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DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2011, n. 88

Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/2023)
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Testo in vigore dal: 7-7-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto  comma,  117,  119  e  120  della
Costituzione; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione  e,  in  particolare,  l'articolo   16   relativo   agli
interventi  di  cui  al  quinto   comma   dell'articolo   119   della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 7, commi da 26 a 29, del decreto legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
  Ritenuto di dover adottare, in attuazione di  quanto  previsto  dal
citato articolo 16,  un  primo  decreto  legislativo  concernente  la
destinazione  e  l'utilizzazione  di  risorse   aggiuntive,   nonche'
l'effettuazione di interventi speciali,  al  fine  di  promuovere  lo
sviluppo economico e la coesione economica, sociale e territoriale  e
di rimuovere gli squilibri economici e sociali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 26 novembre 2010; 
  Considerato  il  mancato  raggiungimento  dell'intesa  in  sede  di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione  del  28  gennaio  2011,  di  approvazione  della  relazione
prevista dall'articolo 2, comma 3,  terzo  e  quarto  periodo,  della
legge 5 maggio 2009, n. 42; 
  Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio  2009,
n. 42, ed i pareri delle Commissioni parlamentari competenti  per  le
conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e  del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 maggio 2011; 
  Sulla proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministro per le riforme per  il  federalismo,  del  Ministro  per  la
semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni
e  per  la  coesione  territoriale  e  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto,   in   conformita'   al   quinto   comma
dell'articolo  119  della  Costituzione   e   in   prima   attuazione
dell'articolo 16 della legge 5  maggio  2009,  n.  42,  definisce  le
modalita'  per  la  destinazione   e   l'utilizzazione   di   risorse
aggiuntive,  nonche'  per  l'individuazione  e   l'effettuazione   di
interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la
coesione  sociale  e  territoriale,  di   rimuovere   gli   squilibri
economici, sociali, istituzionali e amministrativi  del  Paese  e  di
favorire  l'effettivo  esercizio  dei  diritti  della   persona.   La
programmazione e attuazione di  tali  interventi  e'  coordinata  con
quelli di natura ordinaria, che  utilizzano  le  risorse  previste  a
legislazione  vigente  con  esclusione  di  quelle  finalizzate   dal
presente  decreto,  secondo  criteri  e  meccanismi  da   determinare
nell'ambito del Documento di indirizzo strategico di cui all'articolo
5. 
  2. Gli interventi individuati ai sensi del  presente  decreto  sono
finalizzati a perseguire anche la perequazione infrastrutturale. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti». 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i  decreti  aventi  forza  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo degli articoli  117,  119  e  120
          della Costituzione: 
              «Art. 117. -  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
               Lo Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato». 
              «Art.  119.  -  I  Comuni,  le  Province,   le   Citta'
          metropolitane e le Regioni hanno autonomia  finanziaria  di
          entrata e di spesa. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
              La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
              Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti.». 
              «Art. 120. - La Regione  non  puo'  istituire  dazi  di
          importazione o esportazione o transito tra le Regioni,  ne'
          adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo  la
          libera circolazione delle  persone  e  delle  cose  tra  le
          Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro  in
          qualunque parte del territorio nazionale. 
              Il Governo puo' sostituirsi  a  organi  delle  Regioni,
          delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave  per
          l'incolumita' e la sicurezza  pubblica,  ovvero  quando  lo
          richiedono la tutela dell'unita'  giuridica  o  dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,
          prescindendo dai confini territoriali dei  governi  locali.
          La legge definisce le procedure  atte  a  garantire  che  i
          poteri  sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto   del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 5 maggio
          2009, n. 42 (Delega al Governo in  materia  di  federalismo
          fiscale,   in   attuazione    dell'articolo    119    della
          Costituzione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio
          2009, n. 103: 
              «Art.16. - Interventi di  cui  al  quinto  comma  dell'
          articolo 119 della Costituzione 
              1. I decreti legislativi di  cui  all'articolo  2,  con
          riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
          della  Costituzione,  sono  adottati  secondo  i   seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) definizione delle modalita' in base alle  quali  gli
          interventi finalizzati agli  obiettivi  di  cui  al  quinto
          comma dell'articolo 119 della Costituzione sono  finanziati
          con contributi speciali dal bilancio  dello  Stato,  con  i
          finanziamenti dell'Unione europea e con  i  cofinanziamenti
          nazionali,   secondo   il   metodo   della   programmazione
          pluriennale.  I  finanziamenti  dell'Unione   europea   non
          possono essere sostitutivi dei  contributi  speciali  dello
          Stato; 
              b) confluenza  dei  contributi  speciali  dal  bilancio
          dello  Stato,  mantenendo  le  proprie  finalizzazioni,  in
          appositi  fondi  a  destinazione  vincolata  attribuiti  ai
          comuni, alle province, alle  citta'  metropolitane  e  alle
          regioni; 
              c)    considerazione    delle    specifiche     realta'
          territoriali,  con  particolare   riguardo   alla   realta'
          socio-economica, al deficit  infrastrutturale,  ai  diritti
          della persona, alla  collocazione  geografica  degli  enti,
          alla loro prossimita' al confine  con  altri  Stati  o  con
          regioni a statuto speciale, ai  territori  montani  e  alle
          isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico
          e  artistico  ai  fini  della  promozione  dello   sviluppo
          economico e sociale; 
              d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo
          sviluppo economico, la coesione delle aree  sottoutilizzate
          del Paese  e  la  solidarieta'  sociale,  a  rimuovere  gli
          squilibri economici e  sociali  e  a  favorire  l'effettivo
          esercizio  dei  diritti  della  persona;  l'azione  per  la
          rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e
          sociale a sostegno  delle  aree  sottoutilizzate  si  attua
          attraverso  interventi  speciali   organizzati   in   piani
          organici  finanziati  con  risorse  pluriennali,  vincolate
          nella destinazione; 
              e) definizione delle modalita' per cui gli obiettivi  e
          i criteri di utilizzazione delle  risorse  stanziate  dallo
          Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa
          in sede  di  Conferenza  unificata  e  disciplinati  con  i
          provvedimenti   annuali   che   determinano   la    manovra
          finanziaria. L'entita' delle  risorse  e'  determinata  dai
          medesimi provvedimenti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7, commi  da  26  a
          29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti
          in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e    di
          competitivita' economica), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125: 
              «26. Sono attribuite al Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma  1,  lettera
          c), del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  ivi
          inclusa la gestione del Fondo per le aree  sottoutilizzate,
          fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica
          e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo  e
          coesione. 
              27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  26,
          il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  il  Ministro
          delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la
          coesione economica del Ministero dello sviluppo  economico,
          ad eccezione della Direzione generale per  l'incentivazione
          delle   attivita'   imprenditoriali,   il   quale   dipende
          funzionalmente dalle predette autorita'. 
              28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui  al
          comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i
          Ministri dell'economia e delle  finanze  e  dello  sviluppo
          economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate
          restano nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
              29.  Restano  ferme  le   funzioni   di   controllo   e
          monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.». 
               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              « Art. 3. Intese 
              1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
          un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.». 
              - Si riporta il testo degli artt..  2,  comma  3,  e  3
          della citata legge n. 42 del 2009: 
              «3. I decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, del Ministro per le riforme  per  il  federalismo,
          del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro
          per i rapporti  con  le  regioni  e  del  Ministro  per  le
          politiche   europee,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'interno,   con   il   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione e l'innovazione e con  gli  altri  Ministri
          volta a volta competenti  nelle  materie  oggetto  di  tali
          decreti. Gli schemi di decreto legislativo,  previa  intesa
          da sancire in sede di Conferenza unificata ai  sensi  dell'
          articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione
          tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni  recate
          dal  medesimo  schema  di  decreto  sul  saldo   netto   da
          finanziare, sull'indebitamento netto delle  amministrazioni
          pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perche' su
          di essi sia espresso il parere  della  Commissione  di  cui
          all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari  competenti
          per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta
          giorni  dalla  trasmissione.  In  mancanza  di  intesa  nel
          termine di cui all' articolo 3 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, il Consiglio  dei  ministri  delibera,
          approvando una relazione  che  e'  trasmessa  alle  Camere.
          Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per
          cui l'intesa non e' stata raggiunta.». 
              «Art. 3. Commissione parlamentare per l'attuazione  del
          federalismo fiscale 
              1.  E'  istituita  la  Commissione   parlamentare   per
          l'attuazione del federalismo fiscale, composta da  quindici
          senatori e da quindici deputati,  nominati  rispettivamente
          dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente
          della Camera  dei  deputati,  su  designazione  dei  gruppi
          parlamentari, in modo da rispecchiarne la  proporzione.  Il
          presidente della Commissione e' nominato tra  i  componenti
          della stessa dal Presidente del Senato della  Repubblica  e
          dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro.
          La Commissione si riunisce per la sua  prima  seduta  entro
          venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di
          due vicepresidenti e di due segretari che, insieme  con  il
          presidente, compongono l'ufficio di presidenza. 
              2. L'attivita' e  il  funzionamento  della  Commissione
          sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
          Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori. 
              3.  Gli  oneri   derivanti   dall'istituzione   e   dal
          funzionamento della Commissione e del Comitato  di  cui  al
          comma 4 sono posti per meta' a carico del bilancio  interno
          del Senato della  Repubblica  e  per  meta'  a  carico  del
          bilancio interno  della  Camera  dei  deputati.  Gli  oneri
          connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato  di
          cui al comma  4  sono  a  carico  dei  rispettivi  soggetti
          istituzionali rappresentati, i quali  provvedono  a  valere
          sugli ordinari stanziamenti di bilancio  e  comunque  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Ai
          componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta  alcun
          compenso. 
              4. Al fine di assicurare il raccordo della  Commissione
          con le regioni, le citta' metropolitane, le  province  e  i
          comuni, e' istituito un Comitato  di  rappresentanti  delle
          autonomie   territoriali,   nominato    dalla    componente
          rappresentativa  delle  regioni   e   degli   enti   locali
          nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si
          riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti,  presso
          le sedi del Senato della  Repubblica  o  della  Camera  dei
          deputati, e' composto da dodici membri, dei  quali  sei  in
          rappresentanza delle regioni, due in  rappresentanza  delle
          province  e  quattro  in  rappresentanza  dei  comuni.   La
          Commissione, ogniqualvolta lo ritenga  necessario,  procede
          allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne  acquisisce
          il parere. 
              5. La Commissione: 
              a)  esprime  i  pareri   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di cui all'articolo 2; 
              b) verifica lo stato di attuazione di  quanto  previsto
          dalla presente legge e ne  riferisce  ogni  sei  mesi  alle
          Camere fino alla conclusione della fase transitoria di  cui
          agli articoli 20 e 21. A tal fine puo'  ottenere  tutte  le
          informazioni   necessarie   dalla    Commissione    tecnica
          paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di  cui
          all'articolo  4  o  dalla  Conferenza  permanente  per   il
          coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5; 
              c)  sulla  base  dell'attivita'   conoscitiva   svolta,
          formula osservazioni e  fornisce  al  Governo  elementi  di
          valutazione  utili   alla   predisposizione   dei   decreti
          legislativi di cui all'articolo 2. 
              6. La Commissione puo'  chiedere  ai  Presidenti  delle
          Camere una proroga di venti giorni  per  l'espressione  del
          parere,  qualora  cio'   si   renda   necessario   per   la
          complessita' della  materia  o  per  il  numero  di  schemi
          trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
          Con la proroga del termine per l'espressione del parere  si
          intende prorogato di venti giorni anche il  termine  finale
          per  l'esercizio  della  delega.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione  del  parere  scada  nei  trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine  finale  per  l'esercizio
          della delega o successivamente, quest'ultimo  e'  prorogato
          di novanta giorni. 
              7. La Commissione e'  sciolta  al  termine  della  fase
          transitoria di cui agli articoli 20 e 21.». 
          Note all'art. 1: 
              - Per il  testo  dell'art.  119,  quinto  comma,  della
          Costituzione, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 16 della citata  legge  n.  42
          del 2009, si veda nelle note alle premesse.