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DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59

Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2020)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-5-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; 
  Vista  la  direttiva  2006/126/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida; 
  Vista la direttiva 2009/113/CE della  Commissione,  del  25  agosto
2009, recante modifica della  direttiva  2006/126/CE  concernente  la
patente di guida; 
  Vista altresi' la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a
motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  nuovo
codice  della  strada,  e  successive   modificazioni,   di   seguito
denominato: «Codice della strada»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione  del  nuovo
codice della strada, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
in data 30 settembre 2003, n. 40T, recante disposizioni in materia di
patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, n. 88 del 15 aprile 2004; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 gennaio 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri  degli  affari  esteri,   della   giustizia,   dell'interno,
dell'economia e delle finanze e della salute; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche all'articolo 47 del Codice  della  strada,  in  materia  di
                     classificazione dei veicoli 
 
  1. All'articolo 47  del  Codice  della  strada  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera a), le parole: «L1, L2, L3, L4 ed L5» sono
sostituite dalle seguenti: «L1e, L2e, L3e, L4e ed L5e» e  le  parole:
«50 km/h», ovunque ricorrano, sono  sostituite  dalle  seguenti:  «45
km/h»; 
    b) al comma 2, lettera a), sono inseriti,  in  fine,  i  seguenti
capoversi: 
      «- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto  e'
inferiore o pari a 350 kg, esclusa la  massa  delle  batterie  per  i
veicoli elettrici,  la  cui  velocita'  massima  per  costruzione  e'
inferiore o uguale a 45 km/h  e  la  cui  cilindrata  del  motore  e'
inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o  la
cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli  altri
motori, a combustione interna; o la  cui  potenza  nominale  continua
massima e' inferiore o uguale a 4 kW per  i  motori  elettrici.  Tali
veicoli sono  conformi  alle  prescrizioni  tecniche  applicabili  ai
ciclomotori  a  tre  ruote  della  categoria  L2e,  salvo  altrimenti
disposto da specifiche disposizioni comunitarie; 
      - categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di  cui  alla
categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550
kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa  la  massa
delle batterie per i veicoli elettrici,  e  la  cui  potenza  massima
netta del motore e' inferiore o uguale a 15  kW.  Tali  veicoli  sono
considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni  tecniche
applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto
da specifiche disposizioni comunitarie;». 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; 
  Vista  la  direttiva  2006/126/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida; 
  Vista la direttiva 2009/113/CE della  Commissione,  del  25  agosto
2009, recante modifica della  direttiva  2006/126/CE  concernente  la
patente di guida; 
  Vista altresi' la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a
motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  nuovo
codice  della  strada,  e  successive   modificazioni,   di   seguito
denominato: «Codice della strada»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione  del  nuovo
codice della strada, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
in data 30 settembre 2003, n. 40T, recante disposizioni in materia di
patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, n. 88 del 15 aprile 2004; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 gennaio 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri  degli  affari  esteri,   della   giustizia,   dell'interno,
dell'economia e delle finanze e della salute; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche all'articolo 47 del Codice  della  strada,  in  materia  di
                     classificazione dei veicoli 
 
  1. All'articolo 47  del  Codice  della  strada  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera a), le parole: «L1, L2, L3, L4 ed L5» sono
sostituite dalle seguenti: «L1e, L2e, L3e, L4e ed L5e» e  le  parole:
«50 km/h», ovunque ricorrano, sono  sostituite  dalle  seguenti:  «45
km/h»; 
    b) al comma 2, lettera a), sono inseriti,  in  fine,  i  seguenti
capoversi: 
      «- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto  e'
inferiore o pari a 350 kg, esclusa la  massa  delle  batterie  per  i
veicoli elettrici,  la  cui  velocita'  massima  per  costruzione  e'
inferiore o uguale a 45 km/h  e  la  cui  cilindrata  del  motore  e'
inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o  la
cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli  altri
motori, a combustione interna; o la  cui  potenza  nominale  continua
massima e' inferiore o uguale a 4 kW per  i  motori  elettrici.  Tali
veicoli sono  conformi  alle  prescrizioni  tecniche  applicabili  ai
ciclomotori  a  tre  ruote  della  categoria  L2e,  salvo  altrimenti
disposto da specifiche disposizioni comunitarie; 
      - categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di  cui  alla
categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550
kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa  la  massa
delle batterie per i veicoli elettrici,  e  la  cui  potenza  massima
netta del motore e' inferiore o uguale a 15  kW.  Tali  veicoli  sono
considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni  tecniche
applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto
da specifiche disposizioni comunitarie;».