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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2011, n. 131

Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo. (11G0173)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/2021)
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Testo in vigore dal: 20-8-2011
al: 28-1-2021
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di  ottimizzazione
della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
attuazione della citata legge n. 15 del 2009, e, in  particolare,  il
disposto dell'articolo 74, comma 3; 
  Ritenuta la necessita' di dare attuazione al  citato  articolo  74,
comma 3, in relazione  ai  Titoli  II  e  III  del  medesimo  decreto
legislativo,  riservando  a  uno  o  piu'  successivi   decreti   del
Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione  dei  limiti,
delle modalita' di applicazione e della data  di  entrata  in  vigore
delle restanti disposizioni, anche inderogabili, del  citato  decreto
n. 150 del 2009 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Vista l'intesa del 4 febbraio 2011, concernente la regolazione  del
regime transitorio conseguente al blocco del  rinnovo  dei  contratti
collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego, nella  quale  si
prevede esclusivamente  l'utilizzo  di  risorse  aggiuntive  ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto  legislativo
27 ottobre 2009, n. 150; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2011; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  definisce  i  limiti  e  le  modalita'  di
applicazione  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   delle
disposizioni di cui ai Titoli II e III  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150. 
          Avvertenza: 
               Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  30  luglio   1999,   n.   303
          (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,  n.  59),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1  settembre  1999,  n.
          205, S.O. 
              Il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              La legge  4  marzo  2009,  n.  15  (Delega  al  Governo
          finalizzata  all'ottimizzazione  della  produttivita'   del
          lavoro pubblico  e  alla  efficienza  e  trasparenza  delle
          pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni  integrative
          delle   funzioni   attribuite   al   Consiglio    nazionale
          dell'economia e del lavoro e  alla  Corte  dei  Conti),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53. 
              Si riporta il testo degli articoli 19, comma 1,  e  74,
          comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni): 
              «Art.  19.  (Criteri  per  la  differenziazione   delle
          valutazioni) 
              1. In ogni amministrazione,  l'Organismo  indipendente,
          sulla  base  dei  livelli  di  performance  attribuiti   ai
          valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo
          II del presente  decreto,  compila  una  graduatoria  delle
          valutazioni   individuali   del   personale   dirigenziale,
          distinto per livello generale e non, e  del  personale  non
          dirigenziale.»; 
              «Art. 74. (Ambito di applicazione) 
              1-2 (Omissis). 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri sono determinati, in attuazione  dell'articolo
          2, comma 5, della legge 4  marzo  2009,  n.  15,  limiti  e
          modalita'  di  applicazione   delle   disposizioni,   anche
          inderogabili, del  presente  decreto  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri,  anche   con   riferimento   alla
          definizione  del  comparto   autonomo   di   contrattazione
          collettiva,  in  considerazione  della   peculiarita'   del
          relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92  e  95
          della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore  di
          ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente.». 
          Note all'art. 1: 
              Il Titolo II del decreto legislativo 27  ottobre  2009,
          n. 150, reca: «Misurazione, valutazione e trasparenza della
          performance». 
              Il Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre  2009,
          n. 150, reca: «Merito e premi».