stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2011, n. 26

Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali. (11G0072)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/2011.
Decreto-Legge convertito dalla L. 23 maggio 2011, n. 73 (in G.U. 25/05/2011, n.120).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 27-3-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione; 
  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  27,  recante
attuazione della  direttiva  2007/36/CE,  relativa  all'esercizio  di
alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  garantire
l'ordinato svolgimento delle assemblee annuali previste dall'articolo
2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, in
considerazione della prima applicazione delle norme recate dal citato
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Assemblea annuale 
 
  1. In sede di prima applicazione del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 27, e'  consentito  alle  societa'  alle  quali  si  applica
l'articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, convocare l'assemblea di cui all'articolo 2364,
secondo comma, e 2364-bis, secondo  comma,  del  codice  civile,  nel
termine di centottanta giorni  dalla  chiusura  dell'esercizio  2010,
anche qualora tale possibilita' non sia prevista dallo statuto  della
societa'. 
  2. E' altresi' consentito  alle  societa'  alle  quali  si  applica
l'articolo 154-ter, che alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto   abbiano   gia'   pubblicato   l'avviso   di    convocazione
dell'assemblea annuale, di convocare l'assemblea, in  prima  o  unica
convocazione,  a  nuova  data,  nel  rispetto  dei  termini  e  delle
modalita' di cui all'articolo  125-bis  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, purche' non sia ancora decorso, con riferimento
alla  assemblea  originariamente  convocata,  il   termine   indicato
all'articolo 83-sexies, comma 2, del decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58. Qualora l'assemblea sia stata  convocata  anche  per  la
nomina dei componenti degli organi societari, le liste  eventualmente
gia' depositate presso l'emittente sono considerate valide  anche  in
relazione alla nuova convocazione. E' consentita la presentazione  di
nuove liste nel rispetto dei termini previsti dall'articolo  147-ter,
comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalla
normativa di attuazione  dell'articolo  148,  comma  2,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Qualora sia stata convocata  con
il medesimo  avviso  anche  l'assemblea  straordinaria,  questa  puo'
essere parimenti rinviata alla nuova data.