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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2011, n. 171

Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (11G0212)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/2011
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 21-10-2011
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b),  della  legge  23  agosto
1988,  n.  400,  recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo   e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni,  recante  norme  sull'ordinamento  del   lavoro   alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e,   in   particolare,
l'articolo  55-octies,  inserito   dall'articolo   69   del   decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione  della  produttivita'
del lavoro pubblico e di efficienza delle pubbliche amministrazioni; 
  Vista  la  legge  10  gennaio  1957,  n.  3,  recante  disposizioni
concernenti  lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,   e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme  sulla  tutela
della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale  e
dell'attivita'  sindacale  nei  luoghi  di   lavoro   e   norme   sul
collocamento; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per  il  diritto
al lavoro dei disabili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2001,
n. 461, recante regolamento di semplificazione dei  procedimenti  per
il riconoscimento  dell'infermita'  da  causa  di  servizio,  per  la
concessione  della  pensione  privilegiata  ordinaria   e   dell'equo
indennizzo, nonche'  per  il  funzionamento  e  la  composizione  del
comitato per le pensioni privilegiate ordinarie; 
  Vista la legge 12 giugno 1984,  n.  222,  recante  revisione  della
disciplina della invalidita' pensionabile; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di trattamento di dati personali; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni recante codice dell'Amministrazione digitale; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro; 
  Visto  l'articolo  20  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
recante norme in materia di provvedimenti anti crisi, nonche' proroga
dei   termini   e   della   partecipazione   italiana   a    missioni
internazionali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso il 19 maggio 2011; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 giugno 2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 luglio 2011; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
 
                                Emana 
                       il seguente regolamento 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e destinatari 
 
  1. Il presente regolamento disciplina la procedura, gli effetti  ed
il trattamento giuridico ed economico relativi all'accertamento della
permanente  inidoneita'  psicofisica  dei   dipendenti,   anche   con
qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici,  degli  enti
di ricerca e delle universita',  delle  Agenzie  di  cui  al  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell'articolo  55-octies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2. Per il personale di cui all'articolo 3 del  decreto  legislativo
n. 165 del 2001 rimane ferma la disciplina  prevista  dai  rispettivi
ordinamenti. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009,  n.
          254, S.O. 
              -  La  legge  10  gennaio  1957,  n.  3   (Disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato),
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957,  n.
          22, S.O. 
              - La legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme  sulla  tutela
          della liberta' e dignita' dei  lavoratori,  della  liberta'
          sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e
          norme  sul  collocamento),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131. 
              - La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per  il  diritto
          al lavoro  dei  disabili),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
          2001,  n.   461   (Regolamento   di   semplificazione   dei
          procedimenti per il riconoscimento dell'infermita' da causa
          di servizio, per la concessione della pensione privilegiata
          ordinaria  e   dell'equo   indennizzo,   nonche'   per   il
          funzionamento  e  la  composizione  del  comitato  per   le
          pensioni  privilegiate  ordinarie),  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2002, n. 5. 
              - La legge 12 giugno  1984,  n.  222  (Revisione  della
          disciplina della invalidita' pensionabile),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di trattamento di dati personali), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'Amministrazione   digitale),   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.; 
              - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Norme in
          materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
          di lavoro),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          aprile 2008, n. 101, S.O. 
              - L'articolo 20 del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.
          78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2009, n. 102, recante norme  in  materia  di  provvedimenti
          anti  crisi,  nonche'   proroga   dei   termini   e   della
          partecipazione  italiana  a  missioni  internazionali,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 55-octies  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001 (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106: 
              «Art. 3 (Personale in regime di  diritto  pubblico).  -
          (Art. 2, comma 4 e 5 del  decreto  legislativo  n.  29  del
          1993, come sostituiti dall'art. 2 del  decreto  legislativo
          n. 546 del 1993 e successivamente modificati  dall'art.  2,
          comma 2 del decreto legislativo n. 80 del 1998). 
              1. In deroga all'articolo 2, commi  2  e  3,  rimangono
          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e
          procuratori dello Stato, il personale militare e  le  Forze
          di  polizia  di  Stato,   il   personale   della   carriera
          diplomatica  e  della  carriera   prefettizia   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 
              1-bis. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          rapporto  di  impiego  del  personale,  anche  di   livello
          dirigenziale, del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  2  novembre
          2000, n.  362,  e  il  personale  volontario  di  leva,  e'
          disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
          disposizioni ordinamentali. 
              1-ter. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'
          disciplinato dal rispettivo ordinamento. 
              2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e   dei
          ricercatori   universitari   resta    disciplinato    dalle
          disposizioni  rispettivamente  vigenti,  in  attesa   della
          specifica disciplina che la regoli in modo organico  ed  in
          conformita' ai principi della  autonomia  universitaria  di
          cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992,
          n. 421.». 
              «Art. 55-octies (Permanente inidoneita' psicofisica). -
          1. Nel caso di accertata permanente inidoneita' psicofisica
          al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
          di cui all'articolo  2,  comma  2,  l'amministrazione  puo'
          risolvere  il  rapporto  di  lavoro.  Con  regolamento   da
          emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  lettera  b),
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati,  per
          il  personale  delle  amministrazioni  statali,  anche   ad
          ordinamento  autonomo,  nonche'  degli  enti  pubblici  non
          economici: 
                a)  la  procedura  da  adottare   per   la   verifica
          dell'idoneita'   al   servizio,   anche    ad    iniziativa
          dell'Amministrazione; 
                b) la possibilita' per l'amministrazione, nei casi di
          pericolo  per  l'incolumita'  del  dipendente   interessato
          nonche' per la sicurezza degli  altri  dipendenti  e  degli
          utenti, di adottare provvedimenti di sospensione  cautelare
          dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita  di
          idoneita', nonche' nel caso di  mancata  presentazione  del
          dipendente  alla  visita  di  idoneita',  in   assenza   di
          giustificato motivo; 
                c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico
          della sospensione  di  cui  alla  lettera  b),  nonche'  il
          contenuto  e  gli  effetti  dei  provvedimenti   definitivi
          adottati dall'amministrazione in seguito  all'effettuazione
          della visita di idoneita'; 
                d)  la  possibilita',   per   l'amministrazione,   di
          risolvere il rapporto  di  lavoro  nel  caso  di  reiterato
          rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita
          di idoneita'.».