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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2011, n. 178

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi del Ministero degli affari esteri aventi durata non superiore a novanta giorni. (11G0220)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/2011
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 10-11-2011
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto l'articolo  2  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  come
modificato dalla legge 18 giugno 2009,  n.  69,  articolo  7,  ed  in
particolare i commi 3 e 4 secondo  cui  sono  individuati  i  termini
entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi; 
  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione di concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione
normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo  per
l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per  gli
atti normativi, n. 2159/2011, espresso nell'Adunanza  del  27  luglio
2011; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con  il
Ministro  della  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  ed   il
Ministro per la semplificazione normativa; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento individua i procedimenti  amministrativi
di competenza  del  Ministero  degli  affari  esteri  che  conseguano
obbligatoriamente  ad  iniziativa  di  parte  ovvero  debbano  essere
promossi di ufficio, i cui termini di conclusione non siano superiori
a 90 giorni. 
  2. Ciascun procedimento si conclude  nel  termine  stabilito  nella
tabella allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
regolamento. 
  3. Restano abrogate le tabelle di cui al decreto ministeriale del 5
gennaio 2004, n. 57, recante Regolamento di modifica ed  integrazione
del  decreto  ministeriale   3   marzo   1995,   n.   171,   relativo
all'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge  7  agosto  1990,  n.
241, in materia di procedimento amministrativo. 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Il testo dell'art. 2 della citata legge  n.  241  del
          1990, come modificato dall'art. 7  della  legge  18  giugno
          2009, n. 69 (Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la
          semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di
          processo civile), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  19
          giugno 2009, n. 140, S.O., e' il seguente: 
              «Art. 2 (Conclusione del procedimento).  -  1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, adottati ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i  termini
          di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente  articolo  possono
          essere sospesi, per una sola volta e  per  un  periodo  non
          superiore  a   trenta   giorni,   per   l'acquisizione   di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo. 
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale.». 
              -   Il   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro per la semplificazione normativa, del  12  gennaio
          2010, e'  stato  pubblicato  nella  Gazzeeta  Ufficiale  1°
          aprile 2010, n. 76. 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O., e' il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  decreto  ministeriale  5  gennaio  2004,  n.  57
          (Regolamento per la modifica  del  decreto  ministeriale  3
          marzo 1995, n. 171, relativo all'attuazione degli  articoli
          2 e 4 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  riguardanti  la
          disciplina  del  procedimento  amministrativo),  e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  febbraio  2004,  n.
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