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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 114

Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dei commi 1 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011, recanti nuove norme in materia di produzione di energia elettrica nucleare. (11G0157)

note: Testo in vigore dal: 21/07/2011.
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Testo in vigore dal: 21-7-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 75 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  23  marzo  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  77  del  4  aprile  2011,  di
indizione del referendum per  l'abrogazione  parziale  di  norme  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
del decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  e  del  decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per
la produzione di energia nucleare; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  9  giugno  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 2011, con il
quale il citato referendum, indetto con  il  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  23  marzo  2011,   e'   stato   trasferito   sulle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 8, del decreto-legge 31
marzo 2011, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
maggio 2011, n. 75; 
  Visti  gli  atti  trasmessi  in  data  14  luglio  2011  da   parte
dell'Ufficio  centrale  per  il  referendum  presso   la   Corte   di
cassazione, relativi alla proclamazione del  risultato  del  predetto
referendum; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                                Emana 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In esito al referendum di  cui  in  premessa,  i  commi  1  e  8
dell'articolo 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono abrogati. 
  2. L'abrogazione di cui al comma  1  ha  effetto  a  decorrere  dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 18 luglio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano