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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2010, n. 242

Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione. (11G0008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-1-2022
aggiornamenti all'articolo
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 4, comma 57 della legge 24 dicembre 2003, n.  350,
che  istituisce  presso  gli  uffici  dell'Agenzia  delle  dogane  lo
sportello  unico  doganale,  per  semplificare   le   operazioni   di
importazione ed  esportazione  e  per  concentrare  i  termini  delle
attivita'  istruttorie,  anche  di  competenza   di   amministrazioni
diverse, connesse alle predette operazioni; 
  Visto l'articolo 4, comma 58, della medesima legge n. 350 del 2003,
che prevede: «Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello  unico
doganale concentra tutte le istanze inviate anche in  via  telematica
dagli operatori interessati e inoltra i dati,  cosi'  raccolti,  alle
amministrazioni  interessate  per  un  coordinato   svolgimento   dei
rispettivi procedimenti ed attivita'»; 
  Visto l'articolo 4, comma 59 della medesima legge n. 350 del  2003,
che prevede: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,
sono   definiti   i   termini   di   conclusione   dei   procedimenti
amministrativi, che concorrono per  l'assolvimento  delle  operazioni
doganali di importazione ed esportazione, validi  fino  a  quando  le
amministrazioni interessate  non  provvedono  a  stabilirli,  in  una
durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui  all'articolo
2 della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
  Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30  settembre  2005,
n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005,  n.
248, che prevede: «Le intese di cui al comma 59 dell'articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all'adozione del  decreto
del Presidente del Consiglio dei  Ministri  previsto  nella  medesima
norma, devono intervenire nel termine  di  tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.  In  mancanza  le  stesse  si
intendono positivamente acquisite»; 
  Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i
termini di conclusione dei procedimenti amministrativi; 
  Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92  del  Consiglio  in  data  12
ottobre 1992, e successive modificazioni, che  istituisce  un  codice
doganale comunitario; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  fra
lo Stato, le Regioni le Province autonome di Trento e  Bolzano  nella
seduta del 29 ottobre 2009; 
  Acquisito,  ai  sensi  dell'articolo  154,  comma  4  del   decreto
legislativo n. 196 del 2003, il parere dell'Autorita' garante per  la
protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 28  febbraio
2008; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza  di  Sezione  del  26
agosto 2010; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  d'intesa
con i Ministri interessati; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2021, N. 235)) 
                                                                ((1)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.P.R. 29 dicembre 2021, n. 235  ha  disposto  (con  l'art.  13,
comma 2) che "Le disposizioni del presente regolamento  si  applicano
ai procedimenti instaurati a decorrere dalla sua entrata in vigore".