del
          Consiglio per quanto concerne  le  specifiche  relative  al
          combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
          interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; 
              2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile  2009,  relativa  allo  stoccaggio  geologico  di
          biossido di carbonio e  recante  modifica  della  direttiva
          85/337/CEE del Consiglio, delle  direttive  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
          2006/12/CE,   2008/1/CE   e   del   regolamento   (CE)   n.
          1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
              2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli  puliti
          e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; 
              2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          6    maggio    2009,    che    modifica    la     direttiva
          98/26/CE concernente   il    carattere    definitivo    del
          regolamento nei sistemi  di  pagamento  e  nei  sistemi  di
          regolamento titoli e la  direttiva  2002/47/CE relativa  ai
          contratti di garanzia finanziaria  per  quanto  riguarda  i
          sistemi connessi e i crediti; 
              2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 
              2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, che  modifica  le  direttive  78/660/CEE  e
          83/349/CEE  del  Consiglio  per  quanto   riguarda   taluni
          obblighi di comunicazione a carico delle societa' di  medie
          dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati; 
              2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, che  modifica  le  direttive  2001/82/CE  e
          2001/83/CE per quanto concerne  le  modifiche  dei  termini
          delle  autorizzazioni  all'immissione  in   commercio   dei
          medicinali; 
              2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione
          delle acque minerali naturali; 
              2009/69/CE del  Consiglio,  del  25  giugno  2009,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE relativa  al   sistema
          comune  d'imposta  sul   valore   aggiunto   in   relazione
          all'evasione fiscale connessa all'importazione; 
              2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009,  che
          istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
          degli impianti nucleari; 
              2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa a  norme  comuni  per  il  mercato
          interno dell'energia elettrica e che  abroga  la  direttiva
          2003/54/CE; 
              2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa a  norme  comuni  per  il  mercato
          interno  del  gas  naturale  e  che  abroga  la   direttiva
          2003/55/CE; 
              2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa al coordinamento  delle  procedure
          per  l'aggiudicazione  di  taluni  appalti  di  lavori,  di
          forniture e di servizi nei settori  della  difesa  e  della
          sicurezza     da      parte      delle      amministrazioni
          aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
          delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
              2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio  2009,  che
          stabilisce,  conformemente  alla  direttiva  2000/60/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
          l'analisi chimica  e  il  monitoraggio  dello  stato  delle
          acque; 
              2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo  comma,
          del trattato per proteggere gli interessi dei  soci  e  dei
          terzi; 
              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',
          relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un
          unico socio (Versione codificata); 
              2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  recante  modifica   della   direttiva
          98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato  dei  biocidi,
          per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi  di
          tempo; 
              2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, che modifica  le  direttive  2006/48/CE,
          2006/49/CE  e  2007/64/CE  per  quanto  riguarda  gli  enti
          creditizi collegati a organismi centrali,  taluni  elementi
          dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di  vigilanza
          e la gestione delle crisi; 
              2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre  2009,  che
          stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di  mantenere  un
          livello  minimo  di  scorte  di  petrolio  greggio  e/o  di
          prodotti petroliferi; 
              2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21   ottobre    2009,    che    modifica    la    direttiva
          2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
          all'introduzione di sanzioni per violazioni; 
              2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro  per
          l'elaborazione   di   specifiche   per   la   progettazione
          ecocompatibile   dei    prodotti    connessi    all'energia
          (rifusione); 
              2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
          modifica  l'allegato  VII  della  direttiva  2008/57/CE del
          Parlamento    europeo    e    del    Consiglio     relativa
          all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; 
              2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio  delle
          attivita'   di   assicurazione   e    di    riassicurazione
          (solvibilita' II) (rifusione); 
              2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro  i
          rischi connessi con un'esposizione all'amianto  durante  il
          lavoro (Versione codificata); 
              2009/149/CE della Commissione, del  27  novembre  2009,
          che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio per quanto riguarda gli  indicatori  comuni
          di sicurezza  e  i  metodi  comuni  di  calcolo  dei  costi
          connessi agli incidenti; 
              2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
          modifica delle direttive 92/79/CEE,  92/80/CEE  e  95/59/CE
          per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
          che  gravano  sui  tabacchi  lavorati  e  della   direttiva
          2008/118/CE.». 
              - La legge  14  ottobre  1957,  n.  1203  (Ratifica  ed
          esecuzione dei seguenti Accordi  internazionali  firmati  a
          Roma il 25  marzo  1957:  a)  Trattato  che  istituisce  la
          Comunita' europea dell'energia atomica ed atti allegati; b)
          Trattato che istituisce la Comunita' economica  europea  ed
          atti  allegati;   c)   Convenzione   relativa   ad   alcune
          istituzioni  comuni  alle  Comunita'  europee  -  stralcio:
          Trattato CEE), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          dicembre 1957, n. 317, S.O. 
              - La legge 2 agosto 2008, n. 130  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2008, n. 185, S.O. 
              - La legge 31 dicembre  1962,  n.  1860  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27. 
              - La legge 7 agosto 1982, n. 704  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1982, n. 277, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.   230
          (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
          96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia  di  radiazioni
          ionizzanti), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          giugno 1995, n. 136, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  26  maggio  2000,  n.  241
          (Attuazione della direttiva  96/29/EURATOM  in  materia  di
          protezione sanitaria della  popolazione  e  dei  lavoratori
          contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2000, n. 203,
          S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  9  maggio  2001,  n.   257
          (Disposizioni integrative  e  correttive  del  D.  Lgs.  26
          maggio 2000, n. 241,  recante  attuazione  della  direttiva
          96/29/EURATOM in  materia  di  protezione  sanitaria  della
          popolazione e dei  lavoratori  contro  i  rischi  derivanti
          dalle radiazioni ionizzanti), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 luglio 2001, n. 153. 
              - Legge 19 gennaio 1998,  n.  10  e'  Pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1998, n. 28. 
              - La legge 16 dicembre 2005, n. 282 e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2006, n. 5, S.O. 
              - Il testo dell'art. 125 del citato decreto legislativo
          n. 230 del 1995, cosi' recita: 
              «Art. 125 (Trasporto di materie radioattive). - 1.  Con
          decreto del Ministro per il coordinamento della  protezione
          civile,  di  concerto   con   i   Ministri   dell'ambiente,
          dell'interno, della difesa, della sanita', dei trasporti  e
          della navigazione, sentita l'ANPA, sono stabiliti i casi  e
          le  modalita'  di  applicazione  delle   disposizioni   del
          presente  capo  alle  attivita'  di  trasporto  di  materie
          radioattive,   anche   in   conformita'   alla    normativa
          internazionale e comunitaria di settore. 
              2. Il decreto di cui al comma  1  deve  in  particolare
          prevedere i casi per i quali i termini del trasporto  e  la
          relativa  autorizzazione  debbono  essere   preventivamente
          comunicati alle autorita' chiamate ad intervenire nel corso
          dell'emergenza,   nonche'   le   relative   modalita'    di
          comunicazione.». 
              - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  30
          dicembre  1970,  n.  1450  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 15 maggio 1971, n. 123. 
              - Il testo dell'art. 29 della legge 23 luglio 2009,  n.
          99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009,  n.
          176, S.O., come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 29 (Agenzia per la sicurezza nucleare). -  1.  E'
          istituita l'Agenzia per la  sicurezza  nucleare.  L'Agenzia
          svolge le funzioni e i compiti di autorita'  nazionale  per
          la    regolamentazione    tecnica,    il    controllo     e
          l'autorizzazione ai fini della  sicurezza  delle  attivita'
          concernenti la  gestione  e  la  sistemazione  dei  rifiuti
          radioattivi  e  dei  materiali  nucleari   provenienti   da
          attivita'  mediche  ed  industriali,  la  protezione  dalle
          radiazioni, nonche' le funzioni e i  compiti  di  vigilanza
          sulla salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari,
          comprese le loro infrastrutture e la logistica. 
              1-bis.  L'Agenzia  e'  l'autorita'  nazionale  per   la
          regolamentazione tecnica, il controllo e  la  vigilanza  in
          materia di sicurezza nucleare degli impianti  nucleari,  ai
          sensi della direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25
          giugno 2009. 
              2. L'Agenzia e' composta dalle  strutture  dell'attuale
          Dipartimento nucleare, rischio  tecnologico  e  industriale
          dell'ISPRA  e  dalle  risorse  dell'Ente   per   le   nuove
          tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente  (ENEA),  attualmente
          preposte alle attivita' di competenza dell'Agenzia  che  le
          verranno associate. 
              3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1 senza
          nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate  a  carico  della
          finanza  pubblica  e  nel  limite  delle   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente di cui al comma 17. 
              4. L'Agenzia vigila sulla sicurezza  nucleare  e  sulla
          radioprotezione nel rispetto delle norme e delle  procedure
          vigenti a livello nazionale, comunitario e  internazionale,
          applicando le  migliori  efficaci  ed  efficienti  tecniche
          disponibili,  nel  rispetto  del  diritto  alla  salute   e
          all'ambiente ed in  ossequio  ai  principi  di  precauzione
          suggeriti dagli organismi  comunitari.  L'Agenzia  presenta
          annualmente al Parlamento  una  relazione  sulla  sicurezza
          nucleare. L'Agenzia mantiene e sviluppa  relazioni  con  le
          analoghe agenzie di altri Paesi  e  con  le  organizzazioni
          europee e internazionali d'interesse per lo svolgimento dei
          compiti  e  delle  funzioni  assegnati,  anche  concludendo
          accordi   di   collaborazione.   L'Agenzia   assicura    la
          partecipazione ai processi  internazionali  di  valutazione
          della sicurezza nucleare anche per gli impianti nucleari in
          esercizio in altri Paesi. 
              5.   L'Agenzia   e'   la   sola   autorita'   nazionale
          responsabile   per   la    sicurezza    nucleare    e    la
          radioprotezione. In particolare: 
                a) le autorizzazioni  rilasciate  da  amministrazioni
          pubbliche in riferimento alle attivita' di cui al  comma  1
          sono  soggette  al   preventivo   parere   obbligatorio   e
          vincolante dell'Agenzia; 
                b) l'Agenzia ha la responsabilita'  del  controllo  e
          della  verifica  ambientale  sulla  gestione  dei   rifiuti
          radioattivi; 
                c) l'Agenzia svolge ispezioni al fine  di  assicurare
          che le attivita' non producano rischi per le popolazioni  e
          l'ambiente  e  che  le  condizioni   di   esercizio   siano
          rispettate; 
                d) gli ispettori dell'Agenzia,  nell'esercizio  delle
          loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e
          ai documenti e a partecipare alle prove richieste; 
                e) ai fini della verifica  della  sicurezza  e  delle
          garanzie  di  qualita',  l'Agenzia  richiede  ai   soggetti
          responsabili  la  trasmissione  di  dati,  informazioni   e
          documenti; 
                f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard  e
          procedure  tecniche  e  pubblica   rapporti   sulle   nuove
          tecnologie  e  metodologie,  anche  in   conformita'   alla
          normativa  comunitaria  e  internazionale  in  materia   di
          sicurezza nucleare e di radioprotezione; 
                g)  l'Agenzia  puo'  imporre  prescrizioni  e  misure
          correttive  e,  in  caso   di   inosservanza   dei   propri
          provvedimenti, o  in  caso  di  mancata  ottemperanza  alle
          richieste  di  esibizione  di  documenti  ed  accesso  agli
          impianti  o  a  quelle   connesse   all'effettuazione   dei
          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  o  i
          documenti acquisiti non siano  veritieri,  irrogare,  salvo
          che il fatto  costituisca  reato,  sanzioni  amministrative
          pecuniarie non inferiori nel minimo a  25.000  euro  e  non
          superiori nel  massimo  a  150  milioni  di  euro,  nonche'
          disporre la sospensione delle  attivita'  e  proporre  alle
          autorita' competenti la revoca delle  autorizzazioni.  Alle
          sanzioni non si applica quanto previsto dall'art. 16  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
          Gli  importi  delle  sanzioni  irrogate  dall'Agenzia  sono
          versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al conto
          di tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire presso  la
          tesoreria dello Stato ai sensi dell'art.  1,  primo  comma,
          della legge 29 ottobre 1984,  n.  720.  L'Agenzia  comunica
          annualmente all'Amministrazione vigilante  e  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze gli  importi  delle  sanzioni
          complessivamente  incassati.  Il  finanziamento   ordinario
          annuale a carico del bilancio dello Stato di cui  ai  commi
          17  e  18  del  presente  articolo  e'  corrispondentemente
          ridotto per pari importi. L'Agenzia e'  tenuta  a  versare,
          nel medesimo  esercizio,  anche  successivamente  all'avvio
          dell'ordinaria attivita', all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato le somme rivenienti dal pagamento delle  sanzioni  da
          essa incassate ed  eccedenti  l'importo  del  finanziamento
          ordinario  annuale  ad  essa  riconosciuto  a  legislazione
          vigente; 
                h); 
                i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i
          titolari   dell'autorizzazione   allo   smantellamento   di
          impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale
          radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti
          radioattivi  e  dei  materiali  nucleari  irraggiati  e  lo
          smantellamento degli impianti a fine vita nel rispetto  dei
          migliori  standard  internazionali,  fissati   dall'Agenzia
          internazionale dell'energia atomica (AIEA); 
                l) l'Agenzia  ha  il  potere  di  proporre  ad  altre
          istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie. 
              6. Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  l'Agenzia
          puo' avvalersi, previa la stipula di apposite  convenzioni,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della
          collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente. 
              7. Per l'esercizio delle attivita' connesse ai  compiti
          ed alle funzioni dell'Agenzia,  gli  esercenti  interessati
          sono  tenuti  al  versamento   di   un   corrispettivo   da
          determinare, sulla base dei costi effettivamente  sostenuti
          per l'effettuazione dei servizi, con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, sentito  il  parere
          delle competenti Commissioni parlamentari. 
              8.  L'Agenzia  e'  organo   collegiale   composto   dal
          presidente e da quattro membri. I  componenti  dell'Agenzia
          sono nominati con decreto del Presidente della  Repubblica,
          su proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri.   Il
          Presidente del Consiglio dei ministri designa il presidente
          dell'Agenzia,  due  membri  sono  designati  dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          due dal Ministro  dello  sviluppo  economico.  Prima  della
          deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  le  competenti
          Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono
          procedere  all'audizione  delle  persone  individuate.   In
          nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza
          del parere favorevole espresso dalle predette  Commissioni.
          Il presidente e  i  membri  dell'Agenzia  sono  scelti  tra
          persone  di  indiscusse  moralita'   e   indipendenza,   di
          comprovata professionalita'  ed  elevate  qualificazione  e
          competenza nel settore  della  tecnologia  nucleare,  della
          gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare,
          della radioprotezione, della tutela dell'ambiente  e  della
          sicurezza sanitaria. La carica di  componente  dell'Agenzia
          e'  incompatibile  con  incarichi  politici  elettivi,  ne'
          possono  essere  nominati  componenti  coloro  che  abbiano
          interessi di qualunque natura in conflitto con le  funzioni
          dell'Agenzia.   Il   Governo   trasmette   annualmente   al
          Parlamento   una   relazione   sulla   sicurezza   nucleare
          predisposta dall'Agenzia. 
              9. Il  presidente  dell'Agenzia  ha  la  rappresentanza
          legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per
          la validita' delle riunioni e' richiesta  la  presenza  del
          presidente  e  di   almeno   due   membri.   Le   decisioni
          dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti. 
              10.  Sono  organi  dell'Agenzia  il  presidente  e   il
          collegio dei revisori dei conti. Il direttore  generale  e'
          nominato  collegialmente  dall'Agenzia  all'unanimita'  dei
          suoi   componenti   e   svolge   funzioni   di   direzione,
          coordinamento e controllo della struttura. Il collegio  dei
          revisori dei conti, nominato dal Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e' composto da tre componenti effettivi,  di
          cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   e   da   due
          componenti supplenti. Il collegio dei  revisori  dei  conti
          vigila,  ai  sensi  dell'art.  2403  del   codice   civile,
          sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarita' della
          gestione. 
              11. I compensi spettanti ai componenti  dell'Agenzia  e
          dei suoi organi sono determinati con decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   con   il    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          con il Ministro dello sviluppo economico. Con  il  medesimo
          decreto  e'  definita   e   individuata   anche   la   sede
          dell'Agenzia.  Gli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del
          presente comma sono coperti con  le  risorse  dell'ISPRA  e
          dell'ENEA allo stato disponibili ai sensi del comma 18. 
              12. Gli organi dell'Agenzia e i suoi componenti  durano
          in carica sette anni. 
              13.  A  pena  di  decadenza  il  presidente,  i  membri
          dell'Agenzia  e   il   direttore   generale   non   possono
          esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
          professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
          dipendenti di soggetti  privati,  ne'  ricoprire  incarichi
          elettivi o di  rappresentanza  nei  partiti  politici,  ne'
          avere interessi diretti o indiretti nelle imprese  operanti
          nel settore, fermo restando,  per  i  dipendenti  pubblici,
          quanto previsto dall'art.  1  del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111. 
              14.   Per   almeno   dodici   mesi   dalla   cessazione
          dell'incarico, il presidente, i membri  dell'Agenzia  e  il
          direttore generale non possono intrattenere, direttamente o
          indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o
          di  impiego  con  le  imprese  operanti  nel   settore   di
          competenza, ne' con le relative associazioni. La violazione
          di tale divieto e' punita, salvo che il  fatto  costituisca
          reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria  pari  ad
          un'annualita'  dell'importo  del  corrispettivo  percepito.
          All'imprenditore che abbia violato tale divieto si  applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria  pari  allo  0,5  per
          cento del fatturato  e,  comunque,  non  inferiore  a  euro
          150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi piu'
          gravi  o  quando  il  comportamento  illecito   sia   stato
          reiterato, la  revoca  dell'atto  autorizzativo.  I  limiti
          massimo e minimo di tali sanzioni sono  rivalutati  secondo
          il tasso di variazione  annuo  dell'indice  dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie  di  operai  e  impiegati  rilevato
          dall'ISTAT. 
              15. Entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, e'  approvato  lo
          statuto  dell'Agenzia,  che  stabilisce   i   criteri   per
          l'organizzazione, il funzionamento, la  regolamentazione  e
          la  vigilanza  della  stessa  in   funzione   dei   compiti
          istituzionali definiti dalla legge. 
              16. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto
          di cui al comma 15 e secondo i criteri da  esso  stabiliti,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          l'innovazione, e' approvato il  regolamento  che  definisce
          l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia. 
              16-bis.  Per  l'esercizio  delle  proprie  funzioni  di
          vigilanza, l'Agenzia si avvale dei  propri  ispettori,  che
          operano ai sensi dell'art. 10, commi 3, 4 e 5, del  decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 
              16-ter. L'Agenzia assicura, attraverso idonei strumenti
          di  formazione  ed  aggiornamento,  il  mantenimento  e  lo
          sviluppo delle competenze in materia di sicurezza  nucleare
          e di radioprotezione del proprio personale. 
              17. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  sono  individuate  le
          risorse  di  personale   dell'organico   del   Dipartimento
          nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che
          verranno trasferite all'Agenzia nel limite  di  50  unita'.
          Con decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  sono
          individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA
          e di sue  societa'  partecipate,  che  verranno  trasferite
          all'Agenzia nel limite di 50 unita'. Il personale  conserva
          il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto
          del trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze, di concerto con il Ministro per la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, il Ministro  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e  del  mare  e  il  Ministro
          dello sviluppo economico, sono  trasferite  all'Agenzia  le
          risorse  finanziarie,   attualmente   in   dotazione   alle
          amministrazioni cedenti, necessarie  alla  copertura  degli
          oneri  derivanti  dall'attuazione   del   presente   comma,
          assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa  mediante
          corrispondente riduzione delle autorizzazioni di  spesa  di
          cui al comma 18. Con lo stesso decreto  sono  apportate  le
          corrispondenti riduzioni  della  dotazione  organica  delle
          amministrazioni cedenti. 
              18.  Nelle  more  dell'avvio  dell'ordinaria  attivita'
          dell'Agenzia  e  del  conseguente  afflusso  delle  risorse
          derivanti dai  diritti  che  l'Agenzia  e'  autorizzata  ad
          applicare e introitare in relazione alle prestazioni di cui
          al  comma  5,  agli   oneri   relativi   al   funzionamento
          dell'Agenzia, determinati in 500.000 euro per l'anno 2009 e
          in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e  2011,  si
          provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000
          euro  per  ciascuno  degli  anni  2010  e  2011,   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          300, e successive modificazioni, come  rideterminata  dalla
          Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203,  e,
          quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro  per
          ciascuno degli anni 2010 e  2011,  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25
          agosto 1991, n. 282, come  rideterminata  dalla  Tabella  C
          allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. 
              19.   Per   l'amministrazione   e    la    contabilita'
          dell'Agenzia si applicano le disposizioni  del  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
          febbraio 2003, n. 97. I  bilanci  preventivi,  le  relative
          variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero
          dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione
          finanziaria e'  approvato  entro  il  30  aprile  dell'anno
          successivo ed e' soggetto  al  controllo  della  Corte  dei
          conti.  Il  bilancio  preventivo  e  il  rendiconto   della
          gestione  finanziaria  sono   pubblicati   nella   Gazzetta
          Ufficiale. 
              20. Fino alla data di pubblicazione del regolamento  di
          cui al  comma  16,  le  funzioni  e  i  compiti  trasferiti
          all'Agenzia per  la  sicurezza  nucleare  per  effetto  del
          presente  articolo  continuano  ad  essere  esercitate  dal
          Dipartimento nucleare, rischio  tecnologico  e  industriale
          dell'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per  i
          servizi tecnici gia' disciplinata dall'art. 38 del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive
          modificazioni,    o    dall'articolazione     organizzativa
          dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata  con  il
          decreto di cui all'art. 28, comma 3, del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133.  Sono  fatti  salvi  gli  atti
          adottati e i procedimenti avviati o conclusi  dallo  stesso
          Dipartimento o  dall'articolazione  di  cui  al  precedente
          periodo sino alla medesima data. 
              21. L'Agenzia puo' essere sciolta per gravi e  motivate
          ragioni,  inerenti  al  suo  corretto  funzionamento  e  al
          perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con   i   Ministri
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  e'  nominato  un
          commissario straordinario, per un periodo non  superiore  a
          diciotto mesi, che esercita le funzioni  del  presidente  e
          dei membri dell'Agenzia, eventualmente  coadiuvato  da  due
          vice commissari. 
              22.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
          Note all'art. 1: 
              - Il titolo e il testo degli articoli 3 e 4 del  citato
          decreto legislativo n. 230 del 1995,  come  modificati  dal
          presente decreto, cosi' recitano: 
              «Attuazione     delle     direttive     89/618/Euratom,
          90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in  materia
          di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in  materia  di
          sicurezza nucleare degli impianti nucleari.» 
              «Art.  3  (Rinvio  ad   altre   definizioni).   -   Per
          l'applicazione del  presente  decreto  valgono,  in  quanto
          nello  stesso  o  nei  provvedimenti  di  applicazione  non
          diversamente disposto, e fatte salve le definizioni di  cui
          al comma 1-bis le definizioni contenute nell'art.  1  della
          legge 31 dicembre 1962, n. 1860, comprese  quelle  relative
          alla  responsabilita'  civile,   nonche'   le   definizioni
          contenute negli articoli seguenti, e quelle di cui all'art.
          2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 
              1-bis. Ai fini dell'applicazione del  presente  decreto
          valgono le seguenti definizioni: 
                a) sicurezza nucleare: il conseguimento  di  adeguate
          condizioni di esercizio,  la  prevenzione  di  incidenti  e
          l'attenuazione  delle  loro   conseguenze,   al   fine   di
          assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione
          dai pericoli derivanti dalle  radiazioni  ionizzanti  degli
          impianti nucleari; 
                b) autorizzazione:  documento  avente  valore  legale
          rilasciato  dall'autorita'  preposta   per   conferire   la
          responsabilita'    in    materia     di     localizzazione,
          progettazione, costruzione, messa in funzione ed  esercizio
          o disattivazione di un  impianto  nucleare,  ai  sensi  del
          presente decreto e successive modificazioni; 
                c) titolare dell'autorizzazione: la persona fisica  o
          giuridica avente la responsabilita' generale di un impianto
          nucleare come specificato nell'autorizzazione.» 
              «Art. 4 (Definizioni). - Ai fini dell'applicazione  del
          presente decreto valgono le seguenti ulteriori definizioni: 
              Omissis.».