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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 274

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria. (11G0049)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2016)
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-6-2016
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che approva lo
statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 2, comma 283, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
1°  aprile  2008,  concernente  le  modalita'  e  i  criteri  per  il
trasferimento  al  Servizio  sanitario   nazionale   delle   funzioni
sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e  delle
attrezzature  e  dei  beni  strumentali   in   materia   di   sanita'
penitenziaria; 
  Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo  65  dello
statuto speciale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 ottobre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale,  di  concerto   con   i   Ministri   della   giustizia,
dell'economia e  delle  finanze,  della  salute  e  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Ambito operativo 
 
  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 5,  comma
1, numero 16), della legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1
(Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia  Giulia),  le
modalita', i criteri e le procedure per il trasferimento al  Servizio
sanitario della  Regione  delle  funzioni  sanitarie,  delle  risorse
finanziarie, dei rapporti di lavoro,  delle  attrezzature,  arredi  e
beni strumentali relativi alla sanita' penitenziaria. 
  ((1-bis. Rientrano altresi' nelle  attribuzioni  di  cui  al  primo
comma le funzioni sanitarie afferenti al superamento  degli  ospedali
psichiatrici giudiziari.))