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LEGGE 7 aprile 2011, n. 39

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. (11G0082)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/2011
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal:  13-4-2011

Art. 5

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa
1. L'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:
«Art. 42. - (Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa) - 1. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese, nonché di quella relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui attivi e passivi, al fine di assicurare una maggiore trasparenza, semplificazione e omogeneità di trattamento di analoghe fattispecie contabili;
b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio di cassa, previsione del raccordo, anche in appositi allegati, tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria;
c) ai fini del rafforzamento del ruolo programmatorio del bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese;
d) revisione del sistema dei controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile del pagamento, tenendo anche conto di quanto previsto alla lettera c);
e) previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina;
f) considerazione, ai fini della predisposizione del decreto legislativo di cui al presente comma, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;
g) previsione della graduale estensione delle disposizioni adottate in applicazione delle lettere a), c) e d) alle altre amministrazioni pubbliche, anche in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché dall'articolo 2 della presente legge;
h) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati nell'ambito dell'Unione europea.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sull'attività di sperimentazione.
3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato dal Governo.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalità previsti dal presente articolo».
2. La rubrica del capo V del titolo VI della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituita dalla seguente: «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del bilancio di cassa».
3. All'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «alla progressiva adozione» sono sostituite dalle seguenti: «al potenziamento della funzione».
4. All'articolo 50, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dell'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «del potenziamento della funzione».
Note all'art. 5:
- Per l'art. 4 della legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'art. 4.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 50 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
«2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale;
b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato;
c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica;
d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilità pubblica in considerazione del potenziamento della funzione del bilancio di cassa;
e) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.».