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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 luglio 2011, n. 145

Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonchè sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010. (11G0187)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/2011
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Testo in vigore dal: 26-8-2011
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                          di concerto con   
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo  2010,  n.  28,
recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18  giugno  2009,  n.
69, in materia di mediazione  finalizzata  alla  conciliazione  delle
controversie civili e commerciali; 
  Udito il parere n. 2228/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9  giugno
2011; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
in  data  21  giugno  2011,  e  la  successiva  comunicazione   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2011; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento:  
 
                               Art. 1 
 
             Modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto 
        del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 
 
  1.  All'articolo  3,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 18  ottobre  2010,  n.  180,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nel primo periodo, dopo le  parole:  «ovvero  persona  da  lui
delegata  con  qualifica  dirigenziale»,   e   prima   delle   parole
«nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o
con qualifica di magistrato»; 
    b) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  «Il  direttore
generale della giustizia civile, al fine di esercitare la  vigilanza,
si  puo'  avvalere  dell'Ispettorato  generale  del  Ministero  della
giustizia.». 
  2. All'articolo  17,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 18  ottobre  2010,  n.  180,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nel primo periodo, dopo le  parole:  «ovvero  persona  da  lui
delegata  con  qualifica  dirigenziale»,   e   prima   delle   parole
«nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o
con qualifica di magistrato»; 
    b) dopo il primo periodo, e' aggiunto il  seguente  periodo:  «Il
direttore generale della giustizia civile, al fine di  esercitare  la
vigilanza, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale  del  Ministero
della giustizia.». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri.): 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. ". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  16  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2010, n. 28  (Attuazione  dell'articolo
          60 della legge  18  giugno  2009,  n.  69,  in  materia  di
          mediazione    finalizzata    alla    conciliazione    delle
          controversie civili e commerciali.): 
              "Art. 16. Organismi di mediazione  e  registro.  Elenco
          dei formatori. 
              1. Gli enti pubblici o privati, che diano  garanzie  di
          serieta'  ed  efficienza,  sono  abilitati   a   costituire
          organismi deputati, su istanza della parte  interessata,  a
          gestire il procedimento di mediazione nelle materie di  cui
          all'articolo 2 del presente decreto. Gli  organismi  devono
          essere iscritti nel registro. 
              2. La formazione  del  registro  e  la  sua  revisione,
          l'iscrizione,  la  sospensione  e  la  cancellazione  degli
          iscritti, l'istituzione di separate  sezioni  del  registro
          per la trattazione degli affari che  richiedono  specifiche
          competenze anche in materia di  consumo  e  internazionali,
          nonche' la determinazione delle indennita'  spettanti  agli
          organismi  sono  disciplinati  con  appositi  decreti   del
          Ministro della giustizia, di concerto,  relativamente  alla
          materia  del  consumo,  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico. Fino all'adozione di tali decreti si  applicano,
          in quanto compatibili,  le  disposizioni  dei  decreti  del
          Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio
          2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino  alla
          medesima    data,    gli    organismi    di    composizione
          extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del  codice  del
          consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
          206, e successive modificazioni. 
              3. L'organismo, unitamente alla domanda  di  iscrizione
          nel registro, deposita presso il Ministero della  giustizia
          il proprio regolamento di  procedura  e  il  codice  etico,
          comunicando ogni  successiva  variazione.  Nel  regolamento
          devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente
          decreto, le procedure telematiche eventualmente  utilizzate
          dall'organismo, in modo da  garantire  la  sicurezza  delle
          comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al
          regolamento  devono  essere  allegate  le   tabelle   delle
          indennita' spettanti  agli  organismi  costituiti  da  enti
          privati, proposte per l'approvazione a norma  dell'articolo
          17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della
          giustizia valuta l'idoneita' del regolamento. 
              4.  La  vigilanza  sul  registro  e'   esercitata   dal
          Ministero della giustizia e, con riferimento  alla  sezione
          per la trattazione degli affari in materia  di  consumo  di
          cui  al  comma  2,  anche  dal  Ministero  dello   sviluppo
          economico. 
              5. Presso il Ministero della  giustizia  e'  istituito,
          con decreto ministeriale, l'elenco  dei  formatori  per  la
          mediazione.   Il   decreto   stabilisce   i   criteri   per
          l'iscrizione,  la  sospensione  e  la  cancellazione  degli
          iscritti, nonche'  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di
          formazione,  in  modo  da  garantire  elevati  livelli   di
          formazione  dei  mediatori.  Con  lo  stesso  decreto,   e'
          stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione
          all'attivita'  di  formazione  di  cui  al  presente  comma
          costituisce per il mediatore  requisito  di  qualificazione
          professionale. 
              6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco
          dei formatori avvengono nell'ambito  delle  risorse  umane,
          finanziarie e strumentali gia' esistenti, e  disponibili  a
          legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e
          il Ministero dello sviluppo  economico,  per  la  parte  di
          rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o  maggiori
          oneri per il bilancio dello Stato.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 60 della  legge  19
          giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
          la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
          processo civile.): 
              "Art.60. Delega al Governo in materia di  mediazione  e
          di conciliazione delle controversie civili e commerciali. 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi in  materia  di  mediazione  e  di
          conciliazione in ambito civile e commerciale. 
              2. La riforma  adottata  ai  sensi  del  comma  1,  nel
          rispetto e in coerenza con la normativa  comunitaria  e  in
          conformita' ai principi e criteri direttivi di cui al comma
          3,  realizza  il  necessario  coordinamento  con  le  altre
          disposizioni vigenti. I decreti  legislativi  previsti  dal
          comma 1  sono  adottati  su  proposta  del  Ministro  della
          giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai  fini
          dell'espressione dei  pareri  da  parte  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
          carattere finanziario, che sono resi entro  il  termine  di
          trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il  quale
          i decreti  sono  emanati  anche  in  mancanza  dei  pareri.
          Qualora detto termine venga a  scadere  nei  trenta  giorni
          antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o
          successivamente, la scadenza di quest'ultimo  e'  prorogata
          di sessanta giorni. 
              3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a)  prevedere  che  la  mediazione,  finalizzata   alla
          conciliazione, abbia per oggetto  controversie  su  diritti
          disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia; 
              b) prevedere che la mediazione sia svolta da  organismi
          professionali   e   indipendenti,   stabilmente   destinati
          all'erogazione del servizio di conciliazione; 
              c)  disciplinare  la  mediazione,  nel  rispetto  della
          normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione  delle
          disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003,
          n. 5, e in ogni caso attraverso  l'istituzione,  presso  il
          Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per
          la finanza pubblica, di  un  Registro  degli  organismi  di
          conciliazione, di seguito denominato  «Registro»,  vigilati
          dal medesimo Ministero, fermo  restando  il  diritto  delle
          camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          che hanno costituito organismi di  conciliazione  ai  sensi
          dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  ad
          ottenere  l'iscrizione  di  tali  organismi  nel   medesimo
          Registro; 
              d) prevedere  che  i  requisiti  per  l'iscrizione  nel
          Registro e per la sua  conservazione  siano  stabiliti  con
          decreto del Ministro della giustizia; 
              e) prevedere la  possibilita',  per  i  consigli  degli
          ordini degli avvocati, di istituire,  presso  i  tribunali,
          organismi di conciliazione che, per il loro  funzionamento,
          si avvalgono del personale degli stessi consigli; 
              f)  prevedere  che  gli  organismi   di   conciliazione
          istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto  nel
          Registro; 
              g)  prevedere,  per  le  controversie  in   particolari
          materie,   la   facolta'   di   istituire   organismi    di
          conciliazione presso i consigli degli ordini professionali; 
              h) prevedere che gli organismi di conciliazione di  cui
          alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro; 
              i)  prevedere  che  gli  organismi   di   conciliazione
          iscritti nel  Registro  possano  svolgere  il  servizio  di
          mediazione anche attraverso procedure telematiche; 
              l)  per  le  controversie   in   particolari   materie,
          prevedere la facolta'  del  conciliatore  di  avvalersi  di
          esperti, iscritti nell'albo dei  consulenti  e  dei  periti
          presso i  tribunali,  i  cui  compensi  sono  previsti  dai
          decreti legislativi attuativi della delega di cui al  comma
          1  anche  con  riferimento  a  quelli  stabiliti   per   le
          consulenze e per le perizie giudiziali; 
              m)   prevedere   che   le   indennita'   spettanti   ai
          conciliatori,  da  porre  a  carico  delle   parti,   siano
          stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore
          per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra
          le parti; 
              n) prevedere il dovere dell'avvocato  di  informare  il
          cliente,  prima  dell'instaurazione  del  giudizio,   della
          possibilita' di avvalersi dell'istituto della conciliazione
          nonche' di ricorrere agli organismi di conciliazione; 
              o)  prevedere,  a  favore   delle   parti,   forme   di
          agevolazione  di   carattere   fiscale,   assicurando,   al
          contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli  introiti
          derivanti  al  Ministero  della  giustizia,   a   decorrere
          dall'anno   precedente   l'introduzione   della   norma   e
          successivamente  con  cadenza  annuale,  dal  Fondo   unico
          giustizia  di  cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  16
          settembre 2008,  n.  143,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 13 novembre 2008, n. 181; 
              p) prevedere, nei casi  in  cui  il  provvedimento  che
          chiude il processo  corrisponda  interamente  al  contenuto
          dell'accordo  proposto   in   sede   di   procedimento   di
          conciliazione,  che   il   giudice   possa   escludere   la
          ripetizione delle spese  sostenute  dal  vincitore  che  ha
          rifiutato l'accordo  successivamente  alla  proposta  dello
          stesso, condannandolo altresi', e nella stessa  misura,  al
          rimborso  delle  spese  sostenute  dal  soccombente,  salvo
          quanto previsto dagli  articoli  92  e  96  del  codice  di
          procedura civile,  e,  inoltre,  che  possa  condannare  il
          vincitore al pagamento di un'ulteriore somma  a  titolo  di
          contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di spese  di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; 
              q) prevedere che il procedimento di  conciliazione  non
          possa avere una durata eccedente i quattro mesi; 
              r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico,  un
          regime   di   incompatibilita'   tale   da   garantire   la
          neutralita',   l'indipendenza   e    l'imparzialita'    del
          conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni; 
              s) prevedere che  il  verbale  di  conciliazione  abbia
          efficacia  esecutiva  per  l'espropriazione  forzata,   per
          l'esecuzione in forma specifica e  costituisca  titolo  per
          l'iscrizione di ipoteca giudiziale.". 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo degli articoli 3, comma  2,  e  17,
          comma 2,  del  decreto  del  Ministro  della  giustizia  18
          ottobre 2010, n. 180 (Regolamento recante la determinazione
          dei criteri e delle modalita' di iscrizione  e  tenuta  del
          registro degli organismi di mediazione  e  dell'elenco  dei
          formatori per la mediazione, nonche'  l'approvazione  delle
          indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo
          16 del decreto legislativo 4  marzo  2010,  n.  28.),  come
          modificato dal presente regolamento: 
              "Art. 3. Registro. 
              1. (omissis). 
              2.  Il  registro  e'   tenuto   presso   il   Ministero
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          gia' esistenti presso il Dipartimento  per  gli  affari  di
          giustizia; ne e' responsabile il direttore  generale  della
          giustizia  civile,  ovvero  persona  da  lui  delegata  con
          qualifica  dirigenziale  o  con  qualifica  di   magistrato
          nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale
          della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza,
          si puo' avvalere dell'Ispettorato  generale  del  Ministero
          della giustizia. Ai fini della vigilanza sulla sezione  del
          registro per la trattazione  degli  affari  in  materia  di
          rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione  C
          e parte II), sezione C, il responsabile esercita  i  poteri
          di cui al  presente  decreto  sentito  il  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
              3. - 6. (omissis)." 
              "Art. 17. Elenco degli enti di formazione. 
              1. (omissis). 
              2. L'elenco e' tenuto presso il  Ministero  nell'ambito
          delle  risorse  umane,  finanziarie  e   strumentali   gia'
          esistenti  presso  il  Dipartimento  per  gli   affari   di
          giustizia; ne e' responsabile il direttore  generale  della
          giustizia  civile,  ovvero  persona  da  lui  delegata  con
          qualifica  dirigenziale  o  con  qualifica  di   magistrato
          nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale
          della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza,
          si puo' avvalere dell'Ispettorato  generale  del  Ministero
          della giustizia. 
              3. - 6. (omissis).".