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DECRETO-LEGGE 11 aprile 2011, n. 37

Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. (11G0083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/2011.
Decreto-Legge convertito senza modificazioni dalla L. 1 giugno 2011, n. 78 (in G.U. 3/6/2011, n. 127).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2024)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 29-3-2024
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
disposizioni  per  assicurare  la  funzionalita'   dei   procedimenti
elettorali,  nonche'  per  disciplinare   il   voto   dei   cittadini
temporaneamente  all'estero  per  motivi  di  servizio   o   missioni
internazionali in occasione delle consultazioni referendarie  che  si
svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2011; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro  degli  affari  esteri,  del  Ministro  dell'interno  e  del
Ministro della difesa, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di commissioni e sottocommissioni  elettorali
circondariali e di agevolazioni di viaggio 
 
  1. Al fine di assicurare  il  quorum  necessario  al  funzionamento
delle commissioni e  sottocommissioni  elettorali  circondariali,  il
Prefetto designa al Presidente della Corte d'appello, senza  maggiori
oneri per la finanza pubblica, funzionari statali ((in servizio  o  a
riposo))  da  nominare  componenti  aggiunti.  I  funzionari  statali
partecipano ai lavori  delle  commissioni  in  caso  di  assenza  dei
componenti  titolari  o  supplenti  e   nelle   more   dell'eventuale
procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del  testo  unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la  tenuta
e la  revisione  delle  liste  elettorali,  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  20  marzo  1967,   n.   223,   recante
approvazione  del  testo  unico  delle  leggi   per   la   disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e  la  revisione  delle  liste
elettorali. 
  2. All'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241, dopo il primo
comma, e' inserito il seguente: 
  «Per  i  viaggi  effettuati  con  il  mezzo  aereo  sul  territorio
nazionale, e'  riconosciuta  agli  elettori  un'agevolazione  per  il
viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e  ritorno,
nella misura del 40 per cento  del  costo  del  biglietto.  L'importo
massimo rimborsabile non puo' essere  superiore  a  40  euro  per  il
viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.».