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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 267

Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonchè di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà. (11G0033)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2021)
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Testo in vigore dal: 26-2-2011
al: 13-3-2021
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  legge  4  giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee  -  Legge  comunitaria  2009,  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato A; 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,   n.   1096,   e   successive
modificazioni,  ed  in  particolare   l'articolo   19-bis,   relativo
all'iscrizione   nei   registri   nazionali   delle    varieta'    da
conservazione; 
  Visto l'articolo 2-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007,  n.  10,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  aprile  2007,  n.  46,
recante disposizioni volte a dare attuazione ad  obblighi  comunitari
ed internazionali che sostituisce l'articolo 19-bis  della  legge  25
novembre 1971, n. 1096; 
  Visto il decreto legislativo  29  ottobre  2009,  n.  149,  recante
attuazione  della  direttiva  2008/62/CE  concernente   deroghe   per
l'ammissione di ecotipi e  varieta'  agricole  naturalmente  adattate
alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica,
nonche' per la commercializzazione di sementi e tuberi  di  patata  a
semina di tali ecotipi e varieta'; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; 
  Vista  la  legge  6  aprile  2004,  n.  101,  recante  ratifica  ed
esecuzione del Trattato internazionale  delle  risorse  fitogenetiche
per l'alimentazione e l'agricoltura, con  appendici,  adottato  dalla
trentunesima conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, e successive modificazioni; 
  Vista la direttiva 2009/145/CE della Commissione, del  26  novembre
2009, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi  e  varieta'
orticole  tradizionalmente  coltivate  in  particolari  localita'   e
regioni e  minacciate  da  erosione  genetica,  nonche'  di  varieta'
orticole  prive  di  valore  intrinseco  per  la  produzione  a  fini
commerciali  ma  sviluppate  per  la   coltivazione   in   condizioni
particolari per la commercializzazione di sementi di tali  ecotipi  e
varieta'; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica, con la quale e' stato  soppresso  l'Ente  nazionale  delle
sementi elette le cui funzioni  sono  state  attribuite  all'Istituto
nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione; 
  Vista la direttiva 2002/55/CE, del Consiglio, del 13  giugno  2002,
relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2010; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze e per i rapporti con  le  regioni  e  per  la  coesione
territoriale; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  stabilisce  le  deroghe  applicabili  alle
specie orticole disciplinate dalla legge 25 novembre 1971,  n.  1096,
nonche'  dalla  legge  20  aprile  1976,   n.   195,   e   successive
modificazioni,   in   merito    alla    conservazione    in-situ    e
all'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso  la
coltivazione e la commercializzazione: 
    a) per l'iscrizione nei  registri  nazionali  delle  varieta'  di
specie di piante orticole  di  ecotipi  e  varieta'  tradizionalmente
coltivate in particolari localita' e regioni e minacciate da erosione
genetica, in seguito varieta' da conservazione; 
    b) per l'iscrizione nei  registri  nazionali  delle  varieta'  di
specie di piante orticole di varieta' prive di valore intrinseco  per
la produzione orticola a  fini  commerciali,  ma  sviluppate  per  la
coltivazione  in  condizioni   particolari,   in   seguito   varieta'
sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari; 
    c) per la commercializzazione delle sementi di tali  varieta'  da
conservazione e delle varieta'  sviluppate  per  la  coltivazione  in
condizioni particolari. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 1 e dell'allegato A della legge  4
          giugno 2010,  n.  96  (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee -  Legge  comunitaria  2009),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 25  giugno  2010,  n.  146,  S.O.,
          cosi' recitano: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro  il  termine  di  recepimento  indicato  in
          ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e  B,  i
          decreti legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare
          attuazione  alle  medesime  direttive.  Per  le   direttive
          elencate  negli  allegati  A  e  B,  il  cui   termine   di
          recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei  tre  mesi
          successivi alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i  decreti
          legislativi di attuazione entro  tre  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della medesima legge.  Per  le  direttive
          elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 8 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono  prorogati  di  novanta
          giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi  integrativi  di  informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6.  I  decreti  legislativi,  relativi  alle  direttive
          elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
          117, quinto comma, della  Costituzione,  nelle  materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee,  ogni  sei  mesi,  informa  altresi'  la
          Camera dei deputati e  il  Senato  della  Repubblica  sullo
          stato di attuazione delle direttive da parte delle  regioni
          e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
          secondo  modalita'  di  individuazione  delle   stesse   da
          definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B,
          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.». 
              «Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa
          alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la
          direttiva 69/465/CE (3) ; 
              2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008,  relativa
          alla commercializzazione delle piantine di  ortaggi  e  dei
          materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle
          sementi (Versione codificata); 
              2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19  novembre  2008,  concernente  i  requisiti  minimi   di
          formazione per la gente di mare (rifusione); 
              2008/119/CE del Consiglio, del 18  dicembre  2008,  che
          stabilisce le norme minime per la  protezione  dei  vitelli
          (Versione codificata); 
              2008/120/CE del Consiglio, del 18  dicembre  2008,  che
          stabilisce le norme minime  per  la  protezione  dei  suini
          (Versione codificata); 
              2008/124/CE della Commissione, del  18  dicembre  2008,
          che limita la commercializzazione delle sementi  di  talune
          specie di piante foraggere,  oleaginose  e  da  fibra  alle
          sementi  ufficialmente  certificate  "sementi  di  base"  o
          "sementi certificate" (Versione codificata); 
              2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa alle disposizioni  ed  alle  norme
          comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni  e  le
          visite  di  controllo  delle  navi  e  per  le   pertinenti
          attivita' delle amministrazioni marittime (rifusione); 
              2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          6 maggio  2009,  sull'impiego  confinato  di  microrganismi
          geneticamente modificati (rifusione); 
              2009/143/CE del Consiglio, del 26  novembre  2009,  che
          modifica la direttiva 2000/29/CE  per  quanto  riguarda  la
          delega dei compiti di analisi di laboratorio; 
              2009/145/CE della Commissione, del  26  novembre  2009,
          che prevede talune deroghe per l'ammissione  di  ecotipi  e
          varieta' vegetali tradizionalmente coltivati in particolari
          localita' e regioni e  minacciati  dall'erosione  genetica,
          nonche' di varieta' vegetali prive di valore intrinseco per
          la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per
          la  coltivazione  in  condizioni  particolari  e   per   la
          commercializzazione  di   sementi   di   tali   ecotipi   e
          varieta'.». 
              - Il testo dell'art. 19-bis  della  legge  25  novembre
          1971  n.  1096   (Disciplina   dell'attivita'   sementiera)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22  dicembre  1971,  n.
          322, cosi' recita: 
              «Art. 19-bis. 1.- 5. (omissis). 
              6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le
          "varieta' da conservazione" iscritte nel registro di cui al
          comma 1 hanno evoluto le loro proprieta' caratteristiche  o
          che  provvedano  al  loro  recupero  e   mantenimento,   e'
          riconosciuto il diritto  alla  vendita  diretta  in  ambito
          locale di modiche  quantita'  di  sementi  o  materiali  da
          propagazione relativi a  tali  varieta',  qualora  prodotti
          nella  azienda  condotta.  Il  Ministro   delle   politiche
          agricole alimentari e  forestali  stabilisce,  con  proprio
          decreto, previo parere della Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, le modalita' per l'esercizio  di  tale
          diritto. 
              7. (omissis). 
              8. Sono escluse dal campo di applicazione del  presente
          articolo  le  varieta'   geneticamente   modificate,   come
          definite dall'art. 1  del  decreto  legislativo  24  aprile
          2001, n. 212. 
              9. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1,
          e' autorizzata la spesa annua di 30.000  euro  a  decorrere
          dall'anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui
          a  decorrere   dall'anno   2007,   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2007-2009,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  "Fondo
          speciale"  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2007,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero   delle   politiche   agricole    alimentari    e
          forestali.». 
              -  Il  testo  dell'art.  2-bis  del  decreto-legge   15
          febbraio 2007, n. 10 (Disposizioni volte a dare  attuazione
          ad obblighi comunitari ed internazionali), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2007, n. 38, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 6  aprile  2007,  n.  46,  cosi'
          recita: 
              «Art.  2-bis  (Disposizioni  per   l'attuazione   degli
          articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse
          fitogenetiche   per   l'alimentazione   e    l'agricoltura,
          ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101).». 
              1. L'art. 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096,
          e' sostituito dal seguente: 
              «Art.  19-bis.  -  1.  Al   fine   di   promuovere   la
          conservazione in situ e l'utilizzazione  sostenibile  delle
          risorse fitogenetiche, il Ministro delle politiche agricole
          alimentari  e  forestali,  in  attuazione   degli   impegni
          previsti  dagli  articoli   5,   6   e   9   del   Trattato
          internazionale    sulle    risorse    fitogenetiche     per
          l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi  della
          legge 6 aprile 2004, n.  101,  acquisito  il  parere  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          provvede all'istituzione di un apposito registro  nazionale
          nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle
          province autonome, di altri enti pubblici,  di  istituzioni
          scientifiche,  organizzazioni   sociali,   associazioni   e
          singoli  cittadini,   previa   valutazione   dell'effettiva
          unicita', le "varieta' da conservazione", come definite  al
          comma 2. 
              2. Si intendono  per  "varieta'  da  conservazione"  le
          varieta',  le  popolazioni,  gli  ecotipi,  i  cloni  e  le
          cultivar  di  interesse  agricolo  relativi  alle  seguenti
          specie di piante: 
              a) autoctone e non autoctone,  mai  iscritte  in  altri
          registri nazionali, purche' integratesi da almeno cinquanta
          anni negli agroecosistemi locali; 
              b) non piu' iscritte in alcun registro e minacciate  da
          erosione genetica; 
              c)  non  piu'  coltivate  sul  territorio  nazionale  e
          conservate presso  orti  botanici,  istituti  sperimentali,
          banche del germoplasma pubbliche  o  private  e  centri  di
          ricerca, per le  quali  sussiste  un  interesse  economico,
          scientifico,  culturale  o  paesaggistico  a  favorirne  la
          reintroduzione. 
              3. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
          forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze,  tutelano
          il patrimonio agrario costituito  dalle  risorse  genetiche
          delle piante di cui al comma 2 e  provvedono  affinche'  le
          comunita' locali  che  ne  hanno  curato  la  conservazione
          partecipino ai benefici derivanti dalla loro  riproduzione,
          come  previsto  dalla  Convenzione   internazionale   sulla
          biodiversita', ratificata ai sensi della legge 14  febbraio
          1994, n. 124. 
              4. L'iscrizione delle "varieta' da  conservazione"  nel
          registro  di  cui  al  comma  1  e'  gratuita  ed  esentata
          dall'obbligo  di  esame  ufficiale,  anche  sulla  base  di
          adeguata considerazione dei risultati  di  valutazioni  non
          ufficiali, delle  conoscenze  acquisite  dagli  agricoltori
          nell'esperienza   pratica   della    coltivazione,    della
          riproduzione e dell'impiego.  Ai  fini  dell'iscrizione  e'
          altresi' disposta la deroga alle condizioni di omogeneita',
          stabilita' e differenziabilita' previste dall'art. 19. 
              5.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  articolo
          l'iscrizione delle "varieta' da conservazione" nel registro
          di cui al comma 1 e' disciplinata dal regolamento di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,  n.
          1065, e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195. 
              6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le
          "varieta' da conservazione" iscritte nel registro di cui al
          comma 1 hanno evoluto le loro proprieta' caratteristiche  o
          che  provvedano  al  loro  recupero  e   mantenimento,   e'
          riconosciuto il diritto  alla  vendita  diretta  in  ambito
          locale di modiche  quantita'  di  sementi  o  materiali  da
          propagazione relativi a  tali  varieta',  qualora  prodotti
          nella  azienda  condotta.  Il  Ministro   delle   politiche
          agricole alimentari e  forestali  stabilisce,  con  proprio
          decreto, previo parere della Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, le modalita' per l'esercizio  di  tale
          diritto. 
              7. Il Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali puo' definire,  previo  parere  della  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   adeguate
          restrizioni  quantitative  ed  eventuali  deroghe  ai  fini
          dell'iscrizione nei registri di cui all'art. 19 nel caso di
          coltivazione e commercializzazione di sementi di  specie  e
          varieta' prive  di  valore  intrinseco  per  la  produzione
          vegetale, ma sviluppate per la coltivazione  in  condizioni
          particolari. 
              8. Sono escluse dal campo di applicazione del  presente
          articolo  le  varieta'   geneticamente   modificate,   come
          definite dall'art. 1  del  decreto  legislativo  24  aprile
          2001, n. 212. 
              9. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1,
          e' autorizzata la spesa annua di 30.000  euro  a  decorrere
          dall'anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui
          a  decorrere   dall'anno   2007,   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2007-2009,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  "Fondo
          speciale"  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2007,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero   delle   politiche   agricole    alimentari    e
          forestali.». 
              - Il decreto legislativo del 29 ottobre 2009 n. 149  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009, n.
          254. 
              -  La  Direttiva  20  giugno  2008  n.  2008/62/CE   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 21 giugno 2008, n. L 162. 
              - Il decreto legislativo  19  agosto  2005  n.  214  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  24  ottobre  2005,  n.
          248, S.O. 
              - La  Direttiva  28  novembre  2002  n.  2002/89/CE  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 2002, n. L 355. 
              - La legge 6 aprile 2004 n.  101  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004, n. 95, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 8  ottobre
          1973, n. 1065 (Regolamento di  esecuzione  della  legge  25
          novembre 1971, n. 1096,  concernente  la  disciplina  della
          produzione e del commercio  delle  sementi)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1974, n. 95, S.O. 
              -  La  Direttiva  26  novembre  2009,  n.   2009/145/CE
          (Direttiva della Commissione che prevede talune deroghe per
          l'ammissione    di    ecotipi    e    varieta'     vegetali
          tradizionalmente  coltivati  in  particolari  localita'   e
          regioni e minacciati  dall'erosione  genetica,  nonche'  di
          varieta'  vegetali  prive  di  valore  intrinseco  per   la
          produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la
          coltivazione   in   condizioni   particolari   e   per   la
          commercializzazione di sementi di tali ecotipi  e  varieta'
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 27 novembre 2009, n. L 312. 
              - Il  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita'  economica),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O. e' stato  convertito
          in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
          122 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010,  n.
          176, S.O. 
              -  La  Direttiva  13  giugno  2002,  n.  2002/55/CE  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193. 
          Note all'art. 1: 
              - La legge 25  novembre  1971  n.  1096,  citata  nelle
          premesse,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   22
          dicembre 1971, n. 322. 
              -  La  legge  20  aprile  1976  n.  195  (Modifiche   e
          integrazioni alla legge 25 novembre 1971,  n.  1096,  sulla
          disciplina della attivita' sementiera) e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1976, n. 124.