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DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011, n. 67

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183.(11G0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2011
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 13/05/2011, n. 110 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/2016)
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Testo in vigore dal: 1-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
  Visto l'articolo 1, commi 3, lettere da a) ad f), 90  e  91,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247; 
  Visto l'articolo 1  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  come
modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; 
  Visto l'articolo 12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; 
  Visto l'articolo 2 del decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999; 
  Sentite   le   organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative dei lavoratori e dei datori  di  lavoro  in  data  25
gennaio 2011; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 gennaio 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 10 febbraio 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 aprile 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti 
 
  1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto
2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso
al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il  requisito
di anzianita' contributiva non inferiore a  trentacinque  anni  e  il
regime di decorrenza  del  pensionamento  vigente  al  momento  della
maturazione  dei  requisiti  agevolati,  le  seguenti  tipologie   di
lavoratori dipendenti: 
    a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente  usuranti  di
cui all'articolo 2 del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999; 
    b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti  ai  soli  fini
del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie: 
      1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera
g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66,  che  prestano  la
loro attivita' nel periodo notturno come definito alla lettera d) del
predetto comma 2, per almeno 6 ore per un  numero  minimo  di  giorni
lavorativi all'anno non inferiore a 78  per  coloro  che  maturano  i
requisiti per l'accesso anticipato nel periodo  compreso  tra  il  1°
luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per  coloro  che
maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009; 
      2) al di fuori dei casi di cui al  numero  1),  lavoratori  che
prestano la loro attivita' per almeno tre ore nell'intervallo tra  la
mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo  1,  comma  2,
lettera d), del predetto decreto legislativo  n.  66  del  2003,  per
periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo; 
    c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano  le
voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro
di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente  decreto
legislativo, cui si applicano  i  criteri  per  l'organizzazione  del
lavoro previsti  dall'articolo  2100  del  codice  civile,  impegnati
all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un
ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con  mansioni
organizzate  in  sequenze  di  postazioni,  che  svolgano   attivita'
caratterizzate  dalla  ripetizione  costante   dello   stesso   ciclo
lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a
flusso  continuo  o  a   scatti   con   cadenze   brevi   determinate
dall'organizzazione del lavoro o  dalla  tecnologia,  con  esclusione
degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di  produzione,  alla
manutenzione, al rifornimento materiali, ad attivita' di  regolazione
o controllo computerizzato delle linee di produzione e  al  controllo
di qualita'; 
    d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a
9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. 
  2.  Il  diritto  al   trattamento   pensionistico   anticipato   e'
esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma  1  abbiano  svolto
una o piu' delle attivita' lavorative di cui alle lettere a), b),  c)
e d) del medesimo comma 1, secondo le modalita' ivi previste, per  un
periodo di tempo pari: 
    a) ad almeno sette anni ((...)) negli ultimi dieci  di  attivita'
lavorativa, ((ovvero)) 
    b) ad almeno la meta' della vita lavorativa complessiva, ((...)). 
  3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto
dei periodi  di  svolgimento  effettivo  delle  attivita'  lavorative
indicate alle lettere a),  b),  c)  ed),  con  esclusione  di  quelli
totalmente coperti da contribuzione figurativa. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori dipendenti di  cui
al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico  con  i
requisiti previsti dalla Tabella B di cui all'Allegato  1della  legge
24 dicembre 2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti
agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122.  ((In  via  transitoria,  con
riferimento ai  requisiti  di  cui  al  presente  comma  non  trovano
applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui  al  citato
articolo 12  del  decreto-legge  n.  78  del  2010,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,  previsti  per  gli  anni
2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi  dell'articolo  24,  comma  13,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)). 
  5. In via transitoria, per il periodo 2008-2011 i lavoratori di cui
al comma 1 conseguono il  diritto  al  trattamento  pensionistico  in
presenza dei seguenti requisiti: 
    a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il  30  giugno
2009, un'eta'  anagrafica  ridotta  di  un  anno  rispetto  a  quella
indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1della legge n. 247  del
2007; 
    b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre
2009, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed  una  somma  di  eta'
anagrafica e anzianita' contributiva inferiore di due unita' rispetto
ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella  B  di  cui
all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007; 
    c) per l'anno 2010, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed una
somma di eta' anagrafica e anzianita'  contributiva  ridotta  di  una
unita' rispetto ai requisiti indicati per  lo  stesso  periodo  nella
predetta Tabella B; 
    d) per l'anno 2011, un'eta' anagrafica inferiore ridotta  di  tre
anni ed una  somma  di  eta'  anagrafica  e  anzianita'  contributiva
ridotta di due unita' rispetto ai requisiti indicati  per  lo  stesso
periodo nella medesima Tabella B. 
  6. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui  al  comma  1,
lettera b), numero 1), per  un  numero  di  giorni  lavorativi  annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti  per  l'accesso  anticipato
dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011, la riduzione del requisito di
eta' anagrafica prevista al comma 5 non puo' superare: 
    a) un anno per coloro che svolgono le predette attivita'  per  un
numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; 
    b) due  anni  per  coloro  che  svolgono  le  predette  attivita'
lavorativa per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77. 
  6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al comma 1,
lettera b), numero 1), per  un  numero  di  giorni  lavorativi  annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti  per  l'accesso  anticipato
dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui
alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: 
    a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due  unita'
per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni
lavorativi all'anno da 64 a 71; 
    b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di  una  unita'
per coloro che svolgono  le  predette  attivita'  lavorative  per  un
numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77. 
  7. Ai fini dell'applicazione del commi 6 e 6-bis,  e'  considerata,
tra le attivita' di cui alle lettere a)  e  b)  del  comma  medesimo,
quella svolta da ciascun lavoratore per  il  periodo  di  tempo  piu'
lungo nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al  comma  2  e,
nel caso di svolgimento per un periodo di tempo  equivalente,  quella
di cui alla lettera b). Qualora il lavoratore di cui al comma 6 abbia
svolto anche una o piu' delle attivita' di cui alle altre fattispecie
indicate alle lettere a), b), c) e d) del  comma  1,  si  applica  il
beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in
considerazione il periodo complessivo in cui  sono  state  svolte  le
attivita' di cui alle predette lettere a), b), c) e d), le  attivita'
specificate al comma 6 medesimo siano state  svolte  per  un  periodo
superiore alla meta'. 
  8. Sono fatte salve  le  norme  di  miglior  favore  per  l'accesso
anticipato  al  pensionamento,   rispetto   ai   requisiti   previsti
nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di  miglior
favore non sono cumulabili o  integrabili  con  le  disposizioni  del
presente articolo. 
  9. I benefici di cui al presente articolo spettano, fermo  restando
quanto  disciplinato  dall'articolo  3,  con  effetto   dalla   prima
decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del presente decreto
purche', in  ogni  caso,  successiva  alla  data  di  cessazione  del
rapporto di lavoro.