stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2010, n. 270

Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. (11G0038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2011
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 2-3-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, gli articoli
13-bis, comma 4, e 17, comma 4-bis; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e  in
particolare,  gli  articoli   4,   comma   4,   e   21,   concernenti
rispettivamente  le  modalita'  di  individuazione  degli  uffici  di
livello  dirigenziale  non  generale  e  dei  relativi  compiti   nei
Ministeri e l'articolazione ordinamentale del Ministero della difesa; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di
termini  previsti  da  disposizioni  legislative,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.   25,   e,   in
particolare, l'articolo  2,  commi  da  8-bis  a  8-sexies,  che,  ad
esclusione,  tra  gli  altri,  delle  Forze   armate,   impone   alle
amministrazioni  pubbliche  di  ridimensionare   i   propri   assetti
organizzativi risultati all'esito delle  riduzioni  gia'  operate  ai
sensi dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008,  attraverso
le ulteriori riduzioni  degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale, in misura non inferiore al dieci per cento,  nonche'  delle
dotazioni organiche del personale civile non  dirigenziale,  in  modo
tale da conseguire una riduzione non inferiore  al  dieci  per  cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica; 
  Visto il decreto del Ministro della  difesa  in  data  1°  febbraio
2010, recante l'individuazione degli uffici e dei  posti  di  livello
dirigenziale  non  generale,  dei  relativi  compiti  nonche'   della
struttura  del  Segretariato  generale,  delle  Direzioni   generali,
compresi  relativi  Uffici  tecnici  territoriali  e   degli   Uffici
centrali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120  del  25  maggio
2010; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
Codice dell'ordinamento militare, e in particolare  il  libro  primo,
titolo III, concernente l'organizzazione  dell'Amministrazione  della
difesa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, e in  particolare  il  libro  primo,
titoli  II  e  IV,  concernenti,  rispettivamente,   l'organizzazione
dell'Amministrazione della difesa e i compiti della sanita'  militare
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il libro quarto, titolo
II, capo II, concernente gli accertamenti psico-fisici  di  idoneita'
al servizio militare e ai servizi di navigazione aerea,  e  il  libro
quinto, titolo I, capo I, concernente la ripartizione delle dotazioni
organiche del personale civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  210  del  9
settembre  2005,   e   successive   modificazioni,   concernente   la
rideterminazione   delle   dotazioni   organiche   delle   qualifiche
dirigenziali, dei professori e ricercatori,  delle  aree  funzionali,
delle posizioni economiche e dei profili professionali del  personale
civile del Ministero della difesa; 
  Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 2010; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 novembre 2010; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri  per  la  semplificazione   normativa,   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in  materia
  di ordinamento militare di cui  al  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 
  1. In attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis  a  8-sexies,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,  al  testo  unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento  militare,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
90, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 81: 
      1) al comma 3, la lettera e), e' sostituita dalla seguente: 
    «e) un dirigente di seconda fascia del ruolo  dei  dirigenti  del
Ministero della difesa con funzioni di relatore.»; 
      2) il comma 8, e' sostituito dal seguente: 
  «8. Il membro relatore e' incaricato con decreto del Ministro della
difesa, su proposta del Segretario generale della difesa.»; 
    b) all'articolo 89, comma 1, lettera f), dopo le  parole:  «anche
per l'impiego nei complessi multinazionali», sono aggiunte, in  fine,
le seguenti: «. In  particolare,  in  materia  di  sanita'  militare,
assicura la direzione e il coordinamento dell'attivita' e dei servizi
sanitari militari, nonche' la  formazione  del  personale  sanitario,
tecnico e specializzato militare e civile destinato a enti e  reparti
sia centrali che periferici, mantenendo l'unitarieta' delle  funzioni
sanitarie, attraverso  apposita  struttura  nell'ambito  dello  Stato
maggiore della difesa, retta da ufficiale di grado  non  inferiore  a
generale ispettore, o grado corrispondente, la  cui  designazione  e'
approvata dal Ministro della difesa»; 
    c) all'articolo 95, comma 1, lettera  b),  le  parole:  «generali
interessate» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo
106, comma 1, e 113, comma 2, secondo le rispettive competenze,»; 
    d) l'articolo 106, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 106 (Ordinamento del Segretariato generale della  difesa).  -
1. Il Segretariato generale della difesa, composto da nove  strutture
di livello dirigenziale generale, e' cosi' ordinato: 
    a)  Ufficio  generale  del  Segretario   generale,   di   livello
dirigenziale, retto da un dirigente  civile  di  seconda  fascia  del
ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale  con
il grado di generale di brigata o gradi  corrispondenti  delle  Forze
armate, con  competenze  in  materia  di  segreteria  del  Segretario
generale, coordinamento generale  delle  attivita'  del  Segretariato
generale, studi e informazione; affari  giuridici;  affari  generali;
controllo di gestione; 
    b) Ufficio generale centro di responsabilita' amministrativa,  di
livello  dirigenziale,  retto  da  un  ufficiale  con  il  grado   di
brigadiere generale del Corpo di commissariato dell'Esercito o gradi,
corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, compresa l'Arma  dei
carabinieri, con competenze in materia di  gestione  del  bilancio  e
programmazione  economica,  finanziaria  e  strategica   per   quanto
inerente il centro di responsabilita' "segretariato generale"; 
    c) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto
da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti  del  Ministero  della
difesa il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19,  comma
4, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni, con competenza in  materia  di  ordinamento  dell'area
tecnico-amministrativa   e   impiego    del    relativo    personale;
reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento  economico  e
affari giuridici del personale  militare  e  civile,  contenzioso  in
materia di personale militare e civile non  assegnato  alle  relative
direzioni generali; infrastrutture  e  demanio;  antinfortunistica  e
prevenzione; 
    d)  II  Reparto  -  Coordinamento  amministrativo,   di   livello
dirigenziale generale, retto da un dirigente  civile  del  ruolo  dei
dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito  ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n.  165  del
2001, e successive  modificazioni,  con  competenze  in  materia  di:
coordinamento amministrativo  anche  alla  luce  di  quanto  previsto
dall'articolo 107 e relativo monitoraggio  dei  flussi  della  spesa,
nonche'   emanazione   di   direttive in   materia    di    attivita'
amministrativa;  coordinamento  generale  per  quanto   riguarda   le
problematiche connesse ad aspetti interpretativi  ed  applicativi  di
normative in  materia  contrattuale;  contenzioso  non  assegnato  ai
reparti e alle direzioni di cui alle lettere c), h), i),  l)  ed  m),
comprese le transazioni, nonche' quello in materia di  incidentistica
e  i  giudizi  di  responsabilita'  amministrativa  e  contabile,  il
recupero di danni  erariali  e  ogni  altra  attivita'  demandata  in
materia nell'ambito del segretariato generale; 
    e) III Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali,
di livello dirigenziale generale, retto da un  ufficiale  generale  o
grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di
politica  industriale  della   difesa,   inclusi   gli   aspetti   di
pianificazione previsti dall'articolo 41, comma  1,  lettera  a)  del
Codice;   competenza   in   materia   di   relazioni   internazionali
multilaterali e bilaterali, attinenti la cooperazione governo-governo
nei campi dei  sistemi,  mezzi  ed  equipaggiamenti  della  Difesa  e
sostegno alla cooperazione industriale. E'  competente  altresi'  sul
controllo delle esportazioni e delle compensazioni industriali; 
    f) IV Reparto - Coordinamento  dei  programmi  di  armamento,  di
livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado
corrispondente delle Forze armate, con competenza sulla  politica  di
acquisizione, attinente le attivita' di ammodernamento e rinnovamento
dei sistemi, mezzi ed  equipaggiamenti  della  difesa,  compresi  gli
aspetti di cooperazione internazionale specifici;  effettua,  sentito
il reparto di cui alla lettera d), l'armonizzazione procedurale e  la
standardizzazione delle metodologie contrattuali di settore; 
    g) V Reparto - Innovazione tecnologica, di  livello  dirigenziale
generale, retto da un dirigente civile del ruolo  dei  dirigenti  del
Ministero  della  difesa  il  cui  incarico  e'  conferito  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, con competenza  in  materia  di  studi  sui
sistemi informatici e telematici, attivita' destinate ad incrementare
il patrimonio  di  conoscenze  della  difesa  nei  settori  dell'alta
tecnologia, armonizzando altresi' gli obiettivi della difesa  con  la
politica   tecnico-scientifica   nazionale,   standardizzazione   dei
materiali  e   assicurazione   di   qualita',   normazione   tecnica;
statistica;   gestione   dell'attivita'    degli    Enti    dell'area
tecnico-industriale e relazioni con l'Agenzia Industrie Difesa; 
    h)  Direzione  informatica,  telematica  e  tecnologie   avanzate
(TELEDIFE).  Di  livello  dirigenziale  generale,  e'  retta  da   un
ufficiale generale  o  grado  corrispondente  delle  Forze  armate  e
provvede, nel rispetto delle disposizioni  di  cui  all'articolo  95,
comma 1, lettera b), all'approvvigionamento  e  all'emanazione  della
normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi  informatici  e
per le telecomunicazioni, ai radar compresi  quelli  tattici  per  la
sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza  marittima
e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purche'  non  facenti
parte integrante e inscindibile  di  sistemi  d'arma  piu'  complessi
terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni,
ai  sistemi   satellitari   di   telecomunicazione,   navigazione   e
osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per
la meteorologia, nonche' alla predisposizione e  implementazione  dei
sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle  attivita'
di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione,  produzione,
trasformazione,  ammodernamento,  e  alle  indagini   tecniche,   sui
materiali  di  competenza.  Cura  il  contenzioso  e  le  transazioni
afferenti alla materia contrattuale di pertinenza; 
    i)  Direzione   armamenti   terrestri   (TERRARM).   Di   livello
dirigenziale  generale,   e'   retta   da   un   ufficiale   generale
dell'Esercito e provvede, nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  95,  comma  1,  lettera  b),  all'approvvigionamento  e
all'emanazione della  normativa  tecnica  relativi  alle  armi,  alle
munizioni, ai materiali del genio, alle mine,  agli  esplosivi,  alle
protezioni individuali e agli  equipaggiamenti  del  combattente,  ai
materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica,  ai  materiali
per  la  protezione  antincendio,   alle   apparecchiature   e   agli
equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei  sistemi
d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici,
speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e  anfibi  e
agli  auto-motoveicoli.  Sovrintende  alle   attivita'   di   studio,
progettazione,    sviluppo    tecnico,    costruzione,    produzione,
trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche,
sui materiali di competenza. Cura il  contenzioso  e  le  transazioni
afferenti alla materia contrattuale di pertinenza; 
    l) Direzione armamenti navali (NAVARM). Di  livello  dirigenziale
generale, e' retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e
provvede, nel rispetto delle disposizioni  di  cui  all'articolo  95,
comma 1, lettera b), all'approvvigionamento  e  all'emanazione  della
normativa  tecnica  relativi  ai  mezzi  navali,  alle   armi,   alle
munizioni,   agli   armamenti,   alle    apparecchiature    e    agli
equipaggiamenti  formanti  parte  integrante   e   inscindibile   dei
complessi  d'arma  navali,  ai  mezzi,  alle  apparecchiature  e   ai
materiali  per  gli  sbarramenti  subacquei  o  ad   essi   connessi.
Sovrintende  alle  attivita'  di  studio,   progettazione,   sviluppo
tecnico,  costruzione,  produzione,  trasformazione,  ammodernamento,
disposizione delle indagini tecniche, sui  materiali  di  competenza.
Cura  il  contenzioso  e  le  transazioni  afferenti   alla   materia
contrattuale di pertinenza; 
    m)  Direzione  armamenti  aeronautici  (ARMAEREO).   Di   livello
dirigenziale  generale,   e'   retta   da   un   ufficiale   generale
dell'Aeronautica militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e
all'emanazione  della  normativa  tecnica  relativi  agli  aeromobili
militari e  ai  mezzi  spaziali,  alle  armi,  alle  munizioni,  agli
armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte
integrante  e  inscindibile  dei  complessi  d'arma   aeronautici   e
spaziali,  ai  materiali  di  aviolancio   e,   ove   richiesto,   ai
carbolubrificanti,  nonche'  per  gli  aeromobili  militari  provvede
all'ammissione, alla navigazione aerea, alla  certificazione  e  alla
immatricolazione nel registro degli aeromobili militari.  Sovrintende
alle  attivita'   di   studio,   progettazione,   sviluppo   tecnico,
costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione
delle  indagini  tecniche,  sui  materiali  di  competenza.  Cura  il
contenzioso e le transazioni afferenti alla materia  contrattuale  di
pertinenza. 
  2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere h),  i),  l)  ed  m),
dipendono otto uffici tecnici territoriali  di  livello  dirigenziale
non generale retti da militari, preposti all'attuazione di  programmi
e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di  impianti,
mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche'
al controllo tecnico dell'esecuzione  dei  contratti  di  competenza,
alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di
conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo. 
  3. Agli uffici, ai reparti e alle direzioni di cui al comma  1,  e'
demandato, negli ambiti  di  rispettiva  competenza,  il  compito  di
supportare il Segretario generale e i Vice segretari generali di  cui
egli si avvale, nell'esercizio  delle  attribuzioni  conferite  dalle
vigenti   disposizioni   legislative   e    regolamentari,    nonche'
nell'attivita'  di   predisposizione   delle   linee   di   indirizzo
programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa. Ai
medesimi uffici, reparti e direzioni e' assegnato personale militare,
su base di equilibrata rappresentativita' delle Forze armate, nonche'
personale civile. 
  4. Ove il Segretario generale e i  Vice  segretari  generali  della
difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si  provvede,
se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del  Ministero
della difesa sulla  base  della  normativa  vigente,  assicurando  il
rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale. 
  5.  Con  decreto  del  Ministro  della   difesa   di   natura   non
regolamentare, di cui all'articolo 113,  comma  4,  sono  individuati
nell'ambito del Segretariato generale centoundici uffici  di  livello
dirigenziale non generale  e  le  relative  competenze,  ivi  inclusi
quelli di cui al comma 2.»; 
    e) all'articolo 111,  comma  2,  le  parole:  «e'  articolato  in
undici» sono sostituite dalle seguenti: «e' articolato in dieci»; 
    f) all'articolo 112,  comma  2,  le  parole:  «e'  articolato  in
diciotto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «e'   articolato   in
diciassette»; 
    g) all'articolo 113: 
      1) al  comma  1,  le  parole:  «,  in  numero  di  nove,»  sono
soppresse; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa: 
    a) la Direzione generale per il personale militare; 
    b) la Direzione generale per il personale civile; 
    c) la Direzione generale dei lavori e del demanio; 
    d) la Direzione generale di commissariato e di servizi generali; 
    e) la Direzione generale della previdenza militare, della leva  e
del collocamento al lavoro dei volontari congedati.»; 
      3) il comma 4, e' sostituito dal seguente: 
  «4.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  modifica  del  numero
massimo dei posti di livello dirigenziale non generale  previsto  dal
comma 4-bis, si provvede, entro novanta  giorni  dalla  sua  data  di
entrata in vigore, con uno o piu' decreti del Ministro  della  difesa
di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  volti  alla
individuazione degli uffici e dei posti di livello  dirigenziale  non
generale  e  dei  relativi  compiti,  nell'ambito  del   Segretariato
generale, delle  direzioni  generali,  compresi  gli  uffici  tecnici
territoriali, e degli uffici centrali.»; 
      4) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Il numero massimo dei posti  di  livello  dirigenziale  non
generale, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis  a  8-sexies,
del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e'  rideterminato
in riduzione in duecentottantasei unita'.»; 
    h) all'articolo 114,  comma  2,  le  parole:  «e'  articolata  in
ventisette»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'  articolata   in
ventisei»; 
    i) all'articolo 115,  comma  2,  le  parole:  «e'  articolata  in
ventuno» sono sostituite dalle seguenti: «e' articolata in venti»; 
    l) all'articolo 116,  comma  2,  le  parole:  «e'  articolata  in
diciannove»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'  articolata   in
diciotto»; 
    m) all'articolo 120: 
      1)  al  comma  1,  lettera  a),  le  parole:  «,  comprese   le
predisposizioni e,  su  richiesta,  le  implementazioni  dei  sistemi
informatici nelle infrastrutture» sono soppresse; 
      2) al comma 2, le parole: «e' articolata in ventiquattro»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' articolata in ventitre»; 
    n) all'articolo 122: 
      1) al comma 1, lettera a), dopo le parole:  «materiali  di  uso
ordinario»,  sono   aggiunte   le   seguenti:   «.   Cura,   inoltre,
l'approvvigionamento   dei   materiali   sanitari   e   farmaceutici,
l'attivita'   contrattuale   relativa   all'erogazione   dell'energia
elettrica, dell'acqua e del gas, nonche' la  gestione  amministrativa
degli asili nido»; 
      2) al comma 2, le parole: «e' articolata in  quattordici»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' articolata in tredici»; 
    o) all'articolo 248: 
      1) al comma 1: 
        1.1) le parole: «o all'istituto di previdenza per il  settore
marittimo (IPSEMA)» sono soppresse; 
        1.2) le parole:  «inoltrate  alla  Direzione  generale  della
Sanita' militare, secondo le  procedure  a  tal  fine  stabilite  dal
Segretariato generale della difesa, sentiti lo Stato  maggiore  della
difesa, gli Stati maggiore di  Forza  armata  e  i  Comandi  generali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto.  La
Direzione  generale  della  Sanita'  militare  comunica  all'INAIL  e
all'IPSEMA i dati in suo possesso  relativi  agli  infortuni  e  alle
malattie professionali del personale militare;» sono sostituite dalle
seguenti: «inoltrate  alle  competenti  articolazioni  del  Ministero
della difesa, secondo le procedure  stabilite  dallo  Stato  maggiore
della difesa. Tali articolazioni comunicano all'INAIL i dati in  loro
possesso relativi agli infortuni e alle  malattie  professionali  del
personale militare;»; 
      2) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «anche alla Direzione
generale della Sanita' militare, secondo le medesime procedure»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle articolazioni»; 
    p) all'articolo 257: 
      1) al  comma  2,  le  parole:  «del  Direttore  generale  della
Direzione generale della  sanita'  militare»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'autorita' militare  individuata  dal  Capo  di  stato
maggiore della difesa»; 
      2) al comma 3, le parole: «La Direzione generale della  sanita'
militare istituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Presso lo Stato
maggiore della difesa e' istituito»; 
      3) al comma 4, le parole: «la Direzione generale della  sanita'
militare,  d'intesa  con  lo  Stato  maggiore  della  difesa,»   sono
sostituite dalle seguenti: «lo Stato maggiore della difesa,  d'intesa
con»; 
      4) al comma 9, le parole: «la Direzione generale della  sanita'
militare» sono sostituite dalle seguenti: «lo  Stato  maggiore  della
difesa»; 
    q) all'articolo 258: 
      1) al comma  1,  le  parole:  «alla  Direzione  generale  della
sanita'   militare,»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «alle
articolazioni di cui all'articolo 248, comma 1,»; 
      2) al comma 2, le parole: «La Direzione generale della  sanita'
militare provvede:» sono sostituite dalle seguenti: «Le articolazioni
di cui all'articolo 248, comma 1, provvedono:»; 
    r) all'articolo 260, comma 4, le parole: «del Direttore  generale
della Direzione generale della  sanita'  militare.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dello Stato maggiore della difesa.»; 
    s) all'articolo 283, comma 1, la parola: «generale» e' soppressa; 
    t) all'articolo 580, il comma 4, e' sostituito dal seguente: 
  «4.  Con  decreto  del  Ministro  della  difesa  sono  adottate  le
direttive tecniche riguardanti l'accertamento  delle  imperfezioni  e
infermita' di  cui  all'articolo  579,  comma  3,  e  i  criteri  per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare, predisposti dallo  Stato  maggiore  della  difesa,
sentita ciascuna Forza armata.»; 
    u) all'articolo 584, il comma 5, e' sostituito dal seguente: 
  «5.  Con  decreto  del  Ministro  della  difesa  sono  adottate  le
direttive tecniche riguardanti l'accertamento e  la  valutazione,  ai
fini  dell'idoneita'  ai  servizi   di   navigazione   aerea,   delle
imperfezioni e infermita' di cui all'articolo 586, predisposte  dallo
Stato maggiore della difesa, su proposta del Capo di  Stato  maggiore
dell'Aeronautica militare.»; 
    v) all'articolo 957, il comma 5, e' sostituito dal seguente: 
  «5. Per il personale di cui al comma 2, con  decreto  del  Ministro
della  difesa  sono  adottate  le  direttive   tecniche   riguardanti
l'accertamento  delle  imperfezioni  e  delle   infermita'   di   cui
all'articolo 579, nonche' i criteri  per  delineare  il  profilo  dei
soggetti giudicati idonei al  servizio  militare,  predisposti  dallo
Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.»; 
    z) all'articolo 964: 
      1) al comma 1: 
        1.1) le parole: «legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e»  sono
sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,»; 
        1.2) dopo le parole: «dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133»,
sono aggiunte le seguenti: «e  dell'articolo  2,  commi  da  8-bis  a
8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,»; 
        1.3)  le  parole:  «e'  rideterminata  in  riduzione  in  175
unita',»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'  rideterminata   in
riduzione in 159 unita',»; 
      2) al comma 2, le parole: «e'  rideterminata  in  riduzione  in
37.242 unita',» sono sostituite dalle seguenti: «e' rideterminata  in
riduzione in 33.402 unita'»; 
    aa) all'articolo 965: 
      1) al comma  1,  lettera  b),  le  parole:  «164  unita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «148 unita'»; 
      2) al comma 2, le parole:  «e'  comprensivo  di  due  dirigenti
generali  con  incarico»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «e'
comprensivo di un dirigente generale con incarico»; 
      3) al comma 3: 
        3.1) le parole: «Il totale di 164 unita' di cui al  comma  1,
lettera b),  tiene  conto  della  riduzione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il totale di 148 unita' di cui al  comma  1,  lettera  b),
tiene conto delle riduzioni,»; 
        3.2) le parole: «dell'articolo 1, comma 897  della  legge  n.
296  del  2006  e  di  ulteriori»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006, di»; 
        3.3) dopo le parole: «convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 6 agosto 2008, n.  133»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  di
ulteriori 16 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai
sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n. 25,»; 
    bb) all'articolo 966, comma 1, lettera a): 
      1) al numero 1), le  parole:  «5.276  unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «5.266 unita'»; 
      2) al numero 2), le parole:  «31.805  unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «27.975 unita'»; 
    cc) all'articolo 967, comma 1,  le  parole:  «dopo  l'emanazione»
sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni  dalla  data
di entrata in vigore»; 
    dd) all'articolo 1044: 
      1) al comma 1, le parole: «I procedimenti di  competenza  delle
Direzioni generali degli armamenti terrestri, degli armamenti navali,
degli armamenti aeronautici, di commissariato e dei servizi generali,
dei lavori e del demanio e della sanita' militare e» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «I  procedimenti  di  competenza  delle   rimanenti
Direzioni generali, delle  articolazioni  del  Segretariato  generale
della difesa,»; 
      2) al comma  3,  le  parole:  «di  competenza  della  Direzione
generale della» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di». 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, gli articoli
13-bis, comma 4, e 17, comma 4-bis; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e  in
particolare,  gli  articoli   4,   comma   4,   e   21,   concernenti
rispettivamente  le  modalita'  di  individuazione  degli  uffici  di
livello  dirigenziale  non  generale  e  dei  relativi  compiti   nei
Ministeri e l'articolazione ordinamentale del Ministero della difesa; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di
termini  previsti  da  disposizioni  legislative,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.   25,   e,   in
particolare, l'articolo  2,  commi  da  8-bis  a  8-sexies,  che,  ad
esclusione,  tra  gli  altri,  delle  Forze   armate,   impone   alle
amministrazioni  pubbliche  di  ridimensionare   i   propri   assetti
organizzativi risultati all'esito delle  riduzioni  gia'  operate  ai
sensi dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008,  attraverso
le ulteriori riduzioni  degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale, in misura non inferiore al dieci per cento,  nonche'  delle
dotazioni organiche del personale civile non  dirigenziale,  in  modo
tale da conseguire una riduzione non inferiore  al  dieci  per  cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica; 
  Visto il decreto del Ministro della  difesa  in  data  1°  febbraio
2010, recante l'individuazione degli uffici e dei  posti  di  livello
dirigenziale  non  generale,  dei  relativi  compiti  nonche'   della
struttura  del  Segretariato  generale,  delle  Direzioni   generali,
compresi  relativi  Uffici  tecnici  territoriali  e   degli   Uffici
centrali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120  del  25  maggio
2010; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
Codice dell'ordinamento militare, e in particolare  il  libro  primo,
titolo III, concernente l'organizzazione  dell'Amministrazione  della
difesa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, e in  particolare  il  libro  primo,
titoli  II  e  IV,  concernenti,  rispettivamente,   l'organizzazione
dell'Amministrazione della difesa e i compiti della sanita'  militare
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il libro quarto, titolo
II, capo II, concernente gli accertamenti psico-fisici  di  idoneita'
al servizio militare e ai servizi di navigazione aerea,  e  il  libro
quinto, titolo I, capo I, concernente la ripartizione delle dotazioni
organiche del personale civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  210  del  9
settembre  2005,   e   successive   modificazioni,   concernente   la
rideterminazione   delle   dotazioni   organiche   delle   qualifiche
dirigenziali, dei professori e ricercatori,  delle  aree  funzionali,
delle posizioni economiche e dei profili professionali del  personale
civile del Ministero della difesa; 
  Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 2010; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 novembre 2010; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri  per  la  semplificazione   normativa,   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in  materia
  di ordinamento militare di cui  al  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 
  1. In attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis  a  8-sexies,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,  al  testo  unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento  militare,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
90, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 81: 
      1) al comma 3, la lettera e), e' sostituita dalla seguente: 
    «e) un dirigente di seconda fascia del ruolo  dei  dirigenti  del
Ministero della difesa con funzioni di relatore.»; 
      2) il comma 8, e' sostituito dal seguente: 
  «8. Il membro relatore e' incaricato con decreto del Ministro della
difesa, su proposta del Segretario generale della difesa.»; 
    b) all'articolo 89, comma 1, lettera f), dopo le  parole:  «anche
per l'impiego nei complessi multinazionali», sono aggiunte, in  fine,
le seguenti: «. In  particolare,  in  materia  di  sanita'  militare,
assicura la direzione e il coordinamento dell'attivita' e dei servizi
sanitari militari, nonche' la  formazione  del  personale  sanitario,
tecnico e specializzato militare e civile destinato a enti e  reparti
sia centrali che periferici, mantenendo l'unitarieta' delle  funzioni
sanitarie, attraverso  apposita  struttura  nell'ambito  dello  Stato
maggiore della difesa, retta da ufficiale di grado  non  inferiore  a
generale ispettore, o grado corrispondente, la  cui  designazione  e'
approvata dal Ministro della difesa»; 
    c) all'articolo 95, comma 1, lettera  b),  le  parole:  «generali
interessate» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo
106, comma 1, e 113, comma 2, secondo le rispettive competenze,»; 
    d) l'articolo 106, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 106 (Ordinamento del Segretariato generale della  difesa).  -
1. Il Segretariato generale della difesa, composto da nove  strutture
di livello dirigenziale generale, e' cosi' ordinato: 
    a)  Ufficio  generale  del  Segretario   generale,   di   livello
dirigenziale, retto da un dirigente  civile  di  seconda  fascia  del
ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale  con
il grado di generale di brigata o gradi  corrispondenti  delle  Forze
armate, con  competenze  in  materia  di  segreteria  del  Segretario
generale, coordinamento generale  delle  attivita'  del  Segretariato
generale, studi e informazione; affari  giuridici;  affari  generali;
controllo di gestione; 
    b) Ufficio generale centro di responsabilita' amministrativa,  di
livello  dirigenziale,  retto  da  un  ufficiale  con  il  grado   di
brigadiere generale del Corpo di commissariato dell'Esercito o gradi,
corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, compresa l'Arma  dei
carabinieri, con competenze in materia di  gestione  del  bilancio  e
programmazione  economica,  finanziaria  e  strategica   per   quanto
inerente il centro di responsabilita' "segretariato generale"; 
    c) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto
da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti  del  Ministero  della
difesa il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19,  comma
4, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni, con competenza in  materia  di  ordinamento  dell'area
tecnico-amministrativa   e   impiego    del    relativo    personale;
reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento  economico  e
affari giuridici del personale  militare  e  civile,  contenzioso  in
materia di personale militare e civile non  assegnato  alle  relative
direzioni generali; infrastrutture  e  demanio;  antinfortunistica  e
prevenzione; 
    d)  II  Reparto  -  Coordinamento  amministrativo,   di   livello
dirigenziale generale, retto da un dirigente  civile  del  ruolo  dei
dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito  ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n.  165  del
2001, e successive  modificazioni,  con  competenze  in  materia  di:
coordinamento amministrativo  anche  alla  luce  di  quanto  previsto
dall'articolo 107 e relativo monitoraggio  dei  flussi  della  spesa,
nonche'   emanazione   di   direttive in   materia    di    attivita'
amministrativa;  coordinamento  generale  per  quanto   riguarda   le
problematiche connesse ad aspetti interpretativi  ed  applicativi  di
normative in  materia  contrattuale;  contenzioso  non  assegnato  ai
reparti e alle direzioni di cui alle lettere c), h), i),  l)  ed  m),
comprese le transazioni, nonche' quello in materia di  incidentistica
e  i  giudizi  di  responsabilita'  amministrativa  e  contabile,  il
recupero di danni  erariali  e  ogni  altra  attivita'  demandata  in
materia nell'ambito del segretariato generale; 
    e) III Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali,
di livello dirigenziale generale, retto da un  ufficiale  generale  o
grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di
politica  industriale  della   difesa,   inclusi   gli   aspetti   di
pianificazione previsti dall'articolo 41, comma  1,  lettera  a)  del
Codice;   competenza   in   materia   di   relazioni   internazionali
multilaterali e bilaterali, attinenti la cooperazione governo-governo
nei campi dei  sistemi,  mezzi  ed  equipaggiamenti  della  Difesa  e
sostegno alla cooperazione industriale. E'  competente  altresi'  sul
controllo delle esportazioni e delle compensazioni industriali; 
    f) IV Reparto - Coordinamento  dei  programmi  di  armamento,  di
livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado
corrispondente delle Forze armate, con competenza sulla  politica  di
acquisizione, attinente le attivita' di ammodernamento e rinnovamento
dei sistemi, mezzi ed  equipaggiamenti  della  difesa,  compresi  gli
aspetti di cooperazione internazionale specifici;  effettua,  sentito
il reparto di cui alla lettera d), l'armonizzazione procedurale e  la
standardizzazione delle metodologie contrattuali di settore; 
    g) V Reparto - Innovazione tecnologica, di  livello  dirigenziale
generale, retto da un dirigente civile del ruolo  dei  dirigenti  del
Ministero  della  difesa  il  cui  incarico  e'  conferito  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, con competenza  in  materia  di  studi  sui
sistemi informatici e telematici, attivita' destinate ad incrementare
il patrimonio  di  conoscenze  della  difesa  nei  settori  dell'alta
tecnologia, armonizzando altresi' gli obiettivi della difesa  con  la
politica   tecnico-scientifica   nazionale,   standardizzazione   dei
materiali  e   assicurazione   di   qualita',   normazione   tecnica;
statistica;   gestione   dell'attivita'    degli    Enti    dell'area
tecnico-industriale e relazioni con l'Agenzia Industrie Difesa; 
    h)  Direzione  informatica,  telematica  e  tecnologie   avanzate
(TELEDIFE).  Di  livello  dirigenziale  generale,  e'  retta  da   un
ufficiale generale  o  grado  corrispondente  delle  Forze  armate  e
provvede, nel rispetto delle disposizioni  di  cui  all'articolo  95,
comma 1, lettera b), all'approvvigionamento  e  all'emanazione  della
normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi  informatici  e
per le telecomunicazioni, ai radar compresi  quelli  tattici  per  la
sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza  marittima
e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purche'  non  facenti
parte integrante e inscindibile  di  sistemi  d'arma  piu'  complessi
terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni,
ai  sistemi   satellitari   di   telecomunicazione,   navigazione   e
osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per
la meteorologia, nonche' alla predisposizione e  implementazione  dei
sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle  attivita'
di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione,  produzione,
trasformazione,  ammodernamento,  e  alle  indagini   tecniche,   sui
materiali  di  competenza.  Cura  il  contenzioso  e  le  transazioni
afferenti alla materia contrattuale di pertinenza; 
    i)  Direzione   armamenti   terrestri   (TERRARM).   Di   livello
dirigenziale  generale,   e'   retta   da   un   ufficiale   generale
dell'Esercito e provvede, nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  95,  comma  1,  lettera  b),  all'approvvigionamento  e
all'emanazione della  normativa  tecnica  relativi  alle  armi,  alle
munizioni, ai materiali del genio, alle mine,  agli  esplosivi,  alle
protezioni individuali e agli  equipaggiamenti  del  combattente,  ai
materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica,  ai  materiali
per  la  protezione  antincendio,   alle   apparecchiature   e   agli
equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei  sistemi
d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici,
speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e  anfibi  e
agli  auto-motoveicoli.  Sovrintende  alle   attivita'   di   studio,
progettazione,    sviluppo    tecnico,    costruzione,    produzione,
trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche,
sui materiali di competenza. Cura il  contenzioso  e  le  transazioni
afferenti alla materia contrattuale di pertinenza; 
    l) Direzione armamenti navali (NAVARM). Di  livello  dirigenziale
generale, e' retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e
provvede, nel rispetto delle disposizioni  di  cui  all'articolo  95,
comma 1, lettera b), all'approvvigionamento  e  all'emanazione  della
normativa  tecnica  relativi  ai  mezzi  navali,  alle   armi,   alle
munizioni,   agli   armamenti,   alle    apparecchiature    e    agli
equipaggiamenti  formanti  parte  integrante   e   inscindibile   dei
complessi  d'arma  navali,  ai  mezzi,  alle  apparecchiature  e   ai
materiali  per  gli  sbarramenti  subacquei  o  ad   essi   connessi.
Sovrintende  alle  attivita'  di  studio,   progettazione,   sviluppo
tecnico,  costruzione,  produzione,  trasformazione,  ammodernamento,
disposizione delle indagini tecniche, sui  materiali  di  competenza.
Cura  il  contenzioso  e  le  transazioni  afferenti   alla   materia
contrattuale di pertinenza; 
    m)  Direzione  armamenti  aeronautici  (ARMAEREO).   Di   livello
dirigenziale  generale,   e'   retta   da   un   ufficiale   generale
dell'Aeronautica militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e
all'emanazione  della  normativa  tecnica  relativi  agli  aeromobili
militari e  ai  mezzi  spaziali,  alle  armi,  alle  munizioni,  agli
armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte
integrante  e  inscindibile  dei  complessi  d'arma   aeronautici   e
spaziali,  ai  materiali  di  aviolancio   e,   ove   richiesto,   ai
carbolubrificanti,  nonche'  per  gli  aeromobili  militari  provvede
all'ammissione, alla navigazione aerea, alla  certificazione  e  alla
immatricolazione nel registro degli aeromobili militari.  Sovrintende
alle  attivita'   di   studio,   progettazione,   sviluppo   tecnico,
costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione
delle  indagini  tecniche,  sui  materiali  di  competenza.  Cura  il
contenzioso e le transazioni afferenti alla materia  contrattuale  di
pertinenza. 
  2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere h),  i),  l)  ed  m),
dipendono otto uffici tecnici territoriali  di  livello  dirigenziale
non generale retti da militari, preposti all'attuazione di  programmi
e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di  impianti,
mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche'
al controllo tecnico dell'esecuzione  dei  contratti  di  competenza,
alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di
conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo. 
  3. Agli uffici, ai reparti e alle direzioni di cui al comma  1,  e'
demandato, negli ambiti  di  rispettiva  competenza,  il  compito  di
supportare il Segretario generale e i Vice segretari generali di  cui
egli si avvale, nell'esercizio  delle  attribuzioni  conferite  dalle
vigenti   disposizioni   legislative   e    regolamentari,    nonche'
nell'attivita'  di   predisposizione   delle   linee   di   indirizzo
programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa. Ai
medesimi uffici, reparti e direzioni e' assegnato personale militare,
su base di equilibrata rappresentativita' delle Forze armate, nonche'
personale civile. 
  4. Ove il Segretario generale e i  Vice  segretari  generali  della
difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si  provvede,
se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del  Ministero
della difesa sulla  base  della  normativa  vigente,  assicurando  il
rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale. 
  5.  Con  decreto  del  Ministro  della   difesa   di   natura   non
regolamentare, di cui all'articolo 113,  comma  4,  sono  individuati
nell'ambito del Segretariato generale centoundici uffici  di  livello
dirigenziale non generale  e  le  relative  competenze,  ivi  inclusi
quelli di cui al comma 2.»; 
    e) all'articolo 111,  comma  2,  le  parole:  «e'  articolato  in
undici» sono sostituite dalle seguenti: «e' articolato in dieci»; 
    f) all'articolo 112,  comma  2,  le  parole:  «e'  articolato  in
diciotto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «e'   articolato   in
diciassette»; 
    g) all'articolo 113: 
      1) al  comma  1,  le  parole:  «,  in  numero  di  nove,»  sono
soppresse; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa: 
    a) la Direzione generale per il personale militare; 
    b) la Direzione generale per il personale civile; 
    c) la Direzione generale dei lavori e del demanio; 
    d) la Direzione generale di commissariato e di servizi generali; 
    e) la Direzione generale della previdenza militare, della leva  e
del collocamento al lavoro dei volontari congedati.»; 
      3) il comma 4, e' sostituito dal seguente: 
  «4.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  modifica  del  numero
massimo dei posti di livello dirigenziale non generale  previsto  dal
comma 4-bis, si provvede, entro novanta  giorni  dalla  sua  data  di
entrata in vigore, con uno o piu' decreti del Ministro  della  difesa
di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  volti  alla
individuazione degli uffici e dei posti di livello  dirigenziale  non
generale  e  dei  relativi  compiti,  nell'ambito  del   Segretariato
generale, delle  direzioni  generali,  compresi  gli  uffici  tecnici
territoriali, e degli uffici centrali.»; 
      4) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Il numero massimo dei posti  di  livello  dirigenziale  non
generale, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis  a  8-sexies,
del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e'  rideterminato
in riduzione in duecentottantasei unita'.»; 
    h) all'articolo 114,  comma  2,  le  parole:  «e'  articolata  in
ventisette»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'  articolata   in
ventisei»; 
    i) all'articolo 115,  comma  2,  le  parole:  «e'  articolata  in
ventuno» sono sostituite dalle seguenti: «e' articolata in venti»; 
    l) all'articolo 116,  comma  2,  le  parole:  «e'  articolata  in
diciannove»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'  articolata   in
diciotto»; 
    m) all'articolo 120: 
      1)  al  comma  1,  lettera  a),  le  parole:  «,  comprese   le
predisposizioni e,  su  richiesta,  le  implementazioni  dei  sistemi
informatici nelle infrastrutture» sono soppresse; 
      2) al comma 2, le parole: «e' articolata in ventiquattro»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' articolata in ventitre»; 
    n) all'articolo 122: 
      1) al comma 1, lettera a), dopo le parole:  «materiali  di  uso
ordinario»,  sono   aggiunte   le   seguenti:   «.   Cura,   inoltre,
l'approvvigionamento   dei   materiali   sanitari   e   farmaceutici,
l'attivita'   contrattuale   relativa   all'erogazione   dell'energia
elettrica, dell'acqua e del gas, nonche' la  gestione  amministrativa
degli asili nido»; 
      2) al comma 2, le parole: «e' articolata in  quattordici»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' articolata in tredici»; 
    o) all'articolo 248: 
      1) al comma 1: 
        1.1) le parole: «o all'istituto di previdenza per il  settore
marittimo (IPSEMA)» sono soppresse; 
        1.2) le parole:  «inoltrate  alla  Direzione  generale  della
Sanita' militare, secondo le  procedure  a  tal  fine  stabilite  dal
Segretariato generale della difesa, sentiti lo Stato  maggiore  della
difesa, gli Stati maggiore di  Forza  armata  e  i  Comandi  generali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto.  La
Direzione  generale  della  Sanita'  militare  comunica  all'INAIL  e
all'IPSEMA i dati in suo possesso  relativi  agli  infortuni  e  alle
malattie professionali del personale militare;» sono sostituite dalle
seguenti: «inoltrate  alle  competenti  articolazioni  del  Ministero
della difesa, secondo le procedure  stabilite  dallo  Stato  maggiore
della difesa. Tali articolazioni comunicano all'INAIL i dati in  loro
possesso relativi agli infortuni e alle  malattie  professionali  del
personale militare;»; 
      2) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «anche alla Direzione
generale della Sanita' militare, secondo le medesime procedure»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle articolazioni»; 
    p) all'articolo 257: 
      1) al  comma  2,  le  parole:  «del  Direttore  generale  della
Direzione generale della  sanita'  militare»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'autorita' militare  individuata  dal  Capo  di  stato
maggiore della difesa»; 
      2) al comma 3, le parole: «La Direzione generale della  sanita'
militare istituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Presso lo Stato
maggiore della difesa e' istituito»; 
      3) al comma 4, le parole: «la Direzione generale della  sanita'
militare,  d'intesa  con  lo  Stato  maggiore  della  difesa,»   sono
sostituite dalle seguenti: «lo Stato maggiore della difesa,  d'intesa
con»; 
      4) al comma 9, le parole: «la Direzione generale della  sanita'
militare» sono sostituite dalle seguenti: «lo  Stato  maggiore  della
difesa»; 
    q) all'articolo 258: 
      1) al comma  1,  le  parole:  «alla  Direzione  generale  della
sanita'   militare,»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «alle
articolazioni di cui all'articolo 248, comma 1,»; 
      2) al comma 2, le parole: «La Direzione generale della  sanita'
militare provvede:» sono sostituite dalle seguenti: «Le articolazioni
di cui all'articolo 248, comma 1, provvedono:»; 
    r) all'articolo 260, comma 4, le parole: «del Direttore  generale
della Direzione generale della  sanita'  militare.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dello Stato maggiore della difesa.»; 
    s) all'articolo 283, comma 1, la parola: «generale» e' soppressa; 
    t) all'articolo 580, il comma 4, e' sostituito dal seguente: 
  «4.  Con  decreto  del  Ministro  della  difesa  sono  adottate  le
direttive tecniche riguardanti l'accertamento  delle  imperfezioni  e
infermita' di  cui  all'articolo  579,  comma  3,  e  i  criteri  per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare, predisposti dallo  Stato  maggiore  della  difesa,
sentita ciascuna Forza armata.»; 
    u) all'articolo 584, il comma 5, e' sostituito dal seguente: 
  «5.  Con  decreto  del  Ministro  della  difesa  sono  adottate  le
direttive tecniche riguardanti l'accertamento e  la  valutazione,  ai
fini  dell'idoneita'  ai  servizi   di   navigazione   aerea,   delle
imperfezioni e infermita' di cui all'articolo 586, predisposte  dallo
Stato maggiore della difesa, su proposta del Capo di  Stato  maggiore
dell'Aeronautica militare.»; 
    v) all'articolo 957, il comma 5, e' sostituito dal seguente: 
  «5. Per il personale di cui al comma 2, con  decreto  del  Ministro
della  difesa  sono  adottate  le  direttive   tecniche   riguardanti
l'accertamento  delle  imperfezioni  e  delle   infermita'   di   cui
all'articolo 579, nonche' i criteri  per  delineare  il  profilo  dei
soggetti giudicati idonei al  servizio  militare,  predisposti  dallo
Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.»; 
    z) all'articolo 964: 
      1) al comma 1: 
        1.1) le parole: «legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e»  sono
sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,»; 
        1.2) dopo le parole: «dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133»,
sono aggiunte le seguenti: «e  dell'articolo  2,  commi  da  8-bis  a
8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,»; 
        1.3)  le  parole:  «e'  rideterminata  in  riduzione  in  175
unita',»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'  rideterminata   in
riduzione in 159 unita',»; 
      2) al comma 2, le parole: «e'  rideterminata  in  riduzione  in
37.242 unita',» sono sostituite dalle seguenti: «e' rideterminata  in
riduzione in 33.402 unita'»; 
    aa) all'articolo 965: 
      1) al comma  1,  lettera  b),  le  parole:  «164  unita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «148 unita'»; 
      2) al comma 2, le parole:  «e'  comprensivo  di  due  dirigenti
generali  con  incarico»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «e'
comprensivo di un dirigente generale con incarico»; 
      3) al comma 3: 
        3.1) le parole: «Il totale di 164 unita' di cui al  comma  1,
lettera b),  tiene  conto  della  riduzione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il totale di 148 unita' di cui al  comma  1,  lettera  b),
tiene conto delle riduzioni,»; 
        3.2) le parole: «dell'articolo 1, comma 897  della  legge  n.
296  del  2006  e  di  ulteriori»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006, di»; 
        3.3) dopo le parole: «convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 6 agosto 2008, n.  133»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  di
ulteriori 16 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai
sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n. 25,»; 
    bb) all'articolo 966, comma 1, lettera a): 
      1) al numero 1), le  parole:  «5.276  unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «5.266 unita'»; 
      2) al numero 2), le parole:  «31.805  unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «27.975 unita'»; 
    cc) all'articolo 967, comma 1,  le  parole:  «dopo  l'emanazione»
sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni  dalla  data
di entrata in vigore»; 
    dd) all'articolo 1044: 
      1) al comma 1, le parole: «I procedimenti di  competenza  delle
Direzioni generali degli armamenti terrestri, degli armamenti navali,
degli armamenti aeronautici, di commissariato e dei servizi generali,
dei lavori e del demanio e della sanita' militare e» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «I  procedimenti  di  competenza  delle   rimanenti
Direzioni generali, delle  articolazioni  del  Segretariato  generale
della difesa,»; 
      2) al comma  3,  le  parole:  «di  competenza  della  Direzione
generale della» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di».