stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 179

Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (11G0221)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/2012
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-3-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  ed  in  particolare
l'articolo 4-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 25,  della  legge
15 luglio 2009, n. 94, che prevede l'emanazione di un regolamento per
la fissazione dei criteri e  delle  modalita'  di  sottoscrizione  da
parte dello straniero di un accordo di integrazione,  articolato  per
crediti,  con  l'impegno  a  sottoscrivere  specifici  obiettivi   di
integrazione da conseguire nel periodo di validita' del  permesso  di
soggiorno; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante il regolamento  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2010; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 18 novembre 2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con  i  Ministri  dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  e  per  i  rapporti  con  le  regioni  e  per  la   coesione
territoriale; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita'  per
la  sottoscrizione  da  parte   dello   straniero   dell'accordo   di
integrazione di cui all'articolo 4-bis  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico»,  nonche'  i
casi straordinari di  giustificata  esenzione  dalla  sottoscrizione;
disciplina, altresi', i contenuti, l'articolazione per  crediti  e  i
casi di sospensione dell'accordo, le  modalita'  e  gli  esiti  delle
verifiche a  cui  esso  e'  soggetto  e  l'istituzione  dell'anagrafe
nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione. 
  2. Il regolamento si applica allo straniero di  eta'  superiore  ai
sedici anni che  fa  ingresso  per  la  prima  volta  nel  territorio
nazionale dopo la  sua  entrata  in  vigore  e  presenta  istanza  di
rilascio del permesso di soggiorno,  ai  sensi  dell'articolo  5  del
testo unico, di durata non inferiore a un anno. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  ed  in  particolare
l'articolo 4-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 25,  della  legge
15 luglio 2009, n. 94, che prevede l'emanazione di un regolamento per
la fissazione dei criteri e  delle  modalita'  di  sottoscrizione  da
parte dello straniero di un accordo di integrazione,  articolato  per
crediti,  con  l'impegno  a  sottoscrivere  specifici  obiettivi   di
integrazione da conseguire nel periodo di validita' del  permesso  di
soggiorno; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante il regolamento  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2010; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 18 novembre 2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con  i  Ministri  dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  e  per  i  rapporti  con  le  regioni  e  per  la   coesione
territoriale; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita'  per
la  sottoscrizione  da  parte   dello   straniero   dell'accordo   di
integrazione di cui all'articolo 4-bis  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico»,  nonche'  i
casi straordinari di  giustificata  esenzione  dalla  sottoscrizione;
disciplina, altresi', i contenuti, l'articolazione per  crediti  e  i
casi di sospensione dell'accordo, le  modalita'  e  gli  esiti  delle
verifiche a  cui  esso  e'  soggetto  e  l'istituzione  dell'anagrafe
nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione. 
  2. Il regolamento si applica allo straniero di  eta'  superiore  ai
sedici anni che  fa  ingresso  per  la  prima  volta  nel  territorio
nazionale dopo la  sua  entrata  in  vigore  e  presenta  istanza  di
rilascio del permesso di soggiorno,  ai  sensi  dell'articolo  5  del
testo unico, di durata non inferiore a un anno.