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LEGGE 3 ottobre 2011, n. 174

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. (11G0216)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2011
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Testo in vigore dal: 17-11-2011
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della  presente  legge,  anche  avvalendosi  del
Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero  2°,  del  testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto  26
giugno 1924, n. 1054, uno o piu'  decreti  legislativi  con  i  quali
provvede  a  raccogliere  in  appositi  codici  o  testi   unici   le
disposizioni vigenti nelle materie di cui: 
    a) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha valore  di  legge  di
principi generali per le amministrazioni pubbliche; 
    b) al testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    c) al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    d) al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  si
attiene, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto
di abrogazione tacita o implicita, nonche' di quelle che siano  prive
di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete; 
    b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei  o  per
materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse; 
    c) coordinamento  delle  disposizioni,  apportando  le  modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e  sistematica
della  normativa  e  per  adeguare,  aggiornare  e  semplificare   il
linguaggio normativo; 
    d) risoluzione di  eventuali  incongruenze  e  antinomie  tenendo
conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali. 
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta
del Ministro per la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  di
concerto con il Ministro per  la  semplificazione  normativa,  previa
acquisizione  del  parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive  modificazioni,  e,  successivamente,  del  parere   della
Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui  all'articolo
14, comma 19, della legge 28 novembre  2005,  n.  246,  e  successive
modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo
14, commi 22 e  23,  della  legge  n.  246  del  2005,  e  successive
modificazioni. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 3 ottobre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma 
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della  presente  legge,  anche  avvalendosi  del
Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero  2°,  del  testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto  26
giugno 1924, n. 1054, uno o piu'  decreti  legislativi  con  i  quali
provvede  a  raccogliere  in  appositi  codici  o  testi   unici   le
disposizioni vigenti nelle materie di cui: 
    a) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha valore  di  legge  di
principi generali per le amministrazioni pubbliche; 
    b) al testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    c) al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    d) al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  si
attiene, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto
di abrogazione tacita o implicita, nonche' di quelle che siano  prive
di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete; 
    b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei  o  per
materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse; 
    c) coordinamento  delle  disposizioni,  apportando  le  modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e  sistematica
della  normativa  e  per  adeguare,  aggiornare  e  semplificare   il
linguaggio normativo; 
    d) risoluzione di  eventuali  incongruenze  e  antinomie  tenendo
conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali. 
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta
del Ministro per la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  di
concerto con il Ministro per  la  semplificazione  normativa,  previa
acquisizione  del  parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive  modificazioni,  e,  successivamente,  del  parere   della
Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui  all'articolo
14, comma 19, della legge 28 novembre  2005,  n.  246,  e  successive
modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo
14, commi 22 e  23,  della  legge  n.  246  del  2005,  e  successive
modificazioni. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 3 ottobre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma