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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 266

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento, alla Regione, del Castello della Colombaia di Trapani. (11G0031)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/2011
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 25-2-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto lo statuto  della  Regione  siciliana,  approvato  con  regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,  convertito  dalla  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in  particolare  l'articolo
32; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre  1961,
n. 1825; 
  Viste  le  determinazioni  della  Commissione  paritetica  prevista
dall'articolo 43 dello statuto della Regione siciliana; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 novembre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale, di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze, delle infrastrutture e dei  trasporti  e  per  i  beni e  le
attivita' culturali; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Trasferimento di beni 
 
  1. E' trasferito alla Regione siciliana il Castello della Colombaia
di Trapani. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,  comma   quinto,   della   Costituzione,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare leggi e di emanare i decreti  aventi  valore  di
          leggi e regolamenti. 
              - Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.  455,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno  1946,  n.
          133  (edizione  speciale);  la  legge   costituzionale   26
          febbraio 1948, n. 2, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          9 marzo 1948, n. 58. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   1°
          dicembre 1961, n. 1825 (Norme di attuazione  dello  Statuto
          della  Regione  siciliana   in   materia   di   demanio   e
          patrimonio),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          giugno 1962, n. 143. 
              - L'art.  43  dello  Statuto  della  Regione  siciliana
          prevede che una commissione paritetica  di  quattro  membri
          nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal  Governo
          dello Stato, determinera' le norme transitorie relative  al
          passaggio degli uffici e del  personale  dello  Stato  alla
          regione, nonche' le norme  per  l'attuazione  del  presente
          statuto.