stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 140

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria. (11G0181)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/2011
nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-9-2011
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge Costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3,  che  ha
approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna; 
  Visto l'articolo 2, comma 283, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  126  del  30
maggio 2008; 
  Visto il parere del Consiglio regionale  della  Sardegna,  espresso
nella seduta del 28 ottobre 2010; 
  Vista   la   proposta   della   Commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 56, primo comma, della citata legge Costituzionale n. 3
del 1948; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 giugno 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale,  di  concerto   con   i   Ministri   della   giustizia,
dell'economia e delle  finanze,  della  salute,  e  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 56  della
legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per  la
Sardegna) e in attuazione dell'articolo 2, comma 283, della legge  24
dicembre 2007, n. 244, le modalita', i criteri e le procedure per  il
trasferimento al Servizio  sanitario  della  Regione  delle  funzioni
sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di  lavoro,  delle
attrezzature,  arredi  e  beni  strumentali  relativi  alla   sanita'
penitenziaria. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - La legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1948,
          ha approvato lo Statuto speciale per la Sardegna. 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  283,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2008),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.: 
              «283. Al fine di dare completa attuazione  al  riordino
          della medicina penitenziaria di cui al decreto  legislativo
          22  giugno  1999,  n.  230,  e  successive   modificazioni,
          comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali
          minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle  comunita'
          e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          su proposta del Ministro della salute e del Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e  con  il  Ministro  per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, di  intesa  con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di  assistenza
          previsti  dalla  legislazione  vigente  e   delle   risorse
          finanziarie di cui alla lettera c): 
                a) il trasferimento al Servizio  sanitario  nazionale
          di tutte le  funzioni  sanitarie  svolte  dal  Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della
          giustizia  minorile  del  Ministero  della  giustizia,  ivi
          comprese quelle  concernenti  il  rimborso  alle  comunita'
          terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento,  la
          cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96,
          commi 6 e 6-bis, del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive  modificazioni,  e  per  il  collocamento  nelle
          medesime comunita' dei  minorenni  e  dei  giovani  di  cui
          all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272,
          disposto dall'autorita' giudiziaria; 
                b)  le  modalita'  e   le   procedure,   secondo   le
          disposizioni vigenti in materia, previa  concertazione  con
          le organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative,
          per il trasferimento al Servizio  sanitario  nazionale  dei
          rapporti di  lavoro  in  essere,  anche  sulla  base  della
          legislazione speciale vigente,  relativi  all'esercizio  di
          funzioni    sanitarie    nell'ambito    del    Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
          giustizia  minorile  del  Ministero  della  giustizia,  con
          contestuale  riduzione  delle   dotazioni   organiche   dei
          predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle  unita'
          di personale di  ruolo  trasferite  al  Servizio  sanitario
          nazionale; 
                c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale  per
          il successivo riparto tra le regioni e le province autonome
          di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie,  valutate
          complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno  2008,
          in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto  a  147,8
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a  valere  sullo
          stato di previsione del Ministero della giustizia e  quanto
          a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15  milioni  di  euro
          per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere  dall'anno
          2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della
          salute; 
                d) il trasferimento delle attrezzature, degli  arredi
          e dei  beni  strumentali  di  proprieta'  del  Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
          giustizia minorile del Ministero della giustizia  afferenti
          alle attivita' sanitarie; 
                e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  delle  risorse
          finanziarie complessive, come individuate alla lettera  c),
          destinate alla sanita' penitenziaria.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          1°  aprile  2008  (reca  «modalita'  e   criteri   per   il
          trasferimento  al  Servizio   sanitario   nazionale   delle
          funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro,  delle  risorse
          finanziarie e delle  attrezzature  e  beni  strumentali  in
          materia di sanita' penitenziaria». 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 56 dello Statuto speciale  per  la
          Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio
          1948, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9
          marzo 1948, e' il seguente: 
              «Art.  56  -  Una  Commissione  paritetica  di  quattro
          membri, nominati dal Governo della Repubblica  e  dall'Alto
          Commissario per la Sardegna sentita la Consulta  regionale,
          proporra' le norme relative al passaggio degli uffici e del
          personale dallo Stato alla Regione,  nonche'  le  norme  di
          attuazione del presente Statuto. 
              Tali norme saranno sottoposte al parere della  Consulta
          o del Consiglio regionale e  saranno  emanate  con  decreto
          legislativo». 
              - Il testo del  comma  283  dell'art.  2  della  citata
          legge, n. 244  del  2007,  e'  riportata  nelle  note  alle
          premesse.