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DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2011, n. 175

Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. (11G0217)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/2011
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Testo in vigore dal: 19-11-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 26 delle legge  4  giugno  2010,  n.  96  -  legge
comunitaria 2009; 
  Visto l'articolo 19 della legge  7  luglio  2009,  n.  88  -  legge
comunitaria 2008; 
  Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49; 
  Vista la direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o  totalmente
disidratato destinato all'alimentazione umana; 
  Vista la direttiva 2007/61/CE del 26 settembre 2007 che modifica la
predetta direttiva 2001/114/CE; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 luglio 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 27 luglio 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 ottobre 2011; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,   delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, della salute e per i rapporti con le regioni e per
la coesione territoriale; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Attuazione organica delle direttive 
                      2007/61/CE e 2001/114/CE 
 
  1. Il presente decreto  integra  le  disposizioni  attuative  della
direttiva 2007/61/CE e della direttiva 2001/114/CE, relativa a taluni
tipi  di  latte  conservato  parzialmente  o  totalmente  disidratato
destinato all'alimentazione umana. 
  2. Il presente decreto si applica  ai  tipi  di  latte  conservato,
parzialmente o totalmente  disidratato,  destinati  all'alimentazione
umana, fatta salva la disciplina speciale per il latte  destinato  ai
lattanti ed alla prima infanzia. 
  3. Si intende per  «latte  parzialmente  disidratato»  il  prodotto
liquido, con o senza aggiunta di zuccheri, ottenuto mediante parziale
eliminazione  dell'acqua  dal   latte,   dal   latte   totalmente   o
parzialmente  scremato  o  da   una   miscela   di   tali   prodotti,
eventualmente con aggiunta di crema di latte o  di  latte  totalmente
disidratato o di questi due prodotti; nel prodotto finito  l'aggiunta
di latte totalmente disidratato non deve superare il 25 per cento  di
estratto secco totale ottenuto dal latte. 
  4. Si intende per «latte totalmente disidratato» il prodotto solido
ottenuto  mediante  eliminazione  dell'acqua  dal  latte,  dal  latte
totalmente o parzialmente scremato, dalla crema di  latte  o  da  una
miscela di tali prodotti ed il  cui  tenore  in  acqua  e'  uguale  o
inferiore al 5 per cento in peso del prodotto finito. 
  5. I prodotti di cui ai commi 3 e 4 sono  commercializzati  con  le
denominazioni di vendita riportate nell'allegato I. 
  6.  Ai  prodotti  definiti  all'allegato   II   si   applicano   le
disposizioni previste dal presente decreto per  i  medesimi  prodotti
dell'allegato I cui si riferiscono. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 26 della legge 4 giugno  2010,  n.
          96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010,  n.
          146, supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 26 (Delega al Governo per  il  recepimento  della
          direttiva 2007/61/CE,  relativa  a  taluni  tipi  di  latte
          conservato parzialmente o totalmente disidratato  destinato
          all'alimentazione umana). - 1. Il Governo  e'  delegato  ad
          adottare, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  un  decreto  legislativo  per   il
          riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva
          2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a
          taluni tipi di latte conservato parzialmente  o  totalmente
          disidratato   destinato   all'alimentazione   umana,   come
          modificata dalla direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26
          settembre 2007, ferma restando  la  disciplina  vigente  in
          materia  di  latte  destinato  ai  lattanti  e  alla  prima
          infanzia, nel rispetto dei  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'art.  2  della  presente  legge  e  nel
          rispetto del principio di differenziazione degli ambiti  di
          disciplina tecnica e normativa. Il decreto  legislativo  e'
          adottato su proposta del Ministro per le politiche  europee
          e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle  finanze,  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, della salute e per  i  rapporti  con  le  regioni,
          previo parere della Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  da  esprimere  entro  trenta   giorni   dalla
          richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in  caso
          di inutile decorso del predetto  termine,  e  acquisito  il
          parere delle competenti commissioni parlamentari secondo le
          procedure  di  cui  all'art.  1.  Il  decreto   legislativo
          prevede, in particolare, che le modificazioni da apportare,
          in recepimento di direttive comunitarie,  alle  indicazioni
          tecniche recate dagli allegati annessi al medesimo  decreto
          legislativo siano adottate con decreti del  Ministro  dello
          sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e
          delle politiche sociali, della  salute  e  delle  politiche
          agricole  alimentari  e  forestali,  previo  parere   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi
          espresso avviso favorevole in caso di inutile  decorso  del
          predetto termine.». 
              - Il testo dell'art. 19 della legge 7 luglio  2009,  n.
          88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009,  n.
          161, supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 19  (Disposizioni  per  il  parziale  recepimento
          della  direttiva  2007/61/CE  che  modifica  la   direttiva
          2001/114/CE relativa a  taluni  tipi  di  latte  conservato
          parzialmente    o    totalmente    disidratato    destinato
          all'alimentazione  umana).  -  1.  L'art.  2  del   decreto
          legislativo 20 febbraio 2004, n. 49,  di  attuazione  della
          direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre  2001,
          relativa a taluni tipi di latte conservato  parzialmente  o
          totalmente disidratato destinato  all'alimentazione  umana,
          e' abrogato.». 
              - Il  decreto  legislativo  20  febbraio  2004,  n.  49
          (Attuazione della direttiva 2001/114/CE relativa  a  taluni
          tipi  di  latte  conservato   destinato   all'alimentazione
          umana), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 febbraio  2004,  n.  49,  supplemento
          ordinario. 
              - La direttiva 2001/114/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          17 gennaio 2002, n. L 15. 
              - La direttiva 2007/61/CE (Direttiva del consiglio  che
          modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di
          latte  conservato  parzialmente  o  totalmente  disidratato
          destinato all'alimentazione  umana),  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 4 ottobre 2007, n. L 258. 
          Note all'art. 1: 
              - Per la direttiva 2007/61/CE, si veda nelle note  alle
          premesse. 
              - Per la direttiva 2001/114/CE, si veda nelle note alle
          premesse