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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 257

Attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. (11G0020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/2011
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 19-2-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea - Legge comunitaria 2009,  e,  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Vista  la  direttiva  2008/101/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE
al fine di includere le attivita'  di  trasporto  aereo  nel  sistema
comunitario di scambio delle quote di emissione  dei  gas  a  effetto
serra; 
  Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n.  216,  e  successive
modificazioni,  recante  attuazione  delle  direttive  2003/87/CE   e
2004/101/CE, in materia di scambio di quote di emissione  dei  gas  a
effetto serra nella  Comunita',  con  riferimento  ai  meccanismi  di
progetto del Protocollo di Kyoto; 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  20  novembre  2009,  n.  166,   ed   in
particolare l'articolo 4,  comma  1,  recante  modifiche  al  decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e l'articolo 4,  comma  2,  recante
misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE; 
  Vista la decisione 2007/589/CE della  Commissione,  del  18  luglio
2007, che  istituisce  le  linee  guida  per  il  monitoraggio  e  la
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai  sensi  della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Vista la decisione 2009/73/CE della Commissione,  del  17  dicembre
2008, e la decisione 2009/339/CE del 16 aprile 2009, che modifica  la
decisione della Commissione 2007/589/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n.  748/2009  della  Commissione,  del  5
agosto 2009, sull'elenco degli operatori aerei che svolgono una delle
attivita' indicate  nell'Allegato  I  della  direttiva  2003/87/CE  a
partire dal 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, in cui per
ciascun  operatore  aereo  e'  specificato   lo   Stato   membro   di
riferimento; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 settembre 2010; 
  Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle  finanze,  dello  sviluppo  economico  e  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, 
                     e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) prima dell'articolo 1 e' inserito il seguente capo: 
 
                               «Capo I 
 
 
                       DISPOSIZIONI GENERALI»; 
 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il presente decreto reca le disposizioni per la  partecipazione
al sistema per lo scambio di quote di emissioni  di  gas  ad  effetto
serra nella Comunita' istituito ai sensi della  direttiva  2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  ottobre  2003  come
modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 ottobre 2004, e  dalla  direttiva  2008/101/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.». 
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile  2006,
n. 216, e successive modificazioni, dopo le parole: «nell'allegato A»
sono inserite le seguenti: «e A-bis». 
  3. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti: 
  «d-bis)  decisione  sul  monitoraggio  e   sulla   rendicontazione:
decisione 2007/589/CE della Commissione,  del  18  luglio  2007,  che
istituisce le linee guida per  il  monitoraggio  e  la  comunicazione
delle emissioni di gas a  effetto  serra  ai  sensi  della  direttiva
2003/87/CE, e successive modificazioni; 
  d-ter) elenco degli operatori aerei: elenco degli  operatori  aerei
approvato con regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione,  del  5
agosto  2009,  e   successivi   aggiornamenti   adottati   ai   sensi
dell'articolo  18-bis,  paragrafo  3,  lettera  b),  della  direttiva
2003/87/CE;»; 
    b) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «o il rilascio, da parte di un aeromobile  che  esercita  una
delle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis,  dei
gas specificati in riferimento all'attivita' interessata»; 
    c) al comma 1, lettera l), le parole: «Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio - Direzione per la ricerca  ambientale  e
lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare - Direzione per lo  sviluppo
sostenibile, il clima e l'energia»; 
    d) al comma 1, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti: 
  «m-bis) operatore aereo: la persona che  opera  un  aeromobile  nel
momento in cui viene esercitata  una  delle  attivita'  di  trasporto
aereo elencate nell' allegato A-bis, o, nel caso in cui tale  persona
non   sia   conosciuta   o   non   identificata,   il    proprietario
dell'aeromobile; 
  m-ter) operatore di trasporto aereo commerciale: un operatore aereo
il quale, dietro compenso, fornisce  al  pubblico  servizi  aerei  di
linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta; 
  m-quater) operatore aereo amministrato dall'Italia: operatore aereo
riportato  nell'elenco  degli  operatori  aerei  per  il   quale   e'
specificato che l'operatore aereo e' amministrato dall'Italia;»; 
    e) al comma 1, dopo la lettera n), sono inserite le seguenti: 
  «n-bis) piano di monitoraggio delle emissioni: documento contenente
le modalita' per il monitoraggio e la comunicazione  delle  emissioni
rilasciate per le attivita' di trasporto aereo elencate all' allegato
A-bis; 
  n-ter)  piano  di   monitoraggio   delle   "tonnellate-chilometro":
documento  contenente  le  modalita'  per  il   monitoraggio   e   la
comunicazione dei dati relativi  alle  tonnellate-chilometro  per  le
attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis;»; 
  f) al comma 1, dopo la lettera p) e' inserita la seguente: 
  «p-bis) regolamento sui registri: regolamento (CE) 2216/2004  della
Commissione,  del  21  dicembre  2004,   relativo   ad   un   sistema
standardizzato  e  sicuro  di  registri  a  norma   della   direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e  della  decisione
n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  e  successive
modificazioni;»; 
    g) al comma 1, lettera s), dopo  le  parole:  «dichiarazioni  del
gestore»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  degli  operatori   aerei
amministrati dall'Italia»; 
    h)  al  comma  2,  lettera  a),  le  parole:  «articolo  8»  sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 3-bis»; 
    i) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti:
«, come modificata dalla  direttiva  2004/101/CE  e  dalla  direttiva
2008/101/CE»; 
    l) al comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
  «c-bis)  direttiva  2008/101/CE:  la  direttiva   2008/101/CE   del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che modifica
la  direttiva  2003/87/CE  al  fine  di  includere  le  attivita'  di
trasporto aereo nel sistema comunitario di  scambio  delle  quote  di
emissioni dei gas ad effetto serra;»; 
    m) al comma 2,  dopo  la  lettera  m)  e'  aggiunta  la  seguente
lettera: 
  «m-bis) riserva  speciale:  quantita'  di  quote  di  emissioni  da
assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello  che
ha  inizio  il  1°  gennaio  2013,  agli  operatori  aerei   di   cui
all'articolo 3-quinquies, comma 1.». 
  4. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: 
 
                            «Art. 3-bis. 
 
 
                   Autorita' nazionale competente 
 
  1. E'  istituito  il  Comitato  nazionale  per  la  gestione  della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita'
di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3. Il
Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e
organizzativo. 
  2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la  funzione  di  Autorita'
nazionale competente. 
  3. Entro il 30 aprile di  ciascun  anno  il  Comitato  presenta  al
Parlamento una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 
  4. Il Comitato ha il compito di: 
    a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al
pubblico per  la  consultazione  e  sottoporlo  all'approvazione  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro dello sviluppo economico; 
    b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione
approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare e dal Ministro dello sviluppo economico; 
    c) predisporre  la  decisione  di  assegnazione  delle  quote  di
emissione sulla base del PNA e del parere della  Commissione  europea
di cui all'articolo  9,  paragrafo  3,  della  direttiva  2003/87/CE,
presentarla   al   pubblico   per    consultazione    e    sottoporla
all'approvazione  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico; 
    d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi  entranti
sulla base delle modalita' definite nell'ambito  della  decisione  di
assegnazione ; 
    e) calcolare e pubblicare la quantita' totale e annuale di  quote
da assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore  aereo
amministrato dall'Italia per il quale e' stata inoltrata  la  domanda
alla Commissione a norma dell'articolo 3-quater, comma 3; 
    f) definire le modalita' di presentazione da parte  del  pubblico
di osservazioni sulle materie di cui alle lettere a) e c), nonche'  i
criteri e le modalita' con  cui  tali  osservazioni  sono  tenute  in
considerazione; 
    g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto  serra,
di cui all'articolo 4; 
    h) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a  effetto  serra
ai sensi dell'articolo 7; 
    i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e il  Piano
di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro" e loro aggiornamenti; 
    l) rilasciare annualmente  una  parte  delle  quote  assegnate  a
titolo gratuito; 
    m) approvare ai sensi dell'articolo 12-bis  i  raggruppamenti  di
impianti che svolgono un'attivita' elencata nell'allegato A; 
    n) impartire disposizioni all'amministratore del registro di  cui
all'articolo 14; 
    o) accreditare i verificatori ed esercitare  il  controllo  sulle
loro attivita' ai sensi dell'articolo 17; 
    p) definire i criteri di svolgimento delle attivita' di  verifica
e di predisposizione del relativo attestato  conformemente  a  quanto
previsto dall'allegato D e dalla decisione sul monitoraggio  e  sulla
rendicontazione; 
    q) irrogare le sanzioni di cui all'articolo 20 e rendere pubblici
i nomi dei gestori e  degli  operatori  aerei  che  hanno  violato  i
requisiti  per  la  restituzione  di  quote  di  emissioni  a   norma
dell'articolo 15, comma 7 e 7-bis; 
    r) adottare eventuali disposizioni interpretative in  materia  di
monitoraggio  delle  emissioni,  sulla  base  dei  principi  di   cui
all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione sul monitoraggio
e sulla rendicontazione; 
    s) definire le  modalita'  e  le  forme  di  presentazione  della
domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto  serra  e  della
richiesta di aggiornamento di tale autorizzazione; 
    t) definire le modalita' per la predisposizione e  l'invio  della
dichiarazione di cui all'articolo 15, commi 5 e 5-bis, sulla base dei
contenuti minimi di cui all'allegato F; 
    u) rilasciare quote in  cambio  di  CER  ed  ERU  secondo  quanto
previsto dall'articolo 15, commi 8 e 9; 
    v) predisporre e presentare ai Ministri competenti  la  relazione
di cui all'articolo 20-bis, comma 2, e alla  Commissione  europea  la
relazione di cui all'articolo 23; 
    z) predisporre, sotto forma di  apposito  capitolo  del  PNA,  il
regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso; 
    aa) definire i criteri per la  gestione  del  Registro  nazionale
delle emissioni e delle quote di emissione di cui all'articolo 14; 
    bb) svolgere attivita' di supporto al Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare attraverso la  partecipazione,
con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni  del  Comitato
di cui all'articolo 23  della  direttiva  2003/87/CE  ed  alle  altre
riunioni   in   sede   comunitaria   o   internazionale   concernenti
l'applicazione del Protocollo di Kyoto; 
    cc) stimare le emissioni rilasciate annualmente,  anche  ai  fini
della  restituzione,  nel  caso   di   mancata   trasmissione   della
comunicazione  di  cui  all'articolo  15,  comma  5-bis,  oppure   di
comunicazione incompleta  ovvero  ove  il  Comitato  accerti  che  le
emissioni comunicate non sono  state  monitorate  conformemente  alle
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3; 
    dd)  emanare  apposite  disposizioni  per  il  trattamento  degli
operatori aerei che interrompono l'attivita' conformemente  a  quanto
stabilito dal regolamento sui registri. 
  5. Il Comitato propone al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare azioni volte a: 
    a) promuovere  le  attivita'  progettuali  legate  ai  meccanismi
flessibili del Protocollo di Kyoto; 
    b) favorire la  diffusione  dell'informazione,  la  promozione  e
l'orientamento con  riferimento  al  settore  privato  e  pubblico  a
livello nazionale; 
    c) valorizzare  e  rafforzare,  attraverso  la  rete  diplomatica
italiana e le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi
ed operativi per fornire adeguati punti  di  riferimento  al  sistema
industriale ed imprenditoriale italiano; 
    d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a
beneficio del Sistema-Paese, le attivita' pianificate  e  le  risorse
allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione  bilaterale  in
attuazione  di  accordi  intergovernativi  legati  ai  meccanismi  di
progetto del Protocollo di Kyoto; 
    e)  fornire  il  supporto  tecnico  ai  Paesi  destinatari  delle
attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita' di  formazione,
per  l'assistenza  nella  creazione  delle   necessarie   istituzioni
competenti, per  la  messa  a  punto  di  procedure  decisionali  per
l'approvazione dei progetti,  per  la  semplificazione  dei  percorsi
amministrativi autorizzatori e per ogni  altra  necessaria  attivita'
funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI; 
    f) supportare le aziende italiane nella preparazione di  progetti
specifici corrispondenti alle priorita' di sviluppo  sostenibile  del
Paese destinatario; 
    g)  valorizzare  il  potenziale  dei  vari  settori   tecnologico
industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la
riduzione delle emissioni. 
  6. Il Comitato e' composto da  un  Consiglio  direttivo  e  da  una
Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio  direttivo  e
non ha autonomia decisionale,  se  non  nell'ambito  dello  specifico
mandato conferito dal Consiglio medesimo. 
  7. Il Consiglio direttivo e' composto da otto membri,  di  cui  tre
nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, tre dal  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  due,  con
funzioni consultive, rispettivamente dal Ministro  per  le  politiche
europee e dalla Conferenza  dei  Presidenti  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e  di  Bolzano.  Per  l'espletamento  dei
compiti di cui al comma 4, lettera bb) ed al  comma  5  il  Consiglio
direttivo e' integrato da due membri,  nominati  dal  Ministro  degli
affari esteri. Per l'espletamento dei compiti di cui al  capo  II  il
Consiglio direttivo e' integrato da un membro nominato  dal  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. 
  8. I direttori generali delle competenti  direzioni  del  Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  del
Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto  permanenti
del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni. 
  9. La Segreteria tecnica e' composta da quindici membri di  elevata
qualifica  professionale,  con  comprovata  esperienza   in   materia
ambientale  e  nei  settori  interessati  dal  presente  decreto.  Il
coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono  nominati
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
cinque membri sono nominati dal Ministero dello  sviluppo  economico,
due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente,
uno dal Ministero dell'economia e delle finanze,  uno  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti  ed  uno  dal  Gestore  servizi
elettrici, di seguito denominato: «GSE». 
  10. Le modalita' di funzionamento del Comitato saranno definite  in
un apposito regolamento  da  approvarsi  con  decreto  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministero dello  sviluppo  economico;  il  regolamento  dovra'
assicurare la costante operativita' e funzionalita' del  Comitato  in
relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso  deve  adottare  ai
sensi del presente decreto. 
  11.  Le  decisioni  del  Comitato  sono  formalizzate  con  proprie
deliberazioni, assunte a maggioranza dei  componenti,  di  cui  viene
data adeguata informazione ai soggetti interessati.  Sono  pubblicate
nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  a  cura  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  le
deliberazioni inerenti: 
    a) il Piano nazionale di cui alla lettera  a)  del  comma  4,  da
sottoporre alla consultazione del pubblico; 
    b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b)  del
comma 4 notificato alla Commissione europea; 
    c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del  comma
4 da sottoporre alla consultazione del pubblico; 
    d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del  comma
4 approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico; 
    e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle  lettere  r),
s) e t) del comma 4; 
    f) la relazione di cui al comma 3. 
  12. I membri del Comitato non  devono  trovarsi  in  situazione  di
conflitto  di  interesse  rispetto  alle  funzioni  del  Comitato   e
dichiarano   la   insussistenza   di    tale    conflitto    all'atto
dell'accettazione  della  nomina.  Essi  sono  tenuti  a   comunicare
tempestivamente, al Ministero o all'ente designante ogni sopravvenuta
situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione
il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto. 
  13. Il Comitato puo' istituire, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro  ai  quali  possono
partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici,
sociali e ambientali maggiormente interessati. 
  14. Per le attivita' di cui al comma 5, il Consiglio  direttivo  si
puo' avvalere, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  del  bilancio
dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale
caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo: 
    a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano  di  lavoro
programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo; 
    b) entro il 31 dicembre  di  ogni  anno,  una  relazione  annuale
dell'attivita' svolta. 
  15. La partecipazione al Comitato per l'espletamento  di  attivita'
non riconducibili a quelle di cui all'articolo 26, comma 1, non  deve
comportare nuovi o maggiori oneri per il  bilancio  dello  Stato.  Ai
componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 13 non
spetta alcun emolumento, compenso, ne'  rimborso  spese  a  qualsiasi
titolo dovuto. 
 
                               Capo II 
 
 
                           TRASPORTI AEREI 
 
 
                             Art. 3-ter. 
 
 
Assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni agli operatori
                                aerei 
 
  1.  E'  messa  all'asta  la  quantita'  di  quote  determinata  con
decisione della Commissione europea ai sensi dell'articolo  3-sexies,
paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE con le modalita' stabilite con
Regolamento della Commissione  ai  sensi  dell'articolo  3-quinquies,
paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE. 
  2. Il Comitato stabilisce con propria deliberazione le disposizioni
attuative del Regolamento della Commissione di cui al comma 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sono
stabilite le procedure di versamento all'entrata del  bilancio  dello
Stato dei proventi  derivanti  dalla  vendita  all'asta  delle  quote
derivanti dal mercato delle emissioni del settore del trasporto aereo
determinate  con  decisione  della  Commissione  europea   ai   sensi
dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e  la
successiva rassegnazione ai  pertinenti  capitoli  di  spesa  per  le
attivita' destinate a  finanziare  iniziative  contro  i  cambiamenti
climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche  per  ridurre
le emissioni di gas ad effetto serra, per favorire l'adattamento agli
effetti dei cambiamenti climatici nella Unione europea  e  nei  Paesi
terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo, per  finanziare  la
ricerca e lo sviluppo ai fini della mitigazione  e  dell'adattamento,
anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e  del  trasporto
aereo,  per  ridurre  le  emissioni  attraverso  modi  di   trasporto
scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del  sistema
comunitario,  per  finanziare  misure  finalizzate  a  combattere  la
deforestazione, in deroga a quanto previsto  dall'articolo  2,  comma
615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
 
                           Art. 3-quater. 
 
 
        Modalita' per l'assegnazione delle quote di emissioni 
          a titolo gratuito da parte degli operatori aerei 
 
  1.  L'operatore  aereo  amministrato   dall'Italia,   che   intende
beneficiare delle  quote  destinate  ad  essere  assegnate  a  titolo
gratuito, presenta domanda al Comitato. La domanda e'  corredata  dai
dati  relativi  alle  tonnellate-chilometro  per  le   attivita'   di
trasporto aereo elencate nell'allegato  A-bis  svolte  dall'operatore
aereo stesso nell'anno di riferimento, monitorati conformemente  alla
decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione  ed  al  piano  di
monitoraggio  delle  "tonnellate-chilometro",  come   approvato   dal
Comitato, nonche' verificati da un verificatore indipendente ai sensi
di quanto stabilito dall'articolo 16. Per il periodo compreso tra  il
1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha  inizio
il 1° gennaio 2013, la domanda e' presentata entro il 31 marzo 2011 e
l'anno di riferimento e' l'anno 2010. Per  i  periodi  successivi  la
domanda e' presentata almeno 21 mesi prima dell'inizio del periodo  a
cui la domanda si riferisce e l'anno di riferimento e' l'anno  civile
che si conclude 24 mesi  prima  dell'inizio  del  periodo  a  cui  la
domanda si riferisce. 
  2. La domanda di cui al comma 1 e' predisposta  conformemente  alle
modalita' stabilite dal Comitato con propria deliberazione sulla base
di linee-guida e disposizioni di dettaglio della Commissione europea,
qualora adottate. 
  3. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31  dicembre
2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio  2013  il  Comitato
trasmette alla Commissione europea le domande di cui al  comma  1  ad
esso pervenute entro il 30 giugno 2011. Per i periodi successivi,  il
Comitato trasmette alla Commissione europea  le  domande  di  cui  al
comma 1 ad esso  pervenute  almeno  18  mesi  prima  dell'inizio  del
periodo a cui tali domande si riferiscono. 
 
                          Art. 3-quinquies. 
 
 
Modalita' per l'assegnazione delle quote di  emissioni  di  cui  alla
  riserva speciale a titolo gratuito da parte degli operatori aerei 
 
  1. A partire dal periodo di riferimento che ha inizio il 1° gennaio
2013,  puo'  accedere  alla  riserva  speciale  determinata  con   la
decisione di assegnazione  della  Commissione  europea,  adottata  ai
sensi  dell'articolo   3-sexies,   paragrafo   3,   della   direttiva
2003/87/CE, l'operatore aereo amministrato dall'Italia che  si  trova
in una delle seguenti condizioni: 
    a) inizia ad esercitare un'attivita' di trasporto  aereo  di  cui
all'allegato A-bis  dopo  l'anno  di  riferimento  per  il  quale  il
Comitato ha trasmesso i dati relativi alle  tonnellate-chilometro  ai
sensi 3-quater, comma 3, in relazione al  corrispondente  periodo  di
riferimento e la cui attivita' non e' una continuazione  integrale  o
parziale di un'attivita' di trasporto aereo esercitata in  precedenza
da un altro operatore aereo; 
    b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono  aumentati
mediamente di oltre il 18 per cento annuo tra l'anno  di  riferimento
per  il  quale  sono   stati   trasmessi   i   dati   relativi   alle
tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 3-quater, comma  3,  in
relazione al corrispondente periodo di  riferimento,  ed  il  secondo
anno civile del periodo in questione e la cui attivita'  non  e'  una
continuazione integrale o parziale di un'attivita' di trasporto aereo
esercitata in precedenza da un altro operatore aereo. 
  2. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che  si  trova  nelle
condizioni per accedere alla riserva speciale ai sensi del comma 1  e
delle eventuali norme specifiche emanate dalla  Commissione  europea,
ai  sensi  dell'articolo  3-septies,  paragrafo  9,  della  direttiva
2003/87/CE, e che intende  beneficiare  dell'assegnazione,  a  titolo
gratuito, di  quote  di  emissioni  di  cui  alla  riserva  speciale,
presenta domanda al Comitato entro il 30 giugno del  terzo  anno  del
periodo di riferimento a cui si riferisce la domanda. 
  3. La domanda di cui al comma 2 e' predisposta  conformemente  alle
modalita' stabilite dal Comitato con propria deliberazione e contiene
almeno le seguenti informazioni: 
    a) i  dati  relativi  alle  tonnellate-chilometro,  monitorati  e
verificati conformemente agli allegati D, E e F ed eventuali relative
disposizioni di attuazione emanate dal Comitato, per le attivita'  di
trasporto aereo elencate nell'allegato  A-bis  svolte  dall'operatore
aereo nel secondo anno civile del periodo di riferimento al quale  la
domanda si riferisce; 
    b) le prove che i criteri di ammissibilita' ai sensi del comma  1
sono soddisfatti; 
    c) nel caso degli operatori aerei di cui al comma 1, lettera b): 
      1) l'aumento percentuale delle tonnellate-chilometro registrato
dall'operatore aereo in questione tra l'anno di  riferimento  per  il
quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro
ai  sensi  dell'articolo  3-quater  in  relazione  al  corrispondente
periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo; 
      2) l'aumento in termini  assoluti  delle  tonnellate-chilometro
registrato  dall'operatore  aereo  in   questione   tra   l'anno   di
riferimento per il quale sono stati trasmessi i  dati  relativi  alle
tonnellate-chilometro ai sensi dell'articolo 3-quater in relazione al
corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno  civile  di
tale periodo; 
      3) la quantita', in termini assoluti, eccedente la  percentuale
di cui al comma 1, lettera b), delle tonnellate-chilometro registrata
dall'operatore aereo in questione tra l'anno di  riferimento  per  il
quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro
ai  sensi  dell'articolo  3-quater  in  relazione  al  corrispondente
periodo, ed il secondo anno civile di tale periodo. 
  4. Entro sei mesi dal termine per la  presentazione  della  domanda
indicato al comma 2, il Comitato trasmette alla  Commissione  europea
le domande degli operatori aerei di cui al comma 1 ad esso pervenute. 
  5. Entro tre mesi dalla  data  della  decisione  della  Commissione
europea sull'assegnazione della riserva speciale di cui  all'articolo
3-septies, paragrafo  5,  della  direttiva  2003/87/CE,  il  Comitato
calcola e pubblica: 
    a) l'assegnazione di quote di emissioni prelevate  dalla  riserva
speciale  a  ciascun  operatore  aereo  di  cui  ha  presentato  alla
Commissione domanda  conforme  ai  commi  2  e  3.  Tali  quote  sono
calcolate considerando  il  parametro  di  riferimento  di  cui  alla
decisione della Commissione europea sull'assegnazione  della  riserva
speciale di cui all'articolo 3-septies, paragrafo 5, della  direttiva
2003/87/CE e moltiplicandolo: 
      1) nel caso di un operatore aereo di cui al  comma  1,  lettera
a), per i dati relativi alle tonnellate-chilometro che figurano nella
domanda trasmessa alla Commissione ai sensi dei commi 3, lettera  a),
e 4; 
      2) nel caso di un operatore aereo di cui al  comma  1,  lettera
b), per l'aumento in termini assoluti  in  tonnellate-chilometro  che
supera la percentuale di cui al comma 1, lettera b), che figura nella
domanda presentata alla Commissione, ai sensi del  comma  3,  lettera
c), numero 3), e del comma 4; 
    b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo
per ogni anno, che e' determinata dividendo la  sua  assegnazione  di
quote ai sensi della lettera a), per il numero di anni civili  interi
rimanenti nel periodo, cui l'assegnazione si riferisce. 
  6. La singola assegnazione di cui al comma 5 ad un operatore  aereo
di cui al comma 1, lett. b), non supera il milione di quote. 
  7. Le eventuali  quote  contenute  nella  riserva  speciale  e  non
assegnate sono messe all'asta e si applicano le disposizioni  di  cui
all'articolo 3-ter. 
 
                           Art. 3-sexies. 
 
 
          Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni 
               a titolo gratuito agli operatori aerei 
 
  1. Entro tre mesi dalla data della decisione di assegnazione  della
Commissione europea di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3,  della
direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica: 
    a) la quantita' totale di  quote  da  assegnare  per  il  periodo
interessato a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il
quale ha inoltrato la domanda alla Commissione, a norma dell'articolo
3-quater,   comma   3,   calcolata   moltiplicando   i   dati   sulle
tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda, per il  parametro  di
riferimento di cui alla decisione di assegnazione  della  Commissione
europea di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo  3,  della  direttiva
2003/87/CE; 
    b) le quote da assegnare a ciascun operatore  aereo  amministrato
dall'Italia per ogni anno, determinate dividendo la quantita'  totale
di quote relative al periodo  interessato,  calcolata  come  indicato
alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono  il  periodo
nel quale l'operatore aereo in questione svolge una  delle  attivita'
di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis. 
  2. A partire dal 2012, entro  il  28  febbraio  di  ogni  anno,  il
Comitato rilascia a ciascun operatore aereo amministrato  dall'Italia
il numero di quote che gli sono  state  assegnate  per  quell'anno  a
norma del presente articolo o dell'articolo 3-quinquies e comunica il
rilascio delle quote di emissione  all'operatore  aereo  amministrato
dall'Italia e all'amministratore del registro di cui all'articolo 14,
comma 2.». 
  5. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31  dicembre
2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013,  i  piani  di
monitoraggio    delle    «tonnellate-chilometro»    approvati     con
deliberazioni del Comitato emanate  fino  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, ai sensi della deliberazione n. 27 del 6
agosto   2009,   valgono   quali   piani   di   monitoraggio    delle
tonnellate-chilometro di cui all'articolo 3-quater, comma 1. 
  6. Prima dell'articolo 4 e' aggiunto il seguente capo: 
 
                              «Capo III 
 
 
                          IMPIANTI FISSI». 
 
  7. Alla rubrica degli articoli 5, 6 e 7 del decreto  legislativo  4
aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni,  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «ad emettere gas ad effetto serra». 
  8. L'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006,  n.  216,  e
successive  modificazioni,  e'  abrogato.  Tutti  i  riferimenti   al
soppresso articolo si intendono  riferiti  all'articolo  3-bis,  come
introdotto dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto. 
  9. Agli articoli 9, comma 1, 10,  comma  1,  e  11,  comma  1,  del
decreto  legislativo  4   aprile   2006,   n.   216,   e   successive
modificazioni, le parole: «Il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del  territorio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «Il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le  parole:
«il  Ministro  delle  attivita'  produttive»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il Ministro dello sviluppo economico». 
  10. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 4  aprile  2006,  n.
216, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: 
 
                            «Art. 12-bis. 
 
 
                           Raggruppamenti 
 
  1. I gestori degli  impianti  che  svolgono  un'attivita'  elencata
nell'allegato A che intendono costituire un raggruppamento presentano
istanza al Comitato, precisando gli impianti e il periodo per i quali
intendono costituire il raggruppamento, e nominano un  amministratore
fiduciario quale responsabile per l'adempimento degli obblighi di cui
ai commi 3 e 6. 
  2. Il Comitato presenta alla Commissione europea l'istanza  di  cui
al comma 1. Il Comitato si pronuncia sull'istanza di cui al  comma  1
entro novanta  giorni  dal  ricevimento  della  stessa.  Il  suddetto
termine e' interrotto nel caso di richiesta da parte del Comitato  di
ulteriori  informazioni  ai  gestori  degli  impianti   e   fino   al
ricevimento, da parte del Comitato, delle informazioni richieste. 
  3. All'amministratore fiduciario del  raggruppamento  e'  conferito
dai gestori degli impianti partecipanti, un  quantitativo  totale  di
quote di  emissione  pari  alla  somma  delle  quote  assegnate  agli
impianti stessi. 
  4.  Ai  sensi  dell'articolo  15,   comma   6,   all'amministratore
fiduciario non e' permesso effettuare ulteriori trasferimenti  se  la
comunicazione di un gestore appartenente al raggruppamento non  sara'
stata ritenuta conforme ai sensi dell'articolo 15, comma 5. 
  5.   Nel   caso   di   impianto   appartenente   a   raggruppamento
l'amministratore  fiduciario  sostituisce  il  gestore  dell'impianto
nell'ottemperanza   agli   obblighi    di    restituzione    previsti
dall'articolo 15, comma 7. 
  6.  Relativamente  all'obbligo  della  restituzione  di  quote   di
emissioni  corrispondenti  alle  emissioni  totali   degli   impianti
appartenenti  al  raggruppamento,  l'amministratore   fiduciario   e'
soggetto   alle   sanzioni   pecuniarie    amministrative    previste
dall'articolo 20, comma  7.  La  responsabilita'  dell'amministratore
fiduciario non esclude la responsabilita' di ciascun gestore  per  il
pagamento delle suddette  sanzioni  pecuniarie  qualora  a  cio'  non
provveda l'amministratore fiduciario. 
 
                            Art. 12-ter. 
 
 
                           Nuovi entranti 
 
  1.  L'assegnazione  delle  quote  ai  nuovi   entranti   tiene   in
considerazione: 
    a) le migliori tecnologie disponibili a livello  di  settore  nel
caso di impianti o parti di impianto costruiti ex-novo; 
    b) eventuali  assegnazioni  e  rilasci  precedenti  nel  caso  di
impianti esistenti o ripresa di attivita'; 
    c)  le  capacita'  di  produzione  e  previsione   di   attivita'
dell'impianto; 
  d) livelli di utilizzo della  capacita'  di  produzione  registrati
nell'ambito del settore di appartenenza. 
  2. Il Comitato definisce, nell'ambito del PNA di  cui  all'articolo
10, i criteri per l'individuazione e  le  modalita'  di  assegnazione
delle quote agli impianti nuovi entranti.». 
  11. Prima dell'articolo 13 del decreto legislativo 4  aprile  2006,
n. 216, e successive modificazioni, e' inserito il seguente capo: 
 
                              «Capo IV 
 
 
 DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASPORTO AEREO E AGLI IMPIANTI FISSI». 
 
  12. L'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,  e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 13. 
 
 
                    Monitoraggio delle emissioni 
 
  1.  Il  gestore  di  un  impianto  e'  tenuto  al  rispetto   delle
prescrizioni contenute sia nell'autorizzazione  ad  emettere  gas  ad
effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi  dell'articolo  4  sia
nelle disposizioni di attuazione della decisione sul  monitoraggio  e
rendicontazione. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono  elaborate  dal  Comitato
sulla base dei principi di cui all'allegato E e di  quanto  stabilito
nella decisione sul monitoraggio e rendicontazione . 
  3.  L'operatore  aereo   amministrato   dall'Italia   effettua   il
monitoraggio delle emissioni rilasciate  dall'aeromobile  che  opera,
secondo  la  decisione   sul   monitoraggio   e   rendicontazione   e
conformemente al Piano di monitoraggio delle emissioni,  dal  momento
della sua approvazione da parte del Comitato. 
  4. L'operatore aereo amministrato dall'Italia aggiorna il Piano  di
monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3, in caso  di  modifica
del sistema di monitoraggio e comunque, a partire  dal  2013,  almeno
tre mesi prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle  quote  di
gas ad effetto serra. 
  5. Le modalita' di trasmissione dell'aggiornamento di cui al  comma
4 ai fini dell'approvazione da parte del Comitato, sono stabilite con
delibera del Comitato medesimo.». 
  13. Il Piano di monitoraggio delle emissioni  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile  2006,  n.  216,  e
successive modificazioni, come sostituito dal comma 12  del  presente
articolo, e' inviato  al  Comitato  di  cui  all'articolo  3-bis  del
decreto  legislativo  4   aprile   2006,   n.   216,   e   successive
modificazioni, come introdotto dal comma  4  del  presente  articolo,
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
ovvero entro 60 giorni  dal  momento  in  cui  l'operatore  aereo  e'
individuato, a seguito delle disposizioni adottate dalla  Commissione
europea ai sensi dell'articolo 18-bis, paragrafo 3, lettera b,) della
direttiva 2003/87/CE, quale operatore aereo amministrato dall'Italia. 
  14. Il Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, come introdotto  dal
comma 4 del presente decreto, stabilisce, con  propria  deliberazione
da emanarsi entro 15 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  i  contenuti  del  Piano  di  monitoraggio  delle
emissioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto  legislativo
4 aprile 2006, n. 216, e successive  modificazioni,  come  sostituito
dal comma 12 del presente decreto, e  le  modalita'  di  trasmissione
dello stesso. 
  15. Le disposizioni di cui  al  comma  13  non  si  applicano  agli
operatori aerei amministrati dall'Italia il cui Piano di monitoraggio
delle emissioni e' stato approvato con deliberazione  n.  01  del  14
gennaio  2010  e  con  successive  deliberazioni  emanate  fino  alla
pubblicazione del presente decreto ai sensi della  deliberazione  del
Comitato n. 27/2009 del 6 agosto 2009. 
  16. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.  216,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  al  comma  1,  le  parole:   "Agenzia   per   la   protezione
dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici,  di  seguito  APAT"  sono
sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, di seguito ISPRA" e le parole: "regolamento  (CE)
n. 2216/2004 della Commissione europea, del  21  dicembre  2004,  per
l'attuazione di un sistema di registri, standardizzato e sicuro" sono
sostituite dalle seguenti: "regolamento sui registri"; 
    b) al comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 15, comma 5,"
sono inserite le seguenti: "e nella comunicazione annuale di  ciascun
operatore aereo di cui all'articolo 15, comma 5-bis"; 
    c) al comma 2, la parola: "APAT" e'  sostituita  dalla  seguente:
"ISPRA"  e  le  parole:  "all'articolo  8  del  regolamento  (CE)  n.
2216/2004"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "al  regolamento  sui
registri"; 
    d) al comma 2, le parole: "all'articolo 8, comma 2,  lettera  l)"
sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3-bis"; 
    e) al comma 4, dopo le parole:  "Allegato  A"  sono  inserite  le
seguenti: "e l'operatore aereo amministrato dall'Italia che  esercita
le attivita' elencate all'allegato A-bis"; 
    f) al comma 5, le parole: "dall'Allegato XVI del regolamento (CE)
n. 2216/2004" sono sostituite dalle seguenti:  "dal  regolamento  sui
registri.". 
  17. All'articolo 14-bis del decreto legislativo 4 aprile  2006,  n.
216, e successive modificazioni,  la  parola:  "APAT"  e'  sostituita
dalla seguente: "ISPRA". 
  18. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.  216,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
  "5-bis.  A  partire  dal  1°  gennaio   2011,   l'operatore   aereo
amministrato dall'Italia comunica al Comitato, entro il 31  marzo  di
ciascun anno, le emissioni di gas  ad  effetto  serra  relative  alle
attivita' svolte  nell'anno  solare  precedente,  monitorate  secondo
quanto stabilito all'articolo  13,  comma  3,  e  verificate  secondo
quanto stabilito all'articolo 16,  comma  1-bis.  Le  modalita'  e  i
contenuti della comunicazione sono stabiliti  con  deliberazione  del
Comitato. L'operatore annota altresi' le emissioni sul Registro. 
  5-ter. Nel caso di mancata trasmissione della comunicazione di  cui
al comma 5-bis, oppure di  comunicazione  incompleta  ovvero  ove  il
Comitato  accerti  che  le  emissioni  comunicate  non   sono   state
monitorate conformemente alle disposizioni di  cui  all'articolo  13,
comma 3, il Comitato procede alla stima delle emissioni anche ai fini
della restituzione di cui al comma 7-bis."; 
    b) al comma 6, dopo le parole: "Nei casi in cui la  dichiarazione
di un gestore" sono inserite le seguenti: "di un impianto"; 
    c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  "6-bis. Nei casi in cui la comunicazione delle emissioni di gas  ad
effetto serra di cui al comma 5-bis da parte di  un  operatore  aereo
amministrato dall'Italia non e' verificata secondo  quanto  stabilito
all'articolo 16, l'amministratore  del  registro  provvede  affinche'
l'operatore aereo non possa trasferire quote  di  emissioni  fino  al
momento  in  cui  la  suddetta  comunicazione  non  sia   debitamente
verificata."; 
    d) al comma 7, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai
fini dell'adempimento  degli  obblighi  di  restituzione  di  cui  al
presente comma il gestore puo' utilizzare quote di emissione  di  cui
abbia ottenuto  l'annotazione  nel  Registro  a  proprio  favore,  ad
eccezione delle quote di emissione di cui agli articoli 3-quinquies e
3-sexies ."; 
    e) al  comma  7  le  parole:  "del  PNA"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "della decisione di assegnazione"; 
    f) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  "7-bis. L'operatore aereo  amministrato  dall'Italia  e'  tenuto  a
restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, un  numero  di  quote
corrispondente alle emissioni complessive prodotte  nell'anno  civile
precedente dalle attivita' di trasporto aereo elencate  nell'allegato
A-bis da esso effettuate, come dichiarate e verificate ai  sensi  del
comma 5-bis ovvero in conformita' alla stima effettuate ai sensi  del
comma 5-ter. L'amministratore del registro procede al ritiro  e  alla
cancellazione delle quote di emissione restituite."; 
    g) al comma 8, dopo le  parole:  "i  gestori"  sono  inserite  le
seguenti: "degli impianti"; 
    h) al comma 9, dopo le  parole:  "i  gestori"  sono  inserite  le
seguenti: "degli impianti"; 
    i) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
  "9-bis. Fatto salvo quanto  previsto  al  comma  10,  ai  fini  del
rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di  cui  al
comma 7-bis, gli operatori  aerei  amministrati  dall'Italia  possono
utilizzare CERs e ERUs fino ad una certa percentuale della  quantita'
di quote che sono tenuti a restituire ai sensi del comma  7-bis.  Per
il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 tale
percentuale e' fissata nella misura massima del 15 per cento. Per  il
periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il  31  dicembre  2020  gli
operatori  aerei  amministrati  dall'Italia  possono  utilizzare   la
quantita' di CERs ed ERUs non utilizzata nel periodo compreso tra  il
1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012. In aggiunta a  tale  quantita'
gli operatori aerei amministrati dall'Italia  possono  utilizzare  la
quantita' di CERs ed ERUs stabilita  dalla  Commissione  europea  con
apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo  1,  paragrafo
13 della direttiva 2009/29/CE."; 
    l) al  comma  10,  lettera  a),  dopo  le  parole:  "fatto  salvo
l'obbligo per i gestori"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  per  gli
operatori aerei". 
  19. All'articolo 16 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.  216,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  "le  emissioni   rilasciate
dall'impianto" sono inserite  le  seguenti:  "e  dalle  attivita'  di
trasporto aereo."; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Per le attivita' di trasporto aereo il Comitato  emana  con
propria deliberazione sulla base dei criteri stabiliti all'allegato V
della direttiva 2003/87/CE , nonche' delle eventuali disposizioni  di
dettaglio adottate dalla Commissione europea, le disposizioni per  la
verifica della comunicazione delle emissioni di cui all'articolo  15,
comma  5-bis,   e   la   comunicazione   dei   dati   relativi   alle
tonnellate-chilometro di cui all'articolo 3-quater."; 
    c) al comma 2, dopo le parole:  "L'attestato  di  verifica  della
dichiarazione e' rilasciato" sono inserite le seguenti:  "al  gestore
di un impianto"; 
  d) al comma 3, la parola:  "APAT"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"ISPRA".». 
    20. L'articolo 17 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.  216,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 17. 
 
 
                   Accreditamento dei verificatori 
 
  1. Il Comitato stabilisce le procedure per  il  riconoscimento  dei
verificatori  in  conformita'  alle  disposizioni  comunitarie,   ove
emanate, ai sensi della direttiva 2003/87/CE, come  modificata  dalla
direttiva 2009/29/CE. 
  2. E' istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, presso il Comitato il registro dei verificatori
accreditati.». 
  21. L'articolo 19 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,  e
successive  modificazioni,   e'   abrogato.   Tutti   i   riferimenti
all'abrogato articolo si intendono riferiti all'articolo 12-bis, come
introdotto dall'articolo 1, comma 10, del presente decreto. 
  22. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.  216,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dopo le parole:  «Chiunque  esercita  un'attivita'»
sono inserite le seguenti: «presso un impianto»; 
    b) al comma 6  le  parole:  «30  aprile»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 marzo»; 
    c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta
il Piano di monitoraggio e' soggetto, salvo che il fatto  costituisca
reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da  25.000  euro  a
250.000 euro  aumentata,  per  ciascuna  tonnellata  di  biossido  di
carbonio equivalente  emessa  in  mancanza  della  presentazione  del
Piano, di 100 euro. Sono inoltre dovuti i  costi  di  acquisto  e  di
trasferimento sul Registro di una quantita'  di  quote  di  emissioni
pari alle emissioni indebitamente rilasciate. 
  6-ter. I soggetti di cui al comma 6-bis sono tenuti  a  trasmettere
il  Piano  di   monitoraggio   entro   trenta   giorni   dalla   data
d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il
Comitato procede secondo quanto indicato all'articolo 20-bis. 
  6-quater. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che  entro  il
31 marzo di ogni anno non comunica le emissioni  di  gas  ad  effetto
serra relative alle attivita'  svolte  nell'anno  solare  precedente,
monitorate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, e  verificate  secondo
quanto stabilito  all'articolo  16  o  renda  dichiarazione  falsa  o
incompleta, e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.»; 
    d)  al  comma  7,  le  parole:  «indebitamente  assegnate»   sono
sostituite dalle seguenti: «effettivamente rilasciate durante  l'anno
civile precedente»; 
    e) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. L'operatore aereo che, entro il 30 aprile di ogni anno, non
restituisce un numero di  quote  di  emissioni  pari  alle  emissioni
rilasciate durante  l'anno  civile  precedente  e'  soggetto  ad  una
sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni  quota  non  restituita,
pari a 100 euro. All'accertamento della violazione consegue  in  ogni
caso l'obbligo per l'operatore aereo di  restituire,  all'atto  della
restituzione dovuta per l'anno civile successivo, un numero di  quote
di emissioni pari alle emissioni effettivamente rilasciate.». 
  23. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 4  aprile  2006,  n.
216, e successive modificazioni, e' inserito il seguente articolo: 
 
                            «Art. 20-bis. 
 
 
                  Applicazione di divieto operativo 
                       per gli operatori aerei 
 
  1. Se un operatore aereo non rispetta le prescrizioni del  presente
decreto, fatte salve le sanzioni e ammende applicabili,  il  Comitato
predispone una relazione contenente almeno: 
    a) la prova che  l'operatore  aereo  non  ha  rispettato  i  suoi
obblighi ai sensi del presente decreto; 
    b) dettagli sulle sanzioni applicate; 
    c)  la  valutazione  dell'eventuale   imposizione   del   divieto
operativo. 
  2. Il Comitato trasmette la relazione ai  Ministri  competenti  per
l'adozione  delle  disposizioni  opportune  anche   ai   fini   della
trasmissione della richiesta alla Commissione europea di  imposizione
di un divieto operativo a livello comunitario.». 
  24. Dopo il comma 6 dell'articolo  21  del  decreto  legislativo  4
aprile 2006, n. 216,  e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «6-bis. Il Comitato con propria deliberazione puo' emanare apposite
disposizioni  per  il   trattamento   degli   operatori   aerei   che
interrompono  l'attivita'  conformemente  a  quanto   stabilito   dal
regolamento sui registri.». 
  25. L'articolo 22 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e'
abrogato. Tutti i  riferimenti  all'abrogato  articolo  si  intendono
riferiti all'articolo 12-ter, come introdotto dall'articolo 1,  comma
10. 
  26. All'articolo 24 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.  216,
e  successive  modificazioni,  le  parole:  «dell'Allegato   XVI   al
regolamento (CE) n. 2216/2004» sono sostituite dalle  seguenti:  «del
regolamento sui registri». 
  27. L'articolo 26 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,  e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 26. 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. I costi delle attivita' di cui agli  articoli  3-ter,  3-quater,
3-quinquies, 3-sexies, 4, 7, 11, commi 2 e 3, 13, commi 3, 4 e 5, 14,
15, comma 5-ter, e 17  sono  a  carico  degli  operatori  interessati
secondo tariffe e modalita' di versamento da  stabilire  con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro dello sviluppo economico. 
  2. Le tariffe di cui al comma 1 devono coprire il  costo  effettivo
dei  servizi  resi,  da  individuarsi  tenendo  conto   anche   della
complessita'   delle   prestazioni   richieste;   le   tariffe   sono
predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni  due  anni,
con lo stesso  criterio  della  copertura  del  costo  effettivo  del
servizio. 
  3. Le entrate derivanti  dalle  tariffe  di  cui  al  comma  1,  ad
eccezione di quelle risultanti dalle  tariffe  per  la  gestione  del
Registro di cui  all'articolo  14,  che  sono  versate  dai  soggetti
interessati direttamente  all'ISPRA,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n.  96,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad  apposito  capitolo  dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, competente per le predette attivita'.». 
  28. Il decreto di cui al  comma  1  dell'articolo  26  del  decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive  modificazioni,  come
sostituito dal comma 27  del  presente  decreto,  e'  adottato  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  29. All'articolo 27, comma 1,  del  decreto  legislativo  4  aprile
2006, n. 216,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  «Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  -  Direzione  per  la
ricerca ambientale e lo sviluppo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  -
Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima  e  l'energia»  e  la
parola: «APAT» e' sostituita dalla seguente: «ISPRA». 
  30. All'articolo 27, comma 2,  del  decreto  legislativo  4  aprile
2006, n. 216,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  «Direttore
generale per la  ricerca  ambientale  e  lo  sviluppo  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Direttore generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e
l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare» e le parole; «Ministero delle  attivita'  produttive»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico». 
  31. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  emanate  ai  sensi  della
deliberazione del Comitato n. 27 del 6  agosto  2009,  nonche'  delle
successive deliberazioni adottate ai sensi della citata deliberazione
fino alla data dell'entrata in vigore del presente decreto". 
  32. Dopo l'allegato A al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
e successive modificazioni, e' inserito  l'allegato  A-bis  contenuto
nell'allegato I al presente decreto. 
  33. All'allegato D al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,  e
successive modificazioni, prima  delle  parole:  «Principi  generali»
sono anticipate le  seguenti:«Sezione  1:  Verifica  delle  emissioni
prodotte da impianti fissi.». 
  34. Dopo il punto 11  dell'allegato  D  al  decreto  legislativo  4
aprile 2006, n. 216,  e  successive  modificazioni,  e'  inserita  la
sezione 2 contenuta nell'allegato II al presente decreto. 
  35. All'allegato E al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,  e
successive modificazioni, dopo le parole:  «PRINCIPI  IN  MATERIA  DI
CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 13» sono inserite le seguenti: «Sezione
1: Controllo delle emissioni prodotte da impianti fissi.». 
  36. All'allegato E al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,  e
successive  modificazioni,  e'  inserita  la  sezione   2   contenuta
nell'allegato III al presente decreto. 
  37. All'allegato F al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,  e
successive  modificazioni,  le  parole:  «ELENCO  DELLE  INFORMAZIONI
MINIME DA COMUNICARE ANNUALMENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 COMMA 5  »
sono sostituite dalle seguenti: «ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME  DA
COMUNICARE ANNUALMENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 5 E 5-BIS.  »
e,  dopo  le  medesime,  sono  inserite  le  seguenti:  «Sezione   1:
comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi.». 
  38. All'allegato F al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,  e
successive  modificazioni,  e'  inserita  la  sezione   2   contenuta
nell'allegato IV al presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
                                e della tutela del territorio  e  del
                                mare 
 
                                Frattini,   Ministro   degli   affari
                                esteri 
 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Matteoli,       Ministro        delle
                                infrastrutture e dei trasporti 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 1 e dell'allegato B della legge  4
          giugno 2010,  n.  96  (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee -  Legge  comunitaria  2009),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 25  giugno  2010,  n.  146,  S.O.,
          cosi' recitano: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro  il  termine  di  recepimento  indicato  in
          ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e  B,  i
          decreti legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare
          attuazione  alle  medesime  direttive.  Per  le   direttive
          elencate  negli  allegati  A  e  B,  il  cui   termine   di
          recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei  tre  mesi
          successivi alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i  decreti
          legislativi di attuazione entro  tre  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della medesima legge.  Per  le  direttive
          elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 8 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono  prorogati  di  novanta
          giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi  integrativi  di  informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6.  I  decreti  legislativi,  relativi  alle  direttive
          elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
          117, quinto comma, della  Costituzione,  nelle  materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee,  ogni  sei  mesi,  informa  altresi'  la
          Camera dei deputati e  il  Senato  della  Repubblica  sullo
          stato di attuazione delle direttive da parte delle  regioni
          e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
          secondo  modalita'  di  individuazione  delle   stesse   da
          definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B,
          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.». 
                                                          «Allegato B 
                                                (Art. 1, commi 1 e 3) 
              2005/47/CE  del  Consiglio,   del   18   luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee (CER) e la Federazione europea dei  lavoratori  dei
          trasporti (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni  di
          lavoro dei lavoratori  mobili  che  effettuano  servizi  di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 
              2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  ottobre  2007,   relativa   alla   certificazione   dei
          macchinisti addetti alla guida di locomotori  e  treni  sul
          sistema ferroviario della Comunita'; 
              2008/6/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          20 febbraio 2008, che modifica la  direttiva  97/67/CE  per
          quanto riguarda il pieno completamento del mercato  interno
          dei servizi postali comunitari; 
              2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22 ottobre  2008,  concernente  una  procedura  comunitaria
          sulla  trasparenza  dei  prezzi   al   consumatore   finale
          industriale di gas e di energia elettrica (rifusione); 
              2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22 ottobre  2008,  sul  ravvicinamento  delle  legislazioni
          degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
          codificata); 
              2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008,  sulla  gestione  della  sicurezza  delle
          infrastrutture stradali; 
              2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente; 
              2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 novembre 2008, che modifica la direttiva  2003/87/CE  al
          fine di includere  le  attivita'  di  trasporto  aereo  nel
          sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
          gas a effetto serra; 
              2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19  novembre  2008,  relativa  al  lavoro  tramite  agenzia
          interinale; 
              2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  dicembre  2008,  relativa  a   standard   di   qualita'
          ambientale nel settore della politica delle acque,  recante
          modifica  e  successiva  abrogazione  delle  direttive  del
          Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE  e
          86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio (5); 
              2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2008,  che  modifica  la  direttiva  2004/49/CE
          relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; 
              2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2008, che modifica le direttive  del  Consiglio
          76/768/CEE,  88/378/CEE,  1999/13/CE  e  le  direttive  del
          Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
          2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE)  n.
          1272/2008 relativo alla classificazione,  all'etichettatura
          e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
              2008/114/CE  del  Consiglio,  dell'8   dicembre   2008,
          relativa  all'individuazione  e  alla  designazione   delle
          infrastrutture critiche europee e  alla  valutazione  della
          necessita' di migliorarne la protezione; 
              2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 gennaio 2009, sulla tutela dei  consumatori  per  quanto
          riguarda taluni aspetti dei contratti  di  multiproprieta',
          dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di  lungo
          termine e dei contratti di rivendita e di scambio; 
              2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
          contromisure volte a prevenire e rilevare la  manipolazione
          delle  registrazioni  dei  tachigrafi,  che   modifica   la
          direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
          n. 3820/85 e (CEE) n.  3821/85  del  Consiglio  relativi  a
          disposizioni in materia sociale nel settore  dei  trasporti
          su  strada  e  che  abroga  la  direttiva  88/599/CEE   del
          Consiglio; 
              2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio  2009,  che
          modifica l'allegato  III  della  direttiva  2006/22/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme  minime  per
          l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE)  n.
          3821/85 del Consiglio relativi a  disposizioni  in  materia
          sociale nel settore dei trasporti su strada; 
              2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; 
              2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
          attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
          della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione  europea
          dei lavoratori dei trasporti (ETF)  sulla  convenzione  sul
          lavoro  marittimo  del  2006  e  modifica  della  direttiva
          1999/63/CE; 
              2009/14/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  marzo  2009,  recante  modifica  della   direttiva
          94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei  depositi  per
          quanto riguarda il livello di copertura  e  il  termine  di
          rimborso; 
              2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello  Stato
          di approdo (rifusione); 
              2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
          relativa  all'istituzione  di  un  sistema  comunitario  di
          monitoraggio del traffico navale e d'informazione; 
              2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che stabilisce i principi  fondamentali  in
          materia  di  inchieste  sugli  incidenti  nel  settore  del
          trasporto marittimo e che modifica la direttiva  1999/35/CE
          del Consiglio e  la  direttiva  2002/59/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio; 
              2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa al rispetto degli  obblighi  dello
          Stato di bandiera; 
              2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso  dell'energia  da
          fonti   rinnovabili,   recante   modifica   e    successiva
          abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 
              2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che modifica  la  direttiva  2003/87/CE  al
          fine di perfezionare ed estendere  il  sistema  comunitario
          per lo scambio di quote  di  emissione  di  gas  a  effetto
          serra; 
              2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che  modifica  la  direttiva  98/70/CE  per
          quanto  riguarda  le   specifiche   relative   a   benzina,
          combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di  un
          meccanismo inteso a controllare e ridurre le  emissioni  di
          gas a effetto serra, modifica la direttiva  1999/32/CE  del
          Consiglio per quanto concerne  le  specifiche  relative  al
          combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
          interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; 
              2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile  2009,  relativa  allo  stoccaggio  geologico  di
          biossido di carbonio e  recante  modifica  della  direttiva
          85/337/CEE del Consiglio, delle  direttive  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
          2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE)  n.  1013/2006
          del Parlamento europeo e del Consiglio; 
              2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli  puliti
          e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; 
              2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          6  maggio  2009,  che  modifica   la   direttiva   98/26/CE
          concernente il carattere  definitivo  del  regolamento  nei
          sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli  e
          la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti  di  garanzia
          finanziaria per quanto riguarda  i  sistemi  connessi  e  i
          crediti; 
              2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 
              2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, che  modifica  le  direttive  78/660/CEE  e
          83/349/CEE  del  Consiglio  per  quanto   riguarda   taluni
          obblighi di comunicazione a carico delle societa' di  medie
          dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati; 
              2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, che  modifica  le  direttive  2001/82/CE  e
          2001/83/CE per quanto concerne  le  modifiche  dei  termini
          delle  autorizzazioni  all'immissione  in   commercio   dei
          medicinali; 
              2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione
          delle acque minerali naturali; 
              2009/69/CE del  Consiglio,  del  25  giugno  2009,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune  d'imposta  sul   valore   aggiunto   in   relazione
          all'evasione fiscale connessa all'importazione; 
              2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009,  che
          istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
          degli impianti nucleari; 
              2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa a  norme  comuni  per  il  mercato
          interno dell'energia elettrica e che  abroga  la  direttiva
          2003/54/CE; 
              2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa a  norme  comuni  per  il  mercato
          interno  del  gas  naturale  e  che  abroga  la   direttiva
          2003/55/CE; 
              2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa al coordinamento  delle  procedure
          per  l'aggiudicazione  di  taluni  appalti  di  lavori,  di
          forniture e di servizi nei settori  della  difesa  e  della
          sicurezza     da      parte      delle      amministrazioni
          aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
          delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
              2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio  2009,  che
          stabilisce, conformemente  alla  direttiva  2000/60/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
          l'analisi chimica  e  il  monitoraggio  dello  stato  delle
          acque; 
              2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo  comma,
          del trattato per proteggere gli interessi dei  soci  e  dei
          terzi; 
              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',
          relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un
          unico socio (Versione codificata); 
              2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  recante  modifica   della   direttiva
          98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato  dei  biocidi,
          per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi  di
          tempo; 
              2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, che modifica  le  direttive  2006/48/CE,
          2006/49/CE  e  2007/64/CE  per  quanto  riguarda  gli  enti
          creditizi collegati a organismi centrali,  taluni  elementi
          dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di  vigilanza
          e la gestione delle crisi; 
              2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre  2009,  che
          stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di  mantenere  un
          livello  minimo  di  scorte  di  petrolio  greggio  e/o  di
          prodotti petroliferi; 
              2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 ottobre  2009,  che  modifica  la  direttiva  2005/35/CE
          relativa   all'inquinamento   provocato   dalle   navi    e
          all'introduzione di sanzioni per violazioni; 
              2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro  per
          l'elaborazione   di   specifiche   per   la   progettazione
          ecocompatibile   dei    prodotti    connessi    all'energia
          (rifusione); 
              2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
          modifica l'allegato  VII  della  direttiva  2008/57/CE  del
          Parlamento    europeo    e    del    Consiglio     relativa
          all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; 
              2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio  delle
          attivita'   di   assicurazione   e    di    riassicurazione
          (solvibilita' II) (rifusione); 
              2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro  i
          rischi connessi con un'esposizione all'amianto  durante  il
          lavoro (Versione codificata); 
              2009/149/CE della Commissione, del  27  novembre  2009,
          che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio per quanto riguarda gli  indicatori  comuni
          di sicurezza  e  i  metodi  comuni  di  calcolo  dei  costi
          connessi agli incidenti; 
              2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
          modifica delle direttive 92/79/CEE,  92/80/CEE  e  95/59/CE
          per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
          che  gravano  sui  tabacchi  lavorati  e  della   direttiva
          2008/118/CE.». 
              - La direttiva 2008/101/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          13 gennaio 2009, n. 8 L. 
              - La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote
          di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e  che
          modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio,e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275. 
              -  Il  decreto  legislativo  4  aprile  2006,  n.   216
          (Attuazione  delle  direttive  2003/87  e  2004/101/CE   in
          materia di scambio di quote di emissioni dei gas a  effetto
          serra nella Comunita', con  riferimento  ai  meccanismi  di
          progetto del  Protocollo  di  Kyoto)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006, n. 140, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, commi  1  e  2,  del
          decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  135  (Disposizioni
          urgenti per  l'attuazione  di  obblighi  comunitari  e  per
          l'esecuzione di sentenze della  Corte  di  giustizia  delle
          Comunita' europee), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 novembre 2009, n. 166, e pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 25 settembre 2009, n. 223: 
              «Art.  4  (Misure  urgenti  per  il  recepimento  della
          direttiva    2008/101/CE    e     per     la     promozione
          dell'ambientalizzazione delle imprese e  delle  innovazioni
          tecnologiche finalizzate alla  protezione  dell'ambiente  e
          alla riduzione delle emissioni). - 1. Per il raggiungimento
          degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto,  nonche'
          per il miglior perseguimento delle finalita' di  incremento
          della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
          al  decreto  legislativo  4  aprile  2006,  n.  216,   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 3, comma 2,  sono  abrogate  le  seguenti
          lettere: a-bis) e a-ter); 
                b) all'art.  5,  comma  2,  le  parole:  "entrata  in
          esercizio" sono sostituite dalla seguente: "avvio"; 
                c) all'art. 11, comma 1, le parole:  "del  PNA"  sono
          sostituite dalle seguenti: "della decisione di assegnazione
          medesima, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo art.
          8"; 
                d) all'art. 13, comma 2, sono aggiunte, in  fine,  le
          seguenti parole: "e aggiornamenti"; 
                e) all'art. 15, comma 5, dopo le  parole:  "nell'anno
          solare precedente", sono inserite le  seguenti:  "e  annota
          sul Registro nazionale delle emissioni  e  delle  quote  di
          emissione il valore complessivo  delle  emissioni  indicate
          nella dichiarazione medesima"; 
                f) all'art. 20, comma 8, la  parola:  "assegnate"  e'
          sostituita dalla seguente: "rilasciate"; 
                g) all'art. 20, comma 9, dopo le parole:  "emessa  in
          mancanza di", sono  inserite  le  seguenti:  "aggiornamento
          della". 
              2. Ai fini del recepimento della direttiva  2008/101/CE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19  novembre
          2008, il Comitato nazionale per la gestione della direttiva
          2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita'
          di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all'art. 8  del
          decreto legislativo 4 aprile 2006,  n.  216,  e  successive
          modificazioni, svolge il ruolo di autorita' competente.». 
              - La decisione 2007/589/CE  della  Commissione  del  18
          luglio 2007, e' pubblicata nella G.U.U.E. 31  agosto  2007,
          n. L 229. 
              - La decisione  2009/73/CE  della  Commissione  del  17
          dicembre 2008, e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  28  gennaio
          2009, n. L 24. 
              - La decisione 2009/339/CE  della  Commissione  del  16
          aprile 2009 e' pubblicata nella G.U.U.E. 23 aprile 2009, n.
          L 103. 
              - Il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione del
          5 agosto 2009 e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 agosto  2009,
          n. L 219. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  1,  2  e  3  del
          citato decreto legislativo 4  aprile  2006,  n.  216,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1 (Oggetto). - 1. Il  presente  decreto  reca  le
          disposizioni  per  la  partecipazione  al  sistema  per  lo
          scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella
          Comunita' istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  ottobre  2003
          come modificata dalla direttiva 2004/101/CE del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  del  27  ottobre  2004,  e  dalla
          direttiva  2008/101/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 19 novembre 2008.». 
              «Art. 2 (Campo di applicazione). - 1.  Le  disposizioni
          contenute nel presente decreto si applicano alle  emissioni
          provenienti dalle  attivita'  indicate  nell'allegato  A  e
          A-bis ed ai gas ad  effetto  serra  elencati  nell'allegato
          B.». 
              «Art. 3  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a) - d) (omissis); 
              d-bis)   decisione    sul    monitoraggio    e    sulla
          rendicontazione: decisione 2007/589/CE  della  Commissione,
          del 18 luglio 2007, che istituisce le linee  guida  per  il
          monitoraggio e la comunicazione delle emissioni  di  gas  a
          effetto  serra  ai  sensi  della  direttiva  2003/87/CE,  e
          successive modificazioni; 
              d-ter)  elenco  degli  operatori  aerei:  elenco  degli
          operatori aerei approvato con regolamento (CE) n.  748/2009
          della  Commissione,  del  5  agosto  2009,   e   successivi
          aggiornamenti adottati ai sensi dell'art. 18-bis, paragrafo
          3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE; 
              e) emissioni:  il  rilascio  in  atmosfera  dei  gas  a
          effetto serra a partire da fonti situate in un  impianto  o
          il rilascio, da parte di un  aeromobile  che  esercita  una
          delle attivita' di trasporto aereo  elencate  nell'allegato
          A-bis, dei gas  specificati  in  riferimento  all'attivita'
          interessata; 
                f) - i) (omissis); 
                l) Italian Carbon Fund: fondo di acquisto di  crediti
          derivanti da attivita' di attuazione congiunta e  derivanti
          da attivita' di meccanismo di sviluppo pulito istituito dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile,  il  clima  e
          l'energia presso la Banca Mondiale; 
                m) (omissis); 
              m-bis)  operatore  aereo:  la  persona  che  opera   un
          aeromobile nel momento in cui viene  esercitata  una  delle
          attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato  A-bis,
          o, nel caso in cui tale persona non sia  conosciuta  o  non
          identificata, il proprietario dell'aeromobile; 
              m-ter) operatore di  trasporto  aereo  commerciale:  un
          operatore aereo il  quale,  dietro  compenso,  fornisce  al
          pubblico servizi aerei di linea  o  non  di  linea  per  il
          trasporto di passeggeri, merci o posta; 
              m-quater)  operatore  aereo  amministrato  dall'Italia:
          operatore aereo riportato nell'elenco degli operatori aerei
          per il  quale  e'  specificato  che  l'operatore  aereo  e'
          amministrato dall'Italia; 
                n) (omissis); 
              n-bis) piano di monitoraggio delle emissioni: documento
          contenente  le  modalita'  per   il   monitoraggio   e   la
          comunicazione delle emissioni rilasciate per  le  attivita'
          di trasporto aereo elencate all'allegato A-bis; 
              n-ter)      piano      di      monitoraggio       delle
          "tonnellate-chilometro": documento contenente le  modalita'
          per il monitoraggio e la comunicazione  dei  dati  relativi
          alle tonnellate-chilometro per le  attivita'  di  trasporto
          aereo elencate nell'allegato A-bis; 
                o) - p) (omissis); 
              p-bis)  regolamento  sui  registri:  regolamento   (CE)
          2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo
          ad un sistema standardizzato e sicuro di registri  a  norma
          della direttiva 2003/87/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, e successive modificazioni; 
                q) - r) (omissis); 
                s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai
          sensi dell'art. 17 con la responsabilita' di verificare  le
          dichiarazioni  del  gestore   e   degli   operatori   aerei
          amministrati dall'Italia sui dati delle  emissioni  secondo
          quanto stabilito dall'art. 16. 
              2. Ai fini del presente  decreto  si  intende  altresi'
          per: 
                a)  autorita'   nazionale   competente:   l'autorita'
          competente  ai   fini   dell'attuazione   della   direttiva
          2003/87/CE di cui all'art. 3-bis; 
                b) direttiva 2003/87/CE: la direttiva  2003/87CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003  che
          istituisce un sistema per lo scambio di quote di  emissioni
          dei gas a effetto serra nella Comunita' e che  modifica  la
          direttiva 96/61/CE del  Consiglio,  come  modificata  dalla
          direttiva 2004/101/CE e dalla direttiva 2008/101/CE; 
                c) (omissis); 
              c-bis) direttiva 2008/101/CE: la direttiva  2008/101/CE
          del Parlamento Europeo e  del  Consiglio  del  19  novembre
          2008, che modifica  la  direttiva  2003/87/CE  al  fine  di
          includere le  attivita'  di  trasporto  aereo  nel  sistema
          comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas  ad
          effetto serra; 
                d) - m) (omissis); 
              m-bis)  riserva  speciale:  quantita'   di   quote   di
          emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a
          partire da quello che ha inizio il 1°  gennaio  2013,  agli
          operatori aerei di cui all'art. 3-quinquies, comma 1.». 
              - Il testo del capo aggiunto prima  dell'artico  4  del
          decreto legislativo 4 aprile 2006,  n.  216,  citato  nelle
          premesse, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi'
          recita: 
                                   «Capo III 
                               IMPIANTI FISSI». 
              - Il testo delle rubriche degli articoli 5, 6 e  7  del
          citato decreto legislativo 4  aprile  2006,  n.  216,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 5 (Domanda di autorizzazione ad emettere  gas  ad
          effetto serra).». 
              «Art. 6 (Rilascio e  contenuto  dell'autorizzazione  ad
          emettere gas ad effetto serra).». 
              «Art. 7 (Aggiornamento dell'autorizzazione ad  emettere
          gas ad effetto serra).». 
              - Si riporta il testo del comma 1 degli articoli 9,  10
          e 11 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n.  216,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 9 (Coordinamento con altri dispositivi di legge).
          -  1.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del
          territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello
          sviluppo  economico,  sentita  la   Conferenza   Unificata,
          promuove il coordinamento  degli  adempimenti  disciplinati
          dal presente decreto con: 
                a) il decreto legislativo 18 febbraio  2005,  n.  59,
          che  recepisce  la   direttiva   96/61/CE,   e   successive
          modificazioni  relativo  alla   prevenzione   e   riduzione
          integrate dell'inquinamento; 
                b) il regolamento CE n.  761/2001  (EMAS),  art.  10,
          comma 2; 
                b-bis) la legge 1° giugno 2002, n. 120,  di  ratifica
          ed esecuzione del  Protocollo  di  Kyoto  alla  Convenzione
          quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto
          a Kyoto l'11 dicembre 1997.». 
              «Art. 10 (Piano nazionale di  assegnazione).  -  1.  Il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare e il Ministro dello sviluppo economico, approvano  per
          ciascun periodo di riferimento di cui all'art. 3, comma  1,
          lettera h), il Piano nazionale di assegnazione, nel seguito
          denominato "PNA", predisposto dal Comitato  entro  diciotto
          mesi prima dell'inizio del periodo  in  questione.  Il  PNA
          determina il numero totale di quote  di  emissioni  che  si
          intendono assegnare per il periodo di riferimento,  nonche'
          le modalita' di assegnazione e di rilascio delle stesse  ai
          singoli impianti. Il PNA, inoltre definisce  i  criteri  di
          definizione degli impianti nuovi entranti di  cui  all'art.
          22 e degli impianti in stato di chiusura o  sospensione  di
          cui all'art. 21. Il PNA si fonda  su  criteri  obiettivi  e
          trasparenti,  compresi  quelli  elencati  nell'allegato   G
          tenendo in considerazione gli orientamenti per l'attuazione
          degli  stessi  elaborati  dalla  Commissione.  Il  PNA   e'
          predisposto nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e  3
          tenuto conto delle osservazioni del pubblico.». 
              «Art.  11  (Assegnazione  e  rilascio  delle  quote  di
          emissioni agli impianti). - 1. Il Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e il Ministro  dello
          sviluppo economico, approvano la decisione di  assegnazione
          predisposta dal Comitato ai sensi  dell'art.  8,  comma  2,
          lettera c). Il Comitato  dispone  l'assegnazione  di  quote
          agli impianti nuovi entranti  sulla  base  delle  modalita'
          definite  nell'ambito  della  decisione   di   assegnazione
          medesima, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo art.
          8.». 
              - La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  citata  nelle  premesse,  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275. 
              - Si riporta il testo dell'articoli  14  e  14-bis  del
          citato decreto legislativo 4  aprile  2006,  n.  216,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 14 (Registro nazionale delle  emissioni  e  delle
          quote d'emissioni). - 1. E' istituito e gestito senza nuovi
          o maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato,  presso
          l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la   ricerca
          ambientale, di seguito ISPRA, il Registro  nazionale  delle
          emissioni e delle quote di emissioni al fine  dell'accurata
          contabilizzazione  delle  quote  di  emissioni  rilasciate,
          possedute, trasferite, restituite e cancellate  secondo  le
          modalita' previste dal presente decreto.  Nel  Registro  e'
          annotato il valore complessivo  delle  emissioni  contenuto
          nella dichiarazione annuale  di  ciascun  impianto  di  cui
          all'art. 15, comma  5  e  nella  comunicazione  annuale  di
          ciascun operatore aereo di cui all'art. 15, comma 5-bis. Il
          Registro  assolve  inoltre  alle  funzioni   del   registro
          nazionale previsto dall'art. 6 della decisione 280/2004 del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  opera  secondo  le
          specifiche funzionali di cui al regolamento sui registri. 
              2. L'ISPRA svolge le  funzioni  di  amministratore  del
          registro di cui al  regolamento  sui  registri  sulla  base
          delle disposizioni del Comitato,  come  stabilito  all'art.
          3-bis. 
              3. (Omissis). 
              4. Il gestore di un impianto che esercita le  attivita'
          elencate nell'allegato A e l'operatore  aereo  amministrato
          dall'Italia che esercita le attivita' elencate all'allegato
          A-bis, nonche' qualsiasi persona  che  intenda  trasferire,
          restituire o cancellare quote  ai  sensi  dell'art.  15  ha
          l'obbligo di  presentare  all'amministratore  del  registro
          domanda di iscrizione;  le  modalita'  di  richiesta  della
          suddetta domanda  sono  stabilite  dall'amministratore  del
          Registro. 
              5. Il Registro e' accessibile al  pubblico  secondo  le
          modalita'  e  nei  limiti  previsti  dal  regolamento   sui
          registri.». 
              «Art. 14-bis (Istituzione del Sistema nazionale per  la
          realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas  serra).  -
          1. (Omissis). 
              2. L'ISPRA e' responsabile della  realizzazione,  della
          gestione  e  dell'archiviazione  dei  dati  dell'Inventario
          Nazionale dei gas serra della raccolta dei dati di  base  e
          della realizzazione di  un  programma  di  controllo  e  di
          garanzia della qualita'. 
              3. (Omissis). 
              4. L'ISPRA predispone, aggiorna annualmente e trasmette
          al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare  un  progetto  per  l'organizzazione  del  Sistema
          nazionale per la  realizzazione  dell'Inventario  Nazionale
          dei gas  serra,  conformemente  a  quanto  stabilito  dalla
          decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti
          climatici. 
              5. - 6. (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 15 del citato decreto  legislativo
          4  aprile  2006,  n.  216,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 15 (Trasferimento, restituzione  e  cancellazione
          delle quote di emissioni). - 1. - 4. (Omissis). 
              5. A decorrere dal  1°  gennaio  2006,  il  gestore  di
          ciascun impianto invia al Comitato, entro il  31  marzo  di
          ciascun anno, una dichiarazione relativa alle attivita'  ed
          alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente  e
          annota sul Registro nazionale delle emissioni e delle quote
          di emissione il valore complessivo delle emissioni indicate
          nella dichiarazione medesima. La dichiarazione deve  essere
          corredata dall'attestato di verifica di cui all'art. 16. 
              5-bis. A partire dal 1° gennaio 2011, l'operatore aereo
          amministrato dall'Italia comunica al Comitato, entro il  31
          marzo di ciascun anno, le emissioni di gas ad effetto serra
          relative alle attivita' svolte nell'anno solare precedente,
          monitorate secondo quanto stabilito all'art. 13, comma 3, e
          verificate secondo  quanto  stabilito  all'art.  16,  comma
          1-bis. Le modalita' e i contenuti della comunicazione  sono
          stabiliti  con  deliberazione  del  Comitato.   L'operatore
          annota altresi' le emissioni sul Registro. 
              5-ter.  Nel  caso   di   mancata   trasmissione   della
          comunicazione  di   cui   al   comma   5-bis,   oppure   di
          comunicazione incompleta ovvero ove il Comitato accerti che
          le  emissioni  comunicate   non   sono   state   monitorate
          conformemente alle disposizioni di cui all'art.  13,  comma
          3, il Comitato procede alla stima delle emissioni anche  ai
          fini della restituzione di cui al comma 7-bis. 
              6. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore di un
          impianto  non  e'  corredata  dall'attestato  di  verifica,
          l'amministratore del registro provvede affinche' il gestore
          dell'impianto o, nel caso in cui l'impianto faccia parte di
          un raggruppamento  di  cui  all'art.  19,  l'amministratore
          fiduciario del raggruppamento di cui  l'impianto  fa  parte
          non possa trasferire quote di emissioni fino al momento  in
          cui la suddetta dichiarazione non  sia  corredata  di  tale
          attestato. 
              6-bis. Nei casi in cui la comunicazione delle emissioni
          di gas ad effetto serra di cui al comma 5-bis da  parte  di
          un  operatore  aereo  amministrato   dall'Italia   non   e'
          verificata   secondo   quanto   stabilito   all'art.    16,
          l'amministratore   del    registro    provvede    affinche'
          l'operatore aereo non possa trasferire quote  di  emissioni
          fino al momento in cui la suddetta  comunicazione  non  sia
          debitamente verificata. 
              7.  Il  gestore  di  ciascun  impianto  e'   tenuto   a
          restituire, entro il 30 aprile di ciascun  anno,  quote  di
          emissione  annotate  sul  Registro  e  corrispondenti  alle
          quantita' di emissioni rilasciate  dall'impianto  nell'anno
          solare precedente, come dichiarate e  verificate  ai  sensi
          del comma 5. Ai fini  dell'adempimento  degli  obblighi  di
          restituzione di cui  al  presente  comma  il  gestore  puo'
          utilizzare  quote  di  emissione  di  cui  abbia   ottenuto
          l'annotazione nel Registro a proprio favore,  ad  eccezione
          delle quote di emissione di cui agli articoli 3-quinquies e
          3-sexies. Il gestore di impianti in chiusura  e'  tenuto  a
          restituire quote secondo le modalita' definite  nell'ambito
          della  decisione  di  assegnazione.  L'amministratore   del
          Registro  procede  al  ritiro  e  alla  cancellazione   dal
          Registro delle quote di emissione restituite. 
              7-bis. L'operatore aereo  amministrato  dall'Italia  e'
          tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, un
          numero di quote corrispondente alle  emissioni  complessive
          prodotte nell'anno civile  precedente  dalle  attivita'  di
          trasporto  aereo  elencate  nell'allegato  A-bis  da   esso
          effettuate, come dichiarate e verificate ai sensi del comma
          5-bis ovvero in conformita' alla stima effettuate ai  sensi
          del comma 5-ter. L'amministratore del registro  procede  al
          ritiro  e  alla  cancellazione  delle  quote  di  emissione
          restituite. 
              8. Fatto salvo quanto previsto al comma 10,  nel  corso
          del primo periodo di  riferimento,  ai  fini  del  rispetto
          dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui  al
          comma 7, i  gestori  degli  impianti  sono  autorizzati  ad
          utilizzare le CER derivanti  dalle  attivita'  di  progetto
          nell'ambito  del  sistema  comunitario  di  scambio.   Cio'
          avviene mediante il rilascio  e  l'immediata  cessione,  da
          parte del Comitato, di una quota di emissioni in cambio  di
          una CER. L'amministratore  del  registro  cancella  le  CER
          utilizzate da gestori degli impianti nel  corso  del  primo
          periodo di riferimento. 
              9. Fatto salvo quanto previsto al comma 10,  nel  corso
          di ciascuno dei periodi di riferimento successivi, ai  fini
          del rispetto dell'obbligo  annuale  di  restituzione  delle
          quote di cui al comma 7,  i  gestori  degli  impianti  sono
          autorizzati ad utilizzare le ERU e le CER  derivanti  dalle
          attivita' di progetto nell'ambito del  sistema  comunitario
          di scambio fino ad una percentuale della quota di emissioni
          assegnata ad ogni impianto cosi' come specificata  nel  PNA
          per  tale  periodo.  La  conversione  avviene  mediante  il
          rilascio e  l'immediata  cessione,  da  parte  dello  Stato
          membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di
          una ERU detenuta dal gestore interessato nel Registro. 
              9-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, ai fini
          del rispetto dell'obbligo  annuale  di  restituzione  delle
          quote  di  cui  al  comma  7-bis,   gli   operatori   aerei
          amministrati dall'Italia possono  utilizzare  CERs  e  ERUs
          fino ad una certa percentuale della quantita' di quote  che
          sono tenuti a restituire ai sensi del comma 7-bis.  Per  il
          periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e  il  31  dicembre
          2012 tale percentuale e' fissata nella misura  massima  del
          15 per cento. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2013
          e il 31 dicembre  2020  gli  operatori  aerei  amministrati
          dall'Italia possono utilizzare la quantita' di CERs ed ERUs
          non utilizzata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e
          il 31 dicembre 2012.  In  aggiunta  a  tale  quantita'  gli
          operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare
          la quantita' di CERs ed ERUs  stabilita  dalla  Commissione
          europea  con  apposito  provvedimento  adottato  ai   sensi
          dell'art. 1, paragrafo 13 della direttiva 2009/29/CE. 
              10. Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono
          essere utilizzate ai sensi della convenzione UNFCCC  e  del
          Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a
          norma di  tali  strumenti  possono  essere  utilizzate  nel
          sistema comunitario: 
                a) fatto salvo l'obbligo per  i  gestori  e  per  gli
          operatori aerei di astenersi  dall'utilizzare  CER  ed  ERU
          generate  da  impianti  nucleari  nell'ambito  del  sistema
          comunitario durante il primo periodo di riferimento  ed  il
          primo dei periodi di riferimento successivi; 
                b) fatta eccezione per le CER  ed  ERU  derivanti  da
          attivita' di  utilizzo  del  territorio,  variazione  della
          destinazione d'uso del territorio e silvicoltura. 
              11. - 12. (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 16 del citato decreto  legislativo
          4  aprile  2006,  n.  216,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.   16   (Verifica   delle   comunicazioni    delle
          emissioni). - 1. La verifica  della  dichiarazione  accerta
          l'affidabilita', credibilita' e precisione dei  sistemi  di
          monitoraggio, dei dati e delle  informazioni  presentate  e
          riguardanti le emissioni rilasciate dall'impianto  e  dalle
          attivita' di trasporto aereo. La verifica ha esito positivo
          qualora non rilevi discrepanze tra i dati e le informazioni
          sulle  emissioni  contenute  nella   dichiarazione   e   le
          emissioni effettive. 
              1-bis. Per le attivita' di trasporto aereo il  Comitato
          emana con propria  deliberazione  sulla  base  dei  criteri
          stabiliti  all'allegato  V  della  direttiva  2003/87/CE  ,
          nonche' delle eventuali disposizioni di dettaglio  adottate
          dalla Commissione europea, le disposizioni per la  verifica
          della comunicazione delle emissioni  di  cui  all'art.  15,
          comma 5-bis, e la  comunicazione  dei  dati  relativi  alle
          tonnellate-chilometro di cui all'art. 3-quater. 
              2.  L'attestato  di  verifica  della  dichiarazione  e'
          rilasciato al gestore di un impianto in  esito  a  positivo
          controllo della dichiarazione stessa,  da  un  verificatore
          accreditato secondo quanto previsto all'art. 17, comma 1. 
              3. Per ciascun  periodo  di  riferimento  di  cui  alle
          lettere g) ed h) del comma 2 dell'art.  3,  contestualmente
          alla prima verifica della dichiarazione delle emissioni  di
          ogni  impianto,  il   verificatore   accerta   inoltre   la
          congruenza della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5,
          con la comunicazione  di  cui  all'art.  12,  comma  1.  Il
          verificatore comunica  i  risultati  di  tale  verifica  al
          Comitato   e   all'ISPRA   contestualmente   al    rilascio
          dell'attestato di verifica. 
              4. - 5. (Omissis).». 
              - Il testo  dell'art.  20  del  decreto  legislativo  4
          aprile 2006, n. 216,  citato  nelle  premesse,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   20   (Sanzioni).   -   1.   Chiunque   esercita
          un'attivita'  presso  un  impianto  regolata  dal  presente
          decreto  senza  l'autorizzazione  di  cui  all'art.  4,  e'
          soggetto  ad  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          25.000  euro  a  250.000  euro  aumentata,   per   ciascuna
          tonnellata di biossido di carbonio  equivalente  emessa  in
          mancanza di autorizzazione, di 40 euro per il primo periodo
          di riferimento e di 100 euro per i periodi  di  riferimento
          successivi. Sono inoltre dovuti i costi di  acquisto  e  di
          trasferimento sul Registro di una  quantita'  di  quote  di
          emissione pari alle emissioni indebitamente rilasciate. 
              2. - 5. (Omissis). 
              6. Il gestore dell'impianto, munito  di  autorizzazione
          alle emissioni di gas ad effetto serra,  che  entro  il  31
          marzo di ogni anno non presenti  la  dichiarazione  di  cui
          all'art. 15, comma 5, corredata dal relativo  attestato  di
          verifica di cui all'art. 16 o renda dichiarazione  falsa  o
          incompleta, e' soggetto, salvo  che  il  fatto  costituisca
          reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da  2.500
          euro a 50.000 euro. 
              6-bis. L'operatore aereo amministrato  dall'Italia  che
          non presenta il Piano di monitoraggio  e'  soggetto,  salvo
          che  il  fatto   costituisca   reato,   ad   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 25.000  euro  a  250.000  euro
          aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di  carbonio
          equivalente emessa  in  mancanza  della  presentazione  del
          Piano, di 100 euro. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto
          e di trasferimento sul Registro di una quantita'  di  quote
          di emissioni pari alle emissioni indebitamente rilasciate. 
              6-ter. I soggetti di cui al comma 6-bis sono  tenuti  a
          trasmettere il Piano di monitoraggio  entro  trenta  giorni
          dalla  data  d'accertamento   della   violazione.   Decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Comitato  procede  secondo
          quanto indicato all'art. 20-bis. 
              6-quater. L'operatore  aereo  amministrato  dall'Italia
          che entro  il  31  marzo  di  ogni  anno  non  comunica  le
          emissioni di gas ad effetto serra relative  alle  attivita'
          svolte nell'anno solare  precedente,  monitorate  ai  sensi
          dell'art.  13,  comma  3,  e  verificate   secondo   quanto
          stabilito  all'art.  16  o  renda  dichiarazione  falsa   o
          incompleta, e' soggetto, salvo  che  il  fatto  costituisca
          reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da  2.500
          euro a 50.000 euro. 
              7. Il gestore dell'impianto, munito  di  autorizzazione
          alle emissioni di gas  ad  effetto  serra,  che  nei  tempi
          previsti all'art. 15, comma 7,  non  restituisca  quote  di
          emissioni  nelle  quantita'  di  cui   alla   dichiarazione
          prevista  all'art.  15  comma  5,   in   caso   di   omessa
          dichiarazione,  nelle  quantita'  pari  alla  quantita'  di
          emissioni  effettivamente  emesse,  e'  soggetto   ad   una
          sanzione amministrativa  pecuniaria,  per  ogni  quota  non
          restituita, di 40 euro per il primo periodo di  riferimento
          e di 100 euro per  i  periodi  di  riferimento  successivi.
          All'accertamento della violazione  consegue  in  ogni  caso
          l'obbligo per il gestore di restituire un numero  di  quote
          di emissioni corrispondenti alle  emissioni  effettivamente
          rilasciate durante l'anno civile precedente. 
              7-bis. L'operatore aereo che, entro  il  30  aprile  di
          ogni anno, non restituisce un numero di quote di  emissioni
          pari  alle  emissioni  rilasciate  durante  l'anno   civile
          precedente  e'  soggetto  ad  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria, per ogni quota non restituita, pari a 100 euro.
          All'accertamento della violazione  consegue  in  ogni  caso
          l'obbligo per l'operatore  aereo  di  restituire,  all'atto
          della restituzione dovuta per l'anno civile successivo,  un
          numero  di  quote  di   emissioni   pari   alle   emissioni
          effettivamente rilasciate. 
              8. - 11. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 del  citato  decreto
          legislativo 4 aprile 2006,  n.  216,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 21 (Chiusure e Sospensioni).  -  1.  Un  impianto
          viene considerato in stato di  chiusura  nei  casi  in  cui
          interrompe le proprie attivita' in via definitiva. 
              2.  Un  impianto  viene   considerato   in   stato   di
          sospensione nei casi in cui l'impianto sospende le  proprie
          attivita' di produzione in via temporanea. 
              3. I gestori degli impianti in stato di chiusura  o  in
          stato di sospensione comunicano al Comitato il sopraggiunto
          stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni
          dal verificarsi dello stesso. 
              4. 
              5. Nei casi di parziale chiusura o sospensione,  per  i
          quali le condizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano solo
          a parte  dell'impianto,  i  gestori  devono  comunicare  al
          Comitato  almeno  sessanta  giorni  prima  della  data   di
          prevista chiusura o sospensione parziale  ed  inoltrare  la
          richiesta di aggiornamento della autorizzazione. 
              6. Il PNA di cui all'art. 10, definisce i  criteri  per
          l'individuazione e le modalita' di gestione degli  impianti
          in stato di chiusura ovvero in stato di sospensione incluse
          quelle parziali. 
              6-bis.  Il  Comitato  con  propria  deliberazione  puo'
          emanare apposite  disposizioni  per  il  trattamento  degli
          operatori aerei che interrompono l'attivita'  conformemente
          a quanto stabilito dal regolamento sui registri.». 
              - Il testo  dell'art.  24  del  decreto  legislativo  4
          aprile 2006, n. 216,  citato  nelle  premesse,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 24 (Accesso all'informazione). - 1. Le  decisioni
          concernenti l'assegnazione delle  quote  di  emissioni,  le
          informazioni  sulle  attivita'  di  progetto   alle   quali
          l'Italia  partecipa   o   per   le   quali   autorizza   la
          partecipazione di entita' private o pubbliche,  nonche'  le
          notifiche  delle  emissioni  previste   dall'autorizzazione
          all'emissione di gas ad effetto serra e che  sono  detenute
          dall'autorita' competente vengono messe a disposizione  del
          pubblico ai sensi del decreto legislativo 19  agosto  2005,
          n. 195, e del regolamento sui registri.». 
              - Il testo dell'art. 27 del citato decreto  legislativo
          4  aprile  2006,  n.  216,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 27 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Fino
          alla nomina dei componenti del Comitato di cui all'art.  8,
          la funzione di autorita' nazionale competente viene assunta
          dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il  clima
          e l'energia, che puo'  avvalersi  a  tale  fine  dell'ISPRA
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              2.  Nelle  more  della  nomina  di  cui  al  comma   1,
          l'autorizzazione  di  cui  all'art.  4  e'   rilasciata   o
          aggiornata  con  decreto  del  Direttore  generale  per  lo
          sviluppo sostenibile, il clima e  l'energia  del  Ministero
          dell'ambiente e della  tutela  del  mare  e  del  Direttore
          generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero
          dello sviluppo economico. 
              3. Il  PNA  predisposto  ai  sensi  dell'art.  9  della
          direttiva 2003/87/CE dal Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  dal  Ministero  delle  attivita'
          produttive, inviato alla Commissione  europea  in  data  15
          luglio 2004 e successivamente integrato in data 24 febbraio
          2005, vale per il primo periodo di riferimento del presente
          decreto,  fatte  salve  le  modifiche  e  le   integrazioni
          contenute nella  decisione  della  Commissione  europea  n.
          C(2005)1527 del 25 maggio 2005. 
              4. Le autorizzazioni rilasciate ai  sensi  dell'art.  1
          del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n.  316,  sono
          considerate equipollenti a quelle previste dall'art. 4 fino
          alla  data  del  31  dicembre  2007,  fatto  salvo   quanto
          stabilito  dall'art.  7   in   materia   di   aggiornamento
          dell'autorizzazione. 
              5. Sono fatte salve le disposizioni  emanate  ai  sensi
          del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316. 
              6. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri  ovvero  minori  entrate  a
          carico della finanza pubblica.».