stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2011, n. 144

Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (11G0186)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/09/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/2014)
nascondi
  • Articoli

  • Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
    sociali
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

  • ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
    SOCIALI
  • 14

  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE
  • 15
  • 16

  • NORME DI ABROGAZIONE E FINALI
  • 17
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-9-2011
al: 8-9-2014
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  ed  in
particolare gli articoli 45 e 46, lettere c) e d); 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,  ed  in  particolare
l'articolo 6, comma 4-bis; 
  Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega  al  governo  in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro  pubblico  e
alla  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche   amministrazioni,
nonche'  disposizioni  integrative  delle  funzioni   attribuite   al
Consiglio nazionale dell'economia e  del  lavoro  e  alla  Corte  dei
conti; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  concernente
l'attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; 
  Visto il decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2006,   n.   248,   recante
disposizioni urgenti per il rilancio  economico  e  sociale,  per  il
contenimento e la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1,  commi  da  404  a
416; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008), ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed  in  particolare
l'articolo  74,   che   provvede   alla   riduzione   degli   assetti
organizzativi; 
  Visto l'articolo 2, comma 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n. 25; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante  disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione
dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2008,  n.
121, il quale ha istituito, all'articolo 1, comma 1, il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato, ed in particolare, l'articolo  1,  comma  2,
recante l'istituzione del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in  particolare
l'articolo 7, commi 6 e 15; 
  Ritenuto  che  il  predetto  articolo  7,  comma  6,   del   citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,   prevede   che   i   posti
corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci  in
posizione di fuori ruolo istituzionale, presso gli enti previdenziali
soppressi, tra i quali l'Ipsema, per effetto dei commi precedenti del
medesimo  articolo  7,  sono  trasformati   in   posti   di   livello
dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca
del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   in   modo
permanente; 
  Visto il decreto  legislativo  23  aprile  2004,  n.  124,  recante
razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia  di  previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14  febbraio
2003, n. 30; 
  Vista la legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  recante  la  legge  di
contabilita' e finanza pubblica; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  2010,  n.  235,  recante
modificazioni al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante
Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33  della
legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 17; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
30 marzo 2007, concernente la ricognizione delle  strutture  e  delle
risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale  e  della
solidarieta' sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125  del
31 maggio 2007; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001,  n.
176, recante regolamento di organizzazione del Ministero del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali, modificato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica  29  luglio  2004,  n.  244,  recante  il
regolamento di riorganizzazione del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
5 ottobre 2005, recante rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
del personale appartenente alle qualifiche  dirigenziali,  alle  aree
funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 aprile 2007, concernente le linee  guida  per  l'attuazione  delle
disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da  404  a  416,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria  2007),  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
20  novembre  2008,  concernente  la  ricognizione  delle   strutture
trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8,  del  decreto-legge  16
maggio 2008, n. 85, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio 2008, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
10 giugno 2010, adottato ai sensi dell'articolo  1,  comma  6,  della
legge 13 novembre 2009, n. 172, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 2010; 
  Sentite le organizzazioni sindacali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2010; 
  Udito il parere interlocutorio  del  Consiglio  di  Stato  espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del  26
agosto 2010, e il parere definitivo del Consiglio di Stato,  espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del  25
novembre 2010; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 marzo 2011; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze,  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione e  per  le  riforme  per  il
federalismo; 
 
                                EMANA 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Funzioni e attribuzioni 
 
  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  di  seguito
denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui agli articoli 45
e 46, lettere c) e d), del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
300,  e  successive  modificazioni,  nel  rispetto  delle  competenze
affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.
3. 
          Avvertenza: 
               Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), e' il seguente: 
              "4-bis. L'organizzazione e la disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.". 
              - Il testo del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
          n. 59) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  18  agosto
          1999, n. 193. 
              -  Il  testo  degli  articoli  45  e  46  del   decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: 
              "Art. 45. Istituzione del ministero e attribuzioni. 
              1.  E'  istituito  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
              2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato in materia di politiche  sociali,  con
          particolare riferimento alla prevenzione e riduzione  delle
          condizioni  di  bisogno  e  disagio  delle  persone   delle
          famiglie,   di   politica    del    lavoro    e    sviluppo
          dell'occupazione, di tutela del lavoro  e  dell'adeguatezza
          del sistema previdenziale. 
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, nonche' le  funzioni  del  Dipartimento
          per gli affari sociali, operante presso la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in  materia  di
          immigrazione,  eccettuate  quelle  attribuite,  anche   dal
          presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte  in
          ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli  articoli
          1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della  legge  15
          marzo 1997, n. 59,  le  funzioni  conferite  dalla  vigente
          legislazione alle regioni e agli enti locali. Il  Ministero
          esercita le  funzioni  di  vigilanza  sull'Agenzia  per  il
          servizio  civile,  di  cui  all'articolo  10,  commi  7   e
          seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303.
          Il Ministero esercita altresi'  le  funzioni  di  vigilanza
          spettanti  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, a norma  dell'articolo  88,  sull'Agenzia  per  la
          formazione e istruzione professionale. 
              4.  Al  ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti risorse, le funzioni che,  da  parte  di  apposite
          strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
          sono esercitate: dal  ministero  degli  affari  esteri,  in
          materia di tutela previdenziale  dei  lavoratori  emigrati;
          dal ministero dei trasporti e della navigazione, in materia
          di  vigilanza   sul   trattamento   giuridico,   economico,
          previdenziale ed assistenziale del personale delle  aziende
          autoferrotranviarie e delle gestioni  governative,  nonche'
          in materia di organizzazione, assistenza e  previdenza  del
          lavoro marittimo, portuale  e  della  pesca;  dallo  stesso
          ministero dei trasporti e della navigazione in  materia  di
          previdenza e assistenza dei lavoratori addetti  ai  servizi
          di  trasporto  aereo;  dal  ministero  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  in  materia  di   servizio
          ispettivo  per  la  sicurezza  mineraria  e  di   vigilanza
          sull'applicazione della legislazione attinente alla  salute
          sui  luoghi  di   lavoro;   dal   ministero   dell'interno,
          iniziative di cooperazione internazionale  e  attivita'  di
          prevenzione e studio sulle emergenze sociali.". 
              "Art. 46. Aree funzionali. 
              1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni  di
          spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: 
              a) 
              b) 
              c)  politiche  sociali,  previdenziali:   principi   ed
          obiettivi della politica sociale, criteri generali  per  la
          programmazione della rete degli interventi di  integrazione
          sociale;    standard    organizzativi    delle    strutture
          interessate;  standard  dei  servizi  sociali   essenziali;
          criteri di ripartizione delle risorse del  Fondo  nazionale
          per le politiche sociali, politica di  tutela  abitativa  a
          favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
          tecnica, a richiesta  degli  enti  locali  e  territoriali;
          rapporti con gli  organismi  internazionali,  coordinamento
          dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
          determinazione dei profili  professionali  degli  operatori
          sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza
          amministrativa  e   tecnico-finanziaria   sugli   enti   di
          previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni
          non lucrative di utilita' sociale e sui patronati; 
              d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei
          lavoratori:    indirizzo,     programmazione,     sviluppo,
          coordinamento e  valutazione  delle  politiche  del  lavoro
          dell'occupazione; gestione degli incentivi alle  persone  a
          sostegno  dell'occupabilita'  e  della  nuova  occupazione;
          politiche della  formazione  professionale  come  strumento
          delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione  e
          coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
          del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei  lavoratori
          esteri   non    comunitari;    raccordo    con    organismi
          internazionali; conciliazione delle controversie di  lavoro
          individuali e  plurime  e  risoluzione  delle  controversie
          collettive  di  rilevanza  pluriregionale;  conduzione  del
          sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
          posti di lavoro;  profili  di  sicurezza  dell'impiego  sul
          lavoro di macchine, impianti e  prodotti  industriali,  con
          esclusione di quelli destinati  ad  attivita'  sanitarie  e
          ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni
          sul lavoro e controllo sulla  disciplina  del  rapporto  di
          lavoro subordinato ed autonomo; assistenza  e  accertamento
          delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
              "Art. 6. Organizzazione e  disciplina  degli  uffici  e
          dotazioni organiche. 
              (Art. 6 del D.Lgs. n.  29  del  1993,  come  sostituito
          prima dall'art.  4  del  D.Lgs.  n.  546  del  1993  e  poi
          dall'art. 5 del D.Lgs. n. 80  del  1998  e  successivamente
          modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 387 del 1998). 
              1. Nelle amministrazioni pubbliche  l'organizzazione  e
          la disciplina degli uffici, nonche'  la  consistenza  e  la
          variazione delle dotazioni organiche  sono  determinate  in
          funzione delle finalita' indicate all'articolo 1, comma  1,
          previa  verifica  degli  effettivi  fabbisogni   e   previa
          consultazione      delle      organizzazioni      sindacali
          rappresentative     ai     sensi      dell'articolo      9.
          Nell'individuazione   delle   dotazioni    organiche,    le
          amministrazioni non possono  determinare,  in  presenza  di
          vacanze di organico, situazioni  di  soprannumerarieta'  di
          personale, anche temporanea,  nell'ambito  dei  contingenti
          relativi  alle  singole  posizioni  economiche  delle  aree
          funzionali  e  di  livello  dirigenziale.  Ai  fini   della
          mobilita'   collettiva   le   amministrazioni    effettuano
          annualmente rilevazioni delle  eccedenze  di  personale  su
          base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo
          professionale.   Le   amministrazioni   pubbliche    curano
          l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso  la
          coordinata  attuazione  dei  processi  di  mobilita'  e  di
          reclutamento del personale. 
              2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento  autonomo,  si  applica  l'articolo  17,  comma
          4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione
          del personale dei diversi  livelli  o  qualifiche  previsti
          dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
          riduzioni di spesa  o  comunque  non  incrementi  la  spesa
          complessiva  riferita  al   personale   effettivamente   in
          servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 
              3. Per la ridefinizione degli uffici e delle  dotazioni
          organiche si procede periodicamente e comunque  a  scadenza
          triennale, nonche' ove  risulti  necessario  a  seguito  di
          riordino,  fusione,  trasformazione  o   trasferimento   di
          funzioni. Ogni amministrazione procede adottando  gli  atti
          previsti dal proprio ordinamento. 
              4.  Le  variazioni  delle  dotazioni   organiche   gia'
          determinate sono approvate  dall'organo  di  vertice  delle
          amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
          del fabbisogno di personale di cui  all'articolo  39  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive  modificazioni
          ed integrazioni, e  con  gli  strumenti  di  programmazione
          economico-finanziaria pluriennale. Per  le  amministrazioni
          dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno  di
          personale e' deliberata dal Consiglio  dei  ministri  e  le
          variazioni delle dotazioni organiche  sono  determinate  ai
          sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto
          1988, n. 400. 
              4-bis. Il documento  di  programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di  cui  al
          comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
          che individuano  i  profili  professionali  necessari  allo
          svolgimento dei compiti istituzionali delle  strutture  cui
          sono preposti. 
              5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
          Ministero   degli   affari   esteri,   nonche'    per    le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma  3,
          del  decreto  legislativo  30  dicembre   1992,   n.   503,
          relativamente  al  personale  appartenente  alle  Forze  di
          polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso  che
          al predetto personale non si applica  l'articolo  16  dello
          stesso decreto. Restano salve le disposizioni  vigenti  per
          la determinazione delle dotazioni organiche  del  personale
          degli istituti e scuole di ogni  ordine  e  grado  e  delle
          istituzioni  educative.  Le  attribuzioni   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          relative a tutto  il  personale  tecnico  e  amministrativo
          universitario, ivi  compresi  i  dirigenti,  sono  devolute
          all'universita' di appartenenza. Parimenti sono  attribuite
          agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
          le attribuzioni  del  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica in materia di  personale,
          ad  eccezione  di  quelle  relative  al  reclutamento   del
          personale di ricerca. 
              6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
          adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  non   possono
          assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
          categorie protette.". 
              - Il testo della legge 4 marzo 2009, n. 15  (Delega  al
          Governo finalizzata all'ottimizzazione della  produttivita'
          del lavoro pubblico e alla efficienza e  trasparenza  delle
          pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni  integrative
          delle   funzioni   attribuite   al   Consiglio    nazionale
          dell'economia e del lavoro e  alla  Corte  dei  conti),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53. 
              - Il testo del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
          150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
          di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e
          di    efficienza    e    trasparenza    delle     pubbliche
          amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31
          ottobre 2009, n. 254, S.O. 
              - Il testo del decreto-legge  18  maggio  2006,  n.181,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2006,
          n. 233 (Attuazione della legge 4  marzo  2009,  n.  15,  in
          materia di ottimizzazione della  produttivita'  del  lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
          ottobre 2009, n. 254, S.O. 
              - Il testo del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
          248 (Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  economico  e
          sociale, per il contenimento e la  razionalizzazione  della
          spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate  e
          di contrasto all'evasione  fiscale),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153. 
              - Il testo dell'art. 1, commi da 404 a 416 della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 2007)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          27 dicembre 2006, n. 299, S.O., e' il seguente: 
              "404.  Al  fine   di   razionalizzare   e   ottimizzare
          l'organizzazione delle spese e dei costi  di  funzionamento
          dei Ministeri, con regolamenti  da  emanare,  entro  il  30
          aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: 
              a)  alla  riorganizzazione  degli  uffici  di   livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di livello dirigenziale generale  ed  al  5  per  cento  di
          quelli di livello dirigenziale non  generale  nonche'  alla
          eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione alle assunzioni la  possibilita'  della
          immissione, nel quinquennio 2007-2011, di  nuovi  dirigenti
          assunti ai sensi dell'articolo 28, commi  2,  3  e  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, in misura non  inferiore  al  10  per  cento
          degli uffici dirigenziali; 
              b) alla gestione unitaria del personale e  dei  servizi
          comuni   anche   mediante    strumenti    di    innovazione
          amministrativa e tecnologica; 
              c) alla rideterminazione delle  strutture  periferiche,
          prevedendo  la  loro  riduzione  e,   ove   possibile,   la
          costituzione di  uffici  regionali  o  la  riorganizzazione
          presso le prefetture-uffici territoriali del  Governo,  ove
          risulti sostenibile e maggiormente  funzionale  sulla  base
          dei principi di efficienza ed  economicita'  a  seguito  di
          valutazione  congiunta  tra  il  Ministro  competente,   il
          Ministro dell'interno, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e  le
          riforme istituzionali ed il Ministro per le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione,  attraverso  la
          realizzazione  dell'esercizio   unitario   delle   funzioni
          logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi  comuni
          e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni  immobili  di
          proprieta' pubblica; 
              d) alla  riorganizzazione  degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
              e)  alla  riduzione   degli   organismi   di   analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione; 
              f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo  da
          assicurare che il  personale  utilizzato  per  funzioni  di
          supporto   (gestione   delle   risorse    umane,    sistemi
          informativi,  servizi  manutentivi  e   logistici,   affari
          generali,  provveditorati  e   contabilita')   non   ecceda
          comunque   il   15   per   cento   delle   risorse    umane
          complessivamente  utilizzate   da   ogni   amministrazione,
          mediante processi di riorganizzazione  e  di  formazione  e
          riconversione del personale addetto alle predette  funzioni
          che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
          all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del  limite
          predetto; 
              g)  all'avvio  della  ristrutturazione,  da  parte  del
          Ministero degli  affari  esteri,  della  rete  diplomatica,
          consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
          mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa,  ed  in
          particolare all'unificazione dei  servizi  contabili  degli
          uffici della rete  diplomatica  aventi  sede  nella  stessa
          citta' estera, prevedendo che le funzioni  delineate  dagli
          articoli 3, 4 e 6 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 marzo 2000,  n.  120,  siano
          svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
          tutte le rappresentanze medesime. 
              405. I regolamenti di cui al  comma  404  prevedono  la
          completa attuazione dei processi di riorganizzazione  entro
          diciotto mesi dalla data della loro emanazione. 
              406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
          comma  404  sono  abrogate   le   previgenti   disposizioni
          regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i  medesimi
          regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione. 
              407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  trasmettono  al
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
          finanze gli schemi di regolamento di cui al comma  404,  il
          cui  esame  deve  concludersi  entro  un  mese  dalla  loro
          ricezione, corredati: 
              a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata,  ai
          fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  20  febbraio
          1998, n. 38, dai competenti uffici centrali  del  bilancio,
          che specifichi, per  ciascuna  modifica  organizzativa,  le
          riduzioni di spesa previste nel triennio; 
              b) da un analitico piano operativo asseverato, ai  fini
          di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20  febbraio  1998,
          n. 38, dai competenti uffici  centrali  del  bilancio,  con
          indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere,  delle
          azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini. 
              408. In coerenza con le disposizioni di  cui  al  comma
          404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle
          assunzioni   di   cui   alla    normativa    vigente,    le
          amministrazioni statali attivano con  immediatezza,  previa
          consultazione  delle  organizzazioni  sindacali,  piani  di
          riallocazione  del  personale  in   servizio,   idonei   ad
          assicurare che le risorse umane impegnate  in  funzioni  di
          supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
          al comma 404, lettera f). I predetti piani, da  predisporre
          entro il 31 marzo 2007,  sono  approvati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro per le riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
          possono essere disposte nuove assunzioni.  La  disposizione
          di cui al  presente  comma  si  applica  anche  alle  Forze
          armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
          del fuoco. 
              409. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  il
          Ministro per le riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica
          amministrazione  verificano  semestralmente  lo  stato   di
          attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a  416
          e trasmettono alle Camere una relazione  sui  risultati  di
          tale verifica. 
              410. Alle amministrazioni che  non  abbiano  provveduto
          nei tempi previsti alla  predisposizione  degli  schemi  di
          regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto,  per  gli
          anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
          qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. 
              411.   I   competenti   organi   di   controllo   delle
          amministrazioni,    nell'esercizio     delle     rispettive
          attribuzioni,  effettuano  semestralmente  il  monitoraggio
          sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
          416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri  vigilanti  e
          alla Corte dei conti.  Successivamente  al  primo  biennio,
          verificano il rispetto del parametro di cui al  comma  404,
          lettera f), relativamente al personale  utilizzato  per  lo
          svolgimento delle funzioni di supporto. 
              412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,  sentiti
          il Ministro per le riforme e le innovazioni nella  pubblica
          amministrazione, il Ministro dell'economia e delle  finanze
          e  il  Ministro  dell'interno,  emana   linee   guida   per
          l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  da  404  a
          416. 
              413.   Le   direttive    generali    per    l'attivita'
          amministrativa e per la gestione, emanate  annualmente  dai
          Ministri,  contengono  piani  e  programmi  specifici   sui
          processi  di  riorganizzazione  e  di  riallocazione  delle
          risorse necessari per il rispetto del parametro di  cui  al
          comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408. 
              414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
          nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e  nei
          piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
          della corresponsione ai  dirigenti  della  retribuzione  di
          risultato e della responsabilita' dirigenziale. 
              415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
          404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
          risultati finanziari di cui al comma 416  dall'«Unita'  per
          la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e
          le    innovazioni    nella    pubblica     amministrazione,
          dell'economia e delle finanze  e  dell'interno,  che  opera
          anche  come  centro   di   monitoraggio   delle   attivita'
          conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio  delle
          relative  funzioni  l'Unita'  per  la  riorganizzazione  si
          avvale, nell'ambito delle  attivita'  istituzionali,  senza
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello  Stato,  delle
          strutture   gia'    esistenti    presso    le    competenti
          amministrazioni. 
              416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
          da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire  risparmi  di
          spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14
          milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni  di  euro  per
          l'anno 2009.". 
              - Il testo dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2008)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  28
          dicembre 2007, n. 300, S.O., e' il seguente: 
              "376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in  tredici.
          Il numero totale dei componenti  del  Governo  a  qualsiasi
          titolo,  ivi  compresi  Ministri  senza  portafoglio,  vice
          Ministri e Sottosegretari,  non  puo'  essere  superiore  a
          sessantacinque e la composizione del  Governo  deve  essere
          coerente con il principio sancito nel secondo  periodo  del
          primo comma dell'articolo 51 della Costituzione. 
              377. A far data dall'applicazione, ai sensi  del  comma
          376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono  abrogate
          le  disposizioni  non  compatibili  con  la  riduzione  dei
          Ministeri di cui al citato comma 376, ivi  comprese  quelle
          di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2001,  n.  317,  e
          successive modificazioni,  e  al  decreto-legge  18  maggio
          2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          luglio 2006, n.  233,  e  successive  modificazioni,  fatte
          comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
          2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12,
          13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera  a),
          22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n.  181
          del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
          del 2006, e successive modificazioni.". 
              - Il testo dell'art. 74  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n.133 (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25  giugno
          2008, n. 147, S.O. , e' il seguente: 
              "Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi. 
              1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo, le agenzie, incluse le  agenzie  fiscali  di  cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
          enti pubblici non economici, gli enti di  ricerca,  nonche'
          gli enti pubblici di cui  all'articolo  70,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: 
              a)   a   ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita'  ed
          economicita',   operando   la   riduzione   degli    uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al 15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
          amministrazioni adottano misure volte: 
              alla  concentrazione  dell'esercizio   delle   funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici; 
              all'unificazione delle strutture che svolgono  funzioni
          logistiche  e  strumentali,   salvo   specifiche   esigenze
          organizzative, derivanti anche  dalle  connessioni  con  la
          rete periferica, riducendo, in ogni caso, il  numero  degli
          uffici dirigenziali di livello  generale  e  di  quelli  di
          livello non  generale  adibiti  allo  svolgimento  di  tali
          compiti. 
              Le dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale  sono   corrispondentemente   ridotte,   ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
              b) a ridurre il contingente di personale  adibito  allo
          svolgimento di compiti logistico-strumentali e di  supporto
          in misura non inferiore al dieci per cento con  contestuale
          riallocazione delle risorse  umane  eccedenti  tale  limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; 
              c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore  al
          dieci per cento della spesa complessiva relativa al  numero
          dei posti di organico di tale personale. 
              2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
          1,  le  amministrazioni  possono   disciplinare,   mediante
          appositi  accordi,  forme  di  esercizio   unitario   delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 
              3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma  1,  le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica su base regionale o interregionale,  oppure,  in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti   strutture   periferiche    nell'ambito    delle
          prefetture-uffici territoriali  del  Governo  nel  rispetto
          delle  procedure  previste  dall'articolo  1,  comma   404,
          lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              4. Ai fini dell'attuazione delle  misure  previste  dal
          comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono  essere
          computate altresi' le riduzioni derivanti  dai  regolamenti
          emanati,  nei  termini  di  cui  al  comma  1,   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 404,  lettera  a),  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo  anche  ai  Ministeri
          esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore  del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In  ogni
          caso per le  amministrazioni  che  hanno  gia'  adottato  i
          predetti  regolamenti  resta  salva  la   possibilita'   di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango  primario
          successive alla data di  entrata  in  vigore  della  citata
          legge n. 296 del 2006.  In  considerazione  delle  esigenze
          generali   di   compatibilita'   nonche'   degli    assetti
          istituzionali, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti  a
          una riduzione degli organici dirigenziali  pari  al  7  per
          cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
          15 per  cento  di  quella  di  livello  non  generale,  con
          l'adozione di provvedimenti specifici  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo  30
          luglio  1999,  n.  303,  e  successive  modificazioni,  che
          tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
          presente articolo. 
              5. Sino all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          comma  1  le  dotazioni  organiche  sono   provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti alla  data  del
          30  settembre  2008.  Sono   fatte   salve   le   procedure
          concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              5-bis.  Al  fine  di  assicurare  il   rispetto   della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale di posti nel  pubblico  impiego,  gli  uffici
          periferici delle amministrazioni dello Stato,  inclusi  gli
          enti previdenziali situati sul territorio  della  provincia
          autonoma di Bolzano, sono autorizzati per  l'anno  2008  ad
          assumere personale risultato vincitore o idoneo  a  seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui  all'articolo
          1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              6. Alle amministrazioni che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dai  commi  1  e  4  e'  fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con qualsiasi contratto. 
              6-bis. Restano escluse dall'applicazione  del  presente
          articolo le strutture del comparto sicurezza,  delle  Forze
          Armate e del Corpo nazionale dei Vigili  del  Fuoco,  fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo   da   conseguire    da    parte    di    ciascuna
          amministrazione.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  2  del  decreto-legge   30
          dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Proroga di termini  previsti
          da disposizioni legislative) e' il seguente: 
              "Art.   2.   Proroga   di   termini   in   materia   di
          comunicazione, di riordino di enti e di pubblicita' legale. 
              1. Al fine di  contribuire  alle  iniziative  volte  al
          mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni  di
          comunicazione   nell'ambito    delle    NATO'S    Strategic
          Communications in Afghanistan, e' autorizzata  fino  al  31
          dicembre  2010  la  proroga  della   convenzione   fra   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  per
          l'informazione e  l'editoria,  la  RAI  -  Radiotelevisione
          italiana S.p.A. e la  NewCo  Rai  International,  a  valere
          sulle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri entro  il  limite  massimo  di  euro
          660.000. 
              2.  Fino   alla   ratifica   del   nuovo   accordo   di
          collaborazione in campo radiotelevisivo tra  la  Repubblica
          italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in  data  5
          marzo 2008, e comunque non oltre il 31  dicembre  2010,  il
          Dipartimento  per   l'informazione   e   l'editoria   della
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e'  autorizzato  ad
          assicurare,  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie   del
          bilancio della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  la
          prosecuzione della fornitura  dei  servizi  previsti  dalla
          apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana
          S.p.A., nel limite massimo di spesa gia'  previsto  per  la
          convenzione a legislazione vigente. 
              3. E' autorizzata la spesa di 9,9 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni  2010  e  2011  per  la  proroga  della
          convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e  il
          Centro di produzione  S.p.a.,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 1, della legge 11 luglio 1998, n.  224.  Al  relativo
          onere si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2010-2012,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2010,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              4.   La   gestione   liquidatoria   dell'Ente   irriguo
          Umbro-toscano  cessa  entro  24  mesi  dalla  scadenza  del
          termine di cui all'articolo 5, comma 1,  del  decreto-legge
          22 ottobre 2001, n.  381,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  21  dicembre  2001,  n.  441,  e   successive
          modificazioni, al fine  di  consentire  al  commissario  ad
          acta, nominato con decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali in data 20  novembre  2009,
          di garantire la  continuita'  amministrativa  del  servizio
          pubblico, nonche' la gestione e la definizione dei rapporti
          giuridici pendenti sino all'effettivo  trasferimento  delle
          competenze  al  soggetto  costituito  o   individuato   con
          provvedimento  delle   regioni   interessate,   assicurando
          adeguata rappresentanza  delle  competenti  amministrazioni
          dello Stato. Al termine della  procedura  liquidatoria,  il
          Commissario e' tenuto  a  presentare  il  rendiconto  della
          gestione  accompagnato   dalla   relazione   sull'attivita'
          svolta. Dal differimento del termine ultimo di durata della
          gestione liquidatoria di cui  al  periodo  precedente,  non
          dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 
              4-bis. Al fine di assicurare  le  agevolazioni  per  la
          piccola proprieta' contadina, a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, gli atti di  trasferimento  a  titolo  oneroso  di
          terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base
          a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere  a  favore
          di   coltivatori   diretti   ed    imprenditori    agricoli
          professionali,    iscritti    nella    relativa    gestione
          previdenziale  ed  assistenziale,  nonche'  le   operazioni
          fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi  per  il
          mercato agricolo alimentare  (ISMEA),  sono  soggetti  alle
          imposte di registro ed ipotecaria  nella  misura  fissa  ed
          all'imposta catastale nella misura dell'1  per  cento.  Gli
          onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla
          meta'. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni  se,
          prima che siano trascorsi cinque anni dalla  stipula  degli
          atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano  di
          coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve  le
          disposizioni di cui all'articolo  11,  commi  2  e  3,  del
          decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,   nonche'
          all'articolo 2 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99,  e  successive   modificazioni.   All'onere   derivante
          dall'attuazione del presente comma, pari a  40  milioni  di
          euro per l'anno 2010, si provvede mediante  utilizzo  delle
          residue disponibilita' del  fondo  per  lo  sviluppo  della
          meccanizzazione in  agricoltura,  di  cui  all'articolo  12
          della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale  fine  sono
          versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
              5. All'articolo 32, comma  5,  della  legge  18  giugno
          2009, n. 69, le parole: «1° gennaio 2010»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «1° gennaio 2011». 
              6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo  3,
          comma 3-bis, del decreto-legge 3  novembre  2008,  n.  171,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre
          2008, n. 205, e' prorogato al 31 dicembre 2010. 
              7. All'onere derivante dalla  disposizione  di  cui  al
          comma 6, pari a 204.000 euro per l'anno 2010,  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge
          1° ottobre 2005, n.  202,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  novembre  2005,  n.  244,  e   successive
          modificazioni. 
              7-bis. All'articolo  74  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma 1,  alinea,  le  parole:  «ivi  inclusa  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri,» sono soppresse; 
              b) al comma 4,  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal
          seguente: «In considerazione  delle  esigenze  generali  di
          compatibilita'  nonche'  degli  assetti  istituzionali,  la
          Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   assicura   il
          conseguimento  delle   economie,   corrispondenti   a   una
          riduzione degli organici dirigenziali pari al 7  per  cento
          della dotazione di livello dirigenziale generale  e  al  15
          per cento di quella di livello non generale, con l'adozione
          di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei
          Ministri ai sensi del decreto legislativo 30  luglio  1999,
          n. 303, e successive modificazioni,  che  tengono  comunque
          conto dei  criteri  e  dei  principi  di  cui  al  presente
          articolo». 
              7-ter.  All'onere  conseguente   al   minor   risparmio
          derivante  dalle  disposizioni  di  cui  al  comma   7-bis,
          quantificato in 2 milioni di  euro,  si  provvede  mediante
          soppressione dell'autorizzazione di spesa, di pari importo,
          di cui all'articolo 1, comma 724, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              8.  All'articolo  5,  comma  1,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n.  14,  le  parole:  «31  dicembre
          2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010». 
              8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8,
          le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti organizzativi prevista dal  predetto  articolo  74,
          provvedono, anche con le modalita'  indicate  nell'articolo
          41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14: 
              a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010,  un'ulteriore
          riduzione  degli  uffici  dirigenziali   di   livello   non
          generale, e delle relative dotazioni organiche,  in  misura
          non inferiore al  10  per  cento  di  quelli  risultanti  a
          seguito dell'applicazione del predetto articolo 74; 
              b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando  una  ulteriore  riduzione  non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al  numero  dei  posti  di  organico  di   tale   personale
          risultante  a  seguito   dell'applicazione   del   predetto
          articolo 74. 
              8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri  si
          provvede con le modalita' indicate al citato  articolo  74,
          comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008. 
              8-quater.  Alle   amministrazioni   che   non   abbiano
          adempiuto a quanto previsto dal comma  8-bis  entro  il  30
          giugno 2010 e' fatto comunque divieto,  a  decorrere  dalla
          predetta data, di procedere ad assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto;  continuano  ad
          essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti
          ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui
          al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto; sono fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di
          mobilita' nonche' di conferimento  di  incarichi  ai  sensi
          dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo
          n. 165 del 2001 avviate alla predetta data. 
              8-quinquies.  Restano  esclusi  dall'applicazione   dei
          commi da 8-bis a 8-quater le  amministrazioni  che  abbiano
          subito una riduzione delle risorse ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 4, del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102,  e  del  comma  6  del  medesimo  articolo  17,  il
          personale  amministrativo  operante   presso   gli   Uffici
          giudiziari, il Dipartimento  della  protezione  civile,  le
          Autorita' di bacino di rilievo nazionale,  il  Corpo  della
          polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del
          farmaco, nei limiti  consentiti  dalla  normativa  vigente,
          nonche' le strutture del comparto  sicurezza,  delle  Forze
          armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e  quelle
          del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato
          decreto legislativo  n.  165  del  2001.  Restano  altresi'
          escluse dal divieto di cui  al  comma  8-quater  e  di  cui
          all'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2009, n. 102,  le  assunzioni  del  personale  dirigenziale
          reclutato  attraverso  il   corso-concorso   selettivo   di
          formazione bandito dalla Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione, con decreto direttoriale del  12  dicembre
          2005, n. 269, ai sensi del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare  in
          via  prioritaria  nell'ambito  delle  ordinarie   procedure
          assunzionali. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  8-bis  e
          8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri. 
              8-sexies. Restano  ferme  le  vigenti  disposizioni  in
          materia di limitazione delle assunzioni. 
              8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7,  8,  primo  e
          terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78
          del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102
          del 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le  dotazioni  di
          bilancio rese indisponibili ai sensi  del  citato  articolo
          17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte
          definitivamente. 
              8-octies.  All'articolo  42-bis,  comma  2,   penultimo
          periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14, le parole: «31  marzo  2009»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «31 maggio 2010». 
              8-novies. Per le sole violazioni commesse dal 10  marzo
          2009  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto continuano  ad  applicarsi
          le norme di cui all'articolo 42-bis  del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009,  n.  14;  per  tali  violazioni  le
          scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis  al
          30  settembre  e  al   31   marzo   2009   sono   prorogate
          rispettivamente al 30 settembre e al 10 marzo 2010. 
              8-decies. All'articolo 12,  comma  2,  della  legge  12
          giugno 1990, n. 146, dopo le parole: «delle amministrazioni
          pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «o di altri organismi
          di diritto pubblico».". 
              - Il testo dell'art 1, comma 1,  del  decreto-legge  16
          maggio 2008, n. 85, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 luglio  2008  n.  121  (Disposizioni  urgenti  per
          l'adeguamento delle strutture di  Governo  in  applicazione
          dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge  24  dicembre
          2007, n.  244),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          maggio 2008, n. 114, e' il seguente: 
              "Art. 1 . Al decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
          300, il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
              «1. I Ministeri sono i seguenti: 
              1) Ministero degli affari esteri; 
              2) Ministero dell'interno; 
              3) Ministero della giustizia; 
              4) Ministero della difesa; 
              5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
              6) Ministero dello sviluppo economico; 
              7) Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali; 
              8)  Ministero  dell'ambiente   e   della   tutela   del
          territorio e del mare; 
              9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
              10)  Ministero  del  lavoro,  della  salute   e   delle
          politiche sociali; 
              11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
          ricerca; 
              12) Ministero per i beni e le attivita' culturali.». 
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  13
          novembre  2009,  n.172  (Istituzione  del  Ministero  della
          salute   e   incremento   del   numero   complessivo    dei
          Sottosegretari  di  Stato),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278, e' il seguente: 
              "2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 2, comma 1: 
              1) il numero 10) e' sostituito dal seguente: 
              «10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; 
              2) dopo il numero 12) e' aggiunto il seguente: 
              «13) Ministero della salute»; 
              b)  all'articolo  23,  comma  2,  dopo  le  parole:  «e
          verifica dei suoi andamenti,» sono  inserite  le  seguenti:
          «ivi incluso il settore della spesa sanitaria,»; 
              c) all'articolo  24,  comma  1,  lettera  b),  dopo  le
          parole: «ed al monitoraggio  della  spesa  pubblica»,  sono
          inserite  le  seguenti:  «ivi  inclusi  tutti   i   profili
          attinenti al concorso  dello  Stato  al  finanziamento  del
          Servizio sanitario nazionale,  anche  quanto  ai  piani  di
          rientro regionali»; 
              d) all'articolo 47-bis, comma 2, dopo  le  parole:  «di
          coordinamento  del  sistema  sanitario   nazionale,»   sono
          inserite  le  seguenti:  «di  concerto  con  il   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  per  tutti  i  profili  di
          carattere finanziario,»; 
              e) all'articolo 47-ter,  comma  1,  sono  apportate  le
          seguenti modifiche: 
              1)  alla  lettera  a),   le   parole:   «programmazione
          sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento  e
          monitoraggio delle  attivita'  regionali»  sono  sostituite
          dalle  seguenti:   «programmazione   tecnico-sanitaria   di
          rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio
          delle attivita' tecniche sanitarie regionali,  di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti  i
          profili attinenti al concorso dello Stato al  finanziamento
          del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani  di
          rientro regionali»; 
              2) alla lettera  b),  le  parole:  «organizzazione  dei
          servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi  e  stato
          giuridico del personale del Servizio  sanitario  nazionale»
          sono sostituite dalle seguenti: «organizzazione dei servizi
          sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico
          del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti  i
          profili di carattere finanziario»; 
              3) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: 
              «b-bis) monitoraggio  della  qualita'  delle  attivita'
          sanitarie regionali con riferimento ai  livelli  essenziali
          delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro  riferisce
          annualmente al Parlamento».". 
              - Il testo dell'art.  7  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122  (Misure  urgenti  in   materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  maggio  2010,  n.
          125, S.O., e' il seguente: 
              "Art. 7. Soppressione  ed  incorporazione  di  enti  ed
          organismi pubblici; riduzione dei contributi  a  favore  di
          enti. 
              1. Con effetto dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto-legge, al  fine  di  assicurare  la  piena
          integrazione  delle  funzioni  assicurative  e  di  ricerca
          connesse alla materia della tutela  della  salute  e  della
          sicurezza  dei  lavoratori  sui  luoghi  di  lavoro  e   il
          coordinamento    stabile    delle    attivita'     previste
          dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9  aprile
          2008,  n.  81,  ottimizzando   le   risorse   ed   evitando
          duplicazioni  di  attivita',  l'IPSEMA  e   l'ISPESL   sono
          soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL,
          sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali e del  Ministero  della  salute;  l'INAIL
          succede in tutti i rapporti attivi e passivi. 
              2. Al fine di assicurare la  piena  integrazione  delle
          funzioni   in   materia   di   previdenza   e   assistenza,
          ottimizzando  le  risorse  ed  evitando   duplicazioni   di
          attivita', l'IPOST e' soppresso. 
              3. Le funzioni  dell'IPOST  sono  trasferite  all'INPS,
          sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali;  l'INPS  succede  in  tutti  i  rapporti
          attivi e passivi. 
              3-bis. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, al fine di
          assicurare la piena integrazione delle funzioni in  materia
          di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di  assistenza
          magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n.  1346,
          ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90,  e  successive
          modificazioni, e' soppresso e  le  relative  funzioni  sono
          attribuite all'INPDAP  che  succede  in  tutti  i  rapporti
          attivi e passivi. 
              4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e  l'innovazione,  nonche',
          per quanto concerne la  soppressione  dell'ISPESL,  con  il
          Ministro della salute, da adottarsi entro  sessanta  giorni
          dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          ovvero,  per  l'ENAM,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente  decreto,  sono  trasferite  le
          risorse  strumentali,  umane  e  finanziarie   degli   enti
          soppressi, sulla  base  delle  risultanze  dei  bilanci  di
          chiusura delle relative gestioni alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto-legge ovvero, per l'ENAM,  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
              5. Le dotazioni organiche dell'INPS e  dell'INAIL  sono
          incrementate di un numero pari alle unita' di personale  di
          ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi.  In
          attesa della definizione dei comparti di contrattazione  in
          applicazione  dell'articolo  40,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  al  personale
          transitato   dall'ISPESL   continua   ad   applicarsi    il
          trattamento   giuridico   ed   economico   previsto   dalla
          contrattazione collettiva del comparto ricerca e  dell'area
          VII. Nell'ambito del nuovo comparto  di  contrattazione  di
          riferimento per gli enti pubblici non economici da definire
          in applicazione del menzionato articolo 40, comma  2,  puo'
          essere prevista un'apposita  sezione  contrattuale  per  le
          professionalita'  impiegate   in   attivita'   di   ricerca
          scientifica e  tecnologica.  Per  i  restanti  rapporti  di
          lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella  titolarita'  dei
          relativi rapporti. 
              6. I posti corrispondenti  all'incarico  di  componente
          dei Collegi  dei  sindaci,  in  posizione  di  fuori  ruolo
          istituzionale, soppressi ai  sensi  dei  commi  precedenti,
          sono trasformati in posti di livello dirigenziale  generale
          per  le  esigenze  di  consulenza,  studio  e  ricerca  del
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  nell'ambito  del
          Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato.  Gli
          incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso
          i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo  3,  comma  7,
          del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti  a
          posizioni  soppresse  per  effetto  dei  commi  precedenti,
          cessano dalla data di adozione dei  provvedimenti  previsti
          dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il
          medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti
          riordinati ai sensi  del  presente  articolo  e'  conferito
          dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello
          dirigenziale generale. 
              7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno  1994,
          n. 479, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              «Sono organi degli Enti: 
              a) il presidente; 
              b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; 
              c) il collegio dei sindaci; 
              d) il direttore generale.»; 
              b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «Il   presidente   ha    la    rappresentanza    legale
          dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del consiglio  di
          indirizzo e vigilanza ed e' scelto in  base  a  criteri  di
          alta  professionalita',  di  capacita'  manageriale  e   di
          qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
          al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi  della
          legge 24 gennaio 1978, n.  14,  con  la  procedura  di  cui
          all'art.  3  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400;   la
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri  e'  adottata  su
          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
          Contestualmente alla richiesta  di  parere  prevista  dalle
          predette disposizioni, si provvede  ad  acquisire  l'intesa
          del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che  deve
          intervenire nel  termine  di  trenta  giorni.  In  caso  di
          mancato raggiungimento dell'intesa entro tale  termine,  il
          Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla  nomina
          con provvedimento motivato.»; 
              c) al comma 4, dopo il primo  periodo  e'  aggiunto  il
          seguente:  «Almeno  trenta  giorni  prima  della   naturale
          scadenza  ovvero   entro   dieci   giorni   dall'anticipata
          cessazione del presidente,  il  consiglio  di  indirizzo  e
          vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali  affinche'  si  proceda  alla  nomina   del   nuovo
          titolare.»; 
              d) al comma 5, primo e secondo periodo, le  parole  «il
          consiglio  di  amministrazione»  e  «il   consiglio»   sono
          sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli
          ultimi tre periodi del medesimo comma  5,  dall'espressione
          «Il  consiglio  e'  composto»  a  quella  «componente   del
          consiglio di vigilanza.»; 
              e) al  comma  6,  l'espressione  «partecipa,  con  voto
          consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione  e
          puo' assistere a quelle  del  consiglio  di  vigilanza»  e'
          sostituita dalla seguente «puo' assistere alle  sedute  del
          consiglio di indirizzo e vigilanza»; 
              f) al  comma  8,  e'  eliminata  l'espressione  da  «il
          consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»; 
              g) al comma 9, l'espressione «con esclusione di  quello
          di cui alla lettera e)» e' sostituita dalla  seguente  «con
          esclusione di quello di cui alla lettera d)»; 
              h) e' aggiunto il seguente comma 11: 
              «Al presidente dell'Ente  e'  dovuto,  per  l'esercizio
          delle  funzioni  inerenti  alla   carica,   un   emolumento
          onnicomprensivo stabilito  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze.». 
              8.   Le   competenze   attribuite   al   consiglio   di
          amministrazione dalle disposizioni  contenute  nel  decreto
          del Presidente della Repubblica 30  aprile  1970,  n.  639,
          nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30
          giugno 1994, n.  479,  nel  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da  qualunque  altra
          norma  riguardante  gli  Enti  pubblici  di  previdenza  ed
          assistenza  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 30  giugno  1994,  n.  479,  sono  devolute  al
          Presidente  dell'Ente,  che   le   esercita   con   proprie
          determinazioni. 
              9. Con effetto dalla  ricostituzione  dei  consigli  di
          indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3, comma  4,  del
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il  numero  dei
          rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al
          trenta per cento. 
              10.  Con  effetto  dalla  ricostituzione  dei  comitati
          amministratori  delle  gestioni,  fondi  e  casse  di   cui
          all'articolo 1, primo comma, numero  4),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  30  aprile  1970,  n.  639,  e
          successive modificazioni,  nonche'  dei  comitati  previsti
          dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del  Presidente
          della Repubblica, il numero dei  rispettivi  componenti  e'
          ridotto in misura non inferiore al trenta per cento. 
              11. A decorrere  dal  1°  luglio  2010,  gli  eventuali
          gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei  comitati
          amministratori  delle  gestioni,  fondi  e  casse  di   cui
          all'articolo 2, comma 1, punto  4),  della  legge  9  marzo
          1989, n. 88, non possono superare l'importo di euro 30,00 a
          seduta. 
              12.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2010,   l'attivita'
          istituzionale degli organi collegiali di  cui  all'articolo
          3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
          nonche' la partecipazione all'attivita' istituzionale degli
          organi centrali non da' luogo alla corresponsione di  alcun
          emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie). 
              13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione  ed
          il funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1,
          del decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  479,  sono
          adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento
          normativo   dal   presente   articolo,   in    applicazione
          dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto  legislativo
          n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si  applicano,
          in  ogni  caso,  le  disposizioni  contenute  nel  presente
          articolo. 
              14. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          anche  all'organizzazione  ed  al  funzionamento   all'Ente
          nazionale di previdenza  ed  assistenza  per  i  lavoratori
          dello spettacolo di cui al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 novembre 2003, n. 357. 
              15. Con effetto dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  l'Istituto  affari   sociali   di   cui
          all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri del 23 novembre 2007, e' soppresso e  le  relative
          funzioni sono trasferite all'ISFOL che succede in  tutti  i
          rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento  delle  attivita'
          di ricerca a  supporto  dell'elaborazione  delle  politiche
          sociali    confluisce    nell'ambito    dell'organizzazione
          dell'ISFOL in  una  delle  macroaree  gia'  esistenti.  Con
          decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
          e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione  sono  individuate
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  da  riallocare
          presso  l'ISFOL.  La  dotazione  organica   dell'ISFOL   e'
          incrementata di un numero pari alle unita' di personale  di
          ruolo  trasferite,  in  servizio  presso  l'Istituto  degli
          affari sociali alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto. L'ISFOL subentra in  tutti  i  rapporti  giuridici
          attivi e passivi ivi  compresi  i  rapporti  di  lavoro  in
          essere. L'ISFOL adegua  il  proprio  statuto  entro  il  31
          ottobre 2010. 
              16. Con effetto dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  l'Ente  nazionale   di   assistenza   e
          previdenza per i pittori e scultori,  musicisti,  scrittori
          ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 202,  e'
          soppresso  e   le   relative   funzioni   sono   trasferite
          all'ENPALS, che  succede  in  tutti  i  rapporti  attivi  e
          passivi. Con  effetto  dalla  medesima  data  e'  istituito
          presso l'ENPALS con evidenza contabile  separata  il  Fondo
          assistenza e previdenza dei pittori e scultori,  musicisti,
          scrittori ed autori drammatici. Tutte  le  attivita'  e  le
          passivita'  risultanti  dall'ultimo   bilancio   consuntivo
          approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso
          l'ENPALS. La dotazione organica dell'ENPALS e' aumentata di
          un numero pari alla unita' di personale di ruolo trasferite
          in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  per
          la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanarsi  ai
          sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  le
          conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il
          funzionamento dell'ente ENPALS. Con decreti di  natura  non
          regolamentare del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono individuate le risorse strumentali,  umane  e
          finanziarie   dell'Ente   soppresso,   sulla   base   delle
          risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto. Il  Commissario  straordinario  e  il
          Direttore generale  dell'Istituto  incorporante  in  carica
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto-legge
          continuano  ad  operare  sino  alla  scadenza  del  mandato
          prevista dai relativi decreti di nomina. 
              17.   Le   economie   derivanti   dai    processi    di
          razionalizzazione e soppressione degli  enti  previdenziali
          vigilati dal Ministero del  lavoro  previsti  nel  presente
          decreto sono computate, previa  verifica  del  Dipartimento
          della  funzione  pubblica   con   il   Dipartimento   della
          Ragioneria generale  dello  Stato,  per  il  raggiungimento
          degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma  8,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
              18.  Al  fine  di  razionalizzare  e  semplificare   le
          funzioni  di  analisi  e  studio  in  materia  di  politica
          economica, l'Istituto di studi e analisi  economica  (Isae)
          e' soppresso; le funzioni e le risorse  sono  assegnate  al
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  all'ISTAT.  Le
          funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con  uno  o  piu'
          decreti  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e  l'innovazione;  con  gli
          stessi  decreti  sono  stabilite  le  date   di   effettivo
          esercizio delle funzioni trasferite e sono  individuate  le
          risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate  presso
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   nonche',
          limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi,  anche  presso
          l'ISTAT.  I   dipendenti   a   tempo   indeterminato   sono
          inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di  apposita
          tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti  di
          cui  al  presente  comma;  le  amministrazioni  di  cui  al
          presente comma provvedono conseguentemente a  rideterminare
          le proprie dotazioni  organiche;  i  dipendenti  trasferiti
          mantengono  il   trattamento   economico   fondamentale   e
          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,
          corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in  cui
          tale trattamento risulti piu'  elevato  rispetto  a  quello
          previsto per il personale del Ministero, e' attribuito  per
          la differenza un assegno ad personam  riassorbibile  con  i
          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo
          conseguiti.  Per  i  restanti   rapporti   di   lavoro   le
          amministrazioni   di    destinazione    subentrano    nella
          titolarita' dei rispettivi  rapporti.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica. 
              19.   L'Ente   italiano   Montagna   (EIM),   istituito
          dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, e'  soppresso.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri succede a titolo universale al predetto ente e  le
          risorse strumentali e di personale  ivi  in  servizio  sono
          trasferite al Dipartimento per gli affari  regionali  della
          medesima  Presidenza.  Con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri su  proposta  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          date di effettivo esercizio  delle  funzioni  trasferite  e
          sono  individuate   le   risorse   umane,   strumentali   e
          finanziarie  riallocate  presso  la  Presidenza,   nonche',
          limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi,  anche  presso
          gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a  tempo
          indeterminato sono inquadrati, nei ruoli  della  Presidenza
          sulla  base  di  apposita  tabella  di  corrispondenza.   I
          dipendenti trasferiti mantengono il  trattamento  economico
          fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
          continuative, corrisposto  al  momento  dell'inquadramento;
          nel caso in  cui  tale  trattamento  risulti  piu'  elevato
          rispetto a quello previsto per la Presidenza e'  attribuito
          per la differenza un assegno ad personam riassorbibile  con
          i successivi miglioramenti  economici  a  qualsiasi  titolo
          conseguiti.  Per  i  restanti   rapporti   di   lavoro   le
          amministrazioni   di    destinazione    subentrano    nella
          titolarita' dei rispettivi  rapporti.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica. 
              20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi  e  i
          compiti e le attribuzioni esercitati sono  trasferiti  alle
          amministrazioni corrispondentemente indicate. Il  personale
          a tempo indeterminato  attualmente  in  servizio  presso  i
          predetti enti e' trasferito  alle  amministrazioni  e  agli
          enti rispettivamente  individuati  ai  sensi  del  predetto
          allegato, e  sono  inquadrati  sulla  base  di  un'apposita
          tabella  di  corrispondenza  approvata  con   decreto   del
          Ministro  interessato   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica    amministrazione     e     l'innovazione.     Le
          amministrazioni  di  destinazione   adeguano   le   proprie
          dotazioni organiche in relazione  al  personale  trasferito
          mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
          I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
          fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
          continuative, corrisposto  al  momento  dell'inquadramento.
          Nel caso in cui risulti  piu'  elevato  rispetto  a  quello
          previsto   per   il   personale   dell'amministrazione   di
          destinazione, percepiscono per la differenza un assegno  ad
          personam  riassorbibile  con  i  successivi   miglioramenti
          economici a qualsiasi  titolo  conseguiti.  Dall'attuazione
          delle predette disposizioni non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.   Gli
          stanziamenti finanziari a carico del bilancio  dello  Stato
          previsti, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          provvedimento,  per  le  esigenze  di   funzionamento   dei
          predetti  enti  pubblici  confluiscono   nello   stato   di
          previsione della spesa o nei bilanci delle  amministrazioni
          alle  quali  sono  trasferiti   i   relativi   compiti   ed
          attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
          degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
          enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono  altresi'
          trasferite  tutte  le   risorse   strumentali   attualmente
          utilizzate  dai  predetti  enti.  Le   amministrazioni   di
          destinazione esercitano i compiti  e  le  funzioni  facenti
          capo   agli   enti   soppressi   con    le    articolazioni
          amministrative individuate mediante le ordinarie misure  di
          definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine  di
          garantire  la  continuita'  delle  attivita'  di  interesse
          pubblico gia' facenti capo agli enti  di  cui  al  presente
          comma   fino   al   perfezionamento   del    processo    di
          riorganizzazione  indicato,  l'attivita'  facente  capo  ai
          predetti enti continua ad essere esercitata presso le  sedi
          e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi  restando  i
          risparmi attesi, per le  stazioni  sperimentali,  il  Banco
          nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per  le
          munizioni  commerciali  e  l'Istituto  nazionale   per   le
          conserve alimentari (INCA), indicati nell'allegato  2,  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono individuati
          tempi e concrete modalita' di trasferimento dei  compiti  e
          delle attribuzioni, nonche' del personale e  delle  risorse
          strumentali e finanziarie. 
              21. L'Istituto nazionale  per  studi  e  esperienze  di
          architettura navale (INSEAN) istituito  con  Regio  decreto
          legislativo  24  maggio  1946,  n.  530  e'  soppresso.  Le
          funzioni svolte dall'INSEAN e le  connesse  risorse  umane,
          strumentali e  finanziarie  sono  trasferite  al  Consiglio
          nazionale delle ricerche con uno o piu' decreti  di  natura
          non regolamentare del Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle   finanze,   con   il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e con il Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione;  con  gli  stessi
          decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
          funzioni trasferite. I  dipendenti  a  tempo  indeterminato
          sono inquadrati nei ruoli  del  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche sulla base di apposita tabella  di  corrispondenza
          approvata con uno dei decreti di natura  non  regolamentare
          di cui al presente  comma.  Il  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche  provvede  conseguentemente  a  rimodulare   o   a
          rideterminare le proprie dotazioni organiche. I  dipendenti
          trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
          e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
          corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in  cui
          tale trattamento risulti piu'  elevato  rispetto  a  quello
          previsto per il personale  del  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche, e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad
          personam  riassorbibile  con  i  successivi   miglioramenti
          economici a qualsiasi titolo  conseguiti.  Per  i  restanti
          rapporti di lavoro il Consiglio  nazionale  delle  ricerche
          subentra  nella  titolarita'   dei   rispettivi   rapporti.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              22. L'ultimo periodo del comma 2  dell'articolo  6  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e'
          sostituito dal seguente: «Le nomine  dei  componenti  degli
          organi sociali sono effettuate dal Ministero  dell'economia
          e delle finanze d'intesa con il  Ministero  dello  sviluppo
          economico». 
              23.  Per  garantire  il  pieno  rispetto  dei  principi
          comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo
          27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono  abrogati,  fatti
          salvi gli effetti prodotti alla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto.  Entro  30
          giorni decorrenti dalla medesima data  e'  ricostituito  il
          Consiglio di amministrazione della Sogin  S.p.a.,  composto
          di 5 membri. La nomina  dei  componenti  del  Consiglio  di
          amministrazione  della  Sogin  S.p.a.  e'  effettuata   dal
          Ministero dell'economia e delle  finanze  d'intesa  con  il
          Ministero dello sviluppo economico. 
              24. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto gli stanziamenti sui  competenti  capitoli
          degli stati di previsione delle  amministrazioni  vigilanti
          relativi  al  contributo  dello  Stato  a  enti,  istituti,
          fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per  cento
          rispetto  all'anno  2009.  Al  fine   di   procedere   alla
          razionalizzazione e al  riordino  delle  modalita'  con  le
          quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti,
          i Ministri competenti, con  decreto  da  emanare  entro  60
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili. 
              25.  Le  Commissioni  mediche  di   verifica   operanti
          nell'ambito del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          sono  soppresse,  ad  eccezione  di  quelle  presenti   nei
          capoluoghi  di  regione  e  nelle   Province   a   speciale
          autonomia,   che   subentrano   nelle   competenze    delle
          Commissioni  soppresse.  Con  protocolli  di   intesa,   da
          stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
          le Regioni, le predette  Commissioni  possono  avvalersi  a
          titolo  gratuito  delle  Asl  territorialmente   competenti
          ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle
          strutture sanitarie del  predetto  Ministero  operanti  sul
          territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze di natura non regolamentare sono stabilite le  date
          di effettivo esercizio del nuovo assetto delle  commissioni
          mediche di cui al presente comma. 
              26. Sono attribuite al  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma  1,  lettera
          c), del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  ivi
          inclusa la gestione del Fondo per le aree  sottoutilizzate,
          fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica
          e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo  e
          coesione. 
              27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  26,
          il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  il  Ministro
          delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la
          coesione economica del Ministero dello sviluppo  economico,
          ad eccezione della Direzione generale per  l'incentivazione
          delle   attivita'   imprenditoriali,   il   quale   dipende
          funzionalmente dalle predette autorita'. 
              28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui  al
          comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i
          Ministri dell'economia e delle  finanze  e  dello  sviluppo
          economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate
          restano nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
              29.  Restano  ferme  le   funzioni   di   controllo   e
          monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato. 
              30. All'articolo 10-bis del decreto-legge  30  dicembre
          2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 25, nel comma 1 sono aggiunte  alla  fine
          le seguenti parole: «nonche' di quelli comunque non inclusi
          nel   conto   economico    consolidato    della    pubblica
          amministrazione, come individuati  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196». 
              31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente  per
          il microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis,  comma
          8, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito  dalla  legge
          11 marzo 2006, n. 81, e' trasferita  al  Ministero  per  lo
          sviluppo economico. 
              31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di
          Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi  dell'articolo
          6  della  legge  3  agosto  2009,  n.  116,  da  parte  del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa di  euro  2
          milioni per l'anno 2011.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante utilizzo di quota  parte  delle  maggiori  entrate
          derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. 
              31-ter. L'Agenzia autonoma per  la  gestione  dell'albo
          dei   segretari   comunali   e    provinciali,    istituita
          dall'articolo  102  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e'  soppressa.  Il
          Ministero dell'interno succede  a  titolo  universale  alla
          predetta Agenzia e le risorse strumentali  e  di  personale
          ivi in servizio,  comprensive  del  fondo  di  cassa,  sono
          trasferite al Ministero medesimo. 
              31-quater. Con decreto  del  Ministro  dell'interno  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono  stabilite  le  date  di  effettivo  esercizio   delle
          funzioni trasferite e sono individuate  le  risorse  umane,
          strumentali e finanziarie riallocate  presso  il  Ministero
          dell'interno.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  sono
          inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base
          di apposita tabella  di  corrispondenza  approvata  con  il
          medesimo decreto di cui  al  primo  periodo.  I  dipendenti
          trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
          ed   accessorio,   limitatamente   alle   voci   fisse    e
          continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. 
              31-quinquies. Al fine di garantire la continuita' delle
          attivita'  di  interesse   pubblico   gia'   facenti   capo
          all'Agenzia,  fino  al  perfezionamento  del  processo   di
          riorganizzazione, l'attivita' gia'  svolta  dalla  predetta
          Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e  gli
          uffici a tal fine utilizzati. 
              31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni
          provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo
          102 del citato decreto  legislativo  n.  267  del  2000  e'
          soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla  medesima  data  sono
          corrispondentemente ridotti  i  contributi  ordinari  delle
          amministrazioni  provinciali  e  dei  comuni,  per   essere
          destinati   alla   copertura    degli    oneri    derivanti
          dall'applicazione  del  comma  31-ter.  I   criteri   della
          riduzione  sono   definiti   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e
          delle  finanze  e  per  la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione,  sentita  la  Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
              31-septies.  Al  testo  unico   di   cui   al   decreto
          legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  sono  abrogati  gli
          articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia
          di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al
          Ministero dell'interno. 
              31-octies.  Le   amministrazioni   destinatarie   delle
          funzioni  degli  enti  soppressi   ai   sensi   dei   commi
          precedenti, in esito all'applicazione dell' articolo 74 del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  dell'
          articolo 2, comma  8-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
          2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori
          oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto  delle  vacanze
          cosi'  coperte,  evitando  l'aumento  del  contingente  del
          personale di supporto nel rispetto di quanto previsto dall'
          articolo 74, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133.". 
              - Il testo del decreto legislativo 23 aprile  2004,  n.
          124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in  materia
          di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo  8
          della L. 14 febbraio 2003,  n.  30),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n. 110. 
              - Il testo della legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge
          di contabilita' e  finanza  pubblica),e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. 
               - Il testo dell'art. 17  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 2010, n. 235 (Modifiche ed integrazioni al decreto
          legislativo  7  marzo   2005,   n.   82,   recante   Codice
          dell'amministrazione digitale,  a  norma  dell'articolo  33
          della legge 18 giugno  2009,  n.  69)  ,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 gennaio  2011,  n.  6,  S.O.,  e'  il
          seguente: 
              "Art.  17.  Modifiche  alla  rubrica  del  capo  II   e
          all'articolo 25 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82. 
              1. Nella rubrica del capo II, la parola: «pagamenti» e'
          sostituita dalla seguente: «trasferimenti». 
              2. L'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo  2005,
          n. 82, e' sostituito dal seguente: 
              «Art.  25  (Firma  autenticata).  -  1.   Si   ha   per
          riconosciuta,  ai  sensi  dell'articolo  2703  del   codice
          civile, la firma elettronica  o  qualsiasi  altro  tipo  di
          firma avanzata autenticata dal notaio o da  altro  pubblico
          ufficiale a cio' autorizzato. 
              2.  L'autenticazione  della  firma  elettronica,  anche
          mediante  l'acquisizione  digitale   della   sottoscrizione
          autografa, o di qualsiasi altro tipo di  firma  elettronica
          avanzata consiste nell'attestazione, da parte del  pubblico
          ufficiale, che la firma e' stata apposta  in  sua  presenza
          dal  titolare,  previo  accertamento  della  sua  identita'
          personale,  della  validita'   dell'eventuale   certificato
          elettronico  utilizzato  e  del  fatto  che  il   documento
          sottoscritto  non  e'  in   contrasto   con   l'ordinamento
          giuridico. 
              3. L'apposizione della  firma  digitale  da  parte  del
          pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui  all'articolo  24,
          comma 2. 
              4. Se al documento informatico autenticato deve  essere
          allegato altro documento formato in originale su altro tipo
          di supporto, il  pubblico  ufficiale  puo'  allegare  copia
          informatica   autenticata   dell'originale,   secondo    le
          disposizioni dell'articolo 23, comma 5.».". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  26  marzo
          2001, n. 176 (Regolamento di organizzazione  del  Ministero
          del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali),
          abrogato dal  presente  regolamento,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114, S.O. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 luglio 2004, n. 244 (Regolamento di riorganizzazione del
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  2004,  n.
          223. 
              - Il testo del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          del  5  ottobre  2005  (Rideterminazione  delle   dotazioni
          organiche  del  personale  appartenente   alle   qualifiche
          dirigenziali,  alle  aree  funzionali  ed  alle   posizioni
          economiche del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre
          2005, n. 285. 
              - Il testo decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri del 13 aprile 2007 (Linee guida  per  l'attuazione
          delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da  404
          a 416 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge  finanziaria
          2007), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3  luglio
          2007, n. 152. 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo degli  articoli  45  e  46,  del  citato
          decreto legislativo, n. 300 del 1999, si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              -  La  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
          (Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2001, n. 248.