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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 gennaio 2011, n. 19

Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (11G0057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2011
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-3-2011
 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                             E TRASPORTI 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA 
                   AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  ed,  in  particolare,
l'articolo 17, commi 3 e 4; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE  e
della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria»; 
  Visto il decreto 15  luglio  2003,  n.  388,  recante  «Regolamento
recante disposizioni sul pronto  soccorso  aziendale,  in  attuazione
dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni»; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2007,  n.  162,  recante
«Attuazione delle direttive 2004/49/CE  e  2004/51/CE  relative  alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»; 
  Visto l'articolo 45, comma 3,  del  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81, il quale demanda «ad appositi decreti  ministeriali»  la
definizione delle «modalita' di applicazione  in  ambito  ferroviario
del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388»; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 ottobre 2010; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  in
data 23 dicembre 2010, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988; 
 
                              Adottano 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. In attuazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento definisce le  modalita'
di applicazione del decreto n. 388 del 2003, da parte delle aziende o
unita' produttive che svolgono  attivita'  di  trasporto  ferroviario
ovvero la cui attivita' e' comunque svolta in ambito ferroviario. 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dei commi  3  e  4  dell'art.  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 S.O. 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.»