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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2011, n. 65

Regolamento recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. (11G0102)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/05/2011
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Testo in vigore dal: 25-5-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visti gli articoli 4, 14 e 19, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  concernente
l'attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni,  ed  in
particolare, gli articoli 13 e 14; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in
particolare, gli articoli 7 e 21, comma 2; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,  e  successive
modificazioni, recante riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi  e
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei  rendimenti
e  dei  risultati   dell'attivita'   svolta   dalle   amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ed in particolare, gli  articoli  da
14 al 21; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
codice dell'ordinamento militare; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 settembre 2010; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell'Adunanza dell'8 novembre 2010; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 febbraio 2011; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in  materia
  di ordinamento militare di cui  al  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
 
  1. In  attuazione  dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, concernente l'obbligo  per  le  Amministrazioni
pubbliche di istituire, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica, gli Organismi indipendenti di valutazione della performance
in luogo  dei  Servizi  di  controllo  interno,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e al fine di introdurre ulteriori
misure  di   razionalizzazione   e   di   coordinamento   nell'ambito
dell'organizzazione  degli  uffici  di  diretta  collaborazione   del
Ministro  della   difesa,   al   testo   unico   delle   disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14: 
      1) il comma l e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Gli  uffici  di  diretta  collaborazione   esercitano   le
competenze di supporto del  Ministro  e  di  raccordo  fra  questi  e
l'amministrazione, ai sensi degli articoli  4  e  14,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Essi  collaborano  alla
definizione  degli  obiettivi  e  all'elaborazione  delle   politiche
pubbliche,  nonche'  alla  relativa  valutazione  e   alle   connesse
attivita' di  comunicazione,  con  particolare  riguardo  all'analisi
costi benefici, alla  congruenza  fra  obiettivi  e  risultati,  alla
qualita' e all'impatto della regolamentazione.»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Sono uffici di diretta collaborazione: 
        a) la segreteria del Ministro; 
        b) l'Ufficio di Gabinetto; 
        c) l'Ufficio legislativo; 
        d) l'Ufficio del Consigliere diplomatico; 
        e) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Il Capo di Gabinetto  collabora  con  il  Ministro  per  lo
svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e  per
la cura dei rapporti con  le  strutture  degli  Stati  maggiori,  del
Segretariato generale della difesa  e  degli  enti  e  organismi  del
Ministero;  assiste  il  Ministro  nelle  relazioni  con  gli  organi
costituzionali e nelle altre attivita' istituzionali di interesse del
dicastero;  coordina   le   attivita'   degli   uffici   di   diretta
collaborazione, dai quali e' informato e aggiornato  sulle  questioni
di  maggiore  rilevanza,  al   fine   di   assicurare   l'unitarieta'
dell'attivita' di supporto al vertice politico; assolve ai compiti di
supporto  al  Ministro  per  l'esercizio   di   tutte   le   funzioni
attribuitegli dalla legge; d'intesa con i responsabili, definisce, ad
eccezione degli uffici di  cui  ai  commi  7  e  8,  l'organizzazione
interna degli uffici di diretta collaborazione e assegna ad  essi  il
relativo personale; esercita le funzioni di comandante di  corpo  per
il  personale  militare  impiegato  presso  l'Ufficio  di  Gabinetto,
nonche' per il personale militare impiegato presso gli  altri  uffici
di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a  tale  fine,
da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente.»; 
      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Il Ministro puo'  nominare  un  Consigliere  giuridico  con
funzioni di collaborazione, consulenza  e  assistenza  nell'esercizio
delle sue funzioni e  iniziative  in  ambito  giuridico  e  normativo
adottate ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e nei rapporti istituzionali. Il Consigliere  giuridico
e'  scelto  fra  magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili,
avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, nonche'  fra  docenti
universitari  e  avvocati,  in  possesso  di  adeguata  capacita'  ed
esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della
produzione normativa. Se nominato, il Consigliere giuridico,  per  lo
svolgimento delle sue funzioni, si avvale  dell'Ufficio  legislativo,
d'intesa  con  il  capo  dell'Ufficio  e  risponde  direttamente   al
Ministro.»; 
      5) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Il Ministro  puo'  nominare  un  Consigliere  militare  con
funzioni di collaborazione, consulenza  e  assistenza  nell'esercizio
delle sue funzioni e iniziative nelle materie di interesse  militare.
In particolare la consulenza  si  esplica  per  l'elaborazione  delle
direttive  in  materia  di  politica  militare  e  per  le   connesse
determinazioni di competenza dell'organo politico  anche  per  quanto
riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria.  Nella  sua
opera si raccorda per ogni necessita' con  lo  Stato  maggiore  della
difesa e con gli altri competenti uffici  dell'Amministrazione  della
difesa. Il Consigliere militare e' scelto fra gli ufficiali  generali
o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e  preparazione  nel
settore. Puo' essere, altresi', nominato tra dirigenti della pubblica
amministrazione, ovvero esperti in possesso  di  adeguate  capacita',
avuto riguardo ai titoli professionali,  culturali  e  scientifici  e
alle esperienze maturate nel settore della difesa.  Se  nominato,  il
Consigliere militare, per  lo  svolgimento  delle  sue  funzioni,  si
avvale dell'Ufficio di Gabinetto, d'intesa con il Capo di  Gabinetto,
e risponde direttamente al Ministro.»; 
      6) al comma 8, le parole: «per lo svolgimento  degli  incarichi
istituzionali delegati»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  lo
svolgimento delle funzioni ad essi delegate»; 
    b) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 15. 
           Funzioni degli uffici di diretta collaborazione 
 
  1. La segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento
dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli  impegni
mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta  collaborazione.
La segreteria del Ministro e' diretta dal Capo della segreteria,  che
coadiuva e assiste il  Ministro  nello  svolgimento  delle  attivita'
istituzionali e adempie, su suo mandato,  a  compiti  specifici.  Fa,
altresi',  parte  della  segreteria  del   Ministro   il   segretario
particolare  che  cura  l'agenda  e  la  corrispondenza  privata  del
Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro  relativamente
al suo incarico istituzionale. 
  2. L'Ufficio di Gabinetto  coadiuva  il  Capo  di  Gabinetto  nello
svolgimento delle funzioni di cui all'articolo  14,  comma  3;  cura,
altresi', l'esame degli atti ai  fini  dell'inoltro  alla  firma  del
Ministro e dei Sottosegretari di Stato delegati; supporta il Ministro
nello svolgimento dell'attivita' politico-parlamentare; predispone le
risposte agli atti parlamentari di indirizzo e controllo  riguardanti
il Ministero, non riferiti ad atti normativi, verificando il  seguito
dato agli stessi; in materia di politica militare svolge attivita' di
supporto  tecnico  per  le  determinazioni  e  l'elaborazione   delle
direttive e delle decisioni del Ministro,  anche  con  riguardo  agli
effetti  finanziari,  alla   rilevazione   delle   problematiche   da
affrontare, alla verifica degli effetti delle determinazioni assunte,
nonche' alla promozione di iniziative  scientifiche  e  culturali  di
settore, in raccordo con  i  competenti  uffici  dell'amministrazione
della difesa;  cura  le  attivita'  di  rappresentanza  e  quelle  di
cerimoniale del Ministro; cura le attivita' concernenti gli  atti  di
indirizzo, coordinamento e controllo nei settori dell'informazione  e
della comunicazione mediatica; cura i rapporti con il sistema  e  gli
organi  di  informazione  nazionali  e  internazionali;  programma  e
coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali
di  informazione  istituzionale  e  altre   attivita'   di   pubblica
informazione e comunicazione dell'amministrazione della difesa, anche
in collaborazione con gli organi di pubblica informazione centrali  e
periferici costituiti presso gli Stati maggiori della difesa e presso
il Segretariato generale; predispone il materiale per gli  interventi
del Ministro. Con decreto del  Ministro,  su  proposta  del  Capo  di
Gabinetto, sono nominati un Vice capo  di  Gabinetto  civile,  scelto
nell'ambito dei dirigenti del ruolo dei  dirigenti  del  Ministero  e
incaricato  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   4,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  due  o  piu'  Vice  capi  di
Gabinetto militari, uno dei quali con funzioni vicarie, scelti tra  i
generali e ammiragli in servizio permanente. L'Ufficio  di  Gabinetto
e' articolato in distinte  aree  organizzative,  che  possono  essere
affidate  alla  direzione  o  al  coordinamento  dei  Vice  capi   di
Gabinetto. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto  operano,  altresi',
gli ufficiali aiutanti di campo, di bandiera e di volo  del  Ministro
che rispondono direttamente a quest'ultimo. 
  3. L'Ufficio legislativo  cura  l'attivita'  di  definizione  delle
iniziative legislative e regolamentari nelle  materie  di  competenza
del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini  dello  studio  e
della progettazione normativa, dei competenti uffici  del  Ministero,
garantendo la qualita'  del  linguaggio  normativo,  la  fattibilita'
delle  norme  introdotte,  lo  snellimento   e   la   semplificazione
normativa, nonche'  l'analisi  dell'impatto  della  regolamentazione.
Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli
d'iniziativa parlamentare; segue l'andamento dei lavori  parlamentari
e assicura il raccordo permanente  con  l'attivita'  normativa  delle
Camere e con le altre attivita' parlamentari a questa connesse; cura,
nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti  con  la  Presidenza
del Consiglio dei Ministri e le  altre  amministrazioni  interessate,
anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti  dell'Unione
europea,  i  rapporti  con  gli  organi  costituzionali,  nonche'  le
autorita' indipendenti. Sovrintende  al  contenzioso  internazionale,
comunitario, costituzionale, nonche'  agli  adempimenti  relativi  al
contenzioso sugli  atti  del  Ministro,  ferme  restando  le  attuali
competenze in materia di  contenzioso  degli  uffici  del  Ministero.
Predispone le risposte agli  atti  parlamentari  di  controllo  e  di
indirizzo  politico  riguardanti  il  Ministero  riferiti   ad   atti
normativi e verifica il seguito dato agli stessi; svolge attivita' di
consulenza  giuridica,  oltre  che  per   il   Ministro   e   per   i
Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici  dell'organizzazione
centrale del Ministero. Il Capo dell'Ufficio opera in raccordo con il
Consigliere giuridico del Ministro, se nominato. 
  4. L'Ufficio del Consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le
strutture del Ministero, le attivita' di supporto al Ministro  per  i
rapporti internazionali e comunitari. 
  5.  Le  segreterie  dei  Sottosegretari  di  Stato,   dirette   dal
Capo-segreteria,    si    occupano    della    corrispondenza     del
Sottosegretario, curano i rapporti dello stesso  con  altri  soggetti
pubblici e privati e assistono il Sottosegretario  nello  svolgimento
di ogni altro compito a questi affidato in ragione del  suo  incarico
istituzionale. Nell'ambito delle  segreterie  operano,  alle  dirette
dipendenze  del  Sottosegretario  di  Stato,  anche   il   Segretario
particolare e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo e,
se nominato, il consigliere per gli affari delegati.»; 
    c) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 16. 
         Responsabili degli uffici di diretta collaborazione 
 
  1. Il Capo  di  Gabinetto  e'  ufficiale  in  servizio  permanente,
nominato dal Ministro tra gli ufficiali generali  o  ammiragli  delle
Forze armate. 
  2. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' nominato fra i dirigenti del
ruolo dei dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ovvero,  dal  Ministro,  tra  gli
ufficiali generali o ammiragli in  servizio  permanente  delle  Forze
armate. 
  3. Il Consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro  in  ragione
della comprovata esperienza professionale nella carriera diplomatica,
d'intesa con il Ministro degli affari esteri. 
  4. Il  Capo  della  segreteria  e  il  Segretario  particolare  del
Ministro, nonche' i capi delle segreterie, i segretari particolari  e
i consiglieri per gli affari delegati dei  Sottosegretari  di  Stato,
sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione,
sulla base di  un  rapporto  fiduciario  con  il  Ministro  o  con  i
Sottosegretari interessati. Il Capo della segreteria e il  Segretario
particolare del Ministro sono nominati dal  Ministro.  I  capi  delle
segreterie, i segretari particolari e i consiglieri  per  gli  affari
delegati dei Sottosegretari di Stato sono nominati  con  decreto  del
Ministro, su designazione dei Sottosegretari interessati. 
  5. Il Capo di Gabinetto e  il  Capo  dell'Ufficio  legislativo,  se
militare, al termine del mandato governativo, restano in  carica  per
l'ulteriore periodo di tre mesi, ferma restando  la  possibilita'  di
revoca anticipata o di conferma. Per  il  restante  personale,  fatte
comunque salve le possibilita' di revoca anticipata o di conferma, la
durata degli incarichi e' disciplinata  dall'articolo  14,  comma  2,
terzo periodo, del decreto legislativo n. 165  del  2001,  in  quanto
applicabile. 
  6.  Gli  incarichi  di  responsabilita'   degli   uffici   di   cui
all'articolo 14, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi  attivita'
professionale e con altri incarichi di  direzione  di  uffici.  Dello
svolgimento  di  altri  incarichi  o  di  attivita'  professionali  a
carattere non continuativo e' informato il Ministro che ne valuta  la
compatibilita' con le funzioni svolte.»; 
    d) all'articolo 17: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Il  contingente  di  personale  degli  uffici  di  diretta
collaborazione, di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), c) e
d),  e'  stabilito  complessivamente  in  153  unita'.   Entro   tale
contingente complessivo  possono  essere  assegnati  agli  uffici  di
diretta  collaborazione  i  dipendenti   dell'amministrazione   della
difesa, ovvero altri  dipendenti  pubblici,  anche  in  posizione  di
aspettativa, fuori ruolo,  comando  o  in  altre  analoghe  posizioni
previste dai rispettivi ordinamenti, nonche' ai  sensi  dell'articolo
14, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nel
limite  del  10  per  cento  del  predetto  contingente  complessivo,
collaboratori assunti con contratto a tempo  determinato,  esperti  e
consulenti  per  specifiche  aree  di  attivita'  e  per  particolari
professionalita'  e  specializzazioni,   anche   con   incarichi   di
collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto  del  criterio
dell'invarianza della spesa di cui  all'articolo  14,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»; 
      2) al comma 2,  secondo  periodo,  le  parole:  «un  numero  di
specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non superiore
a dieci» sono sostituite dalle  seguenti:  «un  numero  di  specifici
incarichi di  funzioni  di  livello  dirigenziale  non  generale  non
superiore a dieci, con funzioni di direzione delle strutture  in  cui
si articolano gli uffici di diretta collaborazione»; 
      3) al comma 3, le parole: «sono assegnati 12»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sono assegnati dodici»; 
      4) al comma 4: 
        4.1) le  parole:  «dal  Capo  dell'Ufficio  per  la  politica
militare,» sono soppresse; 
        4.2) le parole: «la posizione del Portavoce e del Consigliere
giuridico»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la   posizione   del
Portavoce, del Consigliere giuridico e del Consigliere militare»; 
    e) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 18. 
       Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato 
 
  1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo
della  segreteria,  sono  assegnate,  al  di  fuori  del  contingente
complessivo di cui all'articolo 17, comma 1, fino ad  un  massimo  di
otto unita' di personale,  compreso  il  segretario  particolare,  il
consigliere per gli  affari  delegati,  se  nominato,  e  l'ufficiale
aiutante di campo, di bandiera o di volo,  scelte  tra  i  dipendenti
dell'amministrazione  della  difesa  o   di   altre   amministrazioni
pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando  o  altre
analoghe  posizioni  previste  dai  rispettivi   ordinamenti.   Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.»; 
    f) all'articolo 19: 
      1) al comma 3, le parole: «Al Capo dell'Ufficio per la politica
militare,  al   Consigliere   diplomatico,   al   Capo   dell'Ufficio
legislativo,  se  militare,  a  tre  Vice  capo  di   Gabinetto,   al
Consigliere giuridico»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Al  Capo
dell'Ufficio legislativo, se militare, al  Consigliere  militare,  al
Consigliere diplomatico, al Consigliere giuridico, a tre Vice capo di
Gabinetto»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Al Capo della segreteria e al  Segretario  particolare  del
Ministro, nonche' ai capi  delle  segreterie  dei  Sottosegretari  di
Stato, o, in alternativa, ai segretari particolari dei Sottosegretari
di   Stato,   qualora   nominati   fra   estranei   alle    pubbliche
amministrazioni, spetta  un  trattamento  economico  onnicomprensivo,
articolato in una voce retributiva non superiore alla misura  massima
del trattamento economico  fondamentale  dei  dirigenti  preposti  ad
ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione
di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo
non  superiore  alla  misura  massima  del   trattamento   accessorio
spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non  generale
del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale  trattamento,  se  piu'
favorevole, integra, per  la  differenza,  il  trattamento  economico
spettante.»; 
      3) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
      «8. Ai dirigenti di cui all'articolo  17,  comma  2,  assegnati
agli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di  funzioni
di livello dirigenziale non generale, e' corrisposta una retribuzione
di posizione  in  misura  equivalente  ai  valori  economici  massimi
attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del  Ministero,  nonche',
in  attesa  di  specifica  disposizione  contrattuale,  un'indennita'
sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con  decreto
del Ministro su proposta  del  Capo  di  Gabinetto,  di  importo  non
superiore al cinquanta per cento della retribuzione di  posizione,  a
fronte  delle  specifiche   responsabilita'   connesse   all'incarico
attribuito, della specifica qualificazione  professionale  posseduta,
della  disponibilita'  ad  orari  disagevoli,  della  qualita'  della
prestazione individuale.»; 
      4)  al  comma  11,  le  parole:  «degli  istituti   retributivi
finalizzati   alla   incentivazione   della   produttivita'   e    al
miglioramento dei  servizi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei
compensi  per  il  lavoro   straordinario,   per   la   produttivita'
collettiva, per la qualita' della prestazione individuale di  cui  ai
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale  del  comparto
Ministeri»; 
      5) il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
      «12. Il personale beneficiario della indennita' di cui al comma
11 e' determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli
uffici di cui all'articolo  14,  comma  2.  In  attesa  di  specifica
disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura  dell'indennita'
e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Per  il  personale  appartenente  alle
Forze armate, l'indennita' e' determinata con decreto  del  Ministro,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»; 
    g) all'articolo 20: 
      1)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  «Gli  uffici  di  diretta
collaborazione  del  Ministro»,  sono  inserite   le   seguenti:   «e
l'Organismo indipendente di  valutazione  della  performance  di  cui
all'articolo 21»; 
      2) al comma 2, alla lettera a), dopo le parole:  «al  personale
assegnato agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2», sono aggiunte
le seguenti: «, nonche' all'Organismo e all'ufficio  di  supporto  di
cui all'articolo 21»; 
      3)  al  comma  3,  le  parole:  «puo'   delegare   i   relativi
adempimenti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «puo'  delegare  gli
adempimenti relativi alla gestione di cui al comma 1»; 
    h) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 21. 
                Organismo indipendente di valutazione 
                          della performance 
 
  1. L'Organismo indipendente di valutazione  della  performance,  di
cui all'articolo 14, comma 1,  del  decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, di seguito denominato Organismo, svolge,  in  posizione
di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicati
dai commi 2, 4 e 5, del medesimo articolo 14 del decreto  legislativo
n. 150 del 2009, nonche' quelli di cui  agli  articoli  1,  commi  1,
lettera d), e 2, lettera a), e 8, comma 1, del decreto legislativo n.
286 del 1999 e successive modificazioni. L'organismo svolge le  sopra
indicate attribuzioni anche nei riguardi di enti e organismi vigilati
dal Ministero della difesa non dotati  di  struttura  di  misurazione
della performance. 
  2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' accedere
agli atti e ai documenti concernenti  le  attivita'  ministeriali  di
interesse e puo' richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali  di
riferimento le informazioni all'uopo necessarie.  Sugli  esiti  delle
proprie attivita'  l'Organismo  riferisce  secondo  i  criteri  e  le
modalita' di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n.
150 del 2009. 
  3. L'Organismo e' costituito da un collegio di tre  componenti,  di
cui uno con funzioni di presidente, ovvero da un organo  monocratico.
I componenti dell'Organismo, ivi incluso il presidente, sono nominati
dal  Ministro  della  difesa  per  l'espletamento  di   un   incarico
triennale, rinnovabile una sola  volta,  secondo  le  modalita'  e  i
criteri di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del decreto  legislativo
n. 150 del 2009. 
  4. Il Presidente dell'organo collegiale, ovvero l'unico  componente
dell'Organismo, e' un ufficiale generale o grado corrispondente delle
Forze armate, ovvero un dirigente  civile  del  ruolo  dei  dirigenti
dell'Amministrazione della difesa, incaricato ai sensi  dell'articolo
19, comma 4, del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  ovvero  un
estraneo all'amministrazione, esperto in materia di pianificazione  e
programmazione strategica. 
  5. In caso di Organismo collegiale, nel rispetto  dei  principi  di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al  fine
di elevare i  livelli  di  autonomia  e  imparzialita'  di  giudizio,
l'incarico  di  componente  il  collegio  e'  conferito  a  personale
estraneo all'amministrazione, con  comprovata  esperienza  nei  campi
della pianificazione, programmazione strategica e  misurazione  della
performance ovvero  a  personale  di  pari  estrazione  professionale
appartenente all'amministrazione. 
  6. E' istituito un Ufficio di  supporto,  quale  struttura  tecnica
permanente, competente a  perfezionare  le  attivita'  istruttorie  e
quelle propedeutiche all'espletamento delle funzioni di cui  al comma
1. L'ufficio si articola in due reparti, dei quali l'uno  sovrintende
alle  attivita'  connesse  con  le  funzioni  di  valutazione  e   di
misurazione della performance, di cui all'articolo 14, comma  4,  del
decreto legislativo n. 150 del 2009, e l'altro a quelle connesse  con
il controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 1, del  decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  286.   L'organizzazione   interna
dell'Ufficio  e  dei  reparti  e'  definita  con  determinazione  del
Presidente dell'organo collegiale, ovvero dell'unico componente dell'
Organismo. 
  7. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 6 e'  nominato  con
decreto del Ministro,  su  designazione  del  Presidente  dell'organo
collegiale,  ovvero  dell'unico  componente  dell'Organismo,  fra   i
generali di brigata o colonnelli o gradi corrispondenti  delle  Forze
armate o i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti
del Ministero appartenenti al contingente  di  cui  al  comma  8,  in
possesso di specifiche professionalita'  ed  esperienza  nel  settore
della misurazione della performance. 
  8. All'ufficio di cui al comma 6 e'  assegnato  un  contingente  di
personale non superiore a quattordici unita', nel quale sono compresi
due dirigenti civili di seconda fascia del ruolo  dei  dirigenti  del
Ministero della difesa e due ufficiali in servizio permanente, con il
grado di generale di brigata  o  colonnello  o  gradi  corrispondenti
delle Forze armate. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale
sono disposti, previo parere del  Presidente  dell'organo  collegiale
ovvero dell'unico componente dell'Organismo, fra coloro che  sono  in
possesso di specifiche professionalita'  ed  esperienza  nel  settore
della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 
  9. Ai componenti dell'Organismo, nonche' al personale  dell'ufficio
di supporto di cui al comma 8 si applicano  i  trattamenti  economici
previsti per il personale in servizio presso gli  uffici  di  diretta
collaborazione. 
  10.  Al  Presidente   dell'organo   collegiale   ovvero   all'unico
componente dell'Organismo, di cui al  comma  4,  spetta  il  medesimo
trattamento economico previsto per gli incarichi di cui  all'articolo
19, comma 3. 
  11. Ai componenti dell'Organismo collegiale, di  cui  al  comma  3,
spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 10. 
  12. Ai colonnelli e generali  di  brigata  e  gradi  corrispondenti
delle Forze armate facenti parte del contingente di cui al  comma  8,
compreso il responsabile dell'ufficio di supporto, e' corrisposto  il
trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 9. 
  13. Ai dirigenti civili facenti parte del  contingente  di  cui  al
comma 8, per lo svolgimento di funzioni di livello  dirigenziale  non
generale, e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo
19, comma 8. 
  14. Al  restante  personale  non  dirigenziale  militare  e  civile
appartenente al contingente di cui al comma 8, in funzione delle aree
funzionali di appartenenza o dei gradi rivestiti, e'  corrisposto  il
trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 11.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 11 marzo 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                La Russa, Ministro della difesa 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2011 
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 398 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  leggi
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, supplemento ordinario. 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,
          recante: «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
          ordinario. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 14, 17,  19  e  20
          del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,
          n. 90, come modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 14 (Uffici di diretta collaborazione). -  1.  Gli
          uffici di diretta collaborazione esercitano  le  competenze
          di supporto  del  Ministro  e  di  raccordo  fra  questi  e
          l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Essi
          collaborano   alla   definizione    degli    obiettivi    e
          all'elaborazione delle politiche  pubbliche,  nonche'  alla
          relativa  valutazione  e   alle   connesse   attivita'   di
          comunicazione, con particolare riguardo  all'analisi  costi
          benefici, alla congruenza fra obiettivi e  risultati,  alla
          qualita' e all'impatto della regolamentazione. 
              2. Sono uffici di diretta collaborazione: 
                a) la segreteria del Ministro; 
                b) l'Ufficio di Gabinetto; 
                c) l'Ufficio legislativo; 
                d) l'Ufficio del Consigliere diplomatico; 
                e) le segreterie dei Sottosegretari di Stato. 
              3. Il Capo di Gabinetto collabora con il  Ministro  per
          lo     svolgimento     delle      funzioni      d'indirizzo
          politico-amministrativo e per la cura dei rapporti  con  le
          strutture degli Stati maggiori, del  Segretariato  generale
          della difesa  e  degli  enti  e  organismi  del  Ministero;
          assiste  il  Ministro  nelle  relazioni  con   gli   organi
          costituzionali e nelle  altre  attivita'  istituzionali  di
          interesse del dicastero; coordina le attivita' degli uffici
          di  diretta  collaborazione,  dai  quali  e'  informato   e
          aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza,  al  fine
          di assicurare l'unitarieta' dell'attivita' di  supporto  al
          vertice  politico;  assolve  ai  compiti  di  supporto   al
          Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli
          dalla legge; d'intesa con  i  responsabili,  definisce,  ad
          eccezione  degli  uffici  di  cui   ai   commi   7   e   8,
          l'organizzazione   interna   degli   uffici   di    diretta
          collaborazione e assegna ad  essi  il  relativo  personale;
          esercita  le  funzioni  di  comandante  di  corpo  per   il
          personale militare impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto,
          nonche' per il  personale  militare  impiegato  presso  gli
          altri  uffici  di  diretta  collaborazione,  salvo   quelli
          diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze armate
          in servizio permanente. 
              4. Il Ministro, allo scopo  di  essere  coadiuvato  nei
          rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi
          di informazione, puo' nominare un portavoce, che risponde a
          lui direttamente; se il portavoce nominato e' estraneo alla
          pubblica amministrazione deve essere iscritto all'albo  dei
          giornalisti. 
              5. Il Ministro puo' nominare un  Consigliere  giuridico
          con funzioni di  collaborazione,  consulenza  e  assistenza
          nell'esercizio delle sue funzioni e  iniziative  in  ambito
          giuridico e normativo adottate ai  sensi  dell'art.  4  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  nei  rapporti
          istituzionali.  Il  Consigliere  giuridico  e'  scelto  fra
          magistrati ordinari, amministrativi e  contabili,  avvocati
          dello Stato, consiglieri parlamentari, nonche' fra  docenti
          universitari e avvocati, in possesso di adeguata  capacita'
          ed  esperienza  nel  campo  della  consulenza  giuridica  e
          legislativa e della produzione normativa. Se  nominato,  il
          Consigliere  giuridico,  per  lo  svolgimento   delle   sue
          funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa  con
          il capo dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro. 
              6. Il Ministro puo' nominare  un  Consigliere  militare
          con funzioni di  collaborazione,  consulenza  e  assistenza
          nell'esercizio  delle  sue  funzioni  e  iniziative   nelle
          materie di interesse militare. In particolare la consulenza
          si esplica per l'elaborazione delle direttive in materia di
          politica militare  e  per  le  connesse  determinazioni  di
          competenza dell'organo politico anche per  quanto  riguarda
          le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. Nella  sua
          opera si raccorda per ogni necessita' con lo Stato maggiore
          della  difesa   e   con   gli   altri   competenti   uffici
          dell'Amministrazione della difesa. Il Consigliere  militare
          e'  scelto  fra  gli  ufficiali  generali  o  ammiragli  in
          possesso  di  specifiche  esperienze  e  preparazione   nel
          settore. Puo'  essere,  altresi',  nominato  tra  dirigenti
          della pubblica amministrazione, ovvero esperti in  possesso
          di   adeguate   capacita',   avuto   riguardo   ai   titoli
          professionali, culturali e scientifici  e  alle  esperienze
          maturate  nel  settore  della  difesa.  Se   nominato,   il
          Consigliere  militare,  per  lo   svolgimento   delle   sue
          funzioni, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, d'intesa con
          il Capo di Gabinetto, e risponde direttamente al Ministro. 
              7.  La  segreteria  del  Ministro  opera  alle  dirette
          dipendenze del Ministro. 
              8. Le segreterie dei Sottosegretari  di  Stato  operano
          alle  dirette  dipendenze  dei  rispettivi  Sottosegretari,
          garantendo  il  necessario  raccordo  con  gli  uffici  del
          Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione;
          per lo svolgimento delle  funzioni  ad  essi  delegate  dal
          Ministro,  i   Sottosegretari   di   Stato   si   avvalgono
          dell'Ufficio  di  Gabinetto,  dell'Ufficio  legislativo   e
          dell'Ufficio del Consigliere diplomatico.». 
              «Art. 17 (Personale  addetto  agli  uffici  di  diretta
          collaborazione). - 1. Il  contingente  di  personale  degli
          uffici di diretta collaborazione, di cui all'art. 14, comma
          2, lettere a), b), c) e d), e'  stabilito  complessivamente
          in 153 unita'. Entro tale contingente  complessivo  possono
          essere assegnati agli uffici di  diretta  collaborazione  i
          dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero  altri
          dipendenti pubblici, anche  in  posizione  di  aspettativa,
          fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste
          dai rispettivi ordinamenti, nonche' ai sensi dell'art.  14,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel
          limite  del  10  per   cento   del   predetto   contingente
          complessivo, collaboratori assunti con  contratto  a  tempo
          determinato, esperti e consulenti per  specifiche  aree  di
          attivita'   e   per    particolari    professionalita'    e
          specializzazioni, anche  con  incarichi  di  collaborazione
          coordinata  e  continuativa,  nel  rispetto  del   criterio
          dell'invarianza della spesa di cui all'art.  14,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              2. Per il personale estraneo all'Amministrazione  della
          difesa, l'assegnazione  o  il  rapporto  di  collaborazione
          cessa al termine  del  mandato  governativo  del  Ministro,
          ferma  restando  la  possibilita'  di  revoca   anticipata.
          Nell'ambito del  contingente  stabilito  dal  comma  1,  e'
          individuato, per lo svolgimento di  funzioni  attinenti  ai
          compiti di diretta collaborazione, un numero  di  specifici
          incarichi di funzioni di livello dirigenziale non  generale
          non superiore a dieci,  con  funzioni  di  direzione  delle
          strutture in  cui  si  articolano  gli  uffici  di  diretta
          collaborazione  e  un  incarico  di  livello   dirigenziale
          generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca. 
              3. Gli  incarichi  di  cui  al  comma  2  concorrono  a
          determinare   il   limite   degli   incarichi   conferibili
          dall'Amministrazione a norma  dell'art.  1,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,  n.
          108, sono attribuiti, ai sensi  dell'art.  19  del  decreto
          legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e,  se  di  livello
          dirigenziale non generale sono conferiti dal  Ministro,  su
          proposta dei titolari degli  uffici  di  cui  all'art.  14;
          nell'ambito del medesimo contingente di  cui  al  comma  1,
          sono assegnati dodici colonnelli o generali  di  brigata  e
          gradi corrispondenti in servizio permanente. 
              4. Le posizioni relative ai responsabili degli  uffici,
          costituite dal Capo di  Gabinetto,  dal  Capo  dell'Ufficio
          legislativo, dal Consigliere diplomatico,  dal  Capo  della
          segreteria del Ministro,  dal  Segretario  particolare  del
          Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari  di
          Stato, nonche' la posizione del Portavoce, del  Consigliere
          giuridico  e  del   Consigliere   militare   si   intendono
          aggiuntive rispetto al contingente di cui  al  comma  1;  i
          predetti soggetti, se dirigenti del  ruolo  dei  dirigenti,
          sono  incaricati  ai  sensi  dell'art.   19   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». 
              «Art. 19 (Trattamento economico). - 1. Ai  responsabili
          degli uffici  di  cui  all'art.  14,  comma  2,  spetta  un
          trattamento economico onnicomprensivo, determinato  con  le
          modalita'  di  cui  all'art.  14,  comma  2,  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              2. Il trattamento economico  complessivo  del  Capo  di
          Gabinetto  e'  articolato  in  una  voce  retributiva   non
          superiore alla misura  massima  del  trattamento  economico
          fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio  dirigenziale
          generale incaricati ai sensi  dell'art.  19  comma  3,  del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  in  un
          emolumento  accessorio,  da  fissare  in  un  importo   non
          superiore alla misura massima  del  trattamento  accessorio
          spettante per i predetti  incarichi  presso  il  Ministero;
          tale trattamento,  se  piu'  favorevole,  integra,  per  la
          differenza, il trattamento economico spettante. 
              3. Al Capo dell'Ufficio legislativo,  se  militare,  al
          Consigliere  militare,  al  Consigliere   diplomatico,   al
          Consigliere giuridico, a tre Vice capo di Gabinetto, spetta
          un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una
          voce retributiva non  superiore  alla  misura  massima  del
          trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a
          ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art.
          19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non
          superiore alla misura massima  del  trattamento  accessorio
          spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; per
          i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole,
          integra,  per  la  differenza,  il  trattamento   economico
          spettante. 
              4. Al Capo della segreteria e al Segretario particolare
          del  Ministro,  nonche'  ai  capi  delle   segreterie   dei
          Sottosegretari di Stato, o, in  alternativa,  ai  segretari
          particolari dei Sottosegretari di Stato,  qualora  nominati
          fra estranei  alle  pubbliche  amministrazioni,  spetta  un
          trattamento economico onnicomprensivo,  articolato  in  una
          voce retributiva non  superiore  alla  misura  massima  del
          trattamento economico fondamentale dei  dirigenti  preposti
          ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la
          retribuzione di posizione, e in  un  emolumento  accessorio
          determinato in un importo non superiore alla misura massima
          del trattamento accessorio spettante ai dirigenti  titolari
          di ufficio dirigenziale non generale del Ministero.  Per  i
          dipendenti pubblici tale trattamento, se  piu'  favorevole,
          integra,  per  la  differenza,  il  trattamento   economico
          spettante. 
              5. Al Portavoce del Ministro,  ove  nominato,  estraneo
          alla   pubblica   amministrazione,   e'   corrisposto    un
          trattamento  economico  onnicomprensivo  non  superiore   a
          quello fondamentale e  accessorio  previsto  dal  Contratto
          collettivo nazionale per i  giornalisti  con  qualifica  di
          redattore  capo,  mentre,  se  appartenente  alla  pubblica
          amministrazione,  e'   attribuita   l'indennita'   prevista
          dall'art. 7, comma 2, della legge 7 giugno  2000,  n.  150;
          tali trattamenti non  possono  essere  superiori  a  quelli
          riconosciuti al personale di cui al comma 3. 
              6. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4  dipendenti  da
          pubbliche amministrazioni, che optino per  il  mantenimento
          del  proprio  trattamento  economico  e'   corrisposto   un
          emolumento  accessorio  correlato  ai  compiti  di  diretta
          collaborazione di importo non superiore alla misura massima
          del trattamento  accessorio  spettante  rispettivamente  ai
          dirigenti generali con funzioni di coordinamento  di  altri
          dirigenti generali, ai  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
          generali  e  ai  dirigenti  di  uffici   dirigenziali   non
          generali. 
              7. Per il personale appartenente alle Forze  armate,  i
          trattamenti di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 sono  determinati,
          fermi restando i  limiti  ivi  indicati,  con  decreto  del
          Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze. 
              8. Ai dirigenti di cui all'art. 17, comma 2,  assegnati
          agli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di
          funzioni  di  livello   dirigenziale   non   generale,   e'
          corrisposta  una  retribuzione  di  posizione   in   misura
          equivalente  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
          dirigenti della stessa fascia del  Ministero,  nonche',  in
          attesa    di    specifica    disposizione     contrattuale,
          un'indennita' sostitutiva della retribuzione di  risultato,
          determinata con decreto del Ministro su proposta  del  Capo
          di Gabinetto, di importo non  superiore  al  cinquanta  per
          cento della  retribuzione  di  posizione,  a  fronte  delle
          specifiche    responsabilita'     connesse     all'incarico
          attribuito, della  specifica  qualificazione  professionale
          posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli,  della
          qualita' della prestazione individuale. 
              9.  Ai  colonnelli  e  generali  di  brigata  e   gradi
          corrispondenti di cui all'art. 17, comma 3, assegnati  agli
          uffici  di  diretta  collaborazione   e'   corrisposto   un
          emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          in un  importo  non  superiore  al  trattamento  accessorio
          spettante ai dirigenti di  seconda  fascia  del  ruolo  dei
          dirigenti ai sensi del comma 8. 
              10.  Il  trattamento  economico   del   personale   con
          contratto a tempo determinato e di quello con  rapporto  di
          collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal
          Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  all'atto  del  conferimento   dell'incarico.   Al
          trattamento economico del  personale  di  cui  al  presente
          comma si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di
          bilancio preordinati allo scopo nello stato  di  previsione
          del Ministero della difesa. 
              11. Al personale non dirigenziale di cui agli  articoli
          17, comma 1 e 18, comma 1, assegnato agli uffici di diretta
          collaborazione,  a  fronte  delle  responsabilita',   degli
          obblighi di  reperibilita'  e  di  disponibilita'  a  orari
          disagevoli eccedenti  quelli  stabiliti  in  via  ordinaria
          dalle disposizioni vigenti, e delle  conseguenti  ulteriori
          prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta
          un'indennita'   accessoria   di   diretta   collaborazione,
          sostitutiva, per il personale civile, dei compensi  per  il
          lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva,  per
          la  qualita'  detta  prestazione  individuale  di  cui   ai
          contratti collettivi nazionali di lavoro del personale  del
          comparto Ministeri. 
              12. Il personale beneficiario della indennita'  di  cui
          al comma 11 e' determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i
          responsabili degli uffici di cui all'art. 14, comma  2.  In
          attesa di specifica  disposizione  contrattuale,  ai  sensi
          dell'art. 14, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, la misura dell'indennita' e' determinata  con
          decreto  del  Ministro,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze.   Per   il   personale
          appartenente alle Forze armate, l'indennita' e' determinata
          con decreto del  Ministro,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze.». 
              «Art. 20 (Modalita' della gestione). - 1. Gli uffici di
          diretta   collaborazione   del   Ministro   e   l'Organismo
          indipendente  di  valutazione  della  performance  di   cui
          all'art. 21  costituiscono,  ai  fini  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 agosto 1997,  n.  279,  un  unico  centro  di
          responsabilita'. 
              2. Al Capo di Gabinetto e' attribuita la gestione degli
          stanziamenti di bilancio: 
                a) per  i  trattamenti  economici  individuali  e  le
          indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici  di
          cui  all'art.  14,  comma  2,   nonche'   all'Organismo   e
          all'ufficio di supporto di cui all'art. 21; 
                b) per le spese di viaggio e  di  rappresentanza  del
          Ministro e dei Sottosegretari di Stato; 
                c) per l'acquisto di beni e servizi e per ogni  altra
          spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici. 
              3. Il Capo di Gabinetto puo' delegare  gli  adempimenti
          relativi alla gestione di cui al  comma  1  a  uno  o  piu'
          dirigenti  assegnati  all'ufficio  di  Gabinetto,   nonche'
          avvalersi, se ricorrono le condizioni previste dall'art.  4
          del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici
          del Ministero per la  gestione  unificata  delle  spese  di
          carattere strumentale. 
              4.  Ai  servizi  di  supporto  a   carattere   generale
          necessari  per  l'attivita'   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione di cui al presente capo provvedono gli Stati
          maggiori delle Forze armate, il Comando generale  dell'Arma
          dei  carabinieri,  la  competente  Direzione  generale  del
          personale civile  del  Ministero,  mediante  l'assegnazione
          delle necessarie unita' di personale civile e militare.».