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LEGGE 27 luglio 2011, n. 125

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta. (11G0167)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2018)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 16-2-2018
aggiornamenti all'articolo
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Non hanno diritto alla pensione di  reversibilita'  o  indiretta
ovvero all'indennita' una tantum  i  familiari  superstiti  che  sono
stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di
cui agli  articoli  575,  584  e  586  del  codice  penale  in  danno
dell'iscritto o del pensionato. 
  ((1-bis.  Sono  altresi'  sospesi  dal  diritto  alla  pensione  di
reversibilita'  o  indiretta  ovvero  all'indennita'  una  tantum  il
coniuge,  anche  legalmente  separato,  separato   con   addebito   o
divorziato,  quando  sia  titolare  di  assegno  di  mantenimento   o
divorzile, nonche' la parte dell'unione  civile,  anche  se  l'unione
civile e' cessata, quando la parte stessa sia  titolare  di  assegno,
per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio  per  l'omicidio
volontario  nei  confronti  dell'altro  coniuge,   anche   legalmente
separato o divorziato, ovvero dell'altra  parte  dell'unione  civile,
anche se l'unione civile e' cessata, fino alla  sentenza  definitiva.
In caso di passaggio in giudicato della sentenza di  proscioglimento,
sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione  del  diritto,
ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 1-ter. 
  1-ter.  I  figli  minorenni  o   maggiorenni   economicamente   non
autosufficienti sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per
il solo periodo della sospensione di  cui  al  comma  1-bis,  sino  a
quando sussistono i requisiti di legge per la titolarita' in  capo  a
loro del diritto allo stesso tipo  di  prestazione  economica,  della
pensione di reversibilita' o  indiretta  ovvero  dell'indennita'  una
tantum del genitore per il quale e' stata formulata la  richiesta  di
rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore. 
  1-quater. Con la richiesta di  rinvio  a  giudizio  o  di  giudizio
immediato per il delitto di  omicidio  commesso  contro  il  coniuge,
anche legalmente  separato  o  divorziato,  o  contro  l'altra  parte
dell'unione civile, anche se l'unione civile  e'  cessata,  ai  sensi
dell'articolo 577, primo comma,  numero  1),  e  secondo  comma,  del
codice  penale,  il  pubblico  ministero   comunica   senza   ritardo
all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini  della  sospensione
dell'erogazione o del subentro dei figli ai  sensi  del  comma  1-ter
nella titolarita' della pensione di reversibilita' o indiretta ovvero
dell'indennita' una tantum. 
  1-quinquies. Quando pronuncia sentenza di condanna per  il  delitto
di omicidio, aggravato  ai  sensi  dell'articolo  577,  primo  comma,
numero 1), e secondo comma, del codice penale, il giudice condanna al
pagamento, in favore dei soggetti di cui al comma 1-ter, di una somma
di denaro pari  a  quanto  percepito  dal  condannato,  a  titolo  di
indennita' una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilita' o
indiretta, sino alla data della sospensione di cui al comma 1-bis)). 
  2. I soggetti di cui al comma 1 che sono titolari di  una  pensione
di  reversibilita'  o  indiretta  perdono  il  diritto  al   relativo
trattamento a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 27 luglio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                                dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano