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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 265

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato. (11G0032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/2011
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vigente al 30/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-2-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto lo statuto  della  Regione  siciliana,  approvato  con  regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,  convertito  dalla  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in  particolare  l'articolo
32; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre  1961,
n. 1825; 
  Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222; 
  Viste  le  determinazioni  della  Commissione  paritetica  prevista
dall'articolo 43 dello statuto della Regione siciliana; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 novembre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale, di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze, dell'interno, per i beni  e le  attivita'  culturali,  della
giustizia e della difesa; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Trasferimento di beni 
 
  1. Sono trasferiti alla  Regione  siciliana i  beni  immobili  e  i
diritti  reali  sugli  immobili  appartenenti  allo  Stato   indicati
nell'allegato A. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,  comma   quinto,   della   Costituzione,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare leggi e di emanare i decreti  aventi  valore  di
          leggi e regolamenti. 
              - Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.  455,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno  1946,  n.
          133  (edizione  speciale);  la  legge   costituzionale   26
          febbraio 1948, n. 2, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          9 marzo 1948, n. 58. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   1°
          dicembre 1961, n. 1825 reca:  «Norme  di  attuazione  dello
          Statuto della Regione siciliana in  materia  di  demanio  e
          patrimonio». 
              - La legge 20 maggio 1985, n. 222  (Disposizioni  sugli
          enti e beni ecclesiastici in Italia e per il  sostentamento
          del  clero  cattolico  in  servizio  nelle   diocesi),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1985, n.  129,
          supplemento ordinario. 
              - L'art.  43  dello  Statuto  della  Regione  siciliana
          prevede che una commissione paritetica  di  quattro  membri
          nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal  Governo
          dello Stato, determinera' le norme transitorie relative  al
          passaggio degli uffici e del  personale  dello  Stato  alla
          regione, nonche' le norme  per  l'attuazione  del  presente
          statuto.