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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 245

Attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) numeri 3820/85 e 3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abrogano la direttiva 88/599/CEE. (11G0012)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/2011
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 4-2-2011
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge  comunitaria  2009  -  ed  in  particolare
l'articolo 1, Allegato B; 
  Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione  di  alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e  (CE)  n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio; 
  Vista  la  direttiva  2006/22/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime  per  l'applicazione
dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.  3821/85  del  Consiglio,
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei  trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, con il quale e'
stata  data  attuazione  alla  direttiva  2006/22/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006,  sulle  norme  minime  per
l'applicazione  dei  regolamenti  n.  3820/85/CEE  e  n.  3821/85/CEE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei  trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE; 
  Vista la direttiva 2009/4/CE  della  Commissione,  del  23  gennaio
2009; 
  Vista la direttiva 2009/5/CE  della  Commissione,  del  30  gennaio
2009; 
  Valutata, pertanto,  la  necessita'  di  istituire  un  sistema  di
classificazione del rischio, secondo quanto previsto dalla  direttiva
2006/22/CE, come modificata a seguito del  recepimento  delle  citate
direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 settembre 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 novembre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno, del lavoro e delle  politiche  sociali,  degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 
 
  1. Al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'allegato I, Parte A, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
punto:  "5)  all'occorrenza,  e  tenendo  debitamente   conto   della
sicurezza, l'apparecchio di  controllo  installato  nei  veicoli  per
rilevare il montaggio e/o l'uso di  eventuali  dispositivi  intesi  a
distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi  a
interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra
i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che  ostacolano  o
alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura."; 
    b) dopo l'Allegato I, sono aggiunti i seguenti: 
 
   "Allegato II 
 
    Strumentazione standard da fornire alle unita' di  controllo.  Le
    unita' di controllo incaricate dei compiti di cui all'Allegato I,
    dispongono   della   seguente   strumentazione    standard:    1)
    apparecchiatura capace di scaricare i dati dall'unita' di bordo e
    dalla carta del conducente del  tachigrafo  digitale,  leggere  e
    analizzare tali dati e/o inviarli per l'analisi a una banca  dati
    centrale;  2)  apparecchiature  per   verificare   i   fogli   di
    registrazione  del  tachigrafo;  3)   apparecchiatura   specifica
    d'analisi,  dotata  di  programmi   informatici   adeguati,   per
    verificare e confermare la firma digitale che accompagna i  dati,
    come pure programmi  specifici  atti  a  fornire  il  profilo  di
    velocita' dei veicoli prima dell'ispezione del  loro  apparecchio
    di controllo. 
 
  Allegato III 
 
  Infrazioni 
 
Conformemente  all'articolo   9,   paragrafo   3,   della   direttiva
2006/22/CE, la seguente tabella contiene orientamenti  su  una  gamma
comune di infrazioni al regolamento (CE) n.561/2006 e al  regolamento
(CEE)  n.3821/85  suddivisi  in  categorie  in  funzione  della  loro
gravita'. 
 
 
    1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 
    

---------------------------------------------------------------------
   |                 |                                   | Grado di
   |                 |                                   | gravita'
   |                 |                                   |   (*)
   |                 |                                   |-----------
 N.|Base giuridica   |        Tipo di infrazione         |IMG| IG| IM
---------------------------------------------------------------------
 A |                     Equipaggio                      |   |   |
---------------------------------------------------------------------
   |Art. 5, paragrafo| Mancato rispetto dell'eta' minima |   |   |
A1 |1                |           dei conducenti          |   | X |
---------------------------------------------------------------------
 B |                  Periodi di guida                   |   |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                 | Superamento del |                 |   |   |
   |                 |periodo di guida |                 |   |   |
B1 |                 |giornaliero di 9 |  9 h<...<10 h   |   |   | X
---|                 |  h in mancanza  |-----------------------------
B2 |                 |  dell'autoriz-  |  10 h<...<11 h  |   | X |
---|                 |zazione a una sua|-----------------------------
B3 |                 |estensione a 10 h|    11 h<...     | X |   |
---|                 |-----------------|-----------------------------
   |                 | Superamento del |                 |   |   |
B4 |                 |periodo di guida |  10 h<...<11 h  |   |   | X
---|                 |giornaliero di 10|-----------------------------
B5 |                 |  h in caso di   |  11 h<...<12 h  |   | X |
---|Art. 6, paragrafo|   concessione   |-----------------------------
B6 |1                | dell'estensione |    12 h<...     | X |   |
---------------------------------------------------------------------
B7 |                 |                 |  56 h<...<60 h  |   |   | X
---|                 |                 |-----------------------------
B8 |                 | Superamento del |  60 h<...<70 h  |   | X |
---|Art. 6, paragrafo|periodo di guida |-----------------------------
B9 |2                |   settimanale   |    70 h<...     | X |   |
---------------------------------------------------------------------
B10|                 |                 | 90 h<...<100 h  |   |   | X
---|                 | Superamento del |-----------------------------
B11|                 |periodo di guida | 100 h<...<112 h |   |   |
   |                 | accumulato in 2 |       30        |   | X |
---|Art. 6, paragrafo|    settimane    |-----------------------------
B12|3                |   consecutive   |  112 h 30<...   | X |   |
---------------------------------------------------------------------
 C |                     Interruzioni                    |   |   |
---------------------------------------------------------------------
C1 |                 |                 | 4 h 30<...<5 h  |   |   | X
---|                 |                 |-----------------------------
C2 |                 | Superamento del |   5 h<...<6 h   |   | X |
---|                 |periodo di guida |-----------------------------
C3 |Art. 7           |  ininterrotto   |     6 h<...     | X |   |
---------------------------------------------------------------------
 D |                  Periodi di riposo                  |   |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                 |Periodo di riposo|                 |   |   |
   |                 |   giornaliero   |                 |   |   |
   |                 |  insufficiente  |                 |   |   |
   |                 |inferiore a 11 h |                 |   |   |
   |                 |   in caso di    |                 |   |   |
D1 |                 |     mancata     |  10 h<...<11 h  |   |   | X
---|                 | concessione del |-----------------------------
D2 |                 |periodo di riposo| 8 h 30<...<10 h |   | X |
---|                 |   giornaliero   |-----------------------------
D3 |                 |     Ridotto     |   ...<8 h 30    | X |   |
---|                 |-----------------|-----------------------------
   |                 |Periodo di riposo|                 |   |   |
   |                 |   giornaliero   |                 |   |   |
D4 |                 |  insufficiente  |   8 h<...<9 h   |   |   | X
---|                 | inferiore a 9 h |-----------------------------
D5 |                 |   in caso di    |   7 h<...<8 h   |   | X |
---|                 |    riduzione    |-----------------------------
D6 |                 |    concessa     |     ...<7 h     | X |   |
---|                 |-----------------|-----------------------------
D7 |                 |Periodo di riposo|3 h+(8 h<...<9 h)|   |   | X
---|                 |   giornaliero   |-----------------------------
D8 |                 |  insufficiente  |3 h+(7 h<...<8 h)|   | X |
---|Art. 8, paragrafo|    suddiviso    |-----------------------------
D9 |2                |inferiore a 3h+9h|  3 h+(...<7 h)  | X |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                 |Periodo di riposo|                 |   |   |
D10|                 |   giornaliero   |   8 h<...<9 h   |   |   | X
---|                 |  insufficiente  |-----------------------------
D11|                 | inferiore a 9 h |   7 h<...<8 h   |   | X |
---|Art. 8, paragrafo|   in caso di    |-----------------------------
D12|5                |  multipresenza  |     ...<7 h     | X |   |
---------------------------------------------------------------------
D13|                 |Periodo di riposo|  22 h<...<24 h  |   |   | X
---|                 |   settimanale   |-----------------------------
D14|                 |  insufficiente  |  20 h<...<22 h  |   | X |
---|                 |ridotto inferiore|-----------------------------
D15|                 |     a 24 h      |    ...<20 h     | X |   |
---|                 |-----------------|-----------------------------
   |                 |Periodo di riposo|                 |   |   |
   |                 |   settimanale   |                 |   |   |
   |                 |  insufficiente  |                 |   |   |
   |                 |inferiore a 45 h |                 |   |   |
   |                 |   in caso di    |                 |   |   |
D16|                 |     mancata     |  42 h<...<45 h  |   |   | X
---|                 | concessione del |-----------------------------
D17|                 |periodo di riposo|  36 h<...<42 h  |   | X |
---|Art. 8, paragrafo|   settimanale   |-----------------------------
D18|6                |     Ridotto     |    ...<36 h     | X |   |
---------------------------------------------------------------------
 E |                  Tipi di pagamento                  |   |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                 |Collegamento tra salario e distanza|   |   |
   |Art. 10,         |percorsa o volume delle merci      |   |   |
E1 |paragrafo 1      |Trasportate                        | X |   |
---------------------------------------------------------------------

    
 
    2. Gruppi di infrazioni al regolamento (CEE) n. 3821/85 
    

---------------------------------------------------------------------
   |                         |                          |  Grado di
   |                         |                          |  gravita'
   |                         |                          |    (*)
   |                         |                          |------------
N. |     Base giuridica      |    Tipo di infrazione    | IMG| IG| IM
---------------------------------------------------------------------
 F |       Montaggio dell'apparecchio di controllo      |    |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Nessun apparecchio di     |    |   |
   |                         |controllo omologato       |    |   |
F1 |Art. 3, paragrafo 1      |montato ne' utilizzato    |  X |   |
---------------------------------------------------------------------
   |Utilizzo dell'apparecchio di controllo, della carta |    |   |
 G |del conducente o del foglio di registrazione        |    |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Apparecchio di controllo  |    |   |
   |                         |non funzionante           |    |   |
   |                         |correttamente (ad esempio:|    |   |
   |                         |apparecchio di controllo  |    |   |
   |                         |non correttamente         |    |   |
   |                         |sottoposto a controllo,   |    |   |
G1 |                         |regolato e sigillato)     |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Apparecchio di controllo  |    |   |
   |                         |utilizzato in modo        |    |   |
   |                         |improprio (mancato        |    |   |
   |                         |utilizzo di una valida    |    |   |
   |                         |carta del conducente,     |    |   |
G2 |Art. 13                  |abuso volontario, ecc.)   |  X |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Numero insufficiente di   |    |   |
   |                         |fogli di registrazione a  |    |   |
G3 |                         |bordo                     |    | X |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Modello di foglio di      |    |   |
   |                         |registrazione non         |    |   |
G4 |                         |omologato                 |    | X |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Carta insufficiente per i |    |   |
G5 |Art. 14, paragrafo 1     |tabulati a bordo          |    |   | X
---------------------------------------------------------------------
   |                         |L'impresa non conserva i  |    |   |
   |                         |fogli di registrazione, i |    |   |
   |                         |tabulati e i dati         |    |   |
G6 |Art. 14, paragrafo 2     |trasferiti                |  X |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Il conducente detiene piu'|    |   |
   |                         |di una carta del          |    |   |
G7 |Art. 14, paragrafo 4     |conducente valida         |  X |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Uso di una carta del      |    |   |
   |                         |conducente diversa da     |    |   |
G8 |Art. 14, paragrafo 4     |quella valida             |  X |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Uso di una carta del      |    |   |
   |                         |conducente difettosa o    |    |   |
G9 |Art. 14, paragrafo 4     |scaduta                   |  X |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Dati registrati e         |    |   |
   |                         |memorizzati non           |    |   |
   |                         |disponibili per almeno 365|    |   |
G10|Art. 14, paragrafo 5     |giorni                    |  X |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Uso di fogli di           |    |   |
   |                         |registrazione o di carte  |    |   |
   |                         |del conducente sporchi o  |    |   |
   |                         |deteriorati con dati      |    |   |
G11|                         |leggibili                 |    |   | X
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Uso di fogli di           |    |   |
   |                         |registrazione o di carte  |    |   |
   |                         |del conducente sporchi o  |    |   |
   |                         |deteriorati con dati non  |    |   |
G12|                         |leggibili                 |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Mancata richiesta della   |    |   |
   |                         |sostituzione di una carta |    |   |
   |                         |del conducente            |    |   |
   |                         |danneggiata, mal          |    |   |
   |                         |funzionante, smarrita o   |    |   |
   |                         |rubata entro 7 giorni di  |    |   |
G13|Art. 15, paragrafo 1     |calendario                |    | X |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Uso scorretto del foglio  |    |   |
   |                         |di registrazione o della  |    |   |
G14|                         |carta del conducente      |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Ritiro non autorizzato dei|    |   |
   |                         |fogli di registrazione o  |    |   |
   |                         |della carta del conducente|    |   |
   |                         |avente conseguenze sulla  |    |   |
   |                         |registrazione dei dati    |    |   |
G15|                         |pertinenti                |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Ritiro non autorizzato dei|    |   |
   |                         |fogli di registrazione o  |    |   |
   |                         |della carta del conducente|    |   |
   |                         |privo di conseguenze sui  |    |   |
G16|                         |dati registrati           |    |   | X
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Fogli di registrazione o  |    |   |
   |                         |carta del conducente      |    |   |
   |                         |utilizzati per un periodo |    |   |
   |                         |superiore a quello        |    |   |
   |                         |previsto, ma senza perdita|    |   |
G17|                         |di dati                   |    |   | X
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Fogli di registrazione o  |    |   |
   |                         |carta del conducente      |    |   |
   |                         |utilizzati per un periodo |    |   |
   |                         |superiore a quello        |    |   |
   |                         |previsto, con perdita di  |    |   |
G18|                         |dati                      |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Mancato utilizzo          |    |   |
   |                         |dell'inserimento dati     |    |   |
G19|                         |manuale, quando richiesto |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Mancato utilizzo corretto |    |   |
   |                         |dei fogli di registrazione|    |   |
   |                         |o della carta del         |    |   |
   |                         |conducente nella fessura  |    |   |
G20|Art. 15, paragrafo 2     |giusta (multipresenza)    |  X |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |L'ora registrata sul      |    |   |
   |                         |foglio non corrisponde a  |    |   |
   |                         |quella legale nel paese di|    |   |
   |                         |immatricolazione del      |    |   |
G21|                         |veicolo                   |    | X |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Uso scorretto del         |    |   |
   |                         |dispositivo di            |    |   |
G22|Art. 15, paragrafo 3     |commutazione              |  X |   |
---------------------------------------------------------------------
 H |               Indicazioni da inserire              |    |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Cognome mancante sul      |    |   |
H1 |                         |foglio di registrazione   |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Nome mancante sul foglio  |    |   |
H2 |                         |di registrazione          |  X |   |
---|                         |---------------------------------------
   |                         |Mancanza della data di    |    |   |
   |                         |inizio o di fine          |    |   |
H3 |                         |utilizzazione del foglio  |    | X |
---|                         |---------------------------------------
   |                         |Mancanza del luogo di     |    |   |
   |                         |inizio o di fine          |    |   |
H4 |                         |utilizzazione del foglio  |    |   | X
---|                         |---------------------------------------
   |                         |Numero della targa        |    |   |
   |                         |mancante sul foglio di    |    |   |
H5 |                         |registrazione             |    |   | X
---|                         |---------------------------------------
   |                         |Lettura del               |    |   |
   |                         |contachilometri (inizio)  |    |   |
   |                         |mancante sul foglio di    |    |   |
H6 |                         |registrazione             |    | X |
---|                         |---------------------------------------
   |                         |Lettura del               |    |   |
   |                         |contachilometri (fine)    |    |   |
   |                         |mancante sul foglio di    |    |   |
H7 |                         |registrazione             |    |   | X
---|                         |---------------------------------------
   |                         |Tempo di cambio del       |    |   |
   |                         |veicolo mancante sul      |    |   |
H8 |Art. 15, paragrafo 5     |foglio di registrazione   |    |   | X
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Simbolo del paese non     |    |   |
   |Art. 15, paragrafo 5,    |inserito nell'apparecchio |    |   |
H9 |lettera a)               |di controllo              |    |   | X
---------------------------------------------------------------------
 I |            Presentazione dei documenti             |    |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Rifiuto di essere         |    |   |
I1 |                         |controllato               |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Non in grado di presentare|    |   |
   |                         |registrazioni della       |    |   |
I2 |                         |giornata in corso         |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Non in grado di presentare|    |   |
   |                         |registrazioni dei         |    |   |
I3 |                         |precedenti 28 giorni      |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Non in grado di presentare|    |   |
   |                         |registrazioni della carta |    |   |
   |                         |del conducente se il      |    |   |
I4 |                         |conducente ne e' titolare |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Non in grado di presentare|    |   |
   |                         |registrazioni manuali e   |    |   |
   |                         |tabulati fatti nella      |    |   |
   |                         |giornata in corso e nei   |    |   |
I5 |                         |precedenti 28 giorni (**) |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Non in grado di presentare|    |   |
I6 |                         |la carta del conducente   |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Non in grado di presentare|    |   |
   |                         |tabulati fatti nella      |    |   |
   |                         |giornata in corso e nei   |    |   |
I7 |Art. 15, paragrafo 7     |precedenti 28 giorni (**) |  X |   |
---------------------------------------------------------------------
 J |                       Frodi                        |    |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Falsificazione,           |    |   |
   |                         |cancellazione, distruzione|    |   |
   |                         |dei dati registrati sui   |    |   |
   |                         |fogli di registrazione,   |    |   |
   |                         |memorizzati               |    |   |
   |                         |nell'apparecchio di       |    |   |
   |                         |controllo o sulla carta   |    |   |
   |                         |del conducente o sui      |    |   |
   |                         |tabulati prodotti         |    |   |
   |                         |dall'apparecchio di       |    |   |
J1 |                         |controllo                 |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Manomissione              |    |   |
   |                         |dell'apparecchio di       |    |   |
   |                         |controllo, del foglio di  |    |   |
   |                         |registrazione o della     |    |   |
   |                         |carta del conducente che  |    |   |
   |                         |puo' dare origine a dati  |    |   |
J2 |                         |e/o a tabulati Falsificati|  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Manomissione del          |    |   |
   |                         |dispositivo che potrebbe  |    |   |
   |                         |essere utilizzato per     |    |   |
   |                         |falsificare dati e/o      |    |   |
   |                         |informazioni stampate     |    |   |
   |                         |presente sul veicolo      |    |   |
   |                         |(dispositivo di           |    |   |
J3 |Art 15, paragrafo 8      |commutazione/cavo, ecc.)  |  X |   |
---------------------------------------------------------------------
 K |                      Guasto                        |    |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Non riparato da un        |    |   |
   |                         |installatore o da         |    |   |
K1 |                         |un'officina autorizzati   |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Non riparato durante il   |    |   |
K2 |Art. 16, paragrafo 1     |percorso                  |    | X |
---------------------------------------------------------------------
 L |    Inserimento manuale dei dati sui tabulati       |    |   |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Il conducente non riporta |    |   |
   |                         |tutte le indicazioni      |    |   |
   |                         |relative ai gruppi di     |    |   |
   |                         |tempi che non sono piu'   |    |   |
   |                         |registrati durante il     |    |   |
   |                         |periodo del guasto o del  |    |   |
   |                         |cattivo funzionamento     |    |   |
   |                         |dell'apparecchio di       |    |   |
L1 |                         |controllo                 |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Il numero della carta del |    |   |
   |                         |conducente e/o il nome e/o|    |   |
   |                         |il numero della patente di|    |   |
   |                         |guida sono mancanti sul   |    |   |
L2 |                         |foglio ad hoc             |  X |   |
---|                         |--------------------------|------------
   |                         |Firma mancante sul foglio |    |   |
L3 |Art. 16, paragrafo 2     |ad hoc                    |    | X |
---------------------------------------------------------------------
   |                         |Smarrimento, furto della  |    |   |
   |                         |carta del conducente non  |    |   |
   |                         |dichiarato formalmente    |    |   |
   |                         |alle autorita' competenti |    |   |
   |                         |dello Stato membro in cui |    |   |
L4 |Art. 16, paragrafo 3     |il furto ha avuto luogo   |  X |   |
---------------------------------------------------------------------

    
  (*) IMG = Infrazione molto grave / IG = Infrazione  grave  /  IM  =
  Infrazione minore." 
  (**) testo modificato sulla base della  Rettifica  della  direttiva
  2009/5/CE della Commissione, del  30  gennaio  2009,  che  modifica
  l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo  e
  del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti
  (CEE) n. 3820/85 e  (CEE)  n.  3821/85  del  Consiglio  relativi  a
  disposizioni in  materia  sociale  nel  settore  dei  trasporti  su
  strada. (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 29 del 31 gennaio
  2009 )". 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo del comma 1  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di  Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  Ministri)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O., cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.» 
              - Il testo dell'art. 1 e l'Allegato  B  della  legge  4
          giugno 2010,  n.  96  (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee -  legge  comunitaria  2009),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 25  giugno  2010,  n.  146,  S.O.,
          cosi' recitano: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro  il  termine  di  recepimento  indicato  in
          ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e  B,  i
          decreti legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare
          attuazione  alle  medesime  direttive.  Per  le   direttive
          elencate  negli  allegati  A  e  B,  il  cui   termine   di
          recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei  tre  mesi
          successivi alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i  decreti
          legislativi di attuazione entro  tre  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della medesima legge.  Per  le  direttive
          elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 8 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono  prorogati  di  novanta
          giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi  integrativi  di  informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6.  I  decreti  legislativi,  relativi  alle  direttive
          elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
          117, quinto comma, della  Costituzione,  nelle  materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee,  ogni  sei  mesi,  informa  altresi'  la
          Camera dei deputati e  il  Senato  della  Repubblica  sullo
          stato di attuazione delle direttive da parte delle  regioni
          e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
          secondo  modalita'  di  individuazione  delle   stesse   da
          definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B,
          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.» 
              «Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3): 
                2005/47/CE  del  Consiglio,  del  18   luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee (CER) e la Federazione europea dei  lavoratori  dei
          trasporti (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni  di
          lavoro dei lavoratori  mobili  che  effettuano  servizi  di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 
                2007/59/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 23  ottobre  2007,  relativa  alla  certificazione  dei
          macchinisti addetti alla guida di locomotori  e  treni  sul
          sistema ferroviario della Comunita'; 
                2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20 febbraio 2008, che modifica la  direttiva  97/67/CE  per
          quanto riguarda il pieno completamento del mercato  interno
          dei servizi postali comunitari; 
                2008/92/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 22 ottobre 2008, concernente una procedura  comunitaria
          sulla  trasparenza  dei  prezzi   al   consumatore   finale
          industriale di gas e di energia elettrica (rifusione); 
                2008/95/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle  legislazioni
          degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
          codificata); 
                2008/96/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza  delle
          infrastrutture stradali; 
                2008/99/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente; 
                2008/101/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva  2003/87/CE
          al fine di includere le attivita' di  trasporto  aereo  nel
          sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
          gas a effetto serra; 
                2008/104/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 19 novembre 2008, relativa al  lavoro  tramite  agenzia
          interinale; 
                2008/105/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 16 dicembre  2008,  relativa  a  standard  di  qualita'
          ambientale nel settore della politica delle acque,  recante
          modifica  e  successiva  abrogazione  delle  direttive  del
          Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE  e
          86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio (5); 
                2008/110/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva  2004/49/CE
          relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; 
                2008/112/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del  16  dicembre  2008,  che  modifica  le  direttive  del
          Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive
          del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio   2000/53/CE,
          2002/96/CE  e  2004/42/CE,  allo  scopo  di  adeguarle   al
          regolamento    (CE)    n.    1272/2008    relativo     alla
          classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio  delle
          sostanze e delle miscele; 
                2008/114/CE  del  Consiglio,  dell'8  dicembre  2008,
          relativa  all'individuazione  e  alla  designazione   delle
          infrastrutture critiche europee e  alla  valutazione  della
          necessita' di migliorarne la protezione; 
                2008/122/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 14 gennaio  2009,  sulla  tutela  dei  consumatori  per
          quanto   riguarda   taluni   aspetti   dei   contratti   di
          multiproprieta', dei contratti relativi ai prodotti per  le
          vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e  di
          scambio; 
                2009/4/CE della Commissione,  del  23  gennaio  2009,
          sulle  contromisure  volte  a  prevenire  e   rilevare   la
          manipolazione  delle  registrazioni  dei  tachigrafi,   che
          modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio sulle norme  minime  per  l'applicazione  dei
          regolamenti  (CEE)  n.  3820/85  e  (CEE)  n.  3821/85  del
          Consiglio relativi a disposizioni in  materia  sociale  nel
          settore dei trasporti su strada e che abroga  la  direttiva
          88/599/CEE del Consiglio; 
                2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che
          modifica l'allegato  III  della  direttiva  2006/22/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme  minime  per
          l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE)  n.
          3821/85 del Consiglio relativi a  disposizioni  in  materia
          sociale nel settore dei trasporti su strada; 
                2009/12/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; 
                2009/13/CE  del  Consiglio,  del  16  febbraio  2009,
          recante attuazione dell'accordo concluso  dall'Associazione
          armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione
          europea  dei   lavoratori   dei   trasporti   (ETF)   sulla
          convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica  della
          direttiva 1999/63/CE; 
                2009/14/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  marzo  2009,  recante  modifica  della   direttiva
          94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei  depositi  per
          quanto riguarda il livello di copertura  e  il  termine  di
          rimborso; 
                2009/16/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 23 aprile 2009, relativa al controllo  da  parte  dello
          Stato di approdo (rifusione); 
                2009/17/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  23  aprile  2009,  recante  modifica  della  direttiva
          2002/59/CE   relativa   all'istituzione   di   un   sistema
          comunitario  di  monitoraggio   del   traffico   navale   e
          d'informazione; 
                2009/18/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi  fondamentali
          in materia di inchieste sugli  incidenti  nel  settore  del
          trasporto marittimo e che modifica la direttiva  1999/35/CE
          del Consiglio e  la  direttiva  2002/59/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio; 
                2009/21/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 23 aprile 2009, relativa  al  rispetto  degli  obblighi
          dello Stato di bandiera; 
                2009/28/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso  dell'energia
          da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica   e   successiva
          abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 
                2009/29/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
          fine di perfezionare ed estendere  il  sistema  comunitario
          per lo scambio di quote  di  emissione  di  gas  a  effetto
          serra; 
                2009/30/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE  per
          quanto  riguarda  le   specifiche   relative   a   benzina,
          combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di  un
          meccanismo inteso a controllare e ridurre le  emissioni  di
          gas a effetto serra, modifica la direttiva  1999/32/CE  del
          Consiglio per quanto concerne  le  specifiche  relative  al
          combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
          interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; 
                2009/31/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio  geologico  di
          biossido di carbonio e  recante  modifica  della  direttiva
          85/337/CEE del Consiglio, delle  direttive  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
          2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE)  n.  1013/2006
          del Parlamento europeo e del Consiglio; 
                2009/33/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 23 aprile 2009, relativa  alla  promozione  di  veicoli
          puliti e  a  basso  consumo  energetico  nel  trasporto  su
          strada; 
                2009/44/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 6 maggio  2009,  che  modifica  la  direttiva  98/26/CE
          concernente il carattere  definitivo  del  regolamento  nei
          sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli  e
          la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti  di  garanzia
          finanziaria per quanto riguarda  i  sistemi  connessi  e  i
          crediti; 
                2009/48/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 
                2009/49/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE  e
          83/349/CEE  del  Consiglio  per  quanto   riguarda   taluni
          obblighi di comunicazione a carico delle societa' di  medie
          dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati; 
                2009/53/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE  e
          2001/83/CE per quanto concerne  le  modifiche  dei  termini
          delle  autorizzazioni  all'immissione  in   commercio   dei
          medicinali; 
                2009/54/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del   18   giugno    2009,    sull'utilizzazione    e    la
          commercializzazione delle acque minerali naturali; 
                2009/69/CE del Consiglio, del  25  giugno  2009,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune  d'imposta  sul   valore   aggiunto   in   relazione
          all'evasione fiscale connessa all'importazione; 
                2009/71/EURATOM del Consiglio, del  25  giugno  2009,
          che istituisce  un  quadro  comunitario  per  la  sicurezza
          nucleare degli impianti nucleari; 
                2009/72/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il  mercato
          interno dell'energia elettrica e che  abroga  la  direttiva
          2003/54/CE; 
                2009/73/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il  mercato
          interno  del  gas  naturale  e  che  abroga  la   direttiva
          2003/55/CE; 
                2009/81/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  13  luglio  2009,  relativa  al  coordinamento   delle
          procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori,
          di forniture e di servizi nei settori della difesa e  della
          sicurezza     da      parte      delle      amministrazioni
          aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
          delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
                2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che
          stabilisce, conformemente  alla  direttiva  2000/60/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
          l'analisi chimica  e  il  monitoraggio  dello  stato  delle
          acque; 
                2009/101/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 16 settembre 2009, intesa a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo  comma,
          del trattato per proteggere gli interessi dei  soci  e  dei
          terzi; 
                2009/102/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del  16  settembre  2009,  in  materia  di  diritto   delle
          societa', relativa alle societa' a responsabilita' limitata
          con un unico socio (Versione codificata); 
                2009/107/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 16 settembre 2009,  recante  modifica  della  direttiva
          98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato  dei  biocidi,
          per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi  di
          tempo; 
                2009/111/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del  16  settembre  2009,   che   modifica   le   direttive
          2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli
          enti  creditizi  collegati  a  organismi  centrali,  taluni
          elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i  meccanismi  di
          vigilanza e la gestione delle crisi; 
                2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
          stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di  mantenere  un
          livello  minimo  di  scorte  di  petrolio  greggio  e/o  di
          prodotti petroliferi; 
                2009/123/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 21 ottobre 2009, che modifica la  direttiva  2005/35/CE
          relativa   all'inquinamento   provocato   dalle   navi    e
          all'introduzione di sanzioni per violazioni; 
                2009/125/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un  quadro
          per  l'elaborazione  di  specifiche  per  la  progettazione
          ecocompatibile   dei    prodotti    connessi    all'energia
          (rifusione); 
                2009/131/CE della Commissione, del 16  ottobre  2009,
          che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE  del
          Parlamento    europeo    e    del    Consiglio     relativa
          all'interoperabilita' del sistema  ferroviario  comunitario
          (4); 
                2009/138/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 25 novembre 2009, in materia di  accesso  ed  esercizio
          delle  attivita'  di  assicurazione  e  di  riassicurazione
          (solvibilita' II) (rifusione); 
                2009/148/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 30  novembre  2009,  sulla  protezione  dei  lavoratori
          contro i rischi  connessi  con  un'esposizione  all'amianto
          durante il lavoro (Versione codificata); 
                2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre  2009,
          che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio per quanto riguarda gli  indicatori  comuni
          di sicurezza  e  i  metodi  comuni  di  calcolo  dei  costi
          connessi agli incidenti; 
                2010/12/UE  del  Consiglio,  del  16  febbraio  2010,
          recante modifica delle  direttive  92/79/CEE,  92/80/CEE  e
          95/59/CE per quanto concerne la  struttura  e  le  aliquote
          delle accise che gravano  sui  tabacchi  lavorati  e  della
          direttiva 2008/118/CE.» 
              - Il  regolamento  n.  561/2006,  15  marzo  2006,  del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L 102. 
              -  La  direttiva  n.  2006/22/CE  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L 102. 
              -  Il  decreto  legislativo  4  agosto  2008,  n.   144
          (Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme  minime
          per l'applicazione dei  regolamenti  n.  3820/85/CEE  e  n.
          3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale  nel
          settore dei trasporti su strada e che abroga  la  direttiva
          88/599/CEE)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          settembre 2008, n. 218. 
              - La direttiva 2009/4/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          24 gennaio 2009, n. L 21. 
              - La direttiva 2009/5/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          31 gennaio 2009, n. L 29. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'Allegato  I,  Parte  A,  del
          citato decreto legislativo 4  agosto  2008,  n.  144,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Allegato I (previsto dall'art. 6, comma 1): 
          Parte A 
          Controlli su strada. 
              Nei controlli su strada  occorre  verificare  almeno  i
          seguenti punti: 
                1) i periodi di guida giornalieri e  settimanali,  le
          interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri  e
          settimanali;  i   fogli   di   registrazione   dei   giorni
          precedenti,  che  devono  trovarsi  a  bordo  del  veicolo,
          conformemente all'art. 15,  paragrafo  7,  del  regolamento
          (CEE) n. 3821/85 e/o  i  dati  memorizzati  per  lo  stesso
          periodo  nella  carta  del  conducente  e/o  nella  memoria
          dell'apparecchio di controllo e/o sui tabulati; 
                2) per il periodo di cui all'art.  15,  paragrafo  7,
          del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti
          della velocita' autorizzata del veicolo, definiti come ogni
          periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la
          velocita' del veicolo supera 90  km  orari  per  i  veicoli
          della categoria N3 o 105  km  orari  per  i  veicoli  della
          categoria M3.  Per  categorie  N3  e  M3  si  intendono  le
          categorie  definite  all'allegato  II,   parte   A,   della
          direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del  6  febbraio  1970,
          concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
          Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore
          e dei loro rimorchi; 
                3)  all'occorrenza,  le  velocita'   istantanee   del
          veicolo  quali  registrate  dall'apparecchio  di  controllo
          durante le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo; 
                4)  il  corretto  funzionamento  dell'apparecchio  di
          controllo    (verifica    di    eventuali     manipolazioni
          dell'apparecchio e/o della carta  del  conducente  e/o  dei
          fogli di registrazione) oppure, se del  caso,  la  presenza
          dei  documenti  indicati  art.   16,   paragrafo   2,   del
          regolamento (CE) n. 561/2006; 
                5) all'occorrenza, e tenendo debitamente conto  della
          sicurezza,  l'apparecchio  di  controllo   installato   nei
          veicoli per rilevare il montaggio e/o  l'uso  di  eventuali
          dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare  o
          alterare dati, oppure intesi a  interferire  con  qualsiasi
          parte dello scambio elettronico di dati  tra  i  componenti
          dell'apparecchio di  controllo,  oppure  che  ostacolano  o
          alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.».