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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 novembre 2010, n. 253

Regolamento di attuazione dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 114, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati Membri dell'U.E. relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione Europea, dei Quartieri generali e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'U.E. (SOFA-UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003. (11G0022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/2011
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vigente al 11/05/2024
Testo in vigore dal:  17-2-2011

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei quartieri generali e delle forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea (SOFA - UE) fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003;
Visto l'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 114, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione Europea, dei quartieri generali e delle forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea, di seguito denominato semplicemente «Accordo SOFA - UE», fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003;
Considerato che, ai sensi del citato articolo 3 della legge n. 114 del 2009 occorre individuare le Autorità Competenti e definire le procedure e le modalità per l'attuazione degli articoli 8, parr. 3 e 5, e 17, par. 6, dell'Accordo SOFA - UE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio e del 25 ottobre 2010 (n. 03260/2010);
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 2010;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai sensi del presente per «autorità competente» ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo SOFA - UE si intende l'autorità dello Stato d'origine che sospende, senza pregiudicare gli interessi dell'Unione Europea, le immunità dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione Europea, qualora tali immunità impediscano alla giustizia di fare il suo corso.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- L'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea (SOFA - UE) fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C321 del 31 dicembre 2003.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 3 agosto 2009, n. 114 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:
a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito, (SOFA - UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003):
«Art. 3 (Procedure relative all'esercizio della giurisdizione). - 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le autorità competenti e definite le procedure e le modalità per l'attuazione degli articoli 8, paragrafi 3 e 5, e 17, paragrafo 6, dell'Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della presente legge.».
Note all'art. 1:
Note agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6:
- Per i riferimenti normativi agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 relativi all'attuazione dell'Accordo SOFA - UE, vedi note al preambolo.