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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 agosto 2011, n. 160

Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonchè i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (11G0202)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/2011
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Testo in vigore dal: 14-10-2011
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.  252»,  e  in
particolare l'articolo  6,  recante  disposizioni  per  il  corso  di
formazione per allievi vigili del fuoco; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Visto l'articolo 29 del decreto del Presidente della  Repubblica  7
maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale  integrativo
per il personale non direttivo e non dirigente  del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco»; 
  Considerato altresi' che, a norma del comma 6 del medesimo articolo
6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,  con  regolamento
del Ministro dell'interno, da adottare  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le
modalita' di svolgimento dei periodi di formazione e di  applicazione
pratica, nonche'  i  criteri  per  la  formulazione  dei  giudizi  di
idoneita'; 
  Effettuata l'informazione alle organizzazioni  sindacali  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011; 
  Data comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ai
sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988,  con  nota  n.
3138/3401/9.3.2 (42) del 22 giugno 2011; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce le modalita'  di  svolgimento
dei periodi di  formazione  e  di  applicazione  pratica,  nonche'  i
criteri per la formulazione dei giudizi di  idoneita'  del  corso  di
formazione per allievi vigili del fuoco  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217
          (Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco a norma dell'art.  2  della  legge  30  settembre
          2004, n. 252), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  25
          ottobre 2005, n. 249, S.O.. 
              - Il testo dell'art. 6 del citato  decreto  legislativo
          n. 217 del 2005, e' il seguente: 
              «Art. 6 (Corso di formazione  per  allievi  vigili  del
          fuoco). - 1. Gli allievi vigili del  fuoco  frequentano  un
          corso della durata di dodici mesi,  di  cui  nove  mesi  di
          formazione presso la scuola per la formazione di base e tre
          mesi di applicazione pratica presso i  comandi  provinciali
          dei vigili del fuoco o gli altri uffici del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco. 
              2. Durante il corso di cui al comma 1, i  frequentatori
          non  possono  essere  impiegati  in  servizi  operativi  di
          istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi
          e salvo che sussistano eccezionali  esigenze.  Gli  allievi
          durante  il  periodo  di  formazione  sono   sottoposti   a
          selezione attitudinale per  l'assegnazione  a  servizi  che
          richiedano particolare  qualificazione.  Al  termine  dello
          stesso,  il  direttore  centrale  per  la  formazione   del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile, su proposta del direttore della scuola
          esprime il giudizio di idoneita' al  servizio  di  istituto
          nei confronti degli allievi che  abbiano  superato  l'esame
          teorico-pratico.  Gli  allievi  riconosciuti  idonei   sono
          nominati   vigili   del   fuoco   in   prova   e    avviati
          all'espletamento del periodo di applicazione pratica. 
              3. L'applicazione pratica e' svolta  con  le  modalita'
          previste dal regolamento di cui  al  comma  6.  Al  termine
          della stessa i vigili del  fuoco  in  prova  conseguono  la
          nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione  del
          responsabile del comando o  dell'ufficio  presso  cui  sono
          applicati. Essi prestano  giuramento  e  sono  immessi  nel
          ruolo  secondo  la  graduatoria  finale  del   periodo   di
          formazione di cui al comma 2. 
              4. I vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere,
          per una sola volta, il periodo di applicazione pratica,  su
          motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio  o
          del comando cui sono applicati. 
              5. I vigili del fuoco in prova, durante il  periodo  di
          applicazione pratica  o  quando  siano  utilizzati  per  le
          eccezionali esigenze  di  cui  al  comma  2,  rivestono  la
          qualifica di agente di polizia giudiziaria. 
              6.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento dei periodi di  formazione  e  di  applicazione
          pratica, nonche' i criteri per la formulazione dei  giudizi
          di idoneita'.». 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il testo dell'art.  29  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 7 maggio  2008  (Recepimento  dell'accordo
          sindacale integrativo per il personale non direttivo e  non
          dirigente  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168,
          S.O.., e' il seguente: 
              «Art.  29  (Tavolo  tecnico   per   la   programmazione
          didattica). - 1.  L'Amministrazione  istituisce  un  tavolo
          tecnico, composto  da  rappresentanti  dell'Amministrazione
          stessa e delle  Organizzazioni  sindacali  rappresentative,
          allo  scopo  di  elaborare  un  progetto   generale   della
          formazione da perseguirsi attraverso: 
                l'attivazione   di   un   sistema    permanente    di
          addestramento, aggiornamento e qualificazione di  tutto  il
          personale avvalendosi  anche  di  strumenti  informatici  e
          multimediali; 
                l'attivazione di percorsi formativi di qualificazione
          collegati ai passaggi tra le aree ed all'interno delle aree
          professionali; 
                la partecipazione, garantita a tutto il personale, ad
          una congrua attivita'  formativa  sulla  base  di  progetti
          individuati e funzionali alle esigenze di servizio. 
              2. Il tavolo tecnico individua le varie  tipologie  dei
          corsi (basici, di aggiornamento,  di  qualificazione  e  di
          specializzazione) fissandone la durata,  gli  obiettivi  e,
          ove previsto, i criteri per il loro superamento. 
              3.  Il  tavolo  tecnico  determina  i  criteri  per  la
          realizzazione di appositi albi di formatori  suddivisi  per
          le aree tematiche-disciplinari  ai  fini  dell'applicazione
          dei programmi formativi sul territorio nazionale.». 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  6  del   citato   decreto
          legislativo n.  217  del  2005,  si  vedano  le  note  alle
          premesse.