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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010, n. 272

Regolamento recante individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0040)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/2011
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 13-3-2011
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo  2  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  come
sostituito dal comma 1, lett.  b)  dell'articolo  7  della  legge  18
giugno 2009, n. 69; 
  Visto l'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante  disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione
dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo  1,  comma
1, della legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante regolamento di riorganizzazione del  Ministero  dello
sviluppo economico; 
  Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329,  e  successive
modificazioni, con il quale  e'  stato  adottato  il  regolamento  di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,
relativamente alla determinazione dei termini entro i  quali  debbono
essere  adottati  i  provvedimenti  di   competenza   del   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
  Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, e  successive
modificazioni, con il quale  e'  stato  adottato  il  regolamento  di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,
recante  nuove  norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo,
relativamente  ai  procedimenti  di  competenza  del  Ministero   del
commercio con l'estero; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  28  dicembre  1994,   concernente
modifica dei  termini  per  la  conclusione  di  alcuni  procedimenti
amministrativi concernenti le societa' fiduciarie e di revisione; 
  Visto il decreto  ministeriale  10  gennaio  2001,  n.  9,  recante
regolamento di individuazione dei termini entro i quali il  Ministero
del   commercio   con   l'estero   deve   compiere    le    attivita'
endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra  amministrazione
ha competenze nell'adozione dell'atto finale; 
  Vista la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 24 giugno 2010; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 luglio 2010; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2010; 
  Su proposta dei Ministri dello sviluppo economico, per la  pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Termini di conclusione 
                   dei procedimenti amministrativi 
 
  1. Nell'allegato A, che costituisce parte integrante  del  presente
decreto, sono individuati i termini superiori a novanta giorni e fino
a centottanta giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti
di competenza del Ministero dello sviluppo economico,  ai  sensi  del
comma 4, dell'articolo 2 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  come
sostituito dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
  2. Entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero dello
sviluppo economico verifica lo stato di attuazione  della  normativa,
per le modificazioni ritenute necessarie, anche per le  finalita'  di
cui all'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n.  69,  da  apportare
nelle forme previste dalle vigenti disposizioni. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7  agosto
          1990, n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
              «Art. 2 (Conclusione del procedimento).  -  1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del presidente del  consiglio
          dei ministri, adottati ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          ministri competenti e di concerto con  i  ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i  termini
          di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente  articolo  possono
          essere sospesi, per una sola volta e  per  un  periodo  non
          superiore  a   trenta   giorni,   per   l'acquisizione   di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo. 
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale.». 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal governo. Essi debbono essere comunicati  al  presidente
          del consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          (Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, s.o. 
              - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, (Disposizioni
          urgenti per l'adeguamento delle  strutture  di  governo  in
          applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24
          dicembre  2007,  n.  244),   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14  luglio
          2008, n. 121, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          maggio 2008, n. 114. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          novembre 2008, n. 197, (Regolamento di riorganizzazione del
          Ministero dello sviluppo  economico,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294, s.o. 
              - Il decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, con il
          quale e' stato adottato il regolamento di attuazione  degli
          articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
          relativamente alla determinazione dei termini entro i quali
          debbono  essere  adottati  i  provvedimenti  di  competenza
          dell'amministrazione  dell'  industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
          agosto 1993, n. 202, s.o. 
              - Il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n.  454,  con
          il quale e' stato adottato  il  regolamento  di  attuazione
          degli articoli 2 e 4 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
          relativamente  alla  individuazione  dei  procedimenti   di
          competenza  del  ministero  del  commercio  con   l'estero,
          abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 20 luglio 1994, n. 168. 
              - Il  decreto  ministeriale  10  gennaio  2001,  n.  9,
          recante regolamento di individuazione dei termini  entro  i
          quali il ministero del commercio con l'estero deve compiere
          le attivita' endoprocedimentali in procedimenti per i quali
          altra amministrazione ha competenze nell'adozione dell'atto
          finale, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2001, n. 37. 
          Note all'art. 1: 
              - Per il comma 4 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, si veda nelle note alle premesse.