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DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 100

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici. (11G0145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/2022)
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-8-2020
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  recante
attuazione   delle    direttive    89/618/Euratom,    90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in  materia  di  radiazioni  ionizzanti,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n.  241,
recante  attuazione  della  direttiva  96/29/Euratom  in  materia  di
protezione sanitaria della popolazione  e  dei  lavoratori  contro  i
rischi  derivanti  dalle  radiazioni  ionizzanti,   e   dal   decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 257; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  44  del  22
febbraio 2006, recante linee guida per la pianificazione di emergenza
per il trasporto di materie  radioattive  e  fissili,  in  attuazione
dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  52,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/122/Euratom  sul  controllo  delle
sorgenti radioattive sigillate ad alta  attivita'  e  delle  sorgenti
orfane; 
  Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2007,  ed  in  particolare
l'articolo 22; 
  Visto il decreto legislativo  20  febbraio  2009,  n.  23,  recante
attuazione   della   direttiva   2006/117/Euratom    relativa    alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e
di combustibile nucleare esaurito, ed in  particolare  l'articolo  1,
comma 7, relativo  alla  sorveglianza  radiometrica  su  materiali  o
prodotti semilavorati metallici; 
  Vista la notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva
98/34/CE  e  all'Organizzazione  mondiale  del  commercio  ai   sensi
dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio  in  vigore  dal  1°
gennaio 1995; 
  Considerata l'opportunita' di istituire sul territorio nazionale un
sistema di sorveglianza radiometrica estesa ai prodotti  semilavorati
metallici ai fini della tutela della salute  dei  consumatori  e  dei
lavoratori e di disciplinare tale sorveglianza ai fini  di  garantire
una applicazione uniforme della norma e di  non  creare  ostacoli  al
sistema industriale nazionale e a quello dei traffici commerciali; 
  Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla emanazione, ai  sensi
dell'articolo 1, comma 5, della legge 25 febbraio  2008,  n.  34,  di
disposizioni integrative e correttive dell'articolo 1, comma  7,  del
decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  in  data  20
aprile 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e preso atto che le competenti Commissioni del Senato  della
Repubblica non hanno reso il parere nei termini prescritti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 maggio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  dell'interno,  della  salute,  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  degli  affari  esteri,   della
giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 
 
  1. L'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  157  (Sorveglianza  radiometrica  su  materiali  o  prodotti
semilavorati metallici). - 1. I soggetti che a  scopo  industriale  o
commerciale esercitano attivita' di importazione, raccolta,  deposito
o che esercitano operazioni di fusione di rottami o  altri  materiali
metallici di risulta nonche' i soggetti che  a  scopo  industriale  o
commerciale  esercitano  attivita'  di   importazione   di   prodotti
semilavorati metallici hanno l'obbligo di effettuare la  sorveglianza
radiometrica sui predetti materiali o prodotti, al fine  di  rilevare
la presenza di livelli  anomali  di  radioattivita'  o  di  eventuali
sorgenti  dismesse,  per  garantire  la  protezione   sanitaria   dei
lavoratori e della  popolazione  da  eventi  che  possono  comportare
esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare  la  contaminazione
dell'ambiente.  La  disposizione  non  si  applica  ai  soggetti  che
svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto  e  non
effettuano operazioni doganali. 
  2.  L'attestazione  dell'avvenuta  sorveglianza   radiometrica   e'
rilasciata da esperti qualificati di secondo o terzo grado,  compresi
negli  elenchi  istituiti  ai  sensi  dell'articolo   78,   i   quali
nell'attestazione  riportano  anche   l'ultima   verifica   di   buon
funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato. 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con i Ministri delle politiche europee, della salute, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle  politiche
sociali,  dell'interno,  dell'economia   e   delle   finanze,   delle
infrastrutture e dei trasporti,  sentita  l'Agenzia  delle  dogane  e
sentito  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e   la   ricerca
ambientale  (ISPRA),  da  emanarsi  all'esito  delle  notifiche  alla
Commissione   europea   ai   sensi   della   direttiva   98/34/CE   e
all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli
ostacoli tecnici al commercio in vigore dal  1°  gennaio  1995,  sono
stabilite le modalita' di applicazione,  nonche'  i  contenuti  delle
attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati  i  prodotti
semilavorati metallici oggetto della sorveglianza. 
  4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma  3  dell'articolo
25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza  di
sorgenti o comunque livelli anomali  di  radioattivita',  individuati
secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero  guide  tecniche
emanate ai sensi dell'articolo 153, qualora disponibili,  i  soggetti
di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma
3, le misure idonee  ad  evitare  il  rischio  di  esposizione  delle
persone e di contaminazione dell'ambiente e debbono  darne  immediata
comunicazione  al  prefetto,  agli  organi  del  servizio   sanitario
nazionale competenti  per  territorio,  al  Comando  provinciale  dei
vigili del fuoco, alla regione o  province  autonome  ed  all'Agenzie
delle  regioni  e  delle  province   autonome   per   la   protezione
dell'ambiente competenti per  territorio.  Ai  medesimi  obblighi  e'
tenuto il vettore che, nel corso del trasporto,  venga  a  conoscenza
della presenza di livelli  anomali  di  radioattivita'  nei  predetti
materiali o  prodotti  trasportati.  Il  prefetto,  in  relazione  al
livello  del  rischio  rilevato  dagli   organi   destinatari   delle
comunicazioni  di  cui  al  presente  comma,  ne  da'   comunicazione
all'ISPRA. 
  5. Ferme restando  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  14  del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure
radiometriche  indichino  la   presenza   di   livelli   anomali   di
radioattivita', i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso
in relazione alla necessita' di tutelare le persone e  l'ambiente  da
rischi di esposizione, i  provvedimenti  opportuni  ivi  compreso  il
rinvio dell'intero carico o di parte di esso  all'eventuale  soggetto
estero responsabile del suo invio, con oneri a  carico  del  soggetto
venditore. Il Ministero degli affari esteri provvedera' ad  informare
della restituzione dei carichi  l'Autorita'  competente  dello  Stato
responsabile dell'invio.». 
  2.  All'articolo  107,  comma  2,  lettera  d-ter),   del   decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.  230,  le  parole:  "di  risulta"  sono
soppresse. 
  3. Il decreto di cui al  comma  3  dell'articolo  157  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  come  sostituito  dal  presente
articolo, e' adottato entro 60 giorni successivi  all'esito  positivo
delle notifiche alla Commissione europea  ai  sensi  della  direttiva
98/34/CE  e  all'Organizzazione  mondiale  del  commercio  ai   sensi
dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio  in  vigore  dal  1°
gennaio 1995. 
 
                                                                ((1)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 ha disposto (con l'art. 72,  comma
4) che "I rinvii alle disposizioni del decreto legislativo  17  marzo
1995, n. 230 contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo  di
cui  al  primo  periodo  s'intendono  riferiti  alle   corrispondenti
disposizioni del presente decreto".