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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2011.
Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV entrano in vigore secondo quanto disposto dall'art. 119.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2024)
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  • Articoli
  • Le misure di prevenzione
    Titolo I
    LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI
    Capo I
    Le misure di prevenzione personali applicate dal questore
  • 1
  • 2
  • 3
  • Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria
    Sezione I
    Il procedimento applicativo
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • Le impugnazioni
  • 10
  • L'esecuzione
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI
    Capo I
    Il procedimento applicativo
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • Le impugnazioni
  • 27
  • La revocazione della confisca
  • 28
  • Rapporti con i procedimenti penali
  • 29
  • 30
  • Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
    Capo I
    L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • La gestione dei beni sequestrati e confiscati
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • La destinazione dei beni confiscati
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati
  • 50
  • 51
  • LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI
    Capo I
    Disposizioni generali
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • Accertamento dei diritti dei terzi
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • Rapporti con le procedure concorsuali
  • 63
  • 64
  • 65
  • EFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
    Capo I
    Effetti delle misure di prevenzione
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • La riabilitazione
  • 70
  • Le sanzioni
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • Disposizioni finali
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
    Capo I
    Disposizioni di carattere generale
  • 82
  • 83
  • Documentazione antimafia
  • 84
  • 85
  • 86
  • Comunicazioni antimafia
  • 87
  • 88
  • 89
  • Informazioni antimafia
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • Disposizioni concernenti gli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
  • 100
  • 101
  • Attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalitàorganizzata.
    Titolo I
    ATTIVITÀ INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
    Capo I
    Direzione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafia
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata e Direzione investigativa antimafia
  • 107
  • 108
  • 109
  • L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
Testo in vigore dal: 13-10-2011
al: 21-4-2017
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 1 e 2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,
recante piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonche'  delega  al
Governo in materia di normativa antimafia; 
  Ritenuto di procedere all'esercizio di entrambe le deleghe  con  un
unico decreto legislativo; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 agosto 2011; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia  e  del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Soggetti destinatari 
 
  1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: 
    a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto,
abitualmente dediti a traffici delittuosi; 
    b) coloro che  per  la  condotta  ed  il  tenore  di  vita  debba
ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono  abitualmente,
anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose; 
    c) coloro che per il loro comportamento  debba  ritenersi,  sulla
base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di  reati
che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale  dei
minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 1 e 2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,
recante piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonche'  delega  al
Governo in materia di normativa antimafia; 
  Ritenuto di procedere all'esercizio di entrambe le deleghe  con  un
unico decreto legislativo; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 agosto 2011; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia  e  del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Soggetti destinatari 
 
  1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: 
    a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto,
abitualmente dediti a traffici delittuosi; 
    b) coloro che  per  la  condotta  ed  il  tenore  di  vita  debba
ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono  abitualmente,
anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose; 
    c) coloro che per il loro comportamento  debba  ritenersi,  sulla
base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di  reati
che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale  dei
minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica.