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DECRETO-LEGGE 26 marzo 2011, n. 27

Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (11G0073)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2011, n. 74 (in G.U. 27/5/2011, n. 122).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/2011)
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Testo in vigore dal: 28-5-2011
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
disposizioni in tema di misure per la corresponsione di  assegni  una
tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
dell'interno, della difesa e della giustizia; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Fermo   restando   quanto   stabilito   dall'articolo   9   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21
del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo  8,
comma  11-bis,  del  citato  decreto-legge  n.  78   del   2010,   e'
incrementata, per ciascuno degli anni  2011,  2012  e  2013,  di  115
milioni di euro. 
((2.  La  dotazione  del  fondo  di  cui  al  comma  1  puo'   essere
ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  di  concerto  con  i   Ministri   della   difesa   e
dell'interno, con  quota  parte  delle  risorse  corrispondenti  alle
minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in  conseguenza
delle missioni internazionali di pace, e  delle  risorse  di  cui  al
comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge  16  settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  novembre
2008, n. 181, relativo al Fondo unico giustizia. Le risorse di cui al
presente comma sono attribuite  in  modo  da  assicurare  trattamenti
omogenei al personale delle Forze armate e a quello  delle  Forze  di
polizia)). 
  3. Il fondo di cui al comma  1,  come  incrementato  ai  sensi  del
presente articolo, e' destinato alla corresponsione  di  assegni  una
tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  anche  con  riferimento  al
personale interessato  alla  corresponsione,  per  i  medesimi  anni,
dell'assegno  funzionale,   del   trattamento   economico   superiore
correlato all'anzianita' di servizio senza demerito, compresa  quella
nella qualifica o nel grado, degli incrementi stipendiali parametrali
non connessi a promozioni, nonche'  degli  emolumenti  corrispondenti
previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
nonche'  all'applicazione  dell'articolo  9,  commi  1  e   21,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le  disposizioni  di
cui al secondo e terzo periodo del citato articolo 8,  comma  11-bis,
del decreto-legge n. 78 del 2010. 
  4.  All'onere  derivante  dal  comma   3   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione,  per  gli  anni   2011,   2012   e   2013,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo
periodo,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.