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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 2011, n. 134

Regolamento per la disciplina delle modalità di compimento del periodo di formazione all'estero per neo dirigenti di prima fascia, a norma dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (11G0177)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/2011
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 24-8-2011
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,  ed  in  particolare
gli articoli 19, 28-bis e 32; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in   materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  di
competitivita' economica; 
  Visto il decreto legislativo 1°  dicembre  2009,  n.  178,  recante
riorganizzazione    della    Scuola    superiore    della    pubblica
amministrazione (SSPA), a  norma  dell'articolo  24  della  legge  18
giugno 2009, n. 69; 
  Sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 febbraio 2011; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nella  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 marzo 2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 maggio 2011; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze e degli affari esteri; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina la formazione all'estero  che
il dirigente,  assunto  a  seguito  del  concorso  bandito  ai  sensi
dell'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,  e'  tenuto  a  svolgere   anteriormente   al   conferimento
dell'incarico dirigenziale. 
  2.  La  formazione  all'estero   e'   disciplinata   dal   presente
regolamento  come  pratica   tecnico-professionale   finalizzata   ad
accrescere  la  conoscenza  comparata  del  settore  pubblico  e   ad
acquisire metodologie organizzative e criteri  di  amministrazione  e
governo delle risorse pubbliche  idonei  a  migliorare  gli  standard
qualitativi  e  quantitativi  dei  servizi  offerti  dalle  pubbliche
amministrazioni. 
  3. Non sono tenuti a compiere la  formazione  di  cui  al  presente
regolamento i dirigenti che sono stati ammessi  al  concorso  di  cui
all'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in quanto
appartenenti all'organico dell'Unione europea secondo i requisiti  di
accesso  indicati  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri previsto dal comma 1 del citato articolo 28-bis,  nonche'  i
dirigenti assunti in esito ai concorsi pubblici a  tempo  determinato
di cui al comma 2 del citato articolo 28-bis. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009,  n.
          254, S.O. 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'articolo  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.». 
              - Il decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  recante
          «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
          di competitivita' economica» e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  1°  dicembre  2009,  n.  178
          (Riorganizzazione della  Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione (SSPA),  a  norma  dell'articolo  24  della
          legge 18 giugno 2009, n. 69), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 dicembre 2009, n. 290. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art. 28-bis (Accesso alla qualifica di dirigente della
          prima  fascia).  -  1.  Fermo  restando   quanto   previsto
          dall'articolo 19, comma  4,  l'accesso  alla  qualifica  di
          dirigente di prima fascia  nelle  amministrazioni  statali,
          anche ad ordinamento autonomo, e negli  enti  pubblici  non
          economici avviene, per il cinquanta per  cento  dei  posti,
          calcolati  con  riferimento  a  quelli   che   si   rendono
          disponibili ogni anno per la cessazione  dal  servizio  dei
          soggetti incaricati, tramite concorso pubblico  per  titoli
          ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla  base
          di criteri generali stabiliti con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei  Ministri,  previo  parere  della  Scuola
          superiore della pubblica amministrazione. 
              2.  Nei  casi  in  cui  lo  svolgimento  dei   relativi
          incarichi  richieda  specifica   esperienza   e   peculiare
          professionalita',  alla  copertura  di  singoli   posti   e
          comunque di una quota non superiore alla meta' di quelli da
          mettere a concorso ai sensi del comma 1 si puo' provvedere,
          con contratti  di  diritto  privato  a  tempo  determinato,
          attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso
          dei requisiti professionali e delle attitudini  manageriali
          corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti
          sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni. 
              3. Al concorso per titoli ed esami di cui  al  comma  1
          possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche
          amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di
          servizio nei ruoli dirigenziali e  gli  altri  soggetti  in
          possesso di titoli di studio  e  professionali  individuati
          nei bandi di  concorso,  con  riferimento  alle  specifiche
          esigenze  dell'Amministrazione  e  sulla  base  di  criteri
          generali  di  equivalenza   stabiliti   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere  della
          Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
          A tale fine le amministrazioni che bandiscono  il  concorso
          tengono in particolare conto del personale di ruolo che  ha
          esercitato per  almeno  cinque  anni  funzioni  di  livello
          dirigenziale generale all'interno delle stesse  ovvero  del
          personale appartenente all'organico dell'Unione europea  in
          virtu'  di  un  pubblico  concorso  organizzato  da   dette
          istituzioni. 
              4. I vincitori del concorso di  cui  al  comma  1  sono
          assunti   dall'amministrazione    e,    anteriormente    al
          conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di
          un periodo di formazione presso  uffici  amministrativi  di
          uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario
          o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione  e'
          completato entro tre anni dalla conclusione del concorso. 
              5.  La  frequenza  del   periodo   di   formazione   e'
          obbligatoria ed e' a tempo pieno, per una durata pari a sei
          mesi, anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici
          di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli indicati
          dall'amministrazione. 
              6. Con regolamento emanato ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica
          amministrazione,  sono   disciplinate   le   modalita'   di
          compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di
          quanto previsto nell'articolo 32. 
              7. Al termine del periodo di formazione e' prevista, da
          parte degli uffici di cui al comma 4, una  valutazione  del
          livello  di  professionalita'  acquisito  che  equivale  al
          superamento   del   periodo   di   prova   necessario   per
          l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma 13. 
              8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di
          formazione svolto presso le sedi estere di cui al  comma  4
          sono a carico  delle  singole  amministrazioni  nell'ambito
          delle  risorse  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.».