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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. (11G0066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2024)
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vigente al 21/02/2014
Testo in vigore dal: 7-4-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti  gli  articoli  76,  87,  quinto  comma,  117  e  119   della
Costituzione; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13,
21 e 26; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2010; 
  Considerato  che  non  e'  stata  raggiunta  l'intesa  in  sede  di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto  il  parere   espresso   dalla   Commissione   programmazione
economica, bilancio del Senato della Repubblica in  data  3  febbraio
2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  adottata,  ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 5  maggio  2009,  n.  42,
nella riunione del 9 febbraio 2011; 
  Viste le comunicazioni rese dal Governo al Senato della  Repubblica
e alla Camera dei deputati, ai sensi del citato articolo 2, comma  4,
della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  e  le  risoluzioni  approvate
rispettivamente dal Senato della Repubblica il  23  febbraio  2011  e
dalla Camera dei deputati il 2 marzo 2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 marzo 2011; 
  Sulla proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministro per le riforme per  il  federalismo,  del  Ministro  per  la
semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni
e  per  la  coesione  territoriale,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'interno e con il Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Norme di coordinamento 
 
  1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi delle  regioni,
emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio  2009,  n.
42, e successive modificazioni, si coordinano con le disposizioni del
presente decreto. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
              "Art. 76. -  L'esercizio della funzione legislativa non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti. 
                
              L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce
          al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              Si riporta il testo degli  articoli  117  e  119  della
          Costituzione: 
              "Art. 117. -  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato." 
              "Art.  119. -   I  Comuni,  le  Province,   le   Citta'
          metropolitane e le Regioni hanno autonomia  finanziaria  di
          entrata e di spesa. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
              La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
              Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 11, 12, 13,  21
          e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante: "Delega  al
          Governo in materia di federalismo  fiscale,  in  attuazione
          dell'articolo 119 della Costituzione": 
              "Art. 2. (Oggetto  e  finalita') -  1.  Il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi aventi ad oggetto l'attuazione  dell'  articolo
          119 della Costituzione, al fine di  assicurare,  attraverso
          la definizione dei principi fondamentali del  coordinamento
          della finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario  e  la
          definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria  di
          comuni, province, citta' metropolitane e regioni nonche' al
          fine di armonizzare i sistemi contabili  e  gli  schemi  di
          bilancio  dei  medesimi  enti  e  i  relativi  termini   di
          presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di
          programmazione, gestione e  rendicontazione  della  finanza
          pubblica. 
              2. Fermi restando  gli  specifici  principi  e  criteri
          direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
          5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
          25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui  al  comma  1
          del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
          criteri direttivi generali: 
              a)  autonomia  di  entrata  e  di  spesa   e   maggiore
          responsabilizzazione    amministrativa,    finanziaria    e
          contabile di tutti i livelli di governo; 
              b) lealta' istituzionale fra tutti i livelli di governo
          e  concorso  di  tutte  le  amministrazioni  pubbliche   al
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale
          in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea  e  dai
          trattati internazionali; 
              c) razionalita' e coerenza dei singoli  tributi  e  del
          sistema tributario nel suo complesso;  semplificazione  del
          sistema tributario, riduzione degli  adempimenti  a  carico
          dei  contribuenti,  trasparenza  del  prelievo,  efficienza
          nell'amministrazione dei  tributi;  rispetto  dei  principi
          sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente  di  cui
          alla legge 27 luglio 2000, n. 212; 
              d) coinvolgimento  dei  diversi  livelli  istituzionali
          nell'attivita' di  contrasto  all'evasione  e  all'elusione
          fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale; 
              e) attribuzione di risorse  autonome  ai  comuni,  alle
          province, alle citta'  metropolitane  e  alle  regioni,  in
          relazione alle rispettive competenze, secondo il  principio
          di  territorialita'  e  nel  rispetto  del   principio   di
          solidarieta'   e   dei    principi    di    sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza di cui  all'  articolo  118
          della Costituzione; le  risorse  derivanti  dai  tributi  e
          dalle entrate propri  di  regioni  ed  enti  locali,  dalle
          compartecipazioni al gettito  di  tributi  erariali  e  dal
          fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il
          normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite; 
              f) determinazione del costo e del  fabbisogno  standard
          quale costo e fabbisogno che, valorizzando  l'efficienza  e
          l'efficacia, costituisce  l'indicatore  rispetto  al  quale
          comparare e valutare l'azione pubblica;  definizione  degli
          obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni
          regionali   e   locali   nell'esercizio   delle    funzioni
          riconducibili ai livelli  essenziali  delle  prestazioni  o
          alle  funzioni  fondamentali  di  cui  all'  articolo  117,
          secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione; 
              g) adozione per le proprie  politiche  di  bilancio  da
          parte di regioni, citta' metropolitane, province  e  comuni
          di regole coerenti con quelle  derivanti  dall'applicazione
          del patto di stabilita' e crescita; 
              h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
          piano dei conti integrato; adozione  di  comuni  schemi  di
          bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la
          classificazione economica e  funzionale  individuata  dagli
          appositi regolamenti comunitari in materia di  contabilita'
          nazionale  e  relativi  conti  satellite;  adozione  di  un
          bilancio consolidato con le  proprie  aziende,  societa'  o
          altri organismi controllali,  secondo  uno  schema  comune;
          affiancamento,  a   fini   conoscitivi,   al   sistema   di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  ispirati   a   comuni
          criteri di contabilizzazione; raccordabilita'  dei  sistemi
          contabili  e  degli   schemi   di   bilancio   degli   enti
          territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai  fini
          della procedura per i disavanzi eccessivi;  definizione  di
          una tassonomia per la riclassificazione dei dati  contabili
          e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui  alla
          presente   legge   tenute   al   regime   di   contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi;  definizione  di  un  sistema  di  indicatori  di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
          diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione  agli
          articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il  quale
          regioni ed enti  locali  devono  comunicare  al  Governo  i
          propri bilanci preventivi e consuntivi, come  approvati,  e
          previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
          lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; 
              i) previsione dell'obbligo  di  pubblicazione  in  siti
          internet  dei   bilanci   delle   regioni,   delle   citta'
          metropolitane,  delle  province  e  dei  comuni,  tali   da
          riportare in modo semplificato le entrate e  le  spese  pro
          capite secondo  modelli  uniformi  concordati  in  sede  di
          Conferenza unificata; 
              l)  salvaguardia  dell'obiettivo  di  non  alterare  il
          criterio della  progressivita'  del  sistema  tributario  e
          rispetto del principio della capacita' contributiva ai fini
          del concorso alle spese pubbliche; 
              m)  superamento   graduale,   per   tutti   i   livelli
          istituzionali, del criterio della spesa storica a favore: 
              1) del fabbisogno standard  per  il  finanziamento  dei
          livelli essenziali di cui all' articolo 117, secondo comma,
          lettera  m),   della   Costituzione,   e   delle   funzioni
          fondamentali di  cui  all'  articolo  117,  secondo  comma,
          lettera p), della Costituzione; 
              2) della perequazione della capacita'  fiscale  per  le
          altre funzioni; 
              n)  rispetto  della   ripartizione   delle   competenze
          legislative fra Stato e regioni in  tema  di  coordinamento
          della finanza pubblica e del sistema tributario; 
              o) esclusione di ogni doppia imposizione  sul  medesimo
          presupposto, salvo  le  addizionali  previste  dalla  legge
          statale o regionale; 
              p) tendenziale  correlazione  tra  prelievo  fiscale  e
          beneficio connesso alle funzioni esercitate sul  territorio
          in modo da favorire la corrispondenza  tra  responsabilita'
          finanziaria e amministrativa; continenza e  responsabilita'
          nell'imposizione di tributi propri; 
              q)  previsione  che  la  legge  regionale  possa,   con
          riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione  da
          parte dello Stato: 
              1) istituire tributi regionali e locali; 
              2)  determinare  le  variazioni  delle  aliquote  o  le
          agevolazioni che comuni, province  e  citta'  metropolitane
          possono applicare nell'esercizio  della  propria  autonomia
          con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1); 
              r)  previsione  che  la  legge  regionale  possa,   nel
          rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti
          dalla legge statale, valutare la modulazione  delle  accise
          sulla  benzina,  sul  gasolio  e  sul   gas   di   petrolio
          liquefatto, utilizzati  dai  cittadini  residenti  e  dalle
          imprese  con  sede  legale  e   operativa   nelle   regioni
          interessate dalle concessioni di coltivazione di  cui  all'
          articolo 19 del decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.
          625, e successive modificazioni; 
              s) facolta' delle regioni di istituire a  favore  degli
          enti locali compartecipazioni  al  gettito  dei  tributi  e
          delle compartecipazioni regionali; 
              t) esclusione di interventi  sulle  basi  imponibili  e
          sulle aliquote  dei  tributi  che  non  siano  del  proprio
          livello  di  governo;  ove  i  predetti  interventi   siano
          effettuati  dallo  Stato  sulle  basi  imponibili  e  sulle
          aliquote riguardanti i tributi degli enti locali  e  quelli
          di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b),  numeri  1)  e
          2),  essi   sono   possibili,   a   parita'   di   funzioni
          amministrative conferite, solo se prevedono la  contestuale
          adozione di misure per la  completa  compensazione  tramite
          modifica di aliquota o  attribuzione  di  altri  tributi  e
          previa quantificazione finanziaria  delle  predette  misure
          nella Conferenza di cui all'  articolo  5;  se  i  predetti
          interventi sono accompagnati da una riduzione  di  funzioni
          amministrative dei livelli di governo i  cui  tributi  sono
          oggetto degli  interventi  medesimi,  la  compensazione  e'
          effettuata in misura corrispondente  alla  riduzione  delle
          funzioni; 
              u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento
          e di riscossione che  assicurino  modalita'  efficienti  di
          accreditamento diretto o  di  riversamento  automatico  del
          riscosso agli enti titolari del tributo; previsione  che  i
          tributi erariali compartecipati abbiano integrale  evidenza
          contabile nel bilancio dello Stato; 
              v) definizione di modalita' che  assicurino  a  ciascun
          soggetto  titolare  del  tributo  l'accesso  diretto   alle
          anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attivita'  di
          gestione  tributaria,   assicurando   il   rispetto   della
          normativa a tutela della riservatezza dei dati personali; 
              z) premialita' dei comportamenti virtuosi ed efficienti
          nell'esercizio della potesta'  tributaria,  nella  gestione
          finanziaria  ed  economica  e  previsione   di   meccanismi
          sanzionatori per gli enti che non rispettano gli  equilibri
          economico-finanziari o non assicurano i livelli  essenziali
          delle prestazioni di cui all'articolo 117,  secondo  comma,
          lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni
          fondamentali di  cui  all'  articolo  117,  secondo  comma,
          lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche
          modalita' attraverso le quali il Governo, nel caso  in  cui
          la  regione  o  l'ente  locale  non  assicuri   i   livelli
          essenziali delle prestazioni  di  cui  all'  articolo  117,
          secondo  comma,   lettera   m),   della   Costituzione,   o
          l'esercizio  delle  funzioni  fondamentali  di   cui   all'
          articolo   117,   secondo   comma,   lettera   p),    della
          Costituzione,  o  qualora  gli  scostamenti  dal  patto  di
          convergenza di cui all' articolo 18  della  presente  legge
          abbiano caratteristiche permanenti e  sistematiche,  adotta
          misure sanzionatorie ai sensi dell' articolo 17,  comma  1,
          lettera  e),  che  sono  commisurate  all'entita'  di  tali
          scostamenti e possono comportare l'applicazione  di  misure
          automatiche per l'incremento delle  entrate  tributarie  ed
          extra-tributarie, e puo' esercitare nei casi piu' gravi  il
          potere sostitutivo di cui all' articolo 120, secondo comma,
          della Costituzione, secondo quanto disposto dall'  articolo
          8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio
          di responsabilita' amministrativa e finanziaria; 
              aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a
          carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso
          di mancato rispetto dei criteri uniformi di  redazione  dei
          bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel  caso
          di mancata o tardiva comunicazione dei  dati  ai  fini  del
          coordinamento della finanza pubblica; 
              bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di
          flessibilita' fiscale  nella  costituzione  di  insiemi  di
          tributi e compartecipazioni, da attribuire alle  regioni  e
          agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata  in
          misura    rilevante    da    tributi    manovrabili,    con
          determinazione, per  ciascun  livello  di  governo,  di  un
          adeguato grado di autonomia di entrata, derivante  da  tali
          tributi; 
              cc) previsione di una  adeguata  flessibilita'  fiscale
          articolata su piu' tributi con una base imponibile  stabile
          e  distribuita  in  modo   tendenzialmente   uniforme   sul
          territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni
          ed enti locali, comprese quelle  a  piu'  basso  potenziale
          fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialita',
          il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali
          delle prestazioni e alle funzioni fondamentali  degli  enti
          locali; 
              dd)  trasparenza  ed  efficienza  delle  decisioni   di
          entrata  e  di  spesa,  rivolte  a  garantire   l'effettiva
          attuazione  dei  principi  di  efficacia,   efficienza   ed
          economicita' di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b); 
              ee) riduzione  della  imposizione  fiscale  statale  in
          misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di  entrata
          di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard  e
          corrispondente riduzione  delle  risorse  statali  umane  e
          strumentali; eliminazione dal bilancio  dello  Stato  delle
          previsioni  di  spesa  relative  al   finanziamento   delle
          funzioni attribuite a regioni, province,  comuni  e  citta'
          metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle
          risorse per gli interventi di cui all' articolo 119, quinto
          comma, della Costituzione; 
              ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in
          modo da consentire  anche  una  piu'  piena  valorizzazione
          della sussidiarieta' orizzontale; 
              gg) individuazione di strumenti idonei  a  favorire  la
          piena  attuazione  degli  articoli  29,  30  e   31   della
          Costituzione, con riguardo ai  diritti  e  alla  formazione
          della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti; 
              hh) territorialita' dei tributi regionali  e  locali  e
          riferibilita'  al  territorio  delle  compartecipazioni  al
          gettito dei  tributi  erariali,  in  conformita'  a  quanto
          previsto dall' articolo 119 della Costituzione; 
              ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva
          e autonomia di  gestione  delle  proprie  risorse  umane  e
          strumentali da parte del settore  pubblico;  previsione  di
          strumenti che consentano autonomia ai  diversi  livelli  di
          governo nella gestione della contrattazione collettiva; 
              ll) certezza delle risorse e stabilita' tendenziale del
          quadro di  finanziamento,  in  misura  corrispondente  alle
          funzioni attribuite; 
              mm)  individuazione,  in  conformita'  con  il  diritto
          comunitario,  di  forme  di  fiscalita'  di  sviluppo,  con
          particolare riguardo alla creazione di nuove  attivita'  di
          impresa nelle aree sottoutilizzate. 
              3. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, del Ministro per le riforme  per  il  federalismo,
          del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro
          per i rapporti  con  le  regioni  e  del  Ministro  per  le
          politiche   europee,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'interno,   con   il   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione e l'innovazione e con  gli  altri  Ministri
          volta a volta competenti  nelle  materie  oggetto  di  tali
          decreti. Gli schemi di decreto legislativo,  previa  intesa
          da sancire in sede di Conferenza unificata ai  sensi  dell'
          articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione
          tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni  recate
          dal  medesimo  schema  di  decreto  sul  saldo   netto   da
          finanziare, sull'indebitamento netto delle  amministrazioni
          pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perche' su
          di essi sia espresso il parere  della  Commissione  di  cui
          all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari  competenti
          per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta
          giorni  dalla  trasmissione.  In  mancanza  di  intesa  nel
          termine di cui all'articolo 3 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, il Consiglio  dei  ministri  delibera,
          approvando una relazione  che  e'  trasmessa  alle  Camere.
          Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per
          cui l'intesa non e' stata raggiunta. 
              4. Decorso il termine per l'espressione dei  pareri  di
          cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati.
          Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
          parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere  con  le  sue
          osservazioni  e  con  eventuali   modificazioni   e   rende
          comunicazioni davanti a  ciascuna  Camera.  Decorsi  trenta
          giorni dalla  data  della  nuova  trasmissione,  i  decreti
          possono comunque essere  adottati  in  via  definitiva  dal
          Governo.   Il   Governo,   qualora,   anche    a    seguito
          dell'espressione  dei  pareri  parlamentari,  non   intenda
          conformarsi all'intesa raggiunta in  Conferenza  unificata,
          trasmette alle Camere e alla  stessa  Conferenza  unificata
          una relazione  nella  quale  sono  indicate  le  specifiche
          motivazioni di difformita' dall'intesa. 
              5.  Il  Governo  assicura,  nella  predisposizione  dei
          decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione
          con le regioni e gli enti locali. 
              6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1
          e' adottato entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.  Un  decreto  legislativo,  da
          adottare entro il termine previsto al comma 1 del  presente
          articolo, disciplina la  determinazione  dei  costi  e  dei
          fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
          prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il  Governo
          trasmette  alle  Camere,  entro  il  30  giugno  2010,  una
          relazione concernente il quadro generale  di  finanziamento
          degli enti territoriali e ipotesi di  definizione  su  base
          quantitativa  della  struttura  fondamentale  dei  rapporti
          finanziari tra lo Stato, le regioni, le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
          delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
          e' comunque trasmessa alle Camere  prima  degli  schemi  di
          decreto   legislativo    concernenti    i    tributi,    le
          compartecipazioni   e   la    perequazione    degli    enti
          territoriali. 
              7. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  possono  essere
          adottati   decreti   legislativi    recanti    disposizioni
          integrative  e  correttive  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri direttivi previsti dalla presente legge  e  con  la
          procedura di cui ai commi 3 e 4." 
              "Art. 11. (Principi e criteri direttivi concernenti  il
          finanziamento delle funzioni di comuni, province  e  citta'
          metropolitane) - 1.  I  decreti  legislativi  di  cui  all'
          articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di
          comuni, province  e  citta'  metropolitane,  sono  adottati
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) classificazione delle spese relative  alle  funzioni
          di comuni, province e citta' metropolitane, in: 
              1) spese riconducibili alle  funzioni  fondamentali  ai
          sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera p),  della
          Costituzione, come individuate dalla legislazione statale; 
              2) spese relative alle altre funzioni; 
              3) spese finanziate con i contributi  speciali,  con  i
          finanziamenti dell'Unione europea e con  i  cofinanziamenti
          nazionali di cui all' articolo 16; 
              b) definizione delle modalita' per cui il finanziamento
          delle spese di cui  alla  lettera  a),  numero  1),  e  dei
          livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da  esse
          implicate avviene in modo da  garantirne  il  finanziamento
          integrale in base al fabbisogno standard ed  e'  assicurato
          dai tributi propri,  da  compartecipazioni  al  gettito  di
          tributi  erariali  e  regionali,  da  addizionali  a   tali
          tributi, la cui manovrabilita' e' stabilita  tenendo  conto
          della dimensione demografica dei comuni per  fasce,  e  dal
          fondo perequativo; 
              c) definizione delle modalita' per cui le spese di  cui
          alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il  gettito
          dei tributi propri, con  compartecipazioni  al  gettito  di
          tributi e con il fondo perequativo basato  sulla  capacita'
          fiscale per abitante; 
              d) definizione delle modalita'  per  tenere  conto  del
          trasferimento  di  ulteriori  funzioni  ai   comuni,   alle
          province  e  alle  citta'  metropolitane  ai  sensi   dell'
          articolo 118 della Costituzione e secondo le  modalita'  di
          cui all' articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n.  131,  al
          fine  di  assicurare,  per   il   complesso   degli   enti,
          l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si  sia
          provveduto   contestualmente   al   finanziamento   ed   al
          trasferimento; 
              e) soppressione dei trasferimenti statali  e  regionali
          diretti al finanziamento delle spese di  cui  alla  lettera
          a),  numeri  1)  e  2),  ad  eccezione  degli  stanziamenti
          destinati ai fondi perequativi ai sensi dell' articolo 13 e
          dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di
          ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali; 
              f)  il  gettito  delle  compartecipazioni   a   tributi
          erariali e regionali e' senza vincolo di destinazione; 
              g)  valutazione   dell'adeguatezza   delle   dimensioni
          demografiche  e  territoriali   degli   enti   locali   per
          l'ottimale  svolgimento   delle   rispettive   funzioni   e
          salvaguardia   delle   peculiarita'    territoriali,    con
          particolare  riferimento  alla  specificita'  dei   piccoli
          comuni,  ove,  associandosi,  raggiungano  una  popolazione
          complessiva non inferiore a una soglia  determinata  con  i
          decreti legislativi di cui all' articolo 2,  dei  territori
          montani e delle isole minori." 
              "Art. 12. (Principi e criteri direttivi concernenti  il
          coordinamento e l'autonomia di entrata  e  di  spesa  degli
          enti locali)  -  1.  I  decreti  legislativi  di  cui  all'
          articolo   2,   con   riferimento   al   coordinamento   ed
          all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono
          adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) la legge statale  individua  i  tributi  propri  dei
          comuni  e  delle  province,   anche   in   sostituzione   o
          trasformazione di tributi gia' esistenti e anche attraverso
          l'attribuzione agli stessi comuni e province di  tributi  o
          parti di tributi gia' erariali; ne  definisce  presupposti,
          soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce,  garantendo
          una adeguata  flessibilita',  le  aliquote  di  riferimento
          valide per tutto il territorio nazionale; 
              b) definizione delle modalita' secondo cui le spese dei
          comuni relative alle  funzioni  fondamentali  di  cui  all'
          articolo  11,  comma  1,  lettera  a),  numero   1),   sono
          prioritariamente finanziate da una o  piu'  delle  seguenti
          fonti:  dal  gettito  derivante  da  una  compartecipazione
          all'IVA, dal gettito  derivante  da  una  compartecipazione
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,   dalla
          imposizione immobiliare, con  esclusione  della  tassazione
          patrimoniale sull'unita' immobiliare adibita ad  abitazione
          principale del soggetto  passivo  secondo  quanto  previsto
          dalla legislazione vigente alla data di entrata  in  vigore
          della presente legge in materia di imposta  comunale  sugli
          immobili, ai sensi dell' articolo 1  del  decreto-legge  27
          maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 luglio 2008, n. 126; 
              c) definizione delle modalita'  secondo  cui  le  spese
          delle province relative alle funzioni fondamentali  di  cui
          all' articolo 11, comma 1,  lettera  a),  numero  1),  sono
          prioritariamente  finanziate  dal  gettito   derivante   da
          tributi il cui presupposto  e'  connesso  al  trasporto  su
          gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale; 
              d) disciplina di uno o  piu'  tributi  propri  comunali
          che,  valorizzando  l'autonomia   tributaria,   attribuisca
          all'ente  la  facolta'  di  stabilirli  e   applicarli   in
          riferimento a particolari scopi quali la  realizzazione  di
          opere pubbliche e di investimenti pluriennali  nei  servizi
          sociali ovvero il finanziamento degli  oneri  derivanti  da
          eventi  particolari  quali  flussi  turistici  e  mobilita'
          urbana; 
              e) disciplina di uno o piu' tributi propri  provinciali
          che,  valorizzando  l'autonomia   tributaria,   attribuisca
          all'ente  la  facolta'  di  stabilirli  e   applicarli   in
          riferimento a particolari scopi istituzionali; 
              f) previsione di forme premiali per favorire  unioni  e
          fusioni   tra   comuni,   anche   attraverso   l'incremento
          dell'autonomia   impositiva   o   maggiori   aliquote    di
          compartecipazione ai tributi erariali; 
              g) previsione che le regioni,  nell'ambito  dei  propri
          poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire
          nuovi tributi dei comuni, delle  province  e  delle  citta'
          metropolitane  nel  proprio  territorio,  specificando  gli
          ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali; 
              h) previsione che  gli  enti  locali,  entro  i  limiti
          fissati  dalle  leggi,  possano  disporre  del  potere   di
          modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da  tali
          leggi e di introdurre agevolazioni; 
              i) previsione che gli enti locali, nel  rispetto  delle
          normative di settore e delle delibere  delle  autorita'  di
          vigilanza, dispongano di piena autonomia  nella  fissazione
          delle tariffe per prestazioni o servizi  offerti  anche  su
          richiesta di singoli cittadini; 
              l) previsione che la legge statale,  nell'ambito  della
          premialita' ai comuni e alle province virtuosi, in sede  di
          individuazione dei principi di coordinamento della  finanza
          pubblica riconducibili al rispetto del patto di  stabilita'
          e crescita, non possa imporre  vincoli  alle  politiche  di
          bilancio degli enti locali per cio' che concerne  la  spesa
          in  conto  capitale   limitatamente   agli   importi   resi
          disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente  locale
          o da altri enti locali della medesima regione." 
              "Art. 13. (Principi  e  criteri  direttivi  concernenti
          l'entita' e il riparto dei fondi perequativi per  gli  enti
          locali) - 1. I decreti legislativi di cui all' articolo  2,
          con  riferimento  all'entita'  e  al  riparto   dei   fondi
          perequativi per gli enti locali, sono  adottati  secondo  i
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi,
          uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province  e
          delle  citta'  metropolitane,  alimentati   da   un   fondo
          perequativo  dello  Stato   alimentato   dalla   fiscalita'
          generale con indicazione separata degli stanziamenti per le
          diverse tipologie di enti, a  titolo  di  concorso  per  il
          finanziamento delle funzioni da loro svolte; la  dimensione
          del fondo e' determinata, per ciascun livello  di  governo,
          con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali,  in
          misura uguale alla differenza tra il totale dei  fabbisogni
          standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate
          standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni
          e alle province ai sensi dell' articolo 12, con  esclusione
          dei tributi di cui al  comma  1,  lettere  d)  ed  e),  del
          medesimo articolo e dei contributi di cui all'articolo  16,
          tenendo conto dei principi previsti dall' articolo 2, comma
          2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento
          del criterio della spesa storica; 
              b)  definizione   delle   modalita'   con   cui   viene
          periodicamente aggiornata l'entita' dei fondi di  cui  alla
          lettera  a)  e  sono  ridefinite  le  relative   fonti   di
          finanziamento; 
              c) la ripartizione del fondo perequativo tra i  singoli
          enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali  di
          cui all' articolo 11,  comma  1,  lettera  a),  numero  1),
          avviene in base a: 
              1) un indicatore di  fabbisogno  finanziario  calcolato
          come differenza tra il valore  standardizzato  della  spesa
          corrente   al   netto   degli   interessi   e   il   valore
          standardizzato del gettito dei tributi ed  entrate  proprie
          di applicazione generale; 
              2)  indicatori  di  fabbisogno  di  infrastrutture,  in
          coerenza con la programmazione regionale di settore, per il
          finanziamento  della  spesa   in   conto   capitale;   tali
          indicatori tengono  conto  dell'entita'  dei  finanziamenti
          dell'Unione europea di carattere infrastrutturale  ricevuti
          dagli enti locali  e  del  vincolo  di  addizionalita'  cui
          questi sono soggetti; 
              d)  definizione  delle  modalita'  per  cui  la   spesa
          corrente standardizzata e' computata ai fini  di  cui  alla
          lettera c) sulla base di una quota uniforme  per  abitante,
          corretta per tenere conto della diversita' della  spesa  in
          relazione all'ampiezza  demografica,  alle  caratteristiche
          territoriali, con particolare riferimento alla presenza  di
          zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali  e
          produttive dei diversi enti. Il peso delle  caratteristiche
          individuali  dei  singoli  enti  nella  determinazione  del
          fabbisogno  e'  determinato   con   tecniche   statistiche,
          utilizzando i dati  di  spesa  storica  dei  singoli  enti,
          tenendo  conto  anche  della  spesa  relativa   a   servizi
          esternalizzati o svolti in forma associata; 
              e) definizione  delle  modalita'  per  cui  le  entrate
          considerate  ai  fini  della   standardizzazione   per   la
          ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti  sono
          rappresentate  dai  tributi  propri  valutati  ad  aliquota
          standard; 
              f) definizione delle modalita' in base alle quali,  per
          le spese relative all'esercizio delle funzioni  diverse  da
          quelle fondamentali, il fondo perequativo per  i  comuni  e
          quello per le  province  e  le  citta'  metropolitane  sono
          diretti a ridurre le differenze tra le  capacita'  fiscali,
          tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto  di
          una soglia da individuare con i decreti legislativi di  cui
          all' articolo 2, del fattore della  dimensione  demografica
          in relazione inversa alla dimensione demografica  stessa  e
          della loro partecipazione a forme associative; 
              g) definizione delle  modalita'  per  cui  le  regioni,
          sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede
          di Conferenza unificata,  e  previa  intesa  con  gli  enti
          locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle
          risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo
          ai  comuni,  alle  province  e  alle  citta'  metropolitane
          inclusi  nel  territorio  regionale,  procedere  a  proprie
          valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base
          dei criteri  di  cui  alla  lettera  d),  e  delle  entrate
          standardizzate, nonche' a stime autonome dei fabbisogni  di
          infrastrutture; in  tal  caso  il  riparto  delle  predette
          risorse e' effettuato sulla base dei parametri definiti con
          le modalita' di cui alla presente lettera; 
              h) i fondi ricevuti dalle regioni  a  titolo  di  fondo
          perequativo per i comuni e per  le  province  e  le  citta'
          metropolitane del territorio sono trasferiti dalla  regione
          agli  enti  di  competenza  entro  venti  giorni  dal  loro
          ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro  tale
          termine alla ridefinizione  della  spesa  standardizzata  e
          delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle  quote
          del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali
          secondo le modalita' previste dalla lettera  g),  applicano
          comunque i criteri  di  riparto  del  fondo  stabiliti  dai
          decreti legislativi di cui all' articolo 2  della  presente
          legge.   La    eventuale    ridefinizione    della    spesa
          standardizzata e  delle  entrate  standardizzate  non  puo'
          comportare   ritardi   nell'assegnazione   delle    risorse
          perequative agli enti locali. Nel caso in  cui  la  regione
          non  ottemperi  alle  disposizioni  di  cui  alla  presente
          lettera, lo Stato esercita il  potere  sostitutivo  di  cui
          all' articolo 120, secondo comma,  della  Costituzione,  in
          base alle disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 5
          giugno 2003, n. 131." 
              "Art. 21. (Norme transitorie per gli enti locali) -  1.
          In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui
          all' articolo 2  recano  norme  transitorie  per  gli  enti
          locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) nel processo di attuazione dell' articolo 118  della
          Costituzione, al  finanziamento  delle  ulteriori  funzioni
          amministrative  nelle  materie  di  competenza  legislativa
          dello Stato o delle regioni, nonche' agli  oneri  derivanti
          dall'eventuale ridefinizione dei contenuti  delle  funzioni
          svolte dagli stessi alla data  di  entrata  in  vigore  dei
          medesimi decreti legislativi,  provvedono  lo  Stato  o  le
          regioni, determinando  contestualmente  adeguate  forme  di
          copertura  finanziaria  coerenti  con  i   principi   della
          presente legge; 
              b) garanzia  che  la  somma  del  gettito  delle  nuove
          entrate di comuni e province in base  alla  presente  legge
          sia, per il complesso dei  comuni  ed  il  complesso  delle
          province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui
          all'articolo 11, comma 1, lettera e), e che si effettui una
          verifica di congruita' in sede di Conferenza unificata; 
              c) considerazione, nel processo di  determinazione  del
          fabbisogno standard, dell'esigenza  di  riequilibrio  delle
          risorse in favore degli enti locali sottodotati in  termini
          di trasferimenti erariali ai sensi della normativa  vigente
          rispetto a quelli sovradotati; 
              d) determinazione dei fondi  perequativi  di  comuni  e
          province in misura uguale, per ciascun livello di  governo,
          alla differenza fra i trasferimenti  statali  soppressi  ai
          sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e),  destinati  al
          finanziamento delle spese di comuni e province,  esclusi  i
          contributi di cui all'articolo 16, e  le  maggiori  entrate
          spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed  alle
          province, ai sensi  dell'articolo  12,  tenendo  conto  dei
          principi previsti dall'articolo 2,  comma  2,  lettera  m),
          numeri 1) e 2), relativamente al superamento  del  criterio
          della spesa storica; 
              e) sono definite regole, tempi e modalita'  della  fase
          transitoria  in  modo  da  garantire  il  superamento   del
          criterio della spesa storica in un periodo di cinque  anni,
          per le spese  riconducibili  all'esercizio  delle  funzioni
          fondamentali e per  le  altre  spese.  Fino  alla  data  di
          entrata   in   vigore   delle   disposizioni    concernenti
          l'individuazione delle  funzioni  fondamentali  degli  enti
          locali: 
              1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province e'
          finanziato considerando l'80 per  cento  delle  spese  come
          fondamentali  ed  il  20  per  cento  di  esse   come   non
          fondamentali, ai sensi del comma 2; 
              2) per comuni e province l'80 per cento delle spese  di
          cui al numero 1)  e'  finanziato  dalle  entrate  derivanti
          dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a
          tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per  cento
          delle spese di cui al numero 1) e' finanziato dalle entrate
          derivanti  dall'autonomia  finanziaria,  ivi  comprese   le
          compartecipazioni  a  tributi  regionali,   e   dal   fondo
          perequativo; 
              3) ai fini  del  numero  2)  si  prende  a  riferimento
          l'ultimo bilancio certificato a rendiconto,  alla  data  di
          predisposizione degli schemi di decreto legislativo di  cui
          all'articolo 2; 
              f) specificazione del termine da cui decorre il periodo
          di cinque anni di cui alla lettera e)." 
              "Art. 26.  (Contrasto  dell'evasione  fiscale) -  1.  I
          decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo  al
          sistema gestionale dei tributi e  delle  compartecipazioni,
          nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle  regioni  e
          degli   enti   locali   nella   scelta   delle   forme   di
          organizzazione   delle   attivita'   di   gestione   e   di
          riscossione, sono adottati secondo i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
              a)  previsione   di   adeguate   forme   di   reciproca
          integrazione delle basi informative di  cui  dispongono  le
          regioni, gli enti locali e lo Stato  per  le  attivita'  di
          contrasto dell'evasione dei tributi erariali,  regionali  e
          degli enti locali, nonche' di diretta collaborazione  volta
          a fornire dati ed elementi utili ai fini  dell'accertamento
          dei predetti tributi; 
              b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni
          e gli enti locali che abbiano ottenuto  risultati  positivi
          in termini di  maggior  gettito  derivante  dall'azione  di
          contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali": 
              "Art. 3 (Intese) -  1.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.". 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 2 della citata legge n. 42 del
          2009 e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  7  della  citata
          legge n. 42 del 2009: 
              "Art. 7. (Principi  e  criteri  direttivi  relativi  ai
          tributi delle regioni e alle compartecipazioni  al  gettito
          dei tributi erariali) - 1. I  decreti  legislativi  di  cui
          all' articolo 2 disciplinano i tributi  delle  regioni,  in
          base ai seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)   le   regioni   dispongono   di   tributi   e    di
          compartecipazioni al gettito dei tributi erariali,  in  via
          prioritaria  a  quello  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          (IVA),  in  grado  di   finanziare   le   spese   derivanti
          dall'esercizio  delle  funzioni  nelle   materie   che   la
          Costituzione attribuisce alla loro competenza  esclusiva  e
          concorrente  nonche'  le  spese  relative  a   materie   di
          competenza esclusiva statale, in relazione  alle  quali  le
          regioni esercitano competenze amministrative; 
              b) per tributi delle regioni si intendono: 
              1) i tributi propri derivati, istituiti e  regolati  da
          leggi statali, il cui gettito e' attribuito alle regioni; 
              2) le addizionali sulle  basi  imponibili  dei  tributi
          erariali; 
              3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie
          leggi in relazione ai presupposti non gia' assoggettati  ad
          imposizione erariale; 
              c) per i tributi di cui alla lettera b), numero 1),  le
          regioni, con propria legge, possono modificare le  aliquote
          e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei  limiti  e
          secondo criteri fissati dalla legislazione  statale  e  nel
          rispetto della normativa comunitaria; per i tributi di  cui
          alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria  legge,
          possono introdurre variazioni  percentuali  delle  aliquote
          delle addizionali e possono  disporre  detrazioni  entro  i
          limiti fissati dalla legislazione statale; 
              d)  le  modalita'  di  attribuzione  alle  regioni  del
          gettito dei tributi regionali  istituiti  con  legge  dello
          Stato e delle compartecipazioni ai  tributi  erariali  sono
          definite in conformita' al principio di territorialita'  di
          cui all' articolo 119 della Costituzione. A  tal  fine,  le
          suddette modalita' devono tenere conto: 
              1) del luogo di consumo, per  i  tributi  aventi  quale
          presupposto i consumi; per i servizi, il luogo  di  consumo
          puo'  essere  identificato  nel  domicilio   del   soggetto
          fruitore finale; 
              2) della localizzazione  dei  cespiti,  per  i  tributi
          basati sul patrimonio; 
              3) del luogo di prestazione del lavoro, per  i  tributi
          basati sulla produzione; 
              4)  della  residenza  del  percettore,  per  i  tributi
          riferiti ai redditi delle persone fisiche; 
              e) il gettito  dei  tributi  regionali  derivati  e  le
          compartecipazioni al  gettito  dei  tributi  erariali  sono
          senza vincolo di destinazione.".