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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 agosto 2011, n. 155

Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. (11G0198)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/2011
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Testo in vigore dal: 8-10-2011
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
concernente la disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante  il  riordinamento
delle camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,
cosi' come modificata dal decreto legislativo 15  febbraio  2010,  n.
23,  recante  «Riforma  dell'ordinamento  relativo  alle  camere   di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  in   attuazione
dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99»; 
  Visto in particolare l'articolo 10, comma 3, della legge n. 580 del
1993, come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  23  del  2010,
relativo alla composizione dei consigli camerali, che stabilisce  che
con un decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono  definiti  i
criteri generali per la ripartizione dei consiglieri sulla base della
classificazione ISTAT delle attivita' economiche e tenuto  conto  del
numero  delle  imprese,  dell'indice  di  occupazione  e  del  valore
aggiunto di ogni settore nonche' dell'ammontare del  diritto  annuale
versato, ai  sensi  dell'articolo  18,  ad  ogni  singola  camera  di
commercio dalle imprese di ogni settore; 
  Visti l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
15 febbraio 2010, n. 23; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
sancita nella seduta del 25 maggio 2011; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 2011; 
  Vista la nota del 29  luglio  2011,  con  la  quale  lo  schema  di
regolamento e' stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento: 
  a) «Ministero» indica il Ministero dello sviluppo economico; 
  b) «camera di commercio» indica la camera di commercio,  industria,
artigianato e agricoltura; 
  c)  «legge»  indica  la  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  come
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; 
  d)  «parametri»  indica  il  numero  delle  imprese,  l'indice   di
occupazione, il valore aggiunto di ogni settore e il diritto  annuale
versato dalle imprese di ogni  settore  ad  ogni  singola  camera  di
commercio; 
  e) «numero  delle  imprese»  indica  il  numero  complessivo  delle
imprese, delle unita' locali e delle sedi secondarie  operanti  nelle
circoscrizioni territoriali delle camere di commercio  e  iscritte  o
annotate nel registro delle imprese e nel  repertorio  delle  notizie
economiche e amministrative; 
  f) «addetti» indica le persone occupate nelle sedi  delle  imprese,
nelle sedi secondarie e nelle unita' locali,  con  una  posizione  di
lavoro indipendente o dipendente; 
  g) «indice di occupazione» indica il rapporto tra il  numero  degli
addetti nella circoscrizione provinciale delle imprese di un  settore
e il numero degli addetti, nella stessa circoscrizione, delle imprese
di tutti i settori; 
  h) «valore aggiunto» indica l'incremento di valore che  le  imprese
dei diversi  settori  apportano  con  l'impiego  dei  propri  fattori
produttivi al valore dei beni e servizi  ricevuti  da  altri  settori
valutato al costo dei fattori; 
  i) «diritto annuale versato» indica l'ammontare del diritto annuale
di competenza dell'anno riscosso da ciascuna camera di commercio, per
ogni singola impresa, comprese le sedi secondarie e le unita' locali,
appartenente a ciascun settore economico di cui  alla  legge  o  allo
statuto camerale; 
  l) «ISIC» International Standard Industries Classification - indica
la classificazione delle attivita'  economiche  stabilita  a  livello
delle Nazioni unite; 
  m) «NACE» Nomenclatura attivita'  Comunita'  europee  -  indica  la
classificazione delle attivita' economiche  stabilita  a  livello  di
Unione europea; 
  n) «ATECO» - indica la classificazione delle  attivita'  economiche
stabilita dall'ISTAT per l'Italia. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli articoli 117  e  118  della
          Costituzione: 
              «Art. 117. -  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
          funzioni  fondamentali  di  comuni,   province   e   citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  regioni  in
          ogni altra materia. I  comuni,  le  province  e  le  citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              «Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio  unitario,
          siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
          Stato,  sulla  base   dei   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. 
              I comuni, le province e le  citta'  metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze. 
              La legge statale disciplina forme di coordinamento  fra
          Stato e regione nelle materie di cui alle lettere b)  e  h)
          del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
          di intesa e coordinamento nella materia  della  tutela  dei
          beni culturali. 
              Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
          favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli  e
          associati, per lo svolgimento  di  attivita'  di  interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.». 
              - Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «3. Con decreto Ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interMinisteriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti Ministeriali ed interMinisteriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - La legge 29  dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento
          delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura), e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  11
          gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario. 
              - Il  decreto  legislativo  15  febbraio  2010,  n.  23
          (Riforma   dell'ordinamento   relativo   alle   camere   di
          commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura,   in
          attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2010, n.
          46. 
              - Si riporta testo dell'art. 53 della legge  23  luglio
          2009,   n.   99   (Disposizioni   per   lo    sviluppo    e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio
          2009, n. 176, supplemento ordinario: 
              «Art. 53  (Delega  al  Governo  per  la  riforma  della
          disciplina in materia di camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura). - 1. Il Governo e' delegato  ad
          adottare, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge,  un  decreto  legislativo,  ai  sensi
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro dello  sviluppo  economico,  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          per la riforma della disciplina in  materia  di  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e   agricoltura,   nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) riordino della disciplina in  materia  di  vigilanza
          sulle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura, al fine di assicurare uniformita'  e  coerenza
          nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel  rispetto  del
          riparto  di  competenze  tra  lo  Stato  e  le  regioni,  e
          revisione della disciplina relativa ai  segretari  generali
          delle camere di commercio; 
              b) semplificazione e rafforzamento delle  procedure  di
          nomina degli organi  camerali  al  fine  di  consentire  un
          efficace funzionamento degli stessi; 
              c)  previsione  di  una  maggiore   trasparenza   nelle
          procedure  relative   alla   rilevazione   del   grado   di
          rappresentativita'  delle  organizzazioni  imprenditoriali,
          sindacali e delle  associazioni  di  consumatori,  ai  fini
          della designazione dei componenti delle stesse nei consigli
          camerali; 
              d) valorizzazione del ruolo delle camere  di  commercio
          quali autonomie funzionali  nello  svolgimento  dei  propri
          compiti di interesse generale per il sistema delle  imprese
          nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema
          regionale delle autonomie locali; 
              e) previsione di limitazioni  per  la  costituzione  di
          nuove camere di commercio ai fini del raggiungimento di  un
          sufficiente equilibrio economico; 
              f)  valorizzazione  e  rafforzamento  del  ruolo  delle
          camere  di  commercio  a  sostegno   dell'autonomia   delle
          istituzioni   scolastiche,   in   materia   di   alternanza
          scuola-lavoro  e  di  orientamento   al   lavoro   e   alle
          professioni; 
              g)  miglioramento  degli   assetti   organizzativi   in
          coerenza con i compiti assegnati alle camere  di  commercio
          sul   territorio,   nonche'   valorizzazione   del    ruolo
          dell'Unioncamere  con   conseguente   razionalizzazione   e
          semplificazione del sistema contrattuale; 
              h) previsione che all'attuazione del presente comma  si
          provveda nei limiti  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente. 
              2. Al comma 1 dell'art. 23-bis della legge  6  dicembre
          1971, n. 1034, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
                "g-bis) i provvedimenti adottati ai  sensi  dell'art.
          12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580". 
              3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e'  emanato
          previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni
          parlamentari. 
              4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 della  citata  legge
          n. 580 del 1993: 
              «Art. 10 (Consiglio). - 1. Il numero dei componenti del
          consiglio e' determinato in base al  numero  delle  imprese
          iscritte nel registro delle imprese o  nel  registro  delle
          ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente: 
              a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri; 
              b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri; 
              c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri. 
              2.  Gli  statuti  definiscono   la   ripartizione   dei
          consiglieri secondo  le  caratteristiche  economiche  della
          circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza
          dei  settori  dell'agricoltura,   dell'artigianato,   delle
          assicurazioni, del commercio, del credito,  dell'industria,
          dei servizi alle imprese, dei trasporti e  spedizioni,  del
          turismo e degli altri settori di  rilevante  interesse  per
          l'economia    della    circoscrizione    medesima.    Nella
          composizione  del  consiglio  deve  essere  assicurata   la
          rappresentanza   autonoma   delle   societa'    in    forma
          cooperativa. 
              3. Con regolamento emanato,  entro  centottanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, sono definiti i criteri generali per  la  ripartizione
          di cui al comma 2 del presente articolo tenendo  conto  del
          numero delle imprese,  dell'indice  di  occupazione  e  del
          valore aggiunto di ogni settore. 
              4. Il numero  dei  consiglieri  in  rappresentanza  dei
          settori dell'agricoltura, dell'artigianato,  dell'industria
          e del commercio deve essere  pari  almeno  alla  meta'  dei
          componenti   il   consiglio   assicurando    comunque    la
          rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2. 
              5.  Nei  settori  dell'industria,   del   commercio   e
          dell'agricoltura deve essere assicurata una  rappresentanza
          autonoma per le piccole imprese. 
              6.  Del  consiglio  fanno  parte  due   componenti   in
          rappresentanza,   rispettivamente,   delle   organizzazioni
          sindacali dei lavoratori e  delle  associazioni  di  tutela
          degli interessi dei consumatori e degli  utenti,  designati
          dalle    organizzazioni    maggiormente     rappresentative
          nell'ambito   della    circoscrizione    territoriale    di
          competenza. 
              7. Il consiglio dura in carica cinque anni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 e dell'art. 3,  comma
          1, del citato decreto legislativo n. 23 del 2010: 
              «Art. 2 (Disposizioni di coordinamento). - 1.  In  sede
          di prima applicazione i decreti previsti dagli articoli 10,
          comma 3, 12, comma  4,  e  20,  comma  5,  della  legge  29
          dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto
          legislativo, sono adottati entro  centoventi  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
              Art. 3 (Disposizioni transitorie). - 1. Le disposizioni
          di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29
          dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto
          legislativo,   si   applicano   dal   sessantesimo   giorno
          successivo all'emanazione dei  regolamenti  previsti  dagli
          articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta  legge.
          Alla successiva scadenza degli organi gli enti  di  cui  al
          comma 3 avviano le  procedure  per  la  costituzione  degli
          stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14,  15  e  16
          della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come  modificati  dal
          presente decreto legislativo.». 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo della legge 29 dicembre  1993,  n.  580,
          vedere nelle note alle premesse. 
              - Per il testo  del  decreto  legislativo  15  febbraio
          2010, n. 23, vedere nelle note alle premesse.