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DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 2011, n. 41

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (11G0084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/04/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2011)
Testo in vigore dal: 28-5-2011
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia", ed in particolare, l'articolo 25, comma 5,  che  prevede
che possono essere emanate disposizioni correttive e integrative  dei
decreti legislativi di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,  nel
rispetto delle modalita' i principi e criteri  direttivi  di  cui  ai
commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore; 
  Visto il decreto legislativo  15  febbraio  2010,  n.  31,  recante
"Disciplina   della    localizzazione,    della    realizzazione    e
dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione  di
energia  elettrica  nucleare,  di  impianti  di   fabbricazione   del
combustibile nucleare, dei sistemi  di  stoccaggio  del  combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure  compensative  e
campagne informative al pubblico,  a  norma  dell'articolo  25  della
legge 23 luglio 2009, n. 99"; 
  Vista la legge 31 dicembre  1962,  n.  1860,  concernente  "Impiego
pacifico dell'energia nucleare", e successive modificazioni; 
  Vista la  legge  2  agosto  1975,  n.  393,  recante  "Norme  sulla
localizzazione delle centrali elettronucleari e  sulla  produzione  e
sull'impiego di energia elettrica"; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  recante
"Attuazione   delle   direttive    89/618/Euratom,    90/641/Euratom,
96/29/Euratom   e   2006/117/Euratom   in   materia   di   radiazioni
ionizzanti", e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  20  febbraio  2009,  n.  23,  recante
"Attuazione   della   direttiva   2006/117/Euratom,   relativa   alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e
di combustibile nucleare esaurito"; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  "Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'"; 
  Vista la legge 7 giugno 2000, n.  150,  recante  "Disciplina  delle
attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione   delle   pubbliche
amministrazioni"; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in
data  27  settembre  2000,  sul   programma   delle   iniziative   di
informazione  e  comunicazione  istituzionale  delle  Amministrazioni
dello Stato", pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  254  del  30
ottobre 2000; 
  Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n.  314,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre  2003,  n.  368,   recante
"Disposizioni  urgenti  per  la  raccolta,  lo   smaltimento   e   lo
stoccaggio,  in  condizioni  di  massima   sicurezza,   dei   rifiuti
radioattivi", e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  "Riordino  del
settore energetico nonche' delega al Governo per il  riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia", che prevede, ai commi da
99 a 106 dell'articolo 1, integrazioni delle disposizioni di  cui  al
decreto-legge   14   novembre   2003,   n.   314,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di  attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico  all'informazione
ambientale; 
  Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282,  recante  "Ratifica  della
Convenzione congiunta in materia  di  sicurezza  della  gestione  del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il  5
settembre 1997"; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante "Norme
in materia ambientale", e successive modifcazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  52,  recante
"Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul  controllo  delle
sorgenti radioattive sigillate ad alta  attivita'  e  delle  sorgenti
orfane"; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  gennaio  2008,  n.  4,  recante
"Ulteriori  disposizioni  correttive  ed  integrative   del   decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  recante  norme  in   materia
ambientale"; 
  Visto l'articolo 7  del  decreto-legge  23  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Vista la direttiva 2009/71/Euratom del  Consiglio,  del  25  giugno
2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
degli impianti nucleari; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 febbraio 2011; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato  espresso  nell'Adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 10 marzo 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 3 marzo 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 2011; 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con i Ministri dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare, delle infrastrutture e dei trasporti,  per  la  semplificazione
normativa, dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  della
salute, per i beni e le attivita' culturali e per i rapporti  con  le
regioni e per la coesione territoriale; 
 
                                EMANA 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2011, N. 34, CONVERTITO 
         CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2011, N. 75))