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DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 142

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi. (11G0182)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2016)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-9-2011
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige,  ed  in
particolare l'articolo 79, comma 1; 
  Visto l'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Sentita la commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107,  primo  comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 giugno 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale,   di   concerto   con   i   Ministri   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto: 
  a) specifica i contenuti della delega di funzioni amministrative  e
legislative statali in materia di Universita' degli studi di  Trento,
di seguito in questo decreto denominata «Universita'», alla provincia
autonoma di  Trento,  di  seguito  nel  presente  decreto  denominata
«provincia», e definisce i criteri e  le  modalita'  per  l'esercizio
delle medesime funzioni; 
  b) definisce le  specifiche  norme  relative  all'Universita',  con
particolare riferimento al suo assetto statutario; 
  c) determina le modalita' per assicurare la  piena  integrazione  e
partecipazione dell'Universita' al sistema delle Universita' italiane
e dell'ambito europeo ed internazionale. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il testo del comma 1 dell'art. 79, nonche' del  primo
          comma dell'art.  107,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo
          unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
          speciale per il  Trentino-Alto  Adige  -  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972,  n.  301),  e'  il
          seguente: 
              «Art. 79. - 1. La regione e le province  concorrono  al
          conseguimento  degli  obiettivi  di   perequazione   e   di
          solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli
          stessi derivanti nonche' all'assolvimento degli obblighi di
          carattere finanziario posti  dall'ordinamento  comunitario,
          dal patto di stabilita' interno e  dalle  altre  misure  di
          coordinamento  della  finanza  pubblica   stabilite   dalla
          normativa statale: 
              a)   con   l'intervenuta   soppressione   della   somma
          sostitutiva    dell'imposta     sul     valore     aggiunto
          all'importazione e delle assegnazioni  a  valere  su  leggi
          statali di settore; 
              b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante
          ai sensi dell'articolo 78; 
              c)   con   il   concorso   finanziario   ulteriore   al
          riequilibrio della finanza pubblica  mediante  l'assunzione
          di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali,  anche
          delegate, definite d'intesa con il Ministero  dell'economia
          e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative
          e di progetti,  relativi  anche  ai  territori  confinanti,
          complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
          a  decorrere  dall'anno  2010   per   ciascuna   provincia.
          L'assunzione di oneri opera comunque  nell'importo  di  100
          milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori
          confinanti risultino per un determinato anno di un  importo
          inferiore a 40 milioni di euro complessivi; 
              d) con le  modalita'  di  coordinamento  della  finanza
          pubblica definite al comma 3.». 
              «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco.». 
              - Il testo dell'art. 44 della legge 14 agosto 1982,  n.
          590 (Istituzione di  nuove  universita')  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23  agosto  1982,  n.  231  S.O.  e'  il
          seguente: 
              «Art. 44 (Finanziamento). - Per il finanziamento  degli
          oneri di  funzionamento,  all'Universita'  degli  studi  di
          Trento e' devoluta annualmente una somma da  iscriversi  in
          apposito capitolo del bilancio dello Stato. 
              Il relativo stanziamento  sara'  stabilito  annualmente
          d'intesa  fra  il  Governo,  il  presidente  della   Giunta
          provinciale, il presidente del consiglio di amministrazione
          e  il  rettore  dell'Universita'   in   correlazione   alla
          determinazione della quota di finanziamento spettante  alla
          Provincia autonoma di Trento  ai  sensi  dell'art.  78  del
          testo  unificato  delle  leggi   sullo   statuto   per   il
          Trentino-Alto Adige, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 . Nel definire tale
          stanziamento sara' tenuto conto, in base ai parametri della
          popolazione e del territorio e in rapporto al numero  delle
          facolta' e  dei  corsi  di  laurea,  delle  spese  generali
          sostenute dallo Stato per il finanziamento  delle  restanti
          universita' statali. 
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere  con
          proprio   decreto,   all'eventuale    integrazione    dello
          stanziamento di cui al primo comma del  presente  articolo,
          in  relazione  all'ammontare  determinato  ai   sensi   del
          precedente comma. 
              Qualora la determinazione dello stanziamento di cui  al
          secondo comma del presente articolo non sia avvenuta  prima
          dell'esercizio finanziario di  riferimento,  il  versamento
          del finanziamento di cui al precedente comma sara' disposto
          sulla base del 90 per cento  dello  stanziamento  dell'anno
          precedente. 
              Il  controllo  sulla  gestione  e'  esercitato  da   un
          collegio di revisori dei conti, nominato  con  decreto  del
          Ministro  della  pubblica  istruzione  e  composto  di  tre
          membri, di cui uno, designato dal Ministro del tesoro,  che
          ne  assume  la  presidenza,  e  gli  altri  due   designati
          rispettivamente dal Ministro della  pubblica  istruzione  e
          dalla Provincia autonoma di Trento.». 
              - La legge 23 dicembre 2009, n. 191  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  -  legge  finanziaria  2010),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O. 
              - La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme  in  materia
          di   organizzazione   delle   universita',   di   personale
          accademico e reclutamento, nonche' delega  al  Governo  per
          incentivare  la  qualita'  e   l'efficienza   del   sistema
          universitario), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  14
          gennaio 2011, n. 10, S.O.