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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44

Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24. (11G0087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/2024)
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Testo in vigore dal: 18-5-2011
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 4 del decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.  193,
recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita'  del  sistema
giudiziario», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  22
febbraio 2010 n.24; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
  Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185 recante «Misure urgenti per il sostegno  a  famiglie,  lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il
quadro strategico nazionale», convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 »; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2001,
n. 123, recante «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti
informatici  e  telematici  nel   processo   civile,   nel   processo
amministrativo e nel processo dinanzi  alle  sezioni  giurisdizionali
della Corte dei conti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della
posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27  della  legge
n. 16 gennaio 2003, n. 3»; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  giustizia  17  luglio  2008,
recante «Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti  informatici
e telematici nel processo civile»; 
  Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove  regole
procedurali  relative  alla  tenuta   dei   registri   informatizzati
dell'amministrazione della giustizia»; 
  Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 6 maggio
2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio  e  di  uso  della
casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»; 
  Rilevata la necessita' di  adottare  le  regole  tecniche  previste
dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto, in  sostituzione  delle
regole  tecniche  adottate  con  il  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e con  il  decreto  del  Ministro
della Giustizia 17 luglio 2008; 
  Acquisito il parere espresso in data 15 luglio 2010 dal Garante per
la protezione dei dati personali; 
  Acquisito il parere espresso in data 20 luglio 2010 da DigitPA; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre  2010
e quello espresso nell'adunanza del 20 dicembre 2010; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  in
data 18 gennaio 2011; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per l'adozione
nel  processo  civile  e  nel  processo   penale   delle   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione  ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella
legge 22 febbraio 2010 n. 24, recante «Interventi urgenti in  materia
di funzionalita'  del  sistema  giudiziario»  ed  in  attuazione  del
decreto  legislativo  7  marzo   2005,   n.   82,   recante   «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri.): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il testo dell'art. 4 del  decreto-legge  29  dicembre
          2009,  n.  193,   (Interventi   urgenti   in   materia   di
          funzionalita' del  sistema  giudiziario),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  febbraio  2010,   n.   24
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302 reca: 
              «Art. 4 (Misure urgenti per la  digitalizzazione  della
          giustizia). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro  della
          giustizia, di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e   l'innovazione,   sentito   il   Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          e  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati   personali,
          adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione
          nel processo civile e nel processo penale delle  tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei
          principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
          82, e successive modificazioni. Le vigenti regole  tecniche
          del processo civile  telematico  continuano  ad  applicarsi
          fino alla data di entrata in vigore dei decreti di  cui  ai
          commi 1 e 2. 
              2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte  le
          comunicazioni  e  notificazioni  per  via   telematica   si
          effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive
          modificazioni, del decreto del Presidente della  Repubblica
          11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche  stabilite
          con i decreti previsti dal  comma  1.  Fino  alla  data  di
          entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni  e
          le comunicazioni sono effettuate nei  modi  e  nelle  forme
          previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto. 
              3. All'art. 51, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
                  «1. A decorrere dal quindicesimo giorno  successivo
          a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana dei decreti di cui al  comma  2,  negli
          uffici  giudiziari  indicati  negli  stessi   decreti,   le
          notificazioni e le comunicazioni  di  cui  al  primo  comma
          dell'art.  170  del  codice   di   procedura   civile,   la
          notificazione di cui  al  primo  comma  dell'art.  192  del
          codice di procedura civile e ogni  altra  comunicazione  al
          consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo
          di posta elettronica certificata di  cui  all'art.  16  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2.  Allo
          stesso  modo  si  procede  per  le   notificazioni   e   le
          comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942,  n.
          267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato
          a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149,  150  e  151,
          comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o
          comunicazione che contiene  dati  sensibili  e'  effettuata
          solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul
          sito internet individuato  dall'amministrazione,  dell'atto
          integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti
          di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
          82. 
                  2.  Con  uno  o  piu'  decreti  aventi  natura  non
          regolamentare, da adottarsi entro  il  1°  settembre  2010,
          sentiti l'Avvocatura generale  dello  Stato,  il  Consiglio
          nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli  avvocati
          interessati, il Ministro della giustizia, previa  verifica,
          accerta la  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione,
          individuando  gli  uffici  giudiziari  nei  quali   trovano
          applicazione le disposizioni di cui al comma 1. 
                  3. A decorrere dalla  data  fissata  ai  sensi  del
          comma 1, le notificazioni e  comunicazioni  nel  corso  del
          procedimento  alle  parti  che  non  hanno  provveduto   ad
          istituire e comunicare l'indirizzo elettronico  di  cui  al
          medesimo  comma,  sono  fatte  presso  la   cancelleria   o
          segreteria dell'ufficio giudiziario.»; 
              3-bis.  Il  secondo  comma  dell'  art.  16  del  regio
          decreto-legge 27 novembre 1933, n.  1578,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  gennaio  1934,   n.   36,
          introdotto dal comma 5 dell' art. 51 del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal seguente: 
              «Nell'albo  e'  indicato,  oltre  al  codice   fiscale,
          l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato  ai
          sensi dell' art. 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2.  Gli  indirizzi  di  posta  elettronica
          certificata e i  codici  fiscali,  aggiornati  con  cadenza
          giornaliera, sono resi disponibili per  via  telematica  al
          Consiglio nazionale forense e al Ministero della  giustizia
          nelle forme previste dalle regole tecniche  per  l'adozione
          nel processo civile e nel processo penale delle  tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione». 
              4. All'art.  40  del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   spese   di
          giustizia,  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il
          seguente comma: 
                «1-bis. Con il decreto di cui al comma  1,  l'importo
          del diritto di copia rilasciata  su  supporto  cartaceo  e'
          fissato in misura superiore  di  almeno  il  cinquanta  per
          cento di quello  previsto  per  il  rilascio  di  copia  in
          formato elettronico.». 
              5. Fino all'emanazione del regolamento di cui  all'art.
          40 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          maggio 2002, n.  115,  i  diritti  di  copia  di  cui  agli
          Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo  decreto  sono  aumentati
          del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in
          formato  elettronico  di   atti   esistenti   nell'archivio
          informatico dell'ufficio giudiziario sono  determinati,  in
          ragione del numero delle pagine memorizzate,  nella  misura
          precedentemente   fissata   per    le    copie    cartacee.
          Conseguentemente,  fino  alla  stessa  data,   e'   sospesa
          l'applicazione  dell'Allegato  n.  8  al  medesimo  decreto
          limitatamente ai supporti che contengono  dati  informatici
          per i quali e' possibile calcolare le pagine memorizzate. 
              6.  Il  maggior  gettito  derivante  dall'aumento   dei
          diritti di cui ai commi 4 e 5 e'  versato  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnato, per  la  quota
          parte eccedente rispetto a  quanto  previsto  dall'art.  2,
          comma 2, lettera b), ad appositi capitoli  dello  stato  di
          previsione   del   Ministero   della   giustizia   per   il
          funzionamento e lo sviluppo del  sistema  informatico,  con
          esclusione delle spese di personale. 
              7. Il  Ministero  della  giustizia  puo'  avvalersi  di
          Consip S.p.a., anche in qualita' di centrale di committenza
          ai sensi dell'art. 33 del  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema  di
          digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per
          le ulteriori attivita' di  natura  informatica  individuate
          con decreto del Ministero  della  giustizia.  Il  Ministero
          della  giustizia  e  Consip   S.p.a.   stipulano   apposite
          convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla
          realizzazione delle attivita' di  cui  al  presente  comma,
          d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze  ai
          fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello  Stato.  Le
          disposizioni    del    presente    comma    si    applicano
          subordinatamente   all'autorizzazione   della   Commissione
          europea, previa  notifica  da  parte  del  Ministero  della
          giustizia. 
              8. Al codice di  procedura  civile  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 125, primo comma, sono aggiunte, in fine,
          le seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»; 
                b) all'art. 163, terzo comma, n. 2), le  parole:  «il
          cognome e la residenza dell'attore» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «il cognome, la residenza  e  il  codice  fiscale
          dell'attore»  e  le  parole:  «il  nome,  il  cognome,   la
          residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e  delle
          persone  che  rispettivamente   li   rappresentano   o   li
          assistono» sono sostituite dalle  seguenti:  «il  nome,  il
          cognome, il codice fiscale, la residenza o il  domicilio  o
          la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente
          li rappresentano o li assistono»; 
                c) all'art. 167, primo comma, dopo le parole:  «Nella
          comparsa di risposta il convenuto deve  proporre  tutte  le
          sue difese prendendo posizione sui fatti posti  dall'attore
          a fondamento della  domanda,  indicare»  sono  inserite  le
          seguenti: «le proprie generalita' e il codice fiscale,»; 
                d) dopo l'art. 149 e' inserito il seguente: 
              «Art.   149-bis   (Notificazione    a    mezzo    posta
          elettronica). - Se non  e'  fatto  espresso  divieto  dalla
          legge,  la  notificazione  puo'  eseguirsi  a  mezzo  posta
          elettronica certificata, anche previa estrazione  di  copia
          informatica del documento cartaceo. 
              Se  procede  ai  sensi  del  primo  comma,  l'ufficiale
          giudiziario   trasmette   copia    informatica    dell'atto
          sottoscritta con  firma  digitale  all'indirizzo  di  posta
          elettronica  certificata  del  destinatario  risultante  da
          pubblici elenchi. 
              La notifica si intende perfezionata nel momento in  cui
          il gestore rende disponibile il documento informatico nella
          casella di posta elettronica certificata del destinatario. 
              L'ufficiale giudiziario  redige  la  relazione  di  cui
          all'art.  148,  primo  comma,  su   documento   informatico
          separato,  sottoscritto  con  firma  digitale  e  congiunto
          all'atto cui si riferisce mediante  strumenti  informatici,
          individuati  con  apposito  decreto  del  Ministero   della
          giustizia. La relazione contiene  le  informazioni  di  cui
          all'art. 148, secondo  comma,  sostituito  il  luogo  della
          consegna con l'indirizzo di  posta  elettronica  presso  il
          quale l'atto e' stato inviato. 
              Al  documento  informatico  originale  o   alla   copia
          informatica del documento cartaceo sono  allegate,  con  le
          modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e
          di consegna previste dalla normativa, anche  regolamentare,
          concernente la trasmissione e la  ricezione  dei  documenti
          informatici trasmessi in via telematica. 
              Eseguita  la  notificazione,  l'ufficiale   giudiziario
          restituisce all'istante o al  richiedente,  anche  per  via
          telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di
          notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.»; 
              d-bis) all'art. 530 sono aggiunti, in fine, i  seguenti
          commi: 
              «Il  giudice  dell'esecuzione  puo'  stabilire  che  il
          versamento della cauzione, la presentazione delle  offerte,
          lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai
          sensi  degli  articoli  532,  534  e  534-bis,  nonche'  il
          pagamento  del  prezzo,  siano  effettuati  con   modalita'
          telematiche. 
              In ogni caso il giudice dell'esecuzione  puo'  disporre
          che sia effettuata la pubblicita' prevista  dall'art.  490,
          secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del
          termine per la presentazione delle  offerte  o  della  data
          dell'incanto»; 
              d-ter) all'art. 533, primo comma, il primo  periodo  e'
          sostituito dal seguente: «Il commissionario  assicura  agli
          interessati  la  possibilita'  di  esaminare,   anche   con
          modalita' telematiche, le cose poste in vendita almeno  tre
          giorni  prima  della  data  fissata  per  l'esperimento  di
          vendita e non puo' consegnare la cosa all'acquirente  prima
          del pagamento integrale del prezzo»; 
              d-quater) il primo comma dell'art. 540 e' abrogato; 
              d-quinquies) all'art.  569,  dopo  il  terzo  comma  e'
          inserito il seguente: 
              «Con la stessa ordinanza, il giudice puo' stabilire che
          il  versamento  della  cauzione,  la  presentazione   delle
          offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei
          casi previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del  prezzo,
          siano effettuati con modalita' telematiche»; 
              d-sexies) all'art. 591-bis, primo comma,  e'  aggiunto,
          in fine, il  seguente  periodo:  «Si  applica  l'art.  569,
          quarto comma». 
              8-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di
          procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al
          regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) dopo l'art. 161-bis e' inserito il seguente: 
              «Art. 161-ter (Vendite con modalita' telematiche). - Il
          Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto  le
          regole tecnico-operative per lo svolgimento  della  vendita
          di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi
          previsti  dal  codice,  nel  rispetto   dei   principi   di
          competitivita',  trasparenza,  semplificazione,  efficacia,
          sicurezza,  esattezza   e   regolarita'   delle   procedure
          telematiche. 
              Con successivi decreti le regole  tecnico-operative  di
          cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica
          e tecnologica»; 
              b) nel titolo IV, capo II,  dopo  l'art.  169-ter  sono
          aggiunti i seguenti: 
              «Art. 169-quater  (Ulteriori  modalita'  del  pagamento
          del prezzo di acquisto).  -  Il  prezzo  di  acquisto  puo'
          essere versato con sistemi telematici di  pagamento  ovvero
          con carte di debito, di credito o  prepagate  o  con  altri
          mezzi di pagamento con moneta elettronica  disponibili  nei
          circuiti bancario e postale. 
              Art. 169-quinquies (Prospetto riepilogativo delle stime
          e delle vendite). - I  soggetti  nominati  commissionari  a
          norma dell'art. 532 del codice, o ai quali sono affidate le
          vendite con incanto a  norma  dell'art.  534  del  medesimo
          codice, al  termine  di  ciascun  semestre  trasmettono  al
          giudice dell'esecuzione,  al  presidente  del  tribunale  e
          all'ufficiale   giudiziario    dirigente    un    prospetto
          informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo
          di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione,
          per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei  beni
          pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'art.
          518  del  codice,  della  stima   effettuata   dall'esperto
          nominato e del prezzo di vendita»; 
              c) l'art. 173-quinquies e' sostituito dal seguente: 
              «Art.    173-quinquies. (Ulteriori     modalita'     di
          presentazione  delle  offerte  d'acquisto,  di  prestazione
          della cauzione e di versamento del prezzo). -  Il  giudice,
          con l'ordinanza di  vendita  di  cui  all'art.  569,  terzo
          comma, del  codice,  puo'  disporre  che  la  presentazione
          dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione  ai
          sensi degli articoli 571,  579,  580  e  584  del  medesimo
          codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento
          ovvero con carte di debito, di credito o  prepagate  o  con
          altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili
          nei   circuiti   bancario   e   postale   e   mediante   la
          comunicazione, a mezzo di telefax o posta  elettronica,  di
          una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte  dai
          predetti articoli,  nel  rispetto  della  normativa,  anche
          regolamentare,   concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione  e  la  ricezione  dei  documenti  informatici
          teletrasmessi. 
              Il versamento del prezzo puo' essere effettuato con  le
          stesse modalita' di cui al primo comma». 
              8-ter. Il decreto  del  Ministro  della  giustizia  che
          stabilisce le regole tecnico-operative per  lo  svolgimento
          delle vendite con modalita' telematiche, previsto dall'art.
          161-ter delle disposizioni per l'attuazione del  codice  di
          procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al
          regio decreto 18 dicembre 1941,  n.  1368,  introdotto  dal
          comma 8-bis, lettera a), del presente articolo, e' adottato
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto. 
              9. Per consentire il pagamento, da parte  dei  privati,
          con sistemi telematici di pagamento  ovvero  con  carte  di
          debito, di  credito  o  prepagate  o  con  altri  mezzi  di
          pagamento con moneta elettronica disponibili  nei  circuiti
          bancario e postale, del contributo unificato,  del  diritto
          di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli
          ufficiali giudiziari relative ad attivita' di notificazione
          ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a
          spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese  di
          mantenimento,  delle  pene   pecuniarie,   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie e delle  sanzioni  pecuniarie  il
          Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico del bilancio dello  Stato,  di  intermediari
          abilitati che,  ricevuto  il  versamento  delle  somme,  ne
          effettuano il  riversamento  alla  Tesoreria  dello  Stato,
          registrando in apposito sistema informatico a  disposizione
          dell'amministrazione i pagamenti  eseguiti  e  la  relativa
          causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli
          e gli articoli d'entrata. Entro 60  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto  il  Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, determina con proprio  decreto,  sentito  il
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione, le modalita' tecniche per il riversamento,
          la rendicontazione  e  l'interconnessione  dei  sistemi  di
          pagamento,  nonche'   il   modello   di   convenzione   che
          l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare
          servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze,  stipula  apposite
          convenzioni a seguito di  procedura  di  gara  ad  evidenza
          pubblica   per   la   fornitura   dei   servizi   e   delle
          infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato. Le convenzioni  di  cui  al  presente
          articolo    prevedono    che    gli     oneri     derivanti
          dall'allestimento   e   dal   funzionamento   del   sistema
          informatico sono a carico degli intermediari abilitati. 
              10. Il  Ministro  della  giustizia  e'  autorizzato  ad
          adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare
          la tipologia e  le  modalita'  di  estrazione,  raccolta  e
          trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della
          giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente,
          senza nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
          Stato. 
              11. Si considerano in ogni caso  necessarie,  ai  sensi
          dell' art. 34, comma 4, della legge 31  dicembre  2009,  n.
          196, le  spese  continuative  relative  alla  gestione  dei
          sistemi  informatici   del   Ministero   della   giustizia,
          derivanti dall'adesione a contratti  quadro  stipulati  dal
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione.». 
              - Il decreto legislativo  7  marzo  2005  n.  82  reca:
          Codice  dell'amministrazione  digitale,  Pubblicato   nella
          Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          (Codice in materia di protezione dei  dati  personali),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
          S.O.. 
              - Gli  articoli  16  e  16-bis  del  decreto  legge  29
          novembre 2008 n. 185, (Misure urgenti  per  il  sostegno  a
          famiglie, lavoro, occupazione e impresa e  per  ridisegnare
          in  funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico  nazionale
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 novembre  2008,
          n. 280, S.O.) reca: 
              «Art. 16(Riduzione dei costi  amministrativi  a  carico
          delle imprese). - 1. All'art. 21 della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) alla fine del comma  9  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: «La mancata  comunicazione  del  parere  da  parte
          dell'Agenzia  delle  entrate  entro  120  giorni   e   dopo
          ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
          contribuente equivale a silenzio assenso.»; 
                b) il comma 10 e' soppresso. 
              2. All'art. 37, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.
          223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati. 
              3. All'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  i
          commi da 30 a 32 sono abrogati. 
              4. All'art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  i
          commi da 363 a 366 sono abrogati. 
              5. Nell'art. 13 del  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono
          sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»; 
                b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono
          sostituite dalle seguenti: «un decimo»; 
                c) al comma 1, lettera c), le  parole:  «un  ottavo»,
          ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un
          dodicesimo». 
              5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'art.  50-bis  del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  si
          interpreta nel senso che  le  prestazioni  di  servizi  ivi
          indicate,  relative  a  beni  consegnati  al   depositario,
          costituiscono ad ogni  effetto  introduzione  nel  deposito
          IVA. 
              6. Le  imprese  costituite  in  forma  societaria  sono
          tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
          certificata nella domanda di iscrizione al  registro  delle
          imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato  su
          tecnologie che certifichino data e ora dell'invio  e  della
          ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del  contenuto
          delle stesse, garantendo l'interoperabilita'  con  analoghi
          sistemi  internazionali.  Entro  tre  anni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto  tutte  le  imprese,
          gia' costituite in forma societaria alla medesima  data  di
          entrata in vigore, comunicano  al  registro  delle  imprese
          l'indirizzo di posta elettronica certificata.  L'iscrizione
          dell'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   nel
          registro  delle  imprese  e  le  sue  successive  eventuali
          variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai  diritti
          di segreteria. 
              7.  I  professionisti  iscritti  in  albi  ed   elenchi
          istituiti con legge dello Stato  comunicano  ai  rispettivi
          ordini o collegi il proprio indirizzo di posta  elettronica
          certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
          al comma 6 entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano  in
          un  elenco  riservato,  consultabile  in   via   telematica
          esclusivamente  dalle  pubbliche  amministrazioni,  i  dati
          identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo  di
          posta elettronica certificata. 
              8. Le amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
          sensi  dell'art.  47,  comma  3,  lettera  a),  del  Codice
          dell'Amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono  una  casella
          di  posta  certificata  o  analogo   indirizzo   di   posta
          elettronica di cui al  comma  6  per  ciascun  registro  di
          protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
          l'informatica nella pubblica amministrazione, che  provvede
          alla  pubblicazione  di   tali   caselle   in   un   elenco
          consultabile  per  via  telematica.   Dall'attuazione   del
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica e si deve  provvedere
          nell'ambito delle risorse disponibili. 
              9. Salvo quanto stabilito dall'art. 47, commi  1  e  2,
          del codice dell'amministrazione digitale di cui al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  le  comunicazioni  tra  i
          soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8  del  presente  articolo,
          che  abbiano  provveduto  agli  adempimenti  ivi  previsti,
          possono essere  inviate  attraverso  la  posta  elettronica
          certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
          al comma 6, senza che il destinatario debba  dichiarare  la
          propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo. 
              10. La consultazione per  via  telematica  dei  singoli
          indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  o  analoghi
          indirizzi di posta  elettronica  di  cui  al  comma  6  nel
          registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai
          sensi del presente articolo  avviene  liberamente  e  senza
          oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi  e'  consentita
          alle sole pubbliche amministrazioni  per  le  comunicazioni
          relative   agli   adempimenti   amministrativi   di    loro
          competenza. 
              10-bis. Gli intermediari abilitati ai  sensi  dell'art.
          31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000,  n.  340,
          sono  obbligati  a  richiedere  per   via   telematica   la
          registrazione   degli   atti   di    trasferimento    delle
          partecipazioni di cui all'articolo  36,  comma  1-bis,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  nonche'
          al  contestuale  pagamento  telematico  dell'imposta  dagli
          stessi liquidata e  sono  altresi'  responsabili  ai  sensi
          dell'art.  57,  commi  1  e  2,  del  testo   unico   delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro, di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131. In  materia  di  imposta  di  bollo  si  applicano  le
          disposizioni previste dall'art. 1,  comma  1-bis.1,  numero
          3), della tariffa, parte prima, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  come  sostituita
          dal decreto del Ministro  delle  finanze  20  agosto  1992,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          ufficiale  n.  196  del  21  agosto  1992,   e   successive
          modificazioni. 
              10-ter. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono stabiliti i termini e  le  modalita'  di
          esecuzione per via telematica degli adempimenti di  cui  al
          comma 10-bis. 
              11. Il comma 4 dell'art. 4 del regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,
          n. 68, e' abrogato. 
              12. I commi 4 e 5 dell'art. 23 del decreto  legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, recante  «Codice  dell'amministrazione
          digitale», sono sostituiti dai seguenti: 
              «4. Le  copie  su  supporto  informatico  di  qualsiasi
          tipologia di  documenti  analogici  originali,  formati  in
          origine su  supporto  cartaceo  o  su  altro  supporto  non
          informatico, sostituiscono ad ogni  effetto  di  legge  gli
          originali  da  cui  sono  tratte  se  la  loro  conformita'
          all'originale e' assicurata  da  chi  lo  detiene  mediante
          l'utilizzo della propria  firma  digitale  e  nel  rispetto
          delle regole tecniche di cui all'art. 71. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri possono essere individuate  particolari  tipologie
          di documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in
          ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,   permane
          l'obbligo  della  conservazione  dell'originale   analogico
          oppure, in caso di  conservazione  ottica  sostitutiva,  la
          loro conformita' all'originale deve essere  autenticata  da
          un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'  autorizzato
          con  dichiarazione  da  questi  firmata   digitalmente   ed
          allegata al documento informatico.». 
              12-bis. Dopo l'art. 2215 del codice civile e'  inserito
          il   seguente:   «Art.    2215-bis.    -    (Documentazione
          informatica). - I libri, i repertori,  le  scritture  e  la
          documentazione  la   cui   tenuta   e'   obbligatoria   per
          disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti
          dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere
          formati e tenuti con strumenti informatici. 
              Le registrazioni contenute  nei  documenti  di  cui  al
          primo  comma  debbono  essere  rese  consultabili  in  ogni
          momento con i  mezzi  messi  a  disposizione  dal  soggetto
          tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
          da  cui  e'  possibile  effettuare,  su  diversi  tipi   di
          supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
          legge. 
              Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione  e
          gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di  legge  o
          di  regolamento  per  la  tenuta  dei  libri,  repertori  e
          scritture, ivi  compreso  quello  di  regolare  tenuta  dei
          medesimi, sono assolti, in caso  di  tenuta  con  strumenti
          informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
          dalla messa in opera, della  marcatura  temporale  e  della
          firma digitale dell'imprenditore, o di altro  soggetto  dal
          medesimo delegato,  inerenti  al  documento  contenente  le
          registrazioni relative ai tre mesi precedenti. 
              Qualora  per  tre  mesi  non   siano   state   eseguite
          registrazioni, la firma digitale e la  marcatura  temporale
          devono essere apposte all'atto di una nuova  registrazione,
          e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui
          al terzo comma. 
              I  libri,  i  repertori  e  le  scritture  tenuti   con
          strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente
          articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli
          2709 e 2710 del codice civile.». 
              12-ter. L'obbligo di bollatura  dei  documenti  di  cui
          all'art. 2215-bis del codice civile, introdotto  dal  comma
          12-bis  del  presente  articolo,  in  caso  di  tenuta  con
          strumenti informatici, e' assolto in base a quanto previsto
          all'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze  23  gennaio  2004,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004. 
              12-quater.  All'art.  2470  del  codice   civile   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al primo comma, le  parole:  «dell'iscrizione  nel
          libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite
          dalle seguenti: «del deposito di cui al»; 
                b) al secondo comma, il secondo periodo e'  soppresso
          e, al  terzo  periodo,  le  parole:  «e  l'iscrizione  sono
          effettuati»   sono   sostituite   dalle    seguenti:    «e'
          effettuato»; 
                c) il settimo comma e' sostituito dal seguente: 
                  «Le dichiarazioni degli amministratori previste dai
          commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
          giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale». 
              12-quinquies. Al primo comma dell'art. 2471 del  codice
          civile, le  parole:  «Gli  amministratori  procedono  senza
          indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse. 
              12-sexies. Al primo comma  dell'art.  2472  del  codice
          civile, le parole: «libro dei soci» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «registro delle  imprese».  12-septies.  All'art.
          2478  del  codice  civile  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) il numero 1) del primo comma e' abrogato; 
                b) al secondo comma, le parole: «I primi  tre  libri»
          sono sostituite  dalle  seguenti:  «I  libri  indicati  nei
          numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il  quarto»
          sono sostituite dalle seguenti: «; il  libro  indicato  nel
          numero 4) del primo comma deve essere tenuto». 
              12-octies. Al  secondo  comma  dell'art.  2478-bis  del
          codice civile, le parole: «devono essere  depositati»  sono
          sostituite dalle seguenti: «deve essere  depositata»  e  le
          parole: «e l'elenco dei soci  e  degli  altri  titolari  di
          diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse. 
              12-novies.  All'art.  2479-bis,  primo  comma,  secondo
          periodo, del codice civile, le  parole:  «libro  dei  soci»
          sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese». 
              12-decies.   Al   comma   1-bis   dell'art.   36    del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  il
          secondo periodo e' soppresso. 
              12-undecies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi   da
          12-quater a 12-decies entrano  in  vigore  il  sessantesimo
          giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge di  conversione  del  presente  decreto.  Entro  tale
          termine,    gli    amministratori    delle    societa'    a
          responsabilita' limitata depositano, con esenzione da  ogni
          imposta e tassa, apposita dichiarazione  per  integrare  le
          risultanze del registro delle imprese con quelle del  libro
          dei soci.». 
              «Art. 16-bis (Misure di semplificazione per le famiglie
          e per le imprese). - 1. A decorrere dalla data  di  entrata
          in vigore del decreto di  cui  al  comma  3  e  secondo  le
          modalita'  ivi  previste,   i   cittadini   comunicano   il
          trasferimento della propria residenza e  gli  altri  eventi
          anagrafici e di stato civile all'ufficio competente.  Entro
          ventiquattro  ore  dalla   conclusione   del   procedimento
          amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe  trasmette
          le variazioni all'Indice nazionale delle anagrafi,  di  cui
          all'art. 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954,  n.
          1228, e successive modificazioni, che provvede  a  renderle
          accessibili alle altre amministrazioni pubbliche. 
              2. La richiesta al cittadino di produrre  dichiarazioni
          o documenti al di fuori di  quelli  indispensabili  per  la
          formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di
          anagrafe costituisce violazione dei  doveri  d'ufficio,  ai
          fini della responsabilita' disciplinare. 
              3. Con uno o piu' decreti del Ministro per la  pubblica
          amministrazione   e   l'innovazione    e    del    Ministro
          dell'interno,  sentita  la  Conferenza  unificata  di   cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e successive modificazioni, sono stabilite le modalita' per
          l'attuazione del comma 1. 
              4. Dall'attuazione del  comma  1  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              5. Per favorire la  realizzazione  degli  obiettivi  di
          massima  diffusione  delle  tecnologie  telematiche   nelle
          comunicazioni,  previsti  dal  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, ai cittadini che ne fanno richiesta e'  attribuita  una
          casella  di  posta  elettronica   certificata   o   analogo
          indirizzo di posta elettronica  basato  su  tecnologie  che
          certifichino data e ora dell'invio e della ricezione  delle
          comunicazioni e l'integrita' del  contenuto  delle  stesse,
          garantendo   l'interoperabilita'   con   analoghi   sistemi
          internazionali.   L'utilizzo   della   posta    elettronica
          certificata avviene ai sensi degli  articoli  6  e  48  del
          citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005,
          con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione
          per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano  per
          la predetta casella di posta elettronica  certificata  sono
          senza oneri. 
              6. Per  i  medesimi  fini  di  cui  al  comma  5,  ogni
          amministrazione  pubblica  utilizza  la  posta  elettronica
          certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice
          di cui al decreto legislativo n.  82  del  2005  o  analogo
          indirizzo di posta elettronica  basato  su  tecnologie  che
          certifichino data e ora dell'invio e della ricezione  delle
          comunicazioni e l'integrita' del  contenuto  delle  stesse,
          garantendo   l'interoperabilita'   con   analoghi   sistemi
          internazionali, con effetto  equivalente,  ove  necessario,
          alla  notificazione  per  mezzo   della   posta,   per   le
          comunicazioni e le notificazioni  aventi  come  destinatari
          dipendenti  della  stessa  o   di   altra   amministrazione
          pubblica. 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione, da emanare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, previa intesa in sede  di
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, sono definite le modalita' di rilascio e  di
          uso  della  casella  di   posta   elettronica   certificata
          assegnata ai cittadini ai sensi del comma  5  del  presente
          articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio
          di esclusione ai sensi dell'art. 8 del citato codice di cui
          al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' le modalita'
          di attivazione del servizio mediante procedure di  evidenza
          pubblica,  anche  utilizzando  strumenti  di   finanza   di
          progetto.  Con  il  medesimo  decreto  sono  stabilite   le
          modalita' di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui
          le amministrazioni pubbliche provvedono  nell'ambito  degli
          ordinari stanziamenti di bilancio. 
              8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5  si
          provvede  mediante  l'utilizzo  delle  risorse  finanziarie
          assegnate, ai sensi dell'art. 27  della  legge  16  gennaio
          2003, n. 3, al progetto "Fondo di garanzia per le piccole e
          medie imprese" con decreto  dei  Ministri  delle  attivita'
          produttive e per l'innovazione e le  tecnologie  15  giugno
          2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  150  del  29
          giugno 2004, non impegnate alla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto. 
              9. All'art. 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'alinea sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: «, in conformita' a quanto previsto dagli  standard
          del Sistema pubblico di connettivita' (SPC)»; 
                b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
                  «g-bis)  le  regole  tecniche  idonee  a  garantire
          l'attestazione della data,  l'autenticita'  dell'origine  e
          l'integrita' del contenuto della  fattura  elettronica,  di
          cui all'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, per ogni fine di legge». 
              10. In attuazione dei principi stabiliti dall'art.  18,
          comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive
          modificazioni, e dall'art. 43, comma  5,  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa, di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  le
          stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche
          attraverso strumenti informatici,  il  documento  unico  di
          regolarita' contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti
          abilitati al rilascio in tutti i casi in cui  e'  richiesto
          dalla legge. 
              11. In deroga alla normativa vigente, per i  datori  di
          lavoro domestico gli obblighi di  cui  all'art.  9-bis  del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  e
          successive  modificazioni,  si  intendono  assolti  con  la
          presentazione  all'Istituto  nazionale   della   previdenza
          sociale (INPS), attraverso  modalita'  semplificate,  della
          comunicazione di assunzione, cessazione,  trasformazione  e
          proroga del rapporto di lavoro. 
              12.  L'INPS   trasmette,   in   via   informatica,   le
          comunicazioni semplificate di cui al comma  11  ai  servizi
          competenti, al Ministero del lavoro, della salute  e  delle
          politiche    sociali,    all'Istituto     nazionale     per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          nonche' alla prefettura-ufficio territoriale  del  Governo,
          nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita'  (SPC)  e
          nel rispetto delle regole tecniche  di  sicurezza,  di  cui
          all'art. 71, comma 1-bis, del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai  fini  di  quanto
          previsto dall'art. 4-bis, comma 6, del decreto  legislativo
          21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   13
          febbraio  2001,  n.  123,  Regolamento  recante  disciplina
          sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo
          civile, nel processo amministrativo e nel processo  dinanzi
          alle  sezioni  giurisdizionali  della  Corte   dei   conti.
          Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   11
          febbraio 2005, n. 68, Regolamento recante disposizioni  per
          l'utilizzo della posta  elettronica  certificata,  a  norma
          dell'art.  27  della  legge  n.  16  gennaio  2003,  n.  3.
          Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2005, n. 97. 
              - Il Decreto del Ministro  della  Giustizia  17  luglio
          2008, (Regole  tecnico-operative  per  l'uso  di  strumenti
          informatici  e   telematici   nel   processo   civile,   in
          sostituzione del decreto del Ministro  della  giustizia  14
          ottobre 2004) pubblicato nel supplemento ordinario  n.  167
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  272  del  19  novembre  2004
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2008, n. 180, S.O. 
              - Il decreto del presidente del Consiglio dei  Ministri
          6 maggio 2009,  (Nuove  regole  procedurali  relative  alla
          tenuta  dei  registri  informatizzati  dell'amministrazione
          della giustizia) e' pubblicato nella Gazz. Uff.  25  maggio
          2009, n. 119. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   13
          febbraio 2001,  n.  123,  (Regolamento  recante  disciplina
          sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo
          civile, nel processo amministrativo e nel processo  dinanzi
          alle sezioni giurisdizionali  della  Corte  dei  conti)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89. 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 4, comma 1, del  decreto-legge
          29 dicembre 2009, n. 193,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 si veda nelle note alle
          premesse. 
              - Per il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82 si
          veda nelle note alle premesse.