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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010, n. 275

Attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (11G0054)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/2011
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 22-3-2011
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 3, della citata legge  7
agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della  legge  18
giugno 2009, n. 69, il quale ha previsto che «con uno o piu'  decreti
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  adottati  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione  e  per  la  semplificazione
normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta  giorni
entro i quali devono concludersi i procedimenti di  competenza  delle
amministrazioni statali»; 
  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione di concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione
normativa del 12 gennaio 2010, concernente: «Approvazione delle linee
di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge  18  giugno
2009, n. 69»; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio  1995,  n.  227,  recante:
«Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7  agosto
1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo  e  diritto  d'accesso  ai  documenti  amministrativi,
relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di  organi
dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n.
244, recante: «Regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali»; 
  Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2004, come modificato dal
decreto ministeriale 31  marzo  2010,  concernente  «l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale non  generale  del  Segretariato
Generale e delle Direzioni Generali e  la  definizione  dei  relativi
compiti»; 
  Udito il parere n. 4696/2010 del Consiglio  di  Stato,  reso  dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del giorno 25
novembre 2010; 
  Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi di
competenza delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di  parte,
sia che debbano essere promossi d'ufficio, i cui  termini  non  siano
superiori a novanta giorni. 
  2. Ciascun procedimento si conclude  nel  termine  stabilito  nelle
tabelle allegate, che costituiscono  parte  integrante  del  presente
regolamento. Ai procedimenti non ricompresi nelle tabelle allegate si
applicano i termini di conclusione previsti da fonti legislative,  o,
in mancanza, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 2  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7  agosto
          1990, n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          agosto 1990, n. 192: 
              «Art. 2 (Conclusione del procedimento).  -  1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza.» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
              «Art. 17(Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.» 
              - Il decreto ministeriale 12 gennaio 2010 (Approvazione
          delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 7 della
          legge 18 giugno 2009, n. 69) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76. 
              - Il decreto  ministeriale  12  gennaio  1995,  n.  227
          (Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e  10  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti  amministrativi,  relativamente  ai  procedimenti
          amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale),  abrogato  dal
          presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
          giugno 1995, n. 134, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa. -Testo A-)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29  luglio
          2004, n. 244 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2004, n. 223. 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990,
          si veda nelle note alle premesse.