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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2011, n. 163

Individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0204)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2011
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 5-10-2011
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, recante norme
sul   Sistema   statistico   nazionale   e   sulla   riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2010
n. 166, concernente regolamento  recante  il  riordino  dell'Istituto
nazionale di statistica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
1° agosto 2000, e successive modificazioni, recante approvazione  del
regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di  statistica,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000; 
  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione in data 12 gennaio  2010,  recante  approvazione  delle
linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7  della  legge  18
giugno 2009, n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del  1°
aprile 2010; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 19 maggio 2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 giugno 2011; 
  Sulla proposta dei  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione e per la semplificazione normativa; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi che si concludono con un provvedimento  o  altro  atto
finale di competenza dell'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT),
sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia  che
debbano essere promossi d'ufficio. 
  2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e  successive  modificazioni,  nella  tabella  A  allegata,  che
costituisce parte integrante del presente regolamento, sono  elencati
i procedimenti amministrativi di competenza dell'Istat i cui  termini
di conclusione sono superiori ai novanta giorni. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della  legge
          23 agosto1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2 della legge 7
          agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
              "Art. 2 (Conclusione del procedimento).  -  1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i  termini
          di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente  articolo  possono
          essere sospesi, per una sola volta e  per  un  periodo  non
          superiore  a   trenta   giorni,   per   l'acquisizione   di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo. 
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale.". 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322
          (Norme   sul   Sistema   statistico   nazionale   e   sulla
          riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  ai
          sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n.  409)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989 n. 222. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   7
          settembre 2010, n. 166  (Regolamento  recante  il  riordino
          dell'Istituto nazionale di statistica) e' pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 7 ottobre 2010, n. 235. 
              -   Il   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione (Approvazione  delle  linee
          di indirizzo per l'attuazione dell'art. 7  della  legge  18
          giugno 2009, n. 69)  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  1°
          aprile 2010, n. 76, S.O. 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 2 della citata  legge  n.  241
          del 1990, si veda nelle note alle premesse.