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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2011, n. 161

Regolamento recante modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso a procuratore dello Stato. (11G0203)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/2011
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Testo in vigore dal: 15-10-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 62 del regio decreto 30  ottobre  1933,  n.  1611,
recante approvazione del T.U. delle leggi e  delle  norme  giuridiche
sulla  rappresentanza  e   difesa   in   giudizio   dello   Stato   e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
  Visto  il  regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.   1612,   recante
approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi e
delle norme giuridiche sulla  rappresentanza  e  difesa  in  giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
  Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
aprile 2000, n. 141, concernente regolamento  recante  il  limite  di
eta' per la partecipazione al concorso per procuratore dello Stato; 
  Considerata l'esigenza di ottenere per l'accesso alla qualifica  di
procuratore  dello  Stato,  procedure  concorsuali  piu'  spedite  ed
effettivamente gestibili; 
  Considerate,  inoltre,  la  natura  del   servizio   richiesto   ai
procuratori dello Stato e  le  oggettive  necessita'  dell'Avvocatura
dello Stato; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 aprile 2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 maggio 2011; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'articolo 13 del regio decreto 30  ottobre  1933,  n.  1612,  e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13. - 1. L'esame per l'accesso alla qualifica di  procuratore
dello Stato consta di tre prove scritte e di una prova orale. 
  2.  Le  prove  scritte  hanno  luogo  nella  provincia  di  Roma  e
consistono: 
    a) nello  svolgimento  di  un  tema  teorico-pratico  di  diritto
privato e/o di diritto processuale civile; 
    b) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto penale
e/o di procedura penale; 
    c) nello  svolgimento  di  un  tema  teorico-pratico  di  diritto
amministrativo sostanziale e/o processuale. 
  3. La prova orale ha luogo a Roma e concerne,  oltre  alle  materie
indicate  nel  comma  2,  il  diritto  costituzionale,   il   diritto
internazionale  privato,   il   diritto   comunitario,   il   diritto
tributario,  il  diritto  del  lavoro,  ed  elementi  di  informatica
giuridica.». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica, tra l'altro, il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.». 
              - Il testo dell'art. 62 del regio  decreto  30  ottobre
          1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle  leggi  e
          delle norme giuridiche sulla  rappresentanza  e  difesa  in
          giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura
          dello  Stato),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   12
          dicembre 1933, n. 286, e' il seguente: 
              «Art. 62. - Con decreto reale, su proposta del Capo del
          Governo, di concerto col Ministro per le  finanze,  saranno
          emanate le norme occorrenti per l'attuazione  del  presente
          testo unico.». 
              -  Il  regio  decreto  30   ottobre   1933,   n.   1612
          (Approvazione del regolamento per la esecuzione  del  testo
          unico  delle  leggi  e   delle   norme   giuridiche   sulla
          rappresentanza  e  difesa  in  giudizio   dello   Stato   e
          sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286. 
              - Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio
          1997,  n.  127   (Misure   urgenti   per   lo   snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo), e' il seguente: 
              «Art.  3  (Disposizioni  in  materia  di  dichiarazioni
          sostitutive  e  di   semplificazione   delle   domande   di
          ammissione agli impieghi). - (Omissis). 
              6. La partecipazione ai concorsi indetti  da  pubbliche
          amministrazioni non e' soggetta a  limiti  di  eta',  salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni connesse alla  natura  del  servizio  o  ad
          oggettive necessita' dell'amministrazione. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          13 aprile 2000, n. 141 (Regolamento recante  il  limite  di
          eta' per la  partecipazione  al  concorso  per  procuratore
          dello Stato), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          giugno 2000, n. 129.». 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al citato regio decreto n. 1612 del
          1933, si veda nelle note alle premesse.