stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2011, n. 90

Regolamento di individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0131)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/2014)
nascondi
vigente al 25/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-6-2011
 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto l'articolo  2  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  come
modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n.  69  ed  in
particolare i commi 3 e 4 secondo  cui  sono  individuati  i  termini
entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi; 
  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione di concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione
normativa del 12 gennaio 2010 concernente le linee di  indirizzo  per
l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Acquisite le  relazioni  giustificative  riferite  a  ciascuno  dei
singoli procedimenti amministrativi  per  i  quali  e'  stabilito  un
termine di conclusione superiore a novanta giorni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 ottobre 2010; 
  Udito il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  4905/2010  Sezione
consultiva per gli  atti  normativi,  espresso  nell'Adunanza  del  9
dicembre 2010; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011; 
  Su proposta del Ministro degli affari esteri, del Ministro  per  la
pubblica amministrazione  e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
semplificazione normativa; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento individua i procedimenti  amministrativi
di competenza  del  Ministero  degli  affari  esteri  che  conseguano
obbligatoriamente  ad  iniziativa  di  parte  ovvero  debbano  essere
promossi d'ufficio i cui termini sono superiori a novanta giorni. 
  2. Ciascun procedimento si conclude  nel  termine  stabilito  nella
tabella allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
regolamento. 
  3. Sono abrogate le tabelle di cui al decreto  del  Ministro  degli
affari esteri del 5 gennaio  2004,  n.  57,  recante  Regolamento  di
modifica ed integrazione del decreto ministeriale 3  marzo  1995,  n.
171, relativo all'attuazione degli articoli  2  e  4  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3,della legge 23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazz. Uff.  12  settembre  1988,  n.  214,
          S.O., e' il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  stata  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Il testo dell'art. 2 della citata legge  n.  241  del
          1990, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno
          2009, n. 69 (Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la
          semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di
          processo civilelpubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009,
          n. 140, S.O, e' il seguente: 
              «Art. 2. Conclusione del procedimento. 
              1. Ove il procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad
          un'istanza, ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le
          pubbliche amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo
          mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo. 
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale.». 
              -   Il   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro per la semplificazione normativa, del  12  gennaio
          2010, e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 1° aprile  2010,
          n. 76. 
          Note all'art. 1: 
              - Le tabelle di  cui  al  decreto  del  Ministro  degli
          affari esteri 5 gennaio 2004, n. 57, abrogata dal  presente
          regolamento, recavano: 
              «Tabella 1. Procedimenti di  esclusiva  competenza  del
          Ministero degli affari esteri»; 
              «Tabella  2.  Procedimenti  che   si   concludono   con
          provvedimenti di altre amministrazioni con l'intervento del
          Ministero degli affari esteri nella fase intermedia»; 
              «Tabella  3.  Procedimenti  che   si   concludono   con
          provvedimento  del  Ministero  degli  affari   esteri   con
          l'intervento   di   altre   amministrazioni   nella    fase
          intermedia»; 
              «Tabella 4. Procedimenti  amministrativi  degli  uffici
          all'estero». 
              Il  decreto  ministeriale  3   marzo   1995,   n.   171
          (Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della L.  7
          agosto 1990, n. 241, recante  nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo, relativamente ai  procedimenti
          di competenza di organi dell'Amministrazione  degli  affari
          esteri), e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          maggio 1995, n. 112, S.O.